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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2003.89
Data decisione, Autorità:
21.05.2003, IICCA
Incarto n.
12.2003.89
Lugano
21 maggio 2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. DI.2003.00104
della Pretura del Distretto di Bellinzona- promossa con istanza 14 aprile 2003
da
contro
rappr. dall'avv. __________
volta ad ottenere lo sfratto del convenuto dal
magazzino-workshop sito in Via __________ a __________ e che il Segretario
assessore, con decreto 12 maggio 2003, ha respinto;
ed ora sullo scritto (recte: appello) 14 maggio 2003
dell'istante;
Considerato
in fatto e in diritto:
che con
giudizio 12 maggio 2003 il Segretario assessore, preso atto che l'unico
documento versato agli atti dall'istante e meglio la fotocopia del decreto
esecutivo 18 dicembre 2001 relativo all'obbligo per il convenuto di consegnare
le chiavi dell'ente locato (doc. A) non poteva giustificare il suo sfratto,
tanto più che quell'atto era stato superato da un analogo decreto datato 15
luglio 2002 (doc. 6), ha senz'altro respinto l'istanza;
che con
lo scritto (recte: appello) 14 maggio 2003 che qui ci occupa l'istante ha
chiesto al Pretore di riconsiderare il suo giudizio, evidenziando in
particolare che il locale occupato dal convenuto e di cui essa rivendicava lo
sfratto non era quello oggetto del contratto di locazione ma un'altra parte
dell'edificio (ex cucina) e che il convenuto era in ogni caso in mora con il
pagamento della pigione;
che lo
scritto in questione, per altro irricevibile nella misura in cui la parte
espone fatti non evocati avanti al giudice di prime cure (art. 321 cpv. 1 lett.
b CPC), può senz'altro essere evaso già nell'ambito dell'esame preliminare
dell'art. 313bis CPC, senza necessità di intimarlo alla controparte per
eventuali osservazioni;
che lo
sfratto può in effetti essere chiesto solo in caso di cessata locazione,
affitto o comodato (art. 506 CPC), sennonché la parte istante non ha preteso,
né provato, che il contratto di locazione tra le parti sia stato validamente
disdetto e sia pertanto venuto a scadenza; la parte istante non può nemmeno
prevalersi del fatto che il locale per il quale essa rivendicava lo sfratto non
fosse quello oggetto del contratto di locazione, ma un altro occupato
abusivamente dal convenuto in una diversa parte dell'edificio, ritenuto che in
tal evenienza lo sfratto non potrebbe essere pronunciato già per l'assenza di
un valido contratto di locazione (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano
2000, m. 7 ad art. 506); quanto all'eventuale mora del convenuto nel pagamento
delle pigioni, la stessa -neppure provata- è irrilevante per l'esito
dell'istanza di sfratto nella misura in cui il locatore non ha addotto, ancor
prima che provato, di aver in precedenza proceduto nei confronti del conduttore
in base all'art. 257d CO;
che
l'appello in questione, in quanto ricevibile, deve pertanto essere respinto,
ritenuto che nelle particolari circostanze si può senz'altro prescindere dal
prelevare tassa di giustizia o spese;
Per i quali motivi
Visti gli art. 506 e segg. e 313bis CPC
pronuncia:
-
Lo scritto (recte: appello) 14 maggio 2003 di __________ è
respinto.
-
Non
si prelevano né tasse, né spese.
-
Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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