Appeal partly granted on court costs in rental dispute

12.2004.2Altro tribunale30 lug 2004Partially Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The tenant appealed two separate first-instance judgments in a rental case, asking for a single judgment and lower court fees and party compensation. The appellate court held that joinder under Art. 72 CPC does not merge the cases and that the request for a single judgment was devoid of practical interest. It further found that the first-instance fee of CHF 400 per case exceeded the discretion allowed under the post-2003 tariff regime and reduced the fee to CHF 200 per case. The challenge to party compensation was inadmissible because no specific reduction amount was stated. The appeal was therefore only partially successful, and appellate costs were split equally.

Massima Omnilex

Art. 72 CPC; joinder of actions does not merge their procedural identity or dispositive parts. Joined cases remain independent, and a complaint directed merely against the issuance of separate judgments is inadmissible absent a concrete legal interest. Art. 19bis LTG and Art. 49 LTG; in tenancy disputes below the statutory threshold, the court fee must remain within the tariff limits and pending cases must be assessed with due regard to the former regime. A challenge to party compensation is inadmissible if the appellant fails to state the reduction sought with sufficient precision (Art. 309 CPC).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.2004.2

Data decisione, Autorità: 30.07.2004, IICCA

Incarto n. 12.2004.2

Lugano 30 luglio 2004/dp

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2002.119 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con istanza 13 luglio 2002 da

APPE1APPE1 __________ rappr. dall’RAPP1

contro

APPO1 __________ rappr. dall’ RAPP2

e nella causa DI.2002.124 della medesima Pretura, promossa con istanza 17 luglio 2002 da

APPO1, __________ rappr. dall’avv. RAPP2

contro

APPE1, __________ rappr. dall’RAPP1

con cui APPE1 ha chiesto la riduzione del canone di locazione del 30% per tutta la durata della locazione, dal 1° agosto 2000 al 30 aprile 2002 e un equo risarcimento per i mesi di chiusura, da quantificare in istruttoria e APPO1 ha postulato l'annullamento della decisione emanata dall'Ufficio di conciliazione di __________ del 10 giugno 2002, che aveva ridotto del 25% la pigione per difetti dell'ente locato;

domande avversate dalla rispettiva controparte e sulle quali il segretario assessore, dopo aver congiunto le cause, ha statuito con due separate sentenze del 15 dicembre 2003, con le quali ha accolto parzialmente entrambe le istanze, nel senso di ridurre la pigione nella misura del 15% per i mesi di febbraio, marzo e aprile 2002, per l'importo complessivo di fr. 1'575.-, e ha posto a carico di APPE1 gli oneri processuali, con l'obbligo di rifondere a APPO1 ripetibili;

appellante contro entrambe le sentenze APPE1 con atto di appello del 30 dicembre 2003, nel quale chiede di emettere un unico giudizio per le due cause congiunte e di fissare la tassa di giustizia e le ripetibili tenendo conto degli art. 414 CPC e 19bis cpv. 2 LTG;

mentre APPO1 con osservazioni del 19 gennaio 2004 propone di respingere l'appello;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

Ritenuto

in fatto: A. APPO1ha concesso in locazione a APPE1, che subentrava al precedente conduttore, lo stabile denominato __________ a __________, composto di un bar e di un appartamento per il custode, dal 1° agosto 2000, al canone di fr. 3'500.- mensili oltre fr. 500.- mensili per acconto delle spese accessorie (doc. A, A2, incarto richiamato I). APPE1 ha chiesto il 14 dicembre 2001 a APPO1 di ridurre la pigione a fr. 1'500.- mensili oltre fr. 250.- mensili per acconto delle spese, lamentando l'inagibilità dell'appartamento per i numerosi difetti riscontrativi. Il contratto di locazione ha dato origine a numerose procedure giudiziarie.

B. Il Municipio di __________ ha dichiarato il 29 gennaio 2002 l'inabilità dell'appartamento per carenza di sicurezza e di igiene (doc. C, incarto richiamato I). L'Ufficio dei permessi ha ordinato lo stesso giorno la chiusura immediata del Caffè __________ gestito da APPE1, per mancanza di un gerente autorizzato, la presenza di attestati di carenza di beni e la compromissione igienica e sanitaria dei locali (doc. F, incarto richiamato I). APPE1si è rivolto il 13 luglio 2002 all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di __________, chiedendo che alla proprietaria fosse ordinato di procedere immediatamente ai lavori di ripristino imposti dall'autorità amministrativa, che il canone di locazione fosse ridotto del 30% dall'inizio della locazione al termine dei lavori e che fosse concesso un equo risarcimento per la perdita di guadagno conseguente alla chiusura dell'esercizio pubblico (inc. 142/01, incarto richiamato I). All'udienza del 10 giugno 2002 APPE1 e APPO1 hanno concordato di porre fine al contratto di locazione per il 30 aprile 2002. Con decisione 11 giugno 2002 l'Ufficio di conciliazione ha accolto parzialmente l'istanza del conduttore e gli ha accordato una riduzione del 25% della pigione dal febbraio 2002 all'aprile 2002.

