AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2004.111
Data decisione, Autorità:
15.06.2004, IICCA
Incarto n.
12.2004.111
Lugano
15 giugno
2004/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per giudicare sull’istanza di ricusa 18
febbraio 2004, presentata nei confronti del Pretore () e del
Segretario assessore () della Pretura del distretto di Lugano,
Sezione 5, da
IS1
nell’ambito della causa - inc. n. EF.2003.01759 di
quella Pretura - promossa nei suoi confronti con istanza 24 novembre 2003 da
__________,
ora __________,
rappr. da RA2
volta ad
ottenere il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta al PE n.
__________dell'UE di Lugano per un importo di fr. 16'540.95 oltre interessi e
spese esecutive;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti.
Considerato
in
fatto e in diritto:
che
con istanza 24 novembre 2003 __________, ora __________, ha convenuto in lite
IS1 avanti alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5, chiedendo il
rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta al PE n.
__________dell'UE di Lugano;
che
con l'appello 18 febbraio 2004 -evaso il 2 giugno 2004 dalla Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello- la convenuta, oltre ad
impugnare il decreto 10 febbraio 2004 con cui era stata ammessa una domanda di
restituzione in intero dell'istante, ha tra l'altro chiesto la ricusa del
Pretore e del Segretario assessore della Pretura adita, evidenziando come, in
occasione di alcune decisioni incidentali, essi avrebbero dato prova di
parzialità, utilizzando due pesi e due misure: in particolare avrebbero
respinto una sua richiesta di rinvio dell'udienza e, dopo aver ammesso una
richiesta di anticipo della medesima udienza formulata dalla controparte,
avrebbero accettato, oltretutto arbitrariamente, la citata domanda di
restituzione in intero;
che
la controparte, con osservazioni 26 marzo 2004, ha escluso l'esistenza nella
concreta fattispecie di motivi giustificanti una ricusa;
che
l'istanza di ricusa che qui ci occupa, trasmessa per competenza a questa
Camera, risulta ricevibile unicamente nella misura in cui è rivolta verso il
Pretore (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 3 ad art. 30),
ritenuto che la cognizione dei motivi di ricusazione e di esclusione del
Segretario assessore spetta al Pretore da cui questi dipende (art. 30 cpv. 1
CPC);
che
per l’art. 27 CPC le parti possono ricusare il giudice nei casi in cui vi sia
un motivo di esclusione previsto dall’art. 26 CPC come pure “se vi è grave
inimicizia tra il giudice ... e alcuna delle parti” (litt. a) e “in ogni altro
caso in cui esistono gravi ragioni” (litt. b);
che
le norme in oggetto concretizzano, a livello cantonale, le garanzie di un
giudice imparziale e indipendente contenute nell’art. 30 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1
CEDU;
che,
ritenuta l’importanza che l’imparzialità del giudice riveste in una società
democratica, l’interpretazione e l’applicazione di questo principio non devono
essere restrittive; d’altro canto però la ricusa porta in sé una certa
contraddizione tra il diritto ad un giudice imparziale da un lato e il diritto
al giudice istituito per legge dall’altro (DTF 115 Ia 175 e 176 con
rinvii) e di conseguenza la ricusazione deve rimanere l’eccezione, dovendo
essere ammessa solo in presenza di seri motivi (DTF 105 Ia 163);
che
la prevenzione di un giudice presuppone la sussistenza di circostanze certe che
facciano sorgere un fondato dubbio circa la sua imparzialità: tali circostanze
possono risiedere nel suo comportamento personale oppure emergere da considerazioni
di carattere formale e organico, ovvero da criteri oggettivi, come ad esempio
quando il giudice si sia già occupato della medesima causa o di una causa
connessa, in un altro stadio (DTF 126 I 169, 124 I 261, 120 Ia 187);
che
in entrambi i casi basta l’apparenza di prevenzione, non è cioè necessario che
il giudice sia effettivamente prevenuto; in ogni caso, però, le apparenze
devono fondarsi su un esame oggettivo delle circostanze, che devono suscitare
il sospetto di parzialità, e non è perciò lecito fondare il giudizio
sull’apprezzamento soggettivo di una parte (DTF 126 I 169, 125 I 122,
116 Ia 137);
che
per costante giurisprudenza non costituiscono quindi gravi ragioni, sufficienti
alla ricusa di un magistrato dell’ordine giudiziario, né semplici supposizioni
o illazioni di parzialità non confortate da elementi concreti (Rep. 1988
p. 368); né un generico timore di parzialità, fondato ad esempio sull’opinione
che il giudice si è fatto a proposito di una determinata questione, su sue
precedenti decisioni oppure, più in generale, sulla sua attività processuale,
fatto salvo il caso di grave e ripetuta colpa da parte sua (RDAT 1984 p.
