Appeal by third party against document production dismissed

12.2004.142Altro tribunale22 ago 2005Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

In a civil dispute over an alleged debt, the defendant obtained a partial order requiring a third party to produce tax returns and documents relating to shareholding, fiduciary roles, and company management. The third party appealed, arguing that the request was unnecessary, inquisitorial, and disproportionate, and that professional secrecy protected the material. The appellate court held that a third party cannot contest the statutory prerequisites for document production under Arts. 206 ff. CPC, except to protect its own private sphere or legally relevant interests. It found the secrecy objection unfounded because the documents related to fiduciary and corporate functions, not legal representation, and held that the first-instance safeguards adequately protected privacy. The appeal was dismissed and costs were imposed on the appellant.

Massima Omnilex

Art. 211 CPC; third party summoned to produce documents may not contest the statutory prerequisites of document production under Arts. 206 ff. CPC, but may invoke only its own private sphere and other legally protected interests. Objections of irrelevance, inquisitorial character, and similar attacks on the merits of the evidentiary request are inadmissible. Attorney-client privilege does not cover activities performed as fiduciary shareholder, director, or company administrator. Where the first-instance court limits disclosure by restricting the material, permitting blacking-out, or ordering sealed production, the measure is not disproportionate if it is confined to what is necessary for the parties’ evidentiary needs (consid. 6-7).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.2004.142

Data decisione, Autorità: 22.08.2005, IICCA

Titolo: edizione documenti - appello del terzo chiamto all'edizione - segreto professionale dell'avvocato

Incarto n. 12.2004.142

Lugano 22 agosto 2005/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2003.644 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1- promossa con petizione 14 ottobre 2003 da

PI 1 rappr. da RA 1

contro

AO 1 rappr. da RA 2

con cui l’attrice ha chiesto che fosse accertato che tra le parti non era in essere alcun rapporto giuridico e in particolare non vi era alcuna ragione giuridica dalla quale potesse derivare un credito a favore della convenuta di fr. 5'316'469.70 oltre interessi, somma di cui essa non era quindi debitrice, e che l’esecuzione n. __________ dell’UE di Lugano avviata nei suoi confronti dalla controparte ed avente per oggetto quell’importo era stata promossa in assenza dell’esistenza effettiva del credito;

domande avversate dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione;

ed ora sull’istanza di edizione di documenti dall’ AP 1 , presentata il 25 maggio 2004 dalla convenuta, avversata dall’attrice e dal terzo in questione, e che il Segretario assessore, con decreto 11 agosto 2004, ha parzialmente accolto;

appellante il terzo astretto all’edizione, con appello 30 agosto 2004, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza di edizione presentata nei suoi confronti, protestando spese e ripetibili di secondo grado;

appello cui l’attrice ha dichiarato di aderire, con osservazioni 4 ottobre 2004, mentre la convenuta, con osservazioni 19 ottobre 2004, ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

richiamato il decreto 31 agosto 2004 con cui il Segretario assessore ha concesso all’appello l’effetto sospensivo richiesto;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

  1. Con la petizione in rassegna PI 1 ha convenuto in lite AO 1, chiedendo che fosse accertato che tra loro non era in essere alcun rapporto giuridico e in particolare non vi era alcuna causa giuridica da cui potesse derivare un credito a favore della controparte di fr. 5'316'469.70 oltre interessi, somma di cui essa non era quindi debitrice, e che l’esecuzione n. __________ dell’UE di Lugano avviata nei suoi confronti ed avente per oggetto quell’importo (doc. D) era stata promossa in assenza dell’esistenza effettiva del credito.

  2. La convenuta si è opposta alla petizione rilevando come l’attrice fosse senz’altro debitrice dell’importo oggetto del PE, pari al saldo negativo risultante su alcuni conti intestati direttamente a membri della famiglia __________ (conto ) o a società (, __________, __________) facenti capo a quest’ultima. L’attrice, entità giuridica a sua volta facente parte del Gruppo e titolare di un conto presso la convenuta il cui saldo era poi stato rimborsato, avrebbe in effetti ingenerato nella banca un clima di particolare fiducia, per poi disattenderlo nella misura in cui l’aveva indotta ad erogare dei crediti a quelle persone o società ed in seguito a mantenerli in essere promettendo la fornitura di garanzie ed il rimborso, mai avvenuti; essa si sarebbe d’altro canto dichiarata più volte debitrice solidale e/o co-garante degli interi importi.

  3. Nelle more della causa la convenuta ha chiesto all’ __________, organo e a suo tempo sottoscrittore delle azioni dell’attrice, l’edizione di vari documenti, avversata da quest’ultima e dal terzo in questione, che il Segretario assessore, con il decreto qui impugnato, ha parzialmente accolto. Il giudice di prime cure ha così fatto ordine al terzo di produrre le sue dichiarazioni fiscali dal 1995 al 2002 nonché i mandati, gli incarti LRD e tutta la documentazione per la sottoscrizione e la detenzione delle azioni dell’attrice rispettivamente la gestione e l’assunzione della carica di director delle società __________ e __________, adottando tutta una serie di accorgimenti a tutela dei suoi interessi, in particolare limitando la produzione a quella documentazione facente riferimento ai membri della famiglia __________, garantendo, qualora si trattava di documentazione inerente società che non erano parti in causa, la produzione della stessa in busta chiusa e dando la facoltà di oscurare le informazioni non pertinenti.

