Shareholder status and convening extraordinary meeting

12.2004.212Altro tribunale21 mar 2005Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

AP 1 appealed the first-instance dismissal of his request for judicial convocation of an extraordinary shareholders' meeting of AO 1. He claimed to be a shareholder with 33% of the capital and argued the board had failed to convene the meeting despite his written request. The appellate court permitted inspection of the incorporation deed, confirmed that he had subscribed 33% at the company’s formation, and found no proof of any later transfer of his shares. It therefore held that he had credibly shown the minimum shareholding required under Art. 699 CO and ordered the extraordinary general meeting to be convened. Costs and compensation were imposed on AO 1 in both instances.

Massima Omnilex

Art. 699 cpv. 3 e 4 CO; judicial convocation of a general meeting; shareholder standing and degree of proof. In non-contentious summary proceedings, the applicant need not prove shareholder status with full proof; it suffices to make it credible that he holds the minimum participation required by law. If the board of directors fails to convene the meeting within the requested time, the court may order convocation. Where the first instance did not take evidence, relevant evidence may be introduced on appeal notwithstanding the prohibition of nova. Costs follow the outcome; in such proceedings the losing company may also be ordered to pay party compensation (consid. 5-7).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.2004.212

Data decisione, Autorità: 21.03.2005, IICCA

Titolo: società anonima - convocazione dell'assemblea generale - qualità di azionista - spese e ripetibili

Incarto n. 12.2004.212

Lugano 21 marzo 2005/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. n. DI.2004.1201 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5- promossa con istanza 4 ottobre 2004 da

AP 1 rappr. da RA 1

contro

AO 1

volta ad ottenere, ai sensi dell’art. 699 cpv. 3 e 4 CO, la convocazione di un’assemblea generale straordinaria della convenuta, che il Pretore, con sentenza 23 novembre 2004, ha integralmente respinto;

appellante l'istante con atto di appello 6 dicembre 2004, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza, protestando spese e ripetibili;

mentre la convenuta con osservazioni 24 gennaio 2005 postula la reiezione del gravame;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

  1. Con l’istanza in rassegna AP 1, rilevando come il consiglio d’amministrazione della AO 1, società di cui egli si professava azionista nella misura del 33% sin dalla sua costituzione, non avesse provveduto, seppure sollecitata in tal senso con scritto 13 agosto 2004 (doc. T), a convocare l’assemblea generale straordinaria entro il successivo 15 settembre, ha chiesto che la relativa convocazione fosse staccata ad opera del giudice, ai sensi dell’art. 699 cpv. 3 e 4 CO, con l’ordine del giorno da lui proposto a quel momento.

  2. Con la sentenza qui impugnata, il Pretore ha integralmente respinto l’istanza. Il giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che l’istante non avesse sufficientemente reso verosimile la sua qualità di azionista, non avendo prodotto alcunché a sostegno delle sue affermazioni, come ad esempio l’atto di costituzione della società, tanto più che dal doc. V sembrava evincersi che egli avesse ceduto ad altri le sue azioni.

  3. Con l’appello che qui ci occupa l’istante chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza. A sostegno della sua qualità di azionista, egli adduce che con l’istanza aveva postulato l’ispezione a registro di commercio del rogito di costituzione della società, prova che il primo giudice aveva ignorato e la cui assunzione viene ora riproposta, e che l’eventualità di una cessione delle sue azioni, ipotizzata dal legale di un altro azionista nel doc. V, era stata da lui espressamente negata con il doc. Z.

  4. Delle osservazioni con cui la società convenuta postula la reiezione del gravame si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

  5. Nell’ambito della procedura non contenziosa di camera di consiglio, qual’è pacificamente quella in esame (art. 2 cpv. 3 n. 1 LAC), il Pretore ha la facoltà di assumere informazioni d’ufficio e provocare spiegazioni da altri interessati (art. 360 cpv. 2 CPC). Se egli non ritiene però di indire un’udienza o di interrogare gli interessati -com’è avvenuto nella fattispecie- questi, per giurisprudenza invalsa, possono in ogni caso far valere nella successiva procedura d’appello le prove che dovessero essere rilevanti, non potendo esser opposto loro il divieto dei nova di cui all’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 360 m. 8 e 15 e ad art. 321 m. 9 seg.).

  6. In applicazione del principio giurisprudenziale appena evocato, nulla osta all’ispezione presso l’ufficio dei registri dell’atto di costituzione della società convenuta, postulata nell’appello. Ora, da questa ispezione, avvenuta ad opera della scrivente Camera, è effettivamente risultato che l’istante, al momento della costituzione della società, aveva sottoscritto il 33% del capitale azionario. Non avendo la controparte addotto in questa sede altre circostanze o versato agli atti altre prove a sostegno dell’esistenza di una cessione delle azioni dell’istante oltre alla produzione del doc. V, che costituisce però una semplice affermazione di parte, per altro rimasta priva di riscontri ed il cui tenore era già stato contestato a tempo debito dall’istante (doc. Z), oltretutto rilasciata in risposta alla sua richiesta di convocazione dell’assemblea generale (doc. T), e dunque in tempi sospetti, dal legale dell’azionista __________, amministratore di fatto della società (cfr. doc. B, N e V), ben si può ritenere che l’istante nelle particolari circostanze abbia sufficientemente reso verosimile (la legge non esige in tal caso la prova piena: Dreifuss/Lebrecht, Basler Kommentar, N. 12 ad art. 699 CO) la sua qualità di azionista con almeno il 10 per cento del capitale azionario, ciò che gli consente, stante l’inazione del consiglio d’amministrazione nel congruo termine assegnato con il doc. T, di ottenere dal giudice la convocazione dell’assemblea generale straordinaria (cfr. Dreifuss/Lebrecht, op. cit., N. 11 ad art. 699 CO).

  7. Ne discende l’integrale accoglimento del gravame.

La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Nonostante la procedura per la convocazione dell’assemblea della società anonima sia di natura non contenziosa, la giurisprudenza ha in effetti già avuto modo di stabilire che la società, se risulta soccombente, è senz’altro tenuta a pagare, oltre agli oneri processuali, anche le ripetibili (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 148 m. 4).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 6 dicembre 2004 di AP 1 è accolto.

Di conseguenza la sentenza 23 novembre 2004 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5 è così riformata:

  1. L’istanza 4 ottobre 2004 è accolta.

§ Di conseguenza l’assemblea generale straordinaria di AO 1, __________, è convocata per il 20 aprile 2005 alle ore 15.00 presso la sede della stessa secondo l’ordine del giorno proposto dall’istante con lo scritto 13 agosto 2004.

  1. La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese, da anticipare dall’istante, sono a carico della convenuta, che rifonderà alla controparte fr. 300.- a titolo di ripetibili.

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 150.-

b) spese fr. 50.-

Totale fr. 200.-

da anticiparsi dall’appellante, sono poste a carico dell’appellata, che rifonderà alla controparte fr. 200.- per ripetibili.

III. Intimazione:

Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

shareholder statusgeneral meetingcorporate governancecredibility of evidenceappeal evidencecourt-ordered convocationcostsparty compensation

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the applicant sufficiently made his shareholder status credible under Art. 699 CO

Decisione estratta

Yes. The appellate court found the applicant had credibly shown he held 33% of the share capital when the company was founded and that alleged transfer evidence was unsubstantiated.

Motivazione estratta

The appellate court allowed inspection of the incorporation deed, which confirmed the applicant's original 33% subscription. The respondent produced no additional evidence of a transfer; the opposing statement was a mere party assertion, already contested and made in a suspicious context.

Questione giuridica chiave

Whether the court should order convocation of an extraordinary general meeting

Decisione estratta

Yes. Because the applicant credibly showed at least 10% of the share capital and the board failed to act within the given time, judicial convocation was justified.

Motivazione estratta

Under Art. 699 CO, a shareholder holding at least 10% may obtain judicial convocation if the board does not convene the meeting in due time after a request.

Questione giuridica chiave

Costs and party compensation on appeal and first instance

Decisione estratta

The respondent must bear court costs and reimburse party costs in both instances.

Motivazione estratta

Costs follow the result; despite the non-contentious nature of the procedure, a losing company must also pay compensation.

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