58 e 59);
che,
nel caso concreto, dopo attento esame delle circostanze, si può senz'altro
concludere che la convenuta non ha reso verosimile alcun elemento suscettibile
di confermare l'esistenza di una situazione d'incapacità soggettiva del Pretore
ad occuparsi senza pregiudizi della vertenza processuale e neppure risulta che
il giudice di prime cure si sia comportato in modo parziale a sfavore della
convenuta o a favore della controparte;
che
innanzitutto si osserva che l'episodio relativo all'accoglimento -a detta della
convenuta arbitrario- di un'istanza di restituzione in intero formulata
dall'istante, non concerne l'attività del Pretore, ma semmai quella del
Segretario assessore, che si è personalmente pronunciato su quell'istanza;
che
il Pretore ha unicamente accolto un'istanza formulata dall'istante volta ad
anticipare la data dell'udienza e respinto la successiva richiesta di rinvio
presentata dalla convenuta, giudizi entrambi ineccepibili;
che,
in effetti, la richiesta di anticipare l'udienza indetta per l'8 marzo 2004 era
più che legittima, se solo si pensa che l'istanza di rigetto dell'opposizione
era stata inoltrata il 24 novembre 2003 e che, per legge, la citazione
all'udienza doveva avvenire entro un breve termine (cfr. art. 19 cpv. 1 LALEF);
che
del tutto legittima era pure la reiezione della richiesta di rinvio
dell'udienza, formulata dalla convenuta, oltretutto solo 13 giorni prima della
data prevista, adducendo in particolare che il suo direttore sarebbe stato
impegnato in un importante meeting all'estero e che la tematica della causa non
permetteva di affidare ad altra persona l'incarico di rappresentare la società:
innanzitutto, come indicato dal Pretore, la richiesta era ingiustificata, non
avendo la convenuta provveduto a suffragare i motivi del suo impedimento ed era
incompatibile con le esigenze organizzative e di agenda che regolavano e
condizionavano la fissazione delle udienze; essa, aggiungiamo noi, risultava
inoltre poco sostanziata, non corredata da alcuna prova e decisamente
intempestiva, visto che la data dell'udienza era nota da tempo, sì da sembrare
-si pensi in particolare all'asserita impossibilità a quel momento di reperire
una persona cui delegare la rappresentanza processuale della società- il
classico tentativo della parte escussa di guadagnare ulteriore tempo;
che
non potendosi rimproverare al Pretore una violazione, grave o ripetuta, di
norme processuali, l’istanza che qui ci occupa, del tutto infondata ed al
limite del temerario, deve pertanto essere respinta con accollo alla convenuta
di tassa di giustizia, spese e ripetibili (art. 148 CPC);
Per i
quali motivi,
richiamati
gli art. 27 e 30 CPC e per le spese gli art. 148 CPC e la TG
decreta:
I. L’istanza di ricusa 18 febbraio 2004 di IS1 è respinta.
§ Gli
atti di causa sono ritornati al Pretore per la continuazione della procedura.
II. La tassa di giustizia di fr. 80.-- e le spese di fr. 20.-- (totale
fr. 100.--), da anticiparsi dalla parte ricusante, restano a suo carico con
l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 100.-- per ripetibili.
III. Intimazione a: -
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5, con atti di ritorno.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster