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Numero d'incarto:
12.2003.9
Data decisione, Autorità:
18.02.2003, IICCA
Incarto n.
12.2003.9
Lugano
18 febbraio
2003/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa ed Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa a procedura ordinaria
-inc. OA.2002.197 della Pretura del distretto di Bellinzona- promossa con
petizione 27 dicembre 2002 da
patrocinato
dall'avv. __________
Contro
chiedente la condanna dell'ente convenuto al pagamento
di complessivi fr. 1'562'208.25 oltre interessi del 5% dal 1° gennaio 1995 a
titoli diversi;
ed ora sulla domanda di esclusione, rispettivamente
di ricusa del Pretore di Bellinzona, presentata contestualmente alla
petizione;
preso atto della dichiarazione 7 gennaio 2003 con cui
lo stesso magistrato riconosce in sé motivo di esclusione, subordinatamente di
ricusa così da doversi astenere dal giudicare la vertenza in oggetto;
preso atto altresì dello scritto 10 gennaio 2003 con
cui il Consiglio di Stato del Canton Ticino, rappresentando il convenuto, ha
rinunciato a formulare conclusioni, rimettendosi al giudizio della Camera;
lette le ulteriori prese di posizione delle parti 10 febbraio,
rispettivamente 13 febbraio 2003;
esaminata
la petizione e la documentazione allegata alla stessa;
considerato
in fatto e in diritto:
-
L'attore,
già dipendente dello Stato nella veste di __________ informazioni droga della
Polizia cantonale ticinese, conviene in giudizio il Canton Ticino (almeno
formalmente) sulla base della Legge sulla responsabilità civile degli enti
pubblici e degli agenti pubblici. Al di là della piattaforma giuridica scelta,
il credito litigioso -così come esposto nella petizione- si fonda su titoli
diversi, segnatamente e in grandi linee: (a) risarcimento per perdita di
salario e perdita di prestazioni pensionistiche, nonché per spese necessarie
alla sicurezza propria e della sua famiglia, ovvero a causa di ripetute
violazioni degli obblighi del convenuto come datore di lavoro dell'attore; (b)
pagamento di trattenute eccessive sul salario e sulla pensione per conto
dell'autorità fiscale; (c) risarcimento per torto morale; (d) rifusione delle
spese legali legate alle procedure -senza esito- intese a chiarire la sua
posizione e i suoi rapporti con lo Stato; (e) ottenimento di un'indennità
(cifrata in fr. 30'000.-) per lesione della personalità. Quest'ultimo addebito
concerne l'agire del Consiglio della magistratura il quale, in data 26 giugno
2001, ha pubblicato un rapporto, concernente attività svolte da un ex
magistrato penale, che rappresenterebbe una pubblica lapidazione
dell'attore (petizione, pag. 41), in particolare avendo fatto capo abusivamente
a intercettazioni telefoniche che lo riguardavano di persona.
-
Con
l'istanza in esame l'attore considera l'esistenza di un motivo di esclusione
del Pretore __________ ai sensi dell'art. 26 lett. d CPC per essere stato
eletto membro del Consiglio della magistratura, ossia di un'autorità il cui
operato -che considera illegale- è censurato dalla presente azione.
Subordinatamente, ossia se non fossero dati i presupposti dell'esclusione, lo
stesso fatto rappresenterebbe motivo di ricusa, non potendosi escludere il pericolo
di parzialità del pretore in favore dell'autorità di cui ora fa parte (art. 27
lett. b CPC).
Il
Pretore oggetto della domanda processuale riconosce in sé un motivo di
esclusione o di ricusa, ritenendo verosimile l'eventualità di doversi esprimere
sugli addebiti mossi dall'attore al Consiglio della magistratura.
-
Prima
di decidere sull'istanza in esame, con riferimento puntuale alla posta del
credito qui indicata al capoverso 1 sub (e), la Camera ha ipotizzato la
presenza di un problema di competenza del giudice civile ordinario a dipendenza
dell'eccezione prevista dall'art. 22 cpv. 3 LResp; in tal senso ha assegnato
alle parti un termine per esprimersi sul tema. Con osservazioni 10 febbraio
2003 l'istante, contestando in diritto l'ipotesi esposta dalla Camera, ha
presentato (verosimilmente nell'intenzione di preannunciare una replica in tal
senso) un'impostazione della causa diversa da quella qui riassunta, ovvero
estendendo i rimproveri nei confronti del Consiglio della magistratura a buona
parte della complessità fattuale di petizione, coinvolgendo il medesimo
organismo nell'esame dei presupposti di ulteriori poste di risarcimento oltre
quella considerata nell'allegato introduttivo. Ne risulta una non eludibile
incertezza sull'impostazione della causa che impedisce -in questa sede- un
giudizio preliminare sulla competenza per materia del giudice adito, almeno nei
limiti indicati dalla Camera.
