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Numero d'incarto:
12.2004.2
Data decisione, Autorità:
30.07.2004, IICCA
Incarto n.
12.2004.2
Lugano
30 luglio
2004/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2002.119
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con istanza 13
luglio 2002 da
APPE1APPE1 __________
rappr. dall’RAPP1
contro
APPO1 __________
rappr. dall’ RAPP2
e nella
causa DI.2002.124 della medesima Pretura, promossa con istanza 17 luglio 2002
da
APPO1, __________
rappr. dall’avv. RAPP2
contro
APPE1, __________
rappr. dall’RAPP1
con cui
APPE1 ha chiesto la riduzione del canone di locazione del 30% per tutta la
durata della locazione, dal 1° agosto 2000 al 30 aprile 2002 e un equo
risarcimento per i mesi di chiusura, da quantificare in istruttoria e APPO1 ha
postulato l'annullamento della decisione emanata dall'Ufficio di conciliazione
di __________ del 10 giugno 2002, che aveva ridotto del 25% la pigione per
difetti dell'ente locato;
domande
avversate dalla rispettiva controparte e sulle quali il segretario assessore,
dopo aver congiunto le cause, ha statuito con due separate sentenze del 15
dicembre 2003, con le quali ha accolto parzialmente entrambe le istanze, nel
senso di ridurre la pigione nella misura del 15% per i mesi di febbraio, marzo
e aprile 2002, per l'importo complessivo di fr. 1'575.-, e ha posto a carico di
APPE1 gli oneri processuali, con l'obbligo di rifondere a APPO1 ripetibili;
appellante
contro entrambe le sentenze APPE1 con atto di appello del 30 dicembre 2003, nel
quale chiede di emettere un unico giudizio per le due cause congiunte e di
fissare la tassa di giustizia e le ripetibili tenendo conto degli art. 414 CPC
e 19bis cpv. 2 LTG;
mentre APPO1
con osservazioni del 19 gennaio 2004 propone di respingere l'appello;
letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
Ritenuto
in fatto: A. APPO1ha
concesso in locazione a APPE1, che subentrava al precedente conduttore, lo
stabile denominato __________ a __________, composto di un bar e di un
appartamento per il custode, dal 1° agosto 2000, al canone di fr. 3'500.-
mensili oltre fr. 500.- mensili per acconto delle spese accessorie (doc. A, A2,
incarto richiamato I). APPE1 ha chiesto il 14 dicembre 2001 a APPO1 di ridurre
la pigione a fr. 1'500.- mensili oltre fr. 250.- mensili per acconto delle
spese, lamentando l'inagibilità dell'appartamento per i numerosi difetti
riscontrativi. Il contratto di locazione ha dato origine a numerose procedure
giudiziarie.
B. Il
Municipio di __________ ha dichiarato il 29 gennaio 2002 l'inabilità
dell'appartamento per carenza di sicurezza e di igiene (doc. C, incarto
richiamato I). L'Ufficio dei permessi ha ordinato lo stesso giorno la chiusura
immediata del Caffè __________ gestito da APPE1, per mancanza di un gerente
autorizzato, la presenza di attestati di carenza di beni e la compromissione
igienica e sanitaria dei locali (doc. F, incarto richiamato I). APPE1si è
rivolto il 13 luglio 2002 all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione
di __________, chiedendo che alla proprietaria fosse ordinato di procedere
immediatamente ai lavori di ripristino imposti dall'autorità amministrativa,
che il canone di locazione fosse ridotto del 30% dall'inizio della locazione al
termine dei lavori e che fosse concesso un equo risarcimento per la perdita di
guadagno conseguente alla chiusura dell'esercizio pubblico (inc. 142/01,
incarto richiamato I). All'udienza del 10 giugno 2002 APPE1 e APPO1 hanno
concordato di porre fine al contratto di locazione per il 30 aprile 2002. Con
decisione 11 giugno 2002 l'Ufficio di conciliazione ha accolto parzialmente
l'istanza del conduttore e gli ha accordato una riduzione del 25% della pigione
dal febbraio 2002 all'aprile 2002.
