Life insurance surrender: representation and unjust enrichment

12.2004.224Altro tribunale22 nov 2005Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

AO 1 sued AP 1 for restitution of CHF 61,720.70 after paying out the surrender values of two life insurance policies on the basis of an alleged mandate. The first instance upheld the claim, finding that AP 1 had not proved a power of representation broad enough to authorize the surrender. On appeal, AP 1 argued that a prior power of attorney allowed him to act and that he was no longer enriched because part of the proceeds had been used for a new policy and expenses. The appellate court rejected these arguments, held that the burden of proving authority lay on him, and dismissed the appeal with costs.

Massima Omnilex

Art. 32 cpv. 1 CO; burden of proof for asserted representation in the surrender of life insurance policies. Where a party invokes authority to act on behalf of another, it bears the burden of proving the existence and scope of the mandate. A power of attorney limited to ordinary administrative or postal matters does not, without more, establish authority to request surrender of insurance policies. If the insurer pays out under the mistaken belief that such authority exists, restitution may be claimed in unjust enrichment; an alleged lack of continuing enrichment fails where the beneficiary has not proven the asserted dissipation or allocation of the proceeds (cf. Art. 64 CO).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.2004.224

Data decisione, Autorità: 22.11.2005, IICCA

Titolo: riscatto di un contratto di assicurazione - rappresentanza - onere della prova - indebito arricchimento

Incarto n. 12.2004.224

Lugano 22 novembre 2005/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2002.22 della Pretura del Distretto di Riviera promossa con petizione 1° ottobre 2002 da

AO 1 rappr. dall’ RA 2

contro

AP 1 rappr. da RA 1

con la quale l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 61'720,70 oltre interessi quale restituzione dell’indebito arricchimento, cui il convenuto si è opposto, e che il Segretario assessore con sentenza 23 novembre 2004 ha accolto;

appellante il convenuto, che con atto di appello del 13 dicembre 2004 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso della reiezione della petizione;

mentre l’attrice, con osservazioni 28 gennaio 2005, postula la reiezione del gravame;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto

in fatto: 1. M__________ , nata l’11 febbraio 1917, stipulò nel 1978 due polizze d’assicurazione con AO 1 di assicurazioni sulla vita (in seguito semplicemente “AO 1”). Una polizza indicava quale persona assicurata e stipulante sua nipote __________ L e beneficiari in caso di decesso i genitori; l’altra specificava che stipulante era M__________ __________ e assicurato e beneficiario suo nipote C__________ L__________.

In data 28 agosto 2000, AP 1, convivente di M__________ , indicando di agire quale di lei tutore e titolare di delega, chiese il riscatto delle suddette polizze. AO 1 liberò quindi nelle mani del richiedente le somme di fr. 31'555.- e 30'165,70 pari al valore di riscatto delle due polizze, da lui utilizzate in parte per l’acquisto di una polizza d’assicurazione avente quale assicurato il proprio nipote I R__________ e per il resto (fr. 11'720.-) incassato in contanti.

Successivamente sono sorte delle contestazioni in merito a quest’operazione la cui legittimità è stata contestata sia da __________ L__________ sia da C__________ L__________, i quali hanno sollevato dubbi in merito ai poteri di rappresentanza di AP 1.

Il 28 gennaio 2002 la Commissione tutoria di Biasca ha istituito una tutela in favore di M__________ __________.

  1. Con petizione 1. ottobre 2002 AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 61'720,70 oltre interessi. L’attrice sostiene di aver acconsentito per errore al riscatto delle polizze, richiesto dal convenuto adducendo contrariamente al vero di essere tutore di M__________ __________ e esibendo una procura destinata unicamente agli uffici postali per poter ritirare pacchi e valori. L’attrice, invocate le norme sull’indebito arricchimento, rileva che riscattando senza diritto le polizze di cui trattasi il convenuto si è arricchito aumentando il suo patrimonio a scapito del proprio. L’attrice afferma che nella misura in cui il riscatto concerneva la polizza con la quale era assicurato C__________ L__________, l’errore era relativo al potere di rappresentanza del convenuto, avendo essa erroneamente ritenuto che egli potesse ricevere le prestazioni per conto della signora . Per quanto concerne invece l’altra polizza, rileva che l’attrice neppure era debitrice di M , perché la persona assicurata nonché stipulante era __________ L, per la quale il convenuto non aveva alcun potere di rappresentanza e quindi non era abilitato a chiederne il riscatto a suo nome, e neppure a nome di M__________ __________.

