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RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2004.121
Data decisione, Autorità:
08.07.2004, IICCA
Incarto n.
12.2004.121
Lugano
8 luglio 2004/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nelle cause a procedura sommaria
- inc. n. DI.2004.459 e 460 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4-
promosse con istanze 3 maggio 2004 da
APPE1
rappr. da RAPP1
contro
APPO1
APPO1, o
volte ad ottenere lo sfratto dei convenuti dall'appartamento di 3
locali al III piano dello stabile denominato "__________ sito in
__________ a __________, che il Segretario assessore, con due separati decreti
datati 25 giugno 2004, ha respinto;
appellante l'istante con ricorso (recte: appello) 28 giugno 2004,
con cui chiede la riforma di entrambi i giudizi nel senso di accogliere le
istanze;
mentre
i convenuti non sono stati invitati a presentare le loro osservazioni;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che
con i decreti qui impugnati il Segretario assessore, richiamati gli art. 257d
CO -secondo cui, quando, dopo la consegna della cosa, il conduttore sia in mora
al pagamento del corrispettivo o delle spese accessorie scaduti, il locatore,
in caso di locazione di locali d'abitazione, può fissargli per scritto un
termine di almeno 30 giorni per il pagamento e avvertirlo che, scaduto
infruttuosamente questo termine, il rapporto di locazione sarà disdetto con
preavviso di 30 giorni almeno per la fine di un mese- e 266n CO -in forza del
quale l'imposizione del termine di pagamento con comminatoria di disdetta di
cui all'art. 257d CO deve essere notificata separatamente al conduttore ed al
suo coniuge- e preso atto che l'istante, benché richiesto in tal senso, non
aveva comprovato l'avvenuta spedizione della diffida di pagamento 1° dicembre
2003 (doc. C), né aveva dimostrato di aver inviato quella diffida separatamente
ai convenuti, marito e moglie, ha concluso per l'inefficacia della disdetta per
mora 10 marzo 2004 (doc. A) ed ha di conseguenza respinto le due istanze di
sfratto promosse nei loro confronti;
che
con l'appello che qui ci occupa, l'istante chiede di riformare entrambi i
giudizi nel senso di accogliere le istanze di sfratto, osservando che lo
scritto inviato il 1° dicembre 2003 (doc. C) costituiva unicamente un richiamo
di pagamento e non invece la diffida prevista dall'art. 257d CO, a suo dire
regolarmente inviata, con invio separato ai due coniugi convenuti, il
successivo 8 gennaio 2004 (cfr. doc. B e D);
che
il gravame può senz'altro essere evaso già nell'ambito dell'esame preliminare
dell'art. 313bis CPC, senza necessità di intimarlo alla controparte per
eventuali osservazioni;
che
in effetti l'unico scritto che può essere considerato una diffida di pagamento
ai sensi dell'art. 257d CO è quello versato agli atti sub doc. C; lo scritto di
cui al doc. B, con cui l'istante aveva comunicato alla controparte di dover
procedere alla disdetta del contratto per il successivo 29 febbraio,
invitandola nel contempo a riconsegnare l'appartamento entro quella data,
costituiva invece una vera e propria disdetta, per altro nulla, siccome non
formulata su formulario ufficiale (art. 266n e 266o CO);
che
per il resto l'istante non ha assolutamente contestato il giudizio con cui il
Segretario assessore gli aveva rimproverato di non aver provato l'avvenuta
spedizione della diffida di pagamento e soprattutto il fatto che la diffida
stessa non fosse stata inviata ai due convenuti separatamente, assunto che
dunque non può più essere rimesso in discussione in questa sede;
che
l'appello, del tutto infondato, deve pertanto essere respinto, con accollo
all'istante della tassa di giustizia e delle spese di secondo grado (art. 148
CPC);
Per
i quali motivi
Visti
gli art. 506 e segg. e 313bis CPC
pronuncia:
-
L'appello
28 giugno 2004 di APPE1 è respinto.
-
Gli
oneri processuali di fr. 100.– (tassa di giustizia fr. 80.– e spese fr. 20.–)
sono a carico dell'appellante.
-
Intimazione:
–o;
– ;
–.
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4.
Terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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