C. Nel termine di 30 giorni dalla decisione dell'Ufficio di
conciliazione sia il conduttore, sia la proprietaria si sono rivolti alla
Pretura di Mendrisio Sud con l'azione prevista dall'art. 274f cpv. 1 CO. APPE1
ha chiesto con istanza 13 luglio 2002 l'annullamento della decisione
dell'Ufficio di conciliazione, la riduzione della pigione del 30% dal 1° agosto
2000 al 30 aprile 2002 e un equo risarcimento per i danni causati dalla
chiusura del Caffè __________ dal febbraio 2002 all'aprile 2002, da
quantificare in sede di udienza (inc. DI.2002.119). APPO1, dal canto suo, ha
postulato con istanza del 17 luglio 2002 l'annullamento della decisione 11
giugno 2002 dell'Ufficio di conciliazione e la reiezione dell'istanza 29 marzo
2002 (inc. DI.11.2002. 124). All'udienza del 4 settembre 2002 le parti hanno
chiesto la congiunzione delle cause DI.2002.119 e DI.2002.12, che il segretario
assessore ha ammesso seduta stante. Esperita l'istruttoria, le parti hanno
rinunciato a essere citate per il dibattimento finale e si sono rimesse al
contenuto delle rispettive conclusioni.
D. Nella
procedura promossa da APPE1 il segretario assessore ha statuito con sentenza
del 15 dicembre 2003, con la quale ha ridotto il canone di locazione dei mesi
di febbraio, marzo e aprile 2002 nella misura del 15% per un totale di fr.
1'575.-, ha ingiunto all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di
__________ di liberare le pigioni depositate in tale misura e ha posto la tassa
di giustizia di fr. 400.- e le spese a carico di APPE1, condannato inoltre a
rifondere a APPO1 un'indennità per ripetibili di fr. 600.- (inc. DI.2002.119).
Nella parallela causa avviata da APPO1, il segretario assessore ha emanato lo
stesso giorno una sentenza separata, con la quale ha ridotto il canone di
locazione dei mesi di febbraio, marzo e aprile 2002 nella misura del 15% per un
totale di fr. 1'575.-, ha ingiunto all'Ufficio di conciliazione in materia di
locazione di __________ di liberare le pigioni depositate in tale misura e ha
posto la tassa di giustizia di fr. 400.- e le spese a carico di APPE1,
condannato inoltre a rifondere a APPO1 un'indennità per ripetibili di fr. 500.-
(inc. DI.2002. 124).
E. APPE1
è insorto contro entrambe le sentenze citate con atto di appello del 30
dicembre 2003, nel quale chiede l'emanazione di un unico giudizio nelle due
cause congiunte e l'adeguamento della tassa di giustizia alle nuove
disposizioni degli art. 414 CPC e 19 bis cpv. 2 LTG.
Nelle
sue osservazioni del 19 gennaio 2004 APPO1propone di respingere il gravame e di
confermare il giudizio di prima sede.
e
considerato
in diritto: 1. Nella
fattispecie il segretario assessore ha dapprima congiunto le due parallele
cause DI.2002.119 e DI.2002.124 (verbale di udienza del 4 settembre 2002), per
poi emanare due distinte sentenze con il medesimo dispositivo, salvo per quel
che concerne l'indennità per ripetibili posta a carico del conduttore.
Quest'ultimo rimprovera al primo giudice di aver pronunciato due sentenze
invece di una e chiede che venga emesso un unico giudizio. Se non che, la
domanda si rivela sprovvista di qualsiasi interesse pratico. Il segretario
assessore ha congiunto le due cause su richiesta delle parti, nell'ottica dell'economia
processuale, senza che si fosse in presenza di un litisconsorzio o che il
convenuto fosse il medesimo (art. 72 CPC). In questi casi le cause congiunte
conservano la loro identità processuale e la più assoluta indipendenza (Cocchi/Trezzini,
Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, m. 5
ad art. 72). I loro dispositivi restano separati, con la possibilità per il
giudice di prelevare tasse di giustizia per ogni singola causa. La sentenza
della Camera civile di cassazione alla quale si riferisce l'appellante (CCC
16.98.51 del 20 aprile 1998) riguardava un caso in cui si era in presenza di un
ricorso per cassazione e di un appello contro il medesimo dispositivo, seppur
contenuto in due sentenze diverse, ciò che non avviene in concreto, le due
cause avendo entrambe valore appellabile. L'emanazione di due distinte sentenze
non ha comportato nella fattispecie svantaggio alcuno per le parti.
L'appellante medesimo non indica quale sarebbe il pregiudizio da lui subito con
l'emanazione di due diverse sentenze, salvo l'imputazione di due tasse di
giustizia, ciò che sarebbe del resto stato possibile anche se il primo giudice
avesse emanato un unico giudizio con dispositivi separati. Sprovvisto di
qualsiasi interesse, l'appello sulla mancata congiunzione delle cause per un
unico giudizio si rivela dunque improponibile (Anastasi, Il sistema dei
mezzi di impugnazione del codice di procedura ticinese, Zurigo 1981, pag. 129).
