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RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2004.131
Data decisione, Autorità:
05.08.2004, IICCA
Incarto n.
12.2004.130
12.2004.131
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire in materia di locazione e più
precisamente sull'istanza di sfratto 15 giugno 2004 -inc. n. DI.2004.146 della
Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna- promossa da
AO1
rappr. da RA1
contro
AP1
nonché sull'istanza di contestazione della disdetta
introdotta il 21 giugno 2004 -inc. n. DI.2004.153 della medesima Pretura- da
AP1
contro
AO1
rappr. da RA1
sulle
quali il Pretore si è pronunciato il 21 luglio 2004, con due separati giudizi,
con cui ha respinto l'istanza di contestazione della disdetta ed accolto
l'istanza di sfratto;
ed ora
sullo scritto ("ricorso") 29 luglio 2004 della parte soccombente in
prima sede;
mentre la
controparte non è stata invitata a presentare le sue osservazioni;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in
diritto:
che
con i due giudizi qui impugnati il Pretore, preso atto che la disdetta per mora
24 marzo 2004 era senz'altro valida, siccome il conduttore aveva pagato in
ritardo le pigioni di gennaio e febbraio 2004 per le quali era stato in
precedenza diffidato ai sensi dall'art. 257d cpv. 1 CO, ha respinto l'istanza
di contestazione della disdetta e, ritenuto che l'ente locato non era stato
restituito alla proprietaria alla scadenza del termine di disdetta del 31
maggio 2004, ha accolto l'istanza di sfratto;
che
con lo scritto ("ricorso", recte appello) che qui ci occupa il
conduttore ha impugnato entrambe le decisioni, evidenziando di essere gravemente
malato, di non disporre dei mezzi necessari per potersi difendere tramite un
avvocato e di non essersi potuto esprimere in lingua tedesca avanti al primo
giudice, ciò che tra l'altro configurerebbe una violazione del suo diritto di
essere sentito;
che
l'atto in questione può senz'altro essere evaso, con un unico giudizio (art. 72
e 320 CPC), già nell'ambito dell'esame preliminare dell'art. 313bis CPC, senza
necessità di intimarlo alla controparte per le eventuali osservazioni;
che
in effetti il conduttore non pretende in alcun modo che le decisioni con cui il
Pretore ha confermato la validità della disdetta e decretato lo sfratto
sarebbero errate e dunque da riformare o da annullare;
che
gli argomenti da lui addotti in questa sede sono tutti nuovi e pertanto
irricevibili (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), atteso che innanzi al Pretore egli
si era limitato a chiedere unicamente un ulteriore periodo di tempo per trovare
una nuova sistemazione;
che
ad ogni buon conto le censure da lui sollevate sono manifestamente infondate
anche nel merito;
che
la presunta grave malattia di cui egli soffrirebbe, oltre a non essere stata
provata, è del tutto irrilevante per l'esito della lite: tutt'al più potrebbe
eccezionalmente giustificare la concessione di una moratoria, di breve durata,
da parte dell'autorità di esecuzione del decreto di sfratto (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, Lugano 2000, n. 1044 ad art. 508);
che
il fatto che il processo si sia svolto in lingua italiana, come del resto
previsto dal codice di rito (art. 117 CPC), e non in un'altra lingua nazionale,
non configura una violazione del diritto di essere sentito (Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 1 e n. 403 ad art. 117), tanto più che il conduttore non ha
provato di essersi lamentato già in prima sede del fatto che l'udienza fosse
stata tenuta in quella lingua, che per altro, visto il tenore del ricorso in
esame, egli ha comunque dimostrato di comprendere in modo sufficiente;
che
neppure sono state addotte e tanto meno provate le eventuali circostanze di
fatto che avrebbero dovuto indurre il Pretore a non ritenerlo in grado di
proporre o discutere con la necessaria chiarezza la propria causa e dunque a
diffidarlo a munirsi di un patrocinatore, con la comminatoria della
designazione di un patrocinatore d'ufficio (art. 39 cpv. 2 CPC);
che
infine neppure risulta dall'incarto che egli avesse a suo tempo chiesto di
essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
che
l'appello in questione, del tutto infondato, deve pertanto essere respinto,
ritenuto che nelle particolari circostanze si può senz'altro prescindere dal
prelevare tassa di giustizia o spese;
Per i quali motivi
pronuncia:
-
Lo scritto (recte: appello) 29 luglio 2004 di __________ AP1è
respinto.
-
Non
si prelevano né tasse, né spese.
-
Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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