-
Gli
istituti dell'esclusione (art. 26 CPC) e della ricusazione (art. 27 CPC) hanno
quale scopo comune di garantire alle parti un giudice indipendente e neutrale,
così che -se ne sono dati i presupposti oggettivi o soggettivi- s'impone
l'astensione del magistrato dal giudicare una determinata controversia.
L'esclusione (generalmente indicata come astensione obbligatoria: Catenazzi,
Considerazioni sugli istituti procedurali dell'astensione e della ricusazione,
in Evoluzione del diritto delle assicurazioni sociali, Berna 1992, pag.
- si distingue concettualmente dalla ricusazione: mentre questa riveste carattere
eccezionale e si riconduce a una possibile parzialità del giudice, in
particolare quando è messa in causa tale sua caratteristica essenziale,
rispettivamente quando c'è motivo di temere che egli possa essere prevenuto in
una determinata vertenza (Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht,
Zurigo 1958, pag. 13), l'esclusione si fonda su motivi indicati dalla legge,
ancorché riferiti a un litigio specifico, ma indipendentemente da un rischio di
parzialità (RDAT II 1993, n. 19, pag. 48; Rep 1997, n. 94).
- Nel caso concreto,
l'istante -in subordine- invoca il motivo di
ricusa
previsto dall'art. 27 lett. b CPC, paventando la parzialità del Pretore di
Bellinzona, eventualmente condizionato dalla sua attuale appartenenza al
Consiglio della magistratura. A torto: sia perché il rapporto di collegialità
con gli altri membri del Consiglio della magistratura (magistrati e non) non
può giustificare il sospetto di parzialità a carico del giudice ricusato (RDAT
II 1991, n. 12, pag. 41; Rep 1998, n. 6), sia perché il solo fatto di
appartenere a quell'autorità o rappresenta motivo di esclusione (previsto dalla
legge), oppure deve giustificarsi in un eventuale interesse personale
(materiale o morale, diretto o indiretto) del giudice all'esito della vertenza,
ciò che può essere escluso, in linea di principio, dal momento che il paventato
giudizio di merito attiene alla sfera degli interessi pubblici (Dittrich,
Incompatibilità, astensione e ricusazione del giudice civile, Padova 1991, pag.
90), rispettivamente perché -comunque- il Pretore __________ non faceva parte
del Consiglio della magistratura al momento dei fatti su cui si fonda la
vertenza.
- Il motivo di
esclusione indicato dall'istante è quello -ancora una
volta-
dell'appartenenza del giudice a quell'autorità il cui operato come agente
pubblico costituirebbe presupposto per la responsabilità dello Stato, convenuto
in causa. Sennonché, da un lato, l'art. 26 lett. d CPC sembra limitare
l'astensione ai casi in cui il giudice sia amministratore o gerente di una
persona giuridica (ciò che in concreto non può essere affermato per il
Consiglio della magistratura), che è parte in causa o che comunque vi abbia un
interesse, dall'altro -si volesse estendere il concetto di persona giuridica a
quello di ente giuridico, eventualmente di diritto pubblico, eventualmente
senza personalità (Dittrich, op. cit., pag. 131 e segg.)- non si
potrebbe tuttavia giungere alla presunzione di legge che le autorità pubbliche,
rispettivamente i loro membri possano essere assimilati al concetto in esame. E
ciò, con riferimento al caso concreto, indipendentemente dal fatto che parte
della causa sia il Canton Ticino e non (né lo potrebbe essere) il Consiglio
della magistratura, dal momento che la responsabilità del primo potrebbe dipendere
dal giudizio sull'agire del secondo (art. 4 e segg. LResp).