C. Nel termine di 30 giorni dalla decisione dell'Ufficio di conciliazione sia il conduttore, sia la proprietaria si sono rivolti alla Pretura di Mendrisio Sud con l'azione prevista dall'art. 274f cpv. 1 CO. APPE1 ha chiesto con istanza 13 luglio 2002 l'annullamento della decisione dell'Ufficio di conciliazione, la riduzione della pigione del 30% dal 1° agosto 2000 al 30 aprile 2002 e un equo risarcimento per i danni causati dalla chiusura del Caffè __________ dal febbraio 2002 all'aprile 2002, da quantificare in sede di udienza (inc. DI.2002.119). APPO1, dal canto suo, ha postulato con istanza del 17 luglio 2002 l'annullamento della decisione 11 giugno 2002 dell'Ufficio di conciliazione e la reiezione dell'istanza 29 marzo 2002 (inc. DI.11.2002. 124). All'udienza del 4 settembre 2002 le parti hanno chiesto la congiunzione delle cause DI.2002.119 e DI.2002.12, che il segretario assessore ha ammesso seduta stante. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato a essere citate per il dibattimento finale e si sono rimesse al contenuto delle rispettive conclusioni.

D. Nella procedura promossa da APPE1 il segretario assessore ha statuito con sentenza del 15 dicembre 2003, con la quale ha ridotto il canone di locazione dei mesi di febbraio, marzo e aprile 2002 nella misura del 15% per un totale di fr. 1'575.-, ha ingiunto all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di __________ di liberare le pigioni depositate in tale misura e ha posto la tassa di giustizia di fr. 400.- e le spese a carico di APPE1, condannato inoltre a rifondere a APPO1 un'indennità per ripetibili di fr. 600.- (inc. DI.2002.119). Nella parallela causa avviata da APPO1, il segretario assessore ha emanato lo stesso giorno una sentenza separata, con la quale ha ridotto il canone di locazione dei mesi di febbraio, marzo e aprile 2002 nella misura del 15% per un totale di fr. 1'575.-, ha ingiunto all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di __________ di liberare le pigioni depositate in tale misura e ha posto la tassa di giustizia di fr. 400.- e le spese a carico di APPE1, condannato inoltre a rifondere a APPO1 un'indennità per ripetibili di fr. 500.- (inc. DI.2002. 124).

E. APPE1 è insorto contro entrambe le sentenze citate con atto di appello del 30 dicembre 2003, nel quale chiede l'emanazione di un unico giudizio nelle due cause congiunte e l'adeguamento della tassa di giustizia alle nuove disposizioni degli art. 414 CPC e 19 bis cpv. 2 LTG.

Nelle sue osservazioni del 19 gennaio 2004 APPO1propone di respingere il gravame e di confermare il giudizio di prima sede.

e considerato

in diritto: 1. Nella fattispecie il segretario assessore ha dapprima congiunto le due parallele cause DI.2002.119 e DI.2002.124 (verbale di udienza del 4 settembre 2002), per poi emanare due distinte sentenze con il medesimo dispositivo, salvo per quel che concerne l'indennità per ripetibili posta a carico del conduttore. Quest'ultimo rimprovera al primo giudice di aver pronunciato due sentenze invece di una e chiede che venga emesso un unico giudizio. Se non che, la domanda si rivela sprovvista di qualsiasi interesse pratico. Il segretario assessore ha congiunto le due cause su richiesta delle parti, nell'ottica dell'economia processuale, senza che si fosse in presenza di un litisconsorzio o che il convenuto fosse il medesimo (art. 72 CPC). In questi casi le cause congiunte conservano la loro identità processuale e la più assoluta indipendenza (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, m. 5 ad art. 72). I loro dispositivi restano separati, con la possibilità per il giudice di prelevare tasse di giustizia per ogni singola causa. La sentenza della Camera civile di cassazione alla quale si riferisce l'appellante (CCC 16.98.51 del 20 aprile 1998) riguardava un caso in cui si era in presenza di un ricorso per cassazione e di un appello contro il medesimo dispositivo, seppur contenuto in due sentenze diverse, ciò che non avviene in concreto, le due cause avendo entrambe valore appellabile. L'emanazione di due distinte sentenze non ha comportato nella fattispecie svantaggio alcuno per le parti. L'appellante medesimo non indica quale sarebbe il pregiudizio da lui subito con l'emanazione di due diverse sentenze, salvo l'imputazione di due tasse di giustizia, ciò che sarebbe del resto stato possibile anche se il primo giudice avesse emanato un unico giudizio con dispositivi separati. Sprovvisto di qualsiasi interesse, l'appello sulla mancata congiunzione delle cause per un unico giudizio si rivela dunque improponibile (Anastasi, Il sistema dei mezzi di impugnazione del codice di procedura ticinese, Zurigo 1981, pag. 129).

