Civil appeal dismissed for insufficient grounds

12.2004.49Altro tribunale15 mar 2004Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The defendant appealed a first-instance judgment that ordered payment of CHF 19,000 to the engineer for planning and supervision of a tennis court. The appeal merely repeated prior allegations about negligent assessment of the ground and resulting damage, without precise requests or specific legal and factual reasons. The appellate court held that the appeal did not properly challenge the first judge’s inadmissibility finding on the damages claim and, in any event, lacked the required substantiation. The appeal was dismissed and no fees or costs were charged.

Massima Omnilex

Art. 309 cpv. 2 lett. e-f e cpv. 5 CPC; art. 313bis CPC; an appeal must contain precise prayers and a reasoned critique of the challenged judgment. Where the appellant merely reiterates prior assertions without engaging with the lower court’s reasoning and without indicating the evidentiary basis for the alleged error, the appeal is inadmissible or must be dismissed on the merits. The appellate court is not required to search the record ex officio for arguments that the appellant failed to formulate; the defect is not cured by general references to alleged negligence or damage (consid. 1-3).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.2004.49

Data decisione, Autorità: 15.03.2004, IICCA

Incarto n. 12.2004.49

Lugano 15 marzo 2004/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2001.95 della Pretura della giurisdizione di __________ - promossa con petizione 13 giugno 2001 da


rappr. da


contro


con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 19'000.- oltre interessi, domanda avversata dalla controparte e che il Pretore con sentenza 19 gennaio / 26 febbraio 2004 ha accolto;

ed ora sullo scritto 4 marzo 2004 della convenuta;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

che con la petizione in rassegna l'ing. __________ ha chiesto la condanna di __________ al pagamento di fr. 19'000.-, corrispondente all'onorario asseritamente dovuto per aver curato la progettazione e la direzione lavori relative alla formazione di un campo da tennis;

che la convenuta si è opposta alla petizione, adducendo che le parti, in conseguenza dell'aumento dei costi intervenuto, in parte dovuto a negligenze dell'attore, si sarebbero successivamente accordate per un onorario forfetario di soli fr. 15'000.-, somma che essa avrebbe soluto senza ulteriori formalità;

che il Pretore, con il giudizio qui impugnato, non ha ritenuto provata l'esistenza dell'accordo circa la riduzione a fr. 15'000.- dell'onorario, né l'avvenuto pagamento di quella somma, per cui, preso pure atto che la richiesta di rifusione dei maggiori costi causati dall'attore, formulata dalla convenuta per la prima volta in sede conclusionale, era irricevibile e in ogni caso nessuna prova permetteva di sostanziare l'ammontare del preteso danno o la responsabilità dell'attore, ha senz'altro accolto la petizione;

che con la lettera (recte: appello) che qui ci occupa, la convenuta si limita a confermare "quanto già asserito in precedenza: è mancata totalmente un'attenta valutazione del tipo di terreno su cui si sarebbe dovuto costruire; conditio sine qua non per la stesura di un preventivo attendibile. Ne derivano per una valutazione di merito: negligenza - danno - indennizzo !!!";

che lo scritto in questione può senz'altro essere evaso già nell'ambito dell'esame preliminare di cui all'art. 313bis CPC, senza necessità di intimarlo alla controparte per le eventuali osservazioni;

che, innanzitutto, in assenza di precise domande da parte della convenuta -circostanza che di per sé imporrebbe di dichiarare irricevibile l'atto (art. 309 cpv. 2 lett. e e cpv. 5 CPC)- nemmeno è certo se essa nell'occasione abbia inteso impugnare il giudizio di prime cure o se piuttosto si sia limitata ad una semplice presa di posizione nei confronti della sentenza pretorile;

che, in ogni caso, se anche si volesse ammettere l'esistenza di una valida impugnativa, la stessa dovrebbe comunque essere disattesa in ordine;

che, in effetti, per giurisprudenza invalsa, se determinate pretese sono respinte dal Pretore, l'atto di appello deve precisare, pena la nullità, i motivi di fatto e di diritto per i quali il giudizio sarebbe errato (art. 309 cpv. 2 lett. f e cpv. 5 CPC; cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 27 ad art. 309);

che nel caso di specie la convenuta, pur riferendosi chiaramente al mancato esame della sua pretesa risarcitoria da parte del primo giudice, non ha censurato il giudizio con cui il Pretore -per altro a ragione (art. 78 CPC)- ha ritenuto irricevibile la sua richiesta e in ogni caso non ha assolutamente specificato per quali ragioni quest'ultima sarebbe invece stata ricevibile;

che, abbondanzialmente, essa nemmeno ha indicato da quali risultanze istruttorie questa Camera avrebbe dovuto concludere che i maggiori costi intervenuti fossero effettivamente dovuti, oltretutto in maniera esclusiva, a negligenze dell'attore e non piuttosto a fattori imputabili alla convenuta stessa o a fenomeni naturali (circa la correttezza dell'agire dell'attore in occasione dei temporali che hanno causato il franamento del terreno, cfr. la testimonianza di __________);

che l'appello deve pertanto essere respinto, ritenuto che, per la particolarità della fattispecie, si può senz'altro prescindere dal prelevare tassa di giustizia e spese;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 309 e 313bis CPC

dichiara e pronuncia

I. L'appello 4 marzo 2004 di __________ è respinto.

II. Non si prelevano né tasse né spese. Non si assegnano ripetibili.

III. Intimazione a: - avv. __________


Comunicazione alla Pretura del distretto di __________

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

civil appealadmissibilityinsufficient reasoningengineering feedamages claimappellate reviewcourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal was admissible despite lacking precise requests and specific grounds.

Decisione estratta

The filing could be treated as an appeal only preliminarily, but it was still inadmissible or, in any event, unfounded because it contained no precise prayers and no sufficiently specific factual and legal criticism of the first-instance judgment.

Motivazione estratta

An appeal must specify the reasons why the challenged judgment is wrong; the appellant did not attack the lower court's inadmissibility ruling on the damages claim and did not explain why that claim should have been admissible.

Questione giuridica chiave

Whether the first-instance judgment on the engineer's fee claim should be overturned.

Decisione estratta

No. The appellant failed to show error in the finding that the alleged agreement reducing the fee to CHF 15,000 and its payment were unproven.

Motivazione estratta

The appeal did not identify evidentiary findings showing that the additional costs were caused exclusively by the engineer's negligence, rather than by the defendant or natural events.

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