Correction of appellate cost allocation

12.2004.41Altro tribunale13 mag 2005Modified

Sintesi

The Second Civil Chamber of the Ticino Court of Appeal corrected ex officio a manifest clerical error in the dispositive part of its 9 May 2005 appellate judgment. The correction concerns the allocation of second-instance costs: instead of being charged to the appellant, the judicial fee of CHF 750 and expenses of CHF 50, total CHF 800, are charged to the appellee, who must also pay CHF 2,500 in party compensation. The court held that the error could be rectified under Art. 82 CPC without resort to the procedure under Art. 339 CPC. No fees or costs were levied for the correction order itself.

Regest

Art. 82 CPC; rectification ex officio of a manifest clerical error in the dispositive part of a judgment. A patent writing or drafting mistake in the operative part may be corrected by the court of its own motion when the error is evident from the record and the true intent of the judgment is ascertainable. Such correction does not require the formal rectification procedure under Art. 339 CPC, which is reserved for other forms of amendment. The rectifying decision may amend cost allocation and party compensation accordingly (consid. 1).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.2004.41

Data decisione, Autorità: 13.05.2005, IICCA

Titolo: rettifica sentenza d'appello

Incarto n. 12.2004.41

Lugano 13 maggio 2005/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.1999.5 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud- promossa con petizione 5 gennaio 1999 da

AO 1 rappr. da RA 2

contro

AP 1 rappr. da RA 1

con cui l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento della somma di fr. 59'136.- oltre interessi a titolo di onorari per l’esecuzione di un mandato di collaborazione, domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore con sentenza 31 dicembre 2003 ha accolto;

appellante la convenuta che con appello 10 febbraio 2004 chiede la riforma della sentenza di primo grado nel senso di respingere la petizione, mentre l'attrice, con osservazioni 16 aprile 2004 postula la reiezione del gravame;

preso atto che con sentenza 9 maggio 2005 la scrivente Camera ha accolto l’appello (dispositivo n. I) ponendo a carico dell’appellante, invece che dell’appellata, la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della seconda sede (dispositivo n. II);

ritenuto che nel caso di specie il dispositivo n. II contiene un manifesto errore di scrittura, che può senz’altro essere rettificato d’ufficio ai sensi dell’art. 82 CPC, senza che le parti siano tenute a far capo alla procedura di cui all’art. 339 CPC (II CCA 22 dicembre 2004 inc. n. 12.2004.21);

dichiara e pronuncia

  1. Il dispositivo n. II della sentenza 9 maggio 2005 di questa Camera (inc. n. 12.2004.41) è rettificato come segue:

II. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 750.-

b) spese fr. 50.-

Totale fr. 800.-

sono posti a carico dell’appellata, la quale rifonderà a controparte fr. 2’500.- di ripetibili.

  1. Non si prelevano né tasse né spese.

  2. Intimazione:

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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