  1. Per quel che concerne gli oneri processuali, il segretario assessore li ha posti a carico del conduttore in entrambe le cause e ha fissato la tassa di giustizia in fr. 400.- e l'indennità per ripetibili in favore della proprietaria a fr. 500.- (DI.2002.119) e a fr. 600.- (DI.2002.124). L'appellante non contesta la ripartizione delle spese tra le parti, ma rimprovera al primo giudice di non aver tenuto conto nella fissazione delle tasse e delle ripetibili delle nuove norme entrate in vigore il 1° gennaio 2003, secondo le quali la tassa non può superare fr. 100.-, rispettivamente fr. 200.-.

a) L'art. 19 bis cpv. 2 della Legge sulla tariffa giudiziaria, nel testo in vigore dal 1° gennaio 2003, prevede che nelle cause riguardanti le controversie in materia di locazione di locali d'abitazione e commerciali e di affitto il cui valore non supera la somma di fr. 30'000.-, la tassa di giustizia va da fr. 100.- a fr. 200.-. Nelle cause già pendenti al 1° gennaio 2003 il giudice deve tenere adeguatamente conto della tariffa valevole prima dell'entrata in vigore (art. 49 LTG). Non risulta dalle sentenze impugnate quali criteri abbia seguito il segretario assessore per fissare la tassa di giustizia di fr. 400.-. Tenuto conto dello scopo perseguito dall'art. 19bis LTG e del fatto che l'emanazione delle sentenze è avvenuto alla fine del 2003, quasi un anno dopo l'entrata in vigore delle modifiche legislative, una tassa di giustizia di fr. 400.- eccede a ogni modo il potere di apprezzamento di cui gode il giudice nell'ambito della fissazione di tasse e spese. Considerati il valore di causa di fr. 23'000.- ammesso dall'appellante e l'impegno profuso nelle procedure una tassa di giustizia di fr. 200.- per ogni causa appare adeguata e in tale misura l'appello deve essere accolto.

b) L'appellante chiede di adeguare le ripetibili all'art. 414 cpv. 3 CPC, ma non formula alcuna cifra al riguardo, né fornisce elementi che consentano a questa Camera di determinare con una qualche approssimazione l'importo desiderato, contrariamente a quanto avvenuto per la tassa di giustizia. Ora, chi contesta l'ammontare delle ripetibili fissato dal primo giudice deve indicare la somma della riduzione postulata (Rep. 1993 pag. 227), pena la nullità dell'appello al riguardo. Ne deriva che l'appello è nullo sul tema delle ripetibili (art. 309 cpv. 2 lett. e e cpv. 5 CPC).

  1. Gli oneri del presente giudizio seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante vede il suo gravame accolto sull'ammontare delle tasse di giustizia, mentre le censure relative alla congiunzione delle cause e all'entità delle ripetibili sono irricevibili. Si giustifica pertanto di porre la tassa di giustizia e le spese a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensando le ripetibili.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la LTG,

pronuncia: I. L'appello 30 dicembre 2003 di APPE1 è parzialmente accolto e il dispositivo 2 della sentenza 15 dicembre 2003 inc. DI.2002.119 è riformato nel modo seguente:

  1. La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese, da anticipare come di rito, sono poste a carico di APPE1, il quale rifonderà alla controparte fr. 600.- a titolo di ripetibili.

II. L'appello 30 dicembre 2003 di APPE1 è parzialmente accolto e il dispositivo 2 della sentenza 15 dicembre 2003 inc. DI.2002.124 è riformata nel modo seguente:

  1. La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese, da anticipare come di rito, sono poste a carico di APPE1, il quale rifonderà alla controparte fr. 500.- a titolo di ripetibili.

III. Le spese dell'appello, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 100.-

b) spese fr. 50.-

fr. 150.-

da anticiparsi dall'appellante, sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuno. Le ripetibili sono compensate.

III. Intimazione:

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud.

Terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

tenancyjoindercourt feesparty compensationappeal admissibilityprocedural interesttariff limits

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the tenant could obtain a single judgment after joinder of two related cases

Decisione estratta

No practical interest was shown; joined cases retain separate procedural identity and separate dispositive parts.

Motivazione estratta

Joinder for economy of procedure under Art. 72 CPC does not merge the actions. Each case remains independent, and the appellant failed to show any concrete prejudice from two separate judgments.

Questione giuridica chiave

Whether the first-instance court had to apply the new tariff limits for court fees in pending tenancy cases

Decisione estratta

Yes; the fee of CHF 400 was excessive and had to be reduced to CHF 200 per case.

Motivazione estratta

Under Art. 19bis LTG, tenancy disputes below CHF 30,000 carry a court fee of CHF 100-200. For pending cases, Art. 49 LTG requires due regard to the previous tariff, but the first-instance fee still exceeded the court's discretion.

Questione giuridica chiave

Whether the challenge to the amount of party compensation was admissible

Decisione estratta

No; the appeal was null on this point because no specific reduction amount was requested.

Motivazione estratta

A party contesting attorney's fees must indicate the amount sought to be reduced; otherwise the appeal is null under Art. 309 CPC.

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