-
La
questione potrebbe sistematicamente attenere piuttosto al settore delle
incompatibilità, laddove le norme in tal senso sono variamente disciplinate e
hanno significato diverso. Quando vietano alla medesima persona di accedere
a cariche dello stesso livello all'interno dei tre poteri dello Stato, mirano
ad assicurare il rispetto della separazione dei poteri; quando invece si
applicano a funzioni poste a livelli diversi all'interno dello stesso potere
tendono a evitare la concentrazione di potere, a prevenire influssi
pregiudizievoli al buon funzionamento degli organi dello Stato e a preservare
l'indipendenza di questi organi e dei loro membri (Catenazzi, op.
cit., pag. 338; DTF 114 Ia 402). Nel caso concreto non solo non v'è
nessuna norma di incompatibilità fra le diverse autorità giudiziarie e il
Consiglio della magistratura, ma l'appartenenza al medesimo di cinque
magistrati in carica che svolgono l'attività a tempo pieno (tre come membri
titolari e due come supplenti) è imposta dalla legge (art. 78a LOG), peraltro
in conformità con la dottrina generale, interna ed estera, sulla vigilanza
sulla magistratura. D'altra parte, qualora il Consiglio -i cui compiti
comprendono il potere disciplinare nei confronti dei magistrati (art. 80 cpv. 2
LOG)- dovesse occuparsi di una fattispecie che concerne uno dei suoi membri
magistrati, si verificherebbe un caso di astensione obbligatoria del magistrato
coinvolto in quanto parte del procedimento (art. 88b LOG). Non è invece
regolata in modo esplicito la competenza di un Pretore, rispettivamente
dell'autorità d'appello, a giudicare un atto del Consiglio della magistratura,
ciò che può ricorrere esclusivamente in base all'art. 22 cpv. 1 LResp; e ciò
malgrado che -come rettamente osserva l'ente convenuto- possa apparire non
molto opportuno che il giudice civile ordinario abbia a statuire sulla liceità
o sull'illiceità dell'operato del Consiglio della magistratura il quale è
un'autorità cantonale che esercita il potere disciplinare e di sorveglianza sui
magistrati stessi (Osservazioni 13 febbraio 2003). Stando così le cose, v'è
pertanto sufficiente ragione almeno per ritenere l'esistenza di un motivo -non
previsto dalle norme processuali- di astensione obbligatoria del giudice civile
ordinario il quale sarebbe altrimenti chiamato a esprimersi su determinati
aspetti di un atto, o di una decisione o di un rapporto (privo di carattere
decisionale) che -ancorché relativi a procedimenti diversi e fors'anche (come in
concreto) destinati a terze persone- egli ha contribuito a formare o che ha
emanato un'autorità di cui è membro; in altre parole, dovrebbe giudicare (sotto
profili diversi) una propria pronuncia o comunque il proprio operato. In
conclusione, se formalmente la situazione potrebbe essere soltanto analoga alla
fattispecie prevista all'art. 26 lett. c CPC per quanto riguarda il giudice che
ha già conosciuto la causa -come magistrato- in altro grado del processo (norma
che tuttavia è suscettibile di interpretazione molto rigorosa: Cocchi/
Trezzini, CPC-TI, art. 26, m. 6), il bene tutelato dalla norma processuale
è il medesimo che dev'essere garantito nel caso concreto, ossia che il giudice
non sia prevenuto come invece si presume essere nella situazione descritta (Catenazzi,
op. cit., pag. 341 e rif. ivi), così come peraltro impone l'art. 30 cpv. 1
Cost.
-
La
domanda processuale deve pertanto essere accolta con la conseguente astensione
del Pretore __________ dal trattare la causa.
La
natura della questione e l'atteggiamento del giudice coinvolto, nonché della
parte convenuta, comportano la gratuità della decisione e il motivo di non
riconoscere ripetibili alla parte istante che non può essere considerata
pienamente vittoriosa (art. 148 cpv. 2 CPC).
Motivi per i quali
richiamato l'art. 30
cpv. 3 CPC
decreta:
- L'istanza
27 dicembre 2002 di __________ è accolta.
Di
conseguenza il Pretore del distretto di Bellinzona, avv. __________, è tenuto
ad astenersi dalla trattazione della causa civile OA.02.197 della propria
giurisdizione.
-
Non
si prelevano spese, né tassa di giustizia; le ripetibili sono compensate.
-
Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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