  2. Con risposta 7 gennaio 2003 il convenuto ha chiesto la reiezione della petizione sostenendo di aver legittimamente proceduto al riscatto delle polizze. Egli rileva di essere il compagno di M__________ , con la quale convive sin dal 1966 e per la quale si è sempre occupato delle varie questioni burocratiche e amministrative concernenti la famiglia. A causa dei pessimi rapporti di M __________ con la figlia L__________ L__________, madre di __________ e C__________ L, essa gli avrebbe espressamente richiesto di riscattare le polizze assicurative allo scopo di favorirlo per averla assistita per buona parte della sua vita. Peraltro rileva che la AO 1 aveva una procura che lo autorizzava a rappresentare M__________ __________ e per tale motivo essa avrebbe accettato la sua richiesta di riscattare le polizze. I responsabili dell’attrice si sarebbero comunque recati di persona nell’abitazione del convenuto per ritirare gli originali delle polizze, assicurando in quell’occasione, alla presenza anche di M__________ __________, che non vi sarebbero stati problemi per il riscatto. Parte del provento del riscatto sarebbe quindi stato utilizzato per costituire un nuova polizza, mentre la rimanenza sarebbe stata destinata a coprire spese da lui sostenute per la convivente.

  3. Con sentenza 23 novembre 2004 il Segretario assessore, statuendo in luogo e vece del Pretore, ha accolto la petizione, ritenendo che il convenuto non poteva validamente rappresentare M__________ __________ nel riscatto delle polizze.

Con appello 13 dicembre 2004 il convenuto chiede di riformare la sentenza impugnata nel senso di respingere la petizione.

Con osservazioni 28 gennaio 2005 l’attrice postula la reiezione del gravame.

Considerato

in diritto: 5. Quando un contratto è stipulato a nome di una terza persona i diritti e gli obblighi che ne derivano passano al rappresentato, a condizione che lo stipulante disponga di un potere di rappresentanza, vale a dire se egli sia stato autorizzato a far nascere i diritti e gli obblighi direttamente in favore e a carico del rappresentato (art. 32 cpv. 1 CO). Il rappresentante non è in tal caso vincolato dall’atto che è stato compiuto. In caso di contestazioni, l’onere della prova dell’esistenza di un rapporto di rappresentanza, ossia dell’incarico di agire come tale da parte del rappresentato, incombe al rappresentante che se ne prevale (Watter, Basler Kommentar, Obligationenrecht. I, 3. ed., no 34 ad art. 32 CO).

  1. Il segretario assessore ha ritenuto che il convenuto non poteva validamente rappresentare M__________ __________ nel riscatto delle polizze e quindi non era abilitato a riscuoterne il controvalore, con la conseguenza che egli risultava indebitamente arricchito a danno dell’attrice la quale aveva disposto a suo favore delle somme derivanti dal riscatto nell’erronea convinzione che egli disponesse di sufficiente procura. L’appellante censura la decisione del primo giudice che avrebbe ritenuto a torto ch’egli non fosse autorizzato a rappresentare M__________ __________ nella procedura di riscatto delle polizze, asserendo che egli vi era abilitato da una precedente procura in possesso dell’appellata.

Dall’istruttoria risulta che, già prima dei fatti di cui trattasi, AO 1 aveva trattato questioni assicurative riguardanti M__________ __________ con l’appellante, il quale disponeva di una procura in tal senso sin dall’inizio degli anni novanta (teste R__________ R__________, verbale 10 settembre 2003). La menzionata procura non è però agli atti - e neppure l’appellante, che se ne vuole prevalere, ne ha chiesto l’edizione alla controparte - e non è possibile stabilirne l’estensione, in particolare per verificare se in virtù della medesima il procuratore avrebbe potuto procedere anche al riscatto delle polizze. Il teste R__________ R__________ ha invero riferito di aver ritenuto valida tale procura ma, a prescindere dalla lacunosità e dalle incertezze della sua deposizione, quest’affermazione è chiaramente contraddetta dagli atti. In effetti, ricevuta la lettera 28 agosto 2000 con la quale l’appellante ha chiesto il riscatto delle polizze adducendo di agire quale “tutore e titolare della delega” (doc. B), l’appellata non vi ha dapprima dato seguito, ma gli ha chiesto una procura. Solo una volta ricevuta la procura, inviatale con lo scritto del 27 settembre successivo (doc. D), l’appellata ha poi proceduto il 20 ottobre al pagamento delle somme provenienti dal riscatto versandole direttamente sul conto dell’appellante. Questo modo di procedere evidenzia come AO 1 avesse ritenuto che la procura di cui disponeva l’appellante non gli conferiva la facoltà di disporre il riscatto delle polizze. Per il medesimo motivo appare infondato anche l’argomento dell’appellante per il quale l’esistenza della procura sarebbe dimostrata dal fatto che R__________ R__________ e D__________ D__________ C__________ - dipendenti dell’appellata che si erano occupati della questione - avevano sempre ritenuto che egli agiva in quanto munito di sufficienti poteri di rappresentanza.

Nella misura in cui l’appellante deduce il proprio potere di rappresentanza da una procura preesistente a quella del 5 luglio 2000 il gravame è quindi destinato all’insuccesso.

  1. Per quanto concerne la procura 31 maggio 1987 (doc. C), di contenuto sostanzialmente identico a quella successiva del 5 luglio 2000 (doc. D), l’appellante medesimo riconosce trattarsi di procura per le ordinarie pratiche amministrative (appello pag. 4), e non critica il giudizio impugnato laddove il primo giudice ha giudicato che il contenuto della stessa - “La sottoscritta __________ M__________, B__________, autorizza il signor AP 1, B__________, a effettuare qualsiasi prelievo postale, pacchi, lettere e denaro, a lei indirizzati e gli rilascia la presente procura” - non era sufficiente per fondare il potere di rappresentanza per il riscatto delle polizze in oggetto.

Di conseguenza, in assenza di prove in merito al potere di rappresentanza dell’appellante, su questo punto la sentenza del Segretario assessore resiste alle critiche.

  1. Con la sentenza impugnata, il Segretario assessore ha respinto l’eccezione liberatoria del convenuto il quale sosteneva di non più essere arricchito, rilevando che, nella misura in cui i proventi del riscatto erano stati destinati alla costituzione di una nuova polizza sulla vita di I__________ R__________, nipote del convenuto, quest’ultimo era comunque tenuto al risarcimento. Per quanto concerne invece l’importo ricevuto in contanti, il primo giudice ha poi ritenuto non provata l’asserita pretesa del convenuto nei confronti di M__________ __________ che egli avrebbe estinto con il medesimo.

L’appellante censura la decisione del Segretario assessore sostenendo di essersi spossessato in buona fede della somma destinata alla polizza a favore del nipote, ciò che lo libererebbe dall’obbligo di restituzione. La doglianza è infondata perché, a prescindere dalla buona o cattiva fede dell’appellante - il quale, nell’ipotesi che egli potesse aver ritenuto di poter procedere al riscatto delle polizze, non ha comunque dimostrato in alcun modo che il provento era destinato a lui piuttosto che a M__________ __________ - risulta che, seppure la nuova polizza indichi quale persona assicurata I__________ R__________, nipote dell’appellante, lo stipulante è AP 1 che, in quanto titolare dei diritti e degli obblighi derivanti dalla polizza medesima, è il primo beneficiario delle prestazioni assicurative. Di conseguenza egli è comunque ancora in possesso del controvalore della somma investita, ciò che è sufficiente per frustrare la sua eccezione fondata sull’art. 64 CO.

In merito alle spese, l’appellante sostiene che perlomeno nella misura di fr. 9'285.- esse sono documentate, trattandosi di fatture emesse a nome di M__________ __________ e da lui saldate. Il Segretario assessore ha però respinto la domanda anche perché non v’era la prova che le fatture medesime erano state solute con mezzi del convenuto, il quale neppure aveva spiegato perché per saldare le stesse non avrebbe proceduto come d’abitudine, prelevando i mezzi necessari dal conto da cui regolarmente ritirava il denaro per il pagamento delle spese correnti. Questo accertamento essendo rimasto incontestato, l’appello è destinato all’insuccesso anche su questo punto.

  1. Ne discende che l’appello va respinto. Spese e ripetibili seguono la soccombenza.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. L'appello 13 dicembre 2004 di AP 1 è respinto.

  1. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 750.-

b) spese fr. 50.-

totale fr. 800.-

sono poste a carico dell’appellante, con l’obbligo di rifondere alle controparte fr. 1’800.- per ripetibili di appello.

  1. Intimazione:

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

representationburden of proofunjust enrichmentlife insurancesurrender valuepower of attorneyrestitutionappellate costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether AP 1 had authority to represent the policyholder in requesting surrender of the life insurance policies.

Decisione estratta

The evidence did not establish that AP 1 had authority broad enough to request surrender of the policies; the burden of proof lay on him.

Motivazione estratta

Under Art. 32(1) CO, the person invoking representation must prove the existence and scope of the mandate. The existing procura covered only ordinary administrative matters and postal withdrawals, and the insurer's conduct showed it did not regard it as authorizing policy surrender.

Questione giuridica chiave

Whether AP 1 had to reimburse the amounts received from the policy surrender as unjust enrichment.

Decisione estratta

Yes; because he lacked authority, the insurer paid out the surrender values by mistake and could claim restitution.

Motivazione estratta

The appellant failed to prove a valid basis for keeping the proceeds, including the amount invested in a new policy and the cash portion. The exception based on lack of continuing enrichment failed.

Questione giuridica chiave

Whether the appellant's alleged expenditures and payments to/for M__________ __________ discharged the restitution claim.

Decisione estratta

No; the claimed payments were not proven to have been made with the appellant's own funds.

Motivazione estratta

The first instance court's findings on the unproven character of these expenses were not successfully challenged on appeal.

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