Meaning of “per avvallo” and validity of suretyship

12.2004.200Altro tribunale25 ago 2005Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

AP 1, a coffee supplier, sued two individuals who had signed a sales contract “per avvallo” after the buyer company failed and entered bankruptcy. The first instance dismissed the action. On appeal, the court held that in the commercial context the wording meant a guarantee and not merely an acknowledgment. It further qualified the undertaking as a suretyship rather than a cumulative debt assumption, but found it invalid because a suretyship by natural persons requires a public deed. The appeal was therefore dismissed, and AP 1 was ordered to pay the appeal costs and compensation.

Massima Omnilex

Art. 18 CO; Art. 493 cpv. 2 CO; interpretation of an undertaking signed “per avvallo” in a commercial contract: the expression is construed according to its objective meaning and the economic/ legal purpose pursued. In case of doubt, a guarantee clause signed by persons who have no own interest in the main contract and whose commitment is directly accessory to it is to be qualified as suretyship rather than cumulative debt assumption. A suretyship undertaken by natural persons is valid only if executed in public deed; absent that form, the undertaking is ineffective. Costs follow the losing party.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.2004.200

Data decisione, Autorità: 25.08.2005, IICCA

Titolo: garanzia, fideiussione o assunzione cumulativa di debito ?

Incarto n. 12.2004.200

Lugano 25 agosto 2005/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2004.9 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord promossa con petizione 3 febbraio 2004 da

AP 1 rappr. dall’ RA 2

contro

AO 1 AO 2 entrambi rappr. dall’ RA 1

con la quale è chiesta la condanna dei convenuti al pagamento, in solido, dell’importo di Fr. 11'291.60 oltre interessi, che il Pretore, con sentenza del 26 ottobre 2004, ha integralmente respinto.

Appellante l’attrice che, con appello 16 novembre 2004, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di accogliere la sua domanda mentre i convenuti, con osservazioni 3 gennaio 2005, ne postulano la reiezione.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa

Considerato

in fatto ed in diritto

  1. L’attrice AP 1, che si occupa della torrefazione e della vendita di caffè, ha stipulato, il 7 ottobre 2000, un contratto di compravendita con la __________ la quale si impegnava ad acquistare esclusivamente caffè __________ per lo smercio nel suo esercizio pubblico __________, per quantità e prezzi precisamente stabiliti, ottenendo anche un finanziamento di Fr. 5'000.- . Una copia di questo contratto è stato sottoscritto dai signori AO 2 e AO 1 sotto l’indicazione “per avvallo”.


non ha rispettato il contratto e AP 1 le ha quindi chiesto il pagamento di Fr. 11'291.60

comprensivo di una fattura scaduta (Fr. 1'645.60), della restituzione del finanziamento (Fr. 5'000.-) e del risarcimento per quantità di caffè non ritirata (Fr. 4'646.-) - mai ottenuto, la debitrice essendo nel frattempo fallita.

L’attrice si è quindi rivolta ai convenuti chiedendo loro di provvedere al pagamento dello scoperto e, non ottenendo soddisfazione, ha avviato la causa giudiziaria che ci occupa sostenendo che, con l’apposizione della loro firma in calce al contratto, i convenuti si erano obbligati in solido con la Darma __________AO 2 e AO 1 hanno contestato di essersi voluti obbligare nei confronti dell’attrice la loro sottoscrizione del contratto essendo avvenuta, nella loro qualità di dipendenti della __________, quale presa di conoscenza degli impegni della loro datrice di lavoro riguardo all’obbligo di rifornirsi di caffè presso l’attrice.

  1. Con la sentenza impugnata il Pretore ha respinto la petizione ritenendo che l’espressione “per avallo” può avere diversi significati, tra i quali oltre a garanzia anche adesione e conferma, e che, in presenza di dubbi, sulla reale volontà delle parti va preferita l’interpretazione più confacente al debitore così che si deve concludere per l’assenza di qualsiasi elemento idoneo a ritenere che, sottoscrivendo in quel modo il contratto, i convenuti abbiano inteso obbligarsi solidalmente con la __________.

  2. Contrariamente alle conclusioni del Pretore, questa Camera ritiene che la locuzione “per avvallo” non possa essere intesa altrimenti, in un contesto commerciale, che quale impegno di garanzia. Gli altri significati della parola individuati dal Pretore hanno una loro valenza solo in senso figurato e non possono aver rappresentato la reale intenzione delle parti che, se fosse stata quella avanzata dai convenuti, rappresenterebbe una soluzione inutile e innaturale. Mal si comprende, infatti, come dei dipendenti debbano confermare il contenuto di un contratto stipulato dal loro datore di lavoro rispettivamente come, per prenderne atto, debbano sottoscriverlo nei confronti della controparte quando è invece logico, utile e naturale che sia il datore di lavoro a renderli attenti nell’ambito delle sue direttive ed istruzioni. Del resto, all’infuori del documento che porta l’indicazione “per avvallo” sottoscritta dai convenuti, nessuna prova è stata assunta dalle parti e non appare, quindi, nessun indizio contrario a ritenere che il significato dell’espressione non sia quello letterale e primario di garanzia. E, nel contesto specifico, in funzione dell’utilità di quella sottoscrizione, essa non poteva essere intesa altrimenti dall’attrice.

  3. Stabilito che i convenuti si sono impegnati, per garanzia, nei confronti dell’attrice occorre stabilire quale forma giuridica, quella pattuizione, rappresenti.

La dottrina e la giurisprudenza hanno da tempo riconosciuto la difficoltà nello stabilire se una determinata pattuizione costituisca una semplice garanzia, una fideiussione o un’assunzione cumulativa di debito. Non essendo evidente optare per l’una o l’altra delle tre varianti -e non essendo per altro nemmeno determinante le espressioni utilizzate dalle parti (art. 18 CO)- tale questione impone spesso di dover interpretare l’accordo in base al principio dell’affidamento (Honsell/Vogt/Wiegand, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, OR I, 2. ed. Basilea 1996, N. 24 e 32 ad art. 111 CO; Gauch/Schluep, Schweizerisches Obligationenrecht - Allgemeiner Teil, 6. ed., Zurigo 1995, N. 4082; IICCA 21 dicembre 1993 in re I./B.): in definitiva, determinante per stabilire l’esatta qualificazione giuridica dell’accordo è unicamente lo scopo economico e giuridico che viene perseguito con quell’impegno (Honsell/Vogt/Wiegand, op. cit., N. 32 ad art. 111 CO; DTF 81 II 525 e seg.).

5.1. L’assunzione cumulativa di debito può essere esclusa poiché non appare che i convenuti avessero un interesse proprio all’esecuzione del contratto né ne traessero beneficio (Tercier, Les contrats spéciaux, 2° ed., n. 4986 e seg.; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2° ed., pag. 904; Merz, Traité de droit privé suisse, VI I, pag. 85) e, in ogni caso, nessuno lo afferma o lo prova.

5.2. Nemmeno può essere tenuta in conto la promessa della prestazione di un terzo dell’art. 111 CO, nella sua accezione di esecuzione di un obbligo di un terzo verso il garantito (DTF 113 II 434 consid. 2) poiché chi garantisce in questo modo assume un’obbligazione indipendente che può esistere anche se il terzo non risulta debitore oppure il suo impegno è nullo (Tercier, op. cit. n. 5314 e 5325). Anche in questo caso non appare nessun interesse personale dei convenuti ad impegnarsi in questo modo e l’impegno è contestuale al contratto principale.

5.3. Quest’ultima considerazione con l’aggiunta che l’obbligo di garanzia corrisponde esattamente a quello del debitore principale ed è definito interamente con riferimento a quel contratto, tanto è vero che i convenuti hanno sottoscritto lo stesso testo e quindi sono intervenuti nello stesso e non hanno assunto un obbligo diretto, porta indizi a favore della fideiussione (DTF 113 II 434 consid. 3b e 3c) che va privilegiata, per costante dottrina e giurisprudenza, quand’anche dovessero esservi dei dubbi in merito alla qualificazione giuridica da attribuire all’impegno sottoscritto dai convenuti (Gauch/Schluep, op. cit., N. 4082; DTF 66 II 28, 81 II 525; ZR 1962 p. 131).

  1. Dovendosi così ammettere, nella garanzia prestata dai convenuti, l’esistenza di una fideiussione si arriva, per altri motivi, alla stessa conclusione del Pretore ed alla reiezione dell’appello poiché quando il fideiussore è una persona fisica l’impegno relativo richiede, per essere valido, l’atto pubblico (art. 493 cpv. 2 CO) che, in concreto, non esiste.

  2. Tasse, spese e ripetibili seguono la completa soccombenza dell’attrice.

Per i quali motivi

visti, per le spese, gli art. 147 e seg. CPC e la vigente TG

dichiara e pronuncia

  1. L’appello 16 novembre 2004 di AP 1 è respinto.

  2. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa di giudizio Fr. 350.-

b) spese Fr. 50.-

totale Fr. 400.-

già anticipati dalla ricorrente rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere agli appellati, in solido, Fr. 500.- per ripetibili d’appello.

  1. Intimazione:

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

suretyshipcontract interpretationcommercial contractguaranteecumulative debt assumptionpublic deedcostsappeal

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

How should the phrase “per avvallo” signed by the respondents be construed?

Decisione estratta

In this commercial context, the wording meant a guarantee, not merely acknowledgment or confirmation.

Motivazione estratta

Those alternative meanings were figurative only and made little practical sense in the contractual setting; no contrary evidence rebutted the literal and primary meaning of guarantee.

Questione giuridica chiave

What legal characterization should be given to the guarantee undertaking?

Decisione estratta

The undertaking was a suretyship (fideiussione), not a cumulative debt assumption or a promise to procure performance by a third party.

Motivazione estratta

The respondents had no own economic interest in the contract’s performance; their commitment mirrored the principal debtor’s obligation and was directly tied to the main contract, which points to suretyship.

Questione giuridica chiave

Is the suretyship valid without a public deed?

Decisione estratta

No; because the sureties were natural persons, the suretyship required a public deed, which was absent.

Motivazione estratta

Under the applicable rule, a suretyship by a natural person is valid only if executed by public deed; the missing formality rendered the undertaking ineffective.

Questione giuridica chiave

Who bears the costs of the appeal?

Decisione estratta

The appellant bears the appeal costs and must pay respondents’ compensation.

Motivazione estratta

Costs follow the complete defeat of the appellant.

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