- Per quel che concerne gli oneri processuali, il segretario
assessore li ha posti a carico del conduttore in entrambe le cause e ha fissato
la tassa di giustizia in fr. 400.- e l'indennità per ripetibili in favore della
proprietaria a fr. 500.- (DI.2002.119) e a fr. 600.- (DI.2002.124).
L'appellante non contesta la ripartizione delle spese tra le parti, ma
rimprovera al primo giudice di non aver tenuto conto nella fissazione delle
tasse e delle ripetibili delle nuove norme entrate in vigore il 1° gennaio
2003, secondo le quali la tassa non può superare fr. 100.-, rispettivamente fr.
200.-.
a) L'art. 19 bis cpv. 2 della Legge sulla tariffa giudiziaria, nel
testo in vigore dal 1° gennaio 2003, prevede che nelle cause riguardanti le
controversie in materia di locazione di locali d'abitazione e commerciali e di
affitto il cui valore non supera la somma di fr. 30'000.-, la tassa di
giustizia va da fr. 100.- a fr. 200.-. Nelle cause già pendenti al 1° gennaio
2003 il giudice deve tenere adeguatamente conto della tariffa valevole prima
dell'entrata in vigore (art. 49 LTG). Non risulta dalle sentenze impugnate
quali criteri abbia seguito il segretario assessore per fissare la tassa di
giustizia di fr. 400.-. Tenuto conto dello scopo perseguito dall'art. 19bis LTG
e del fatto che l'emanazione delle sentenze è avvenuto alla fine del 2003,
quasi un anno dopo l'entrata in vigore delle modifiche legislative, una tassa
di giustizia di fr. 400.- eccede a ogni modo il potere di apprezzamento di cui
gode il giudice nell'ambito della fissazione di tasse e spese. Considerati il
valore di causa di fr. 23'000.- ammesso dall'appellante e l'impegno profuso
nelle procedure una tassa di giustizia di fr. 200.- per ogni causa appare
adeguata e in tale misura l'appello deve essere accolto.
b) L'appellante chiede di adeguare le ripetibili all'art. 414 cpv. 3
CPC, ma non formula alcuna cifra al riguardo, né fornisce elementi che
consentano a questa Camera di determinare con una qualche approssimazione
l'importo desiderato, contrariamente a quanto avvenuto per la tassa di
giustizia. Ora, chi contesta l'ammontare delle ripetibili fissato dal primo
giudice deve indicare la somma della riduzione postulata (Rep. 1993 pag. 227),
pena la nullità dell'appello al riguardo. Ne deriva che l'appello è nullo sul
tema delle ripetibili (art. 309 cpv. 2 lett. e e cpv. 5 CPC).
- Gli oneri del presente giudizio seguono la reciproca soccombenza
(art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante vede il suo gravame accolto sull'ammontare
delle tasse di giustizia, mentre le censure relative alla congiunzione delle
cause e all'entità delle ripetibili sono irricevibili. Si giustifica pertanto
di porre la tassa di giustizia e le spese a carico delle parti in ragione di
metà ciascuno, compensando le ripetibili.
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 148 CPC e la LTG,
pronuncia: I. L'appello
30 dicembre 2003 di APPE1 è parzialmente accolto e il dispositivo 2 della
sentenza 15 dicembre 2003 inc. DI.2002.119 è riformato nel modo seguente:
- La tassa
di giustizia di fr. 200.- e le spese, da anticipare come di rito, sono poste a
carico di APPE1, il quale rifonderà alla controparte fr. 600.- a titolo di
ripetibili.
II.
L'appello 30 dicembre 2003 di APPE1 è
parzialmente accolto e il dispositivo 2 della sentenza 15 dicembre 2003 inc.
DI.2002.124 è riformata nel modo seguente:
- La tassa
di giustizia di fr. 200.- e le spese, da anticipare come di rito, sono poste a
carico di APPE1, il quale rifonderà alla controparte fr. 500.- a titolo di
ripetibili.
III. Le spese dell'appello, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 100.-
b)
spese fr. 50.-
fr. 150.-
da anticiparsi
dall'appellante, sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuno. Le
ripetibili sono compensate.
III.
Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud.
Terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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