  4. Con l’appello che qui ci occupa, l’AP 1 chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza di edizione presentata nei suoi confronti, ritenuta non necessariamente rilevante, a carattere inquisitorio e sproporzionata siccome lesiva dei suoi interessi personali e professionali.

  5. Delle osservazioni con cui l’attrice aderisce all’appello mentre la convenuta postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.

  6. La giurisprudenza cantonale ha già avuto modo di stabilire che il terzo al quale si chiede l’edizione di documenti giusta l’art. 211 CPC non può sindacare sulle condizioni volute dalla legge per legittimare l’edizione, ovvero sull’esistenza dei presupposti di cui agli art. 206 segg. CPC (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 4 e 6 ad art. 211), e che la sua facoltà di opporsi é perciò limitata al caso in cui i documenti da produrre attengano alla sua sfera privata, a motivi che gli consentirebbero di non essere sentito come testimone rispettivamente quando la documentazione riguarda suoi interessi giuridicamente rilevanti (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 12 ad art. 211; BOA n. 24 p. 24), come ad esempio il suo diritto della personalità (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 13 ad art. 211), il pericolo di esporsi ad un danno oppure ogni altra concernente conseguenze derivanti dalla divulgazione di quei documenti (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 4 art. 211).

In considerazione di quanto precede, l’appello in esame deve senz’altro essere dichiarato irricevibile nella misura in cui il terzo censura l’esistenza delle premesse formali di cui agli art. 206 segg. CPC, adducendo in particolare che la documentazione chiesta in edizione non sarebbe necessariamente rilevante per la lite e in ogni caso sarebbe di carattere inquisitorio.

  1. Resta da esaminare la censura con cui egli ritiene che l’istanza di edizione formulata nei suoi confronti sarebbe sproporzionata siccome lesiva dei suoi interessi personali e professionali. Il rilievo è infondato. L’argomentazione circa l’esistenza di un eventuale pericolo di rivalsa da parte degli aventi diritto toccati dal provvedimento è irricevibile siccome addotta per la prima volta solo in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Lo stesso vale per la censura circa l’esistenza di un eventuale interesse o segreto professionale, tanto più che l’appellante non può in realtà prevalersene nel caso concreto, atteso che i dati che gli sono chiesti di fornire non attengono alla sua attività di avvocato, ma piuttosto a quella di sottoscrittore di azioni a titolo fiduciario (doc. 23 e
  1. rispettivamente di director (doc. 1 e 2) o di amministratore di società (doc. C), non coperta da quel segreto (Gross, Le secret professionel de l’avocat, in AAVV, Il segreto professionale dell’avvocato e del notaio, Lugano 2003, p. 10 segg.). Quanto all’eventuale lesione della sua sfera personale e di quella delle società toccate dal provvedimento, si osserva che con gli accorgimenti adottati dal giudice di prime cure l’edizione è in definitiva limitata a quanto è essenziale per le esigenze delle parti in causa (sui possibili accorgimenti a tutela degli interessi del terzo, cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., n. 392 e m. 13 ad art. 211): nella ponderazione degli interessi contrapposti (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., n. 393 ad art. 211) non si può pertanto ritenere che il decreto sia eccessivamente invasivo o sproporzionato per l’appellante e le società interessate.
  1. Ne discende la reiezione del gravame, del tutto infondato.

La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di questa sede sono poste a carico dell’appellante (art. 148 CPC), ritenuto che all’attrice, di fatto pure soccombente, non possono essere accollati oneri processuali, non essendo essa formalmente parte della procedura d’appello, che vede in effetti opposto il terzo chiamato a produrre i documenti alla parte richiedente l’edizione.

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 30 agosto 2004 dell’AP 1 è respinto.

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 450.-

b) spese fr. 50.-

Totale fr. 500.-

già anticipate dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di versare alla convenuta complessivi fr. 500.- per ripetibili di appello.

III. Intimazione:

Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1.

terzi implicati

PI 1 rappr. da: RA 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

document productionthird partyattorney-client privilegeproportionalityprivacycivil procedureappealcosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the third party could challenge the legal prerequisites for document production under Art. 211 CPC, including relevance and inquisitorial nature.

Decisione estratta

No. The third party may not review whether the statutory conditions for ordering production are met; that objection was inadmissible.

Motivazione estratta

Under cantonal practice, the third party's objection under Art. 211 CPC is limited. It cannot attack the existence of the requirements under Arts. 206 ff. CPC, but only protect its own private sphere or other legally relevant interests.

Questione giuridica chiave

Whether the production order was disproportionate because it allegedly infringed personal and professional interests, including attorney-client secrecy.

Decisione estratta

No. The appeal failed on the merits because the requested data concerned fiduciary shareholding and corporate management, not protected legal work, and the first-instance safeguards sufficiently protected privacy interests.

Motivazione estratta

Any claim of retaliation was raised too late. Professional secrecy did not apply because the documents related to the appellant's role as fiduciary shareholder, director, or administrator, not as lawyer. The lower court's protective measures limited disclosure to what was necessary.

Questione giuridica chiave

Allocation of appellate costs.

Decisione estratta

Costs of the appeal were charged to the appellant.

Motivazione estratta

The appeal was dismissed, and the appellant had to bear the court fee and indemnify the respondent for appellate costs; the plaintiff was not formally a party to the appeal and therefore was not charged.

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