AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2003.83
Data decisione, Autorità:
14.06.2004, IICCA
Incarto n.
12.2003.83
Lugano
14 giugno
2004/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.1999.49
della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 16 marzo 1999
da
AA1
rappr. da:
RA2
contro
AP1
rappr. da: RA1
con cui
l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 283'110.- ,
in via subordinata di fr. 343'708.-, oltre interessi al 5% dal 22 marzo 1994,
con riserva di adeguamento delle somme a dipendenza delle risultanze
istruttorie, domanda avversata dalla controparte che ha postulato la reiezione
della petizione e che il Pretore con sentenza 3 aprile 2003 ha accolto per fr.
171'970.- più interessi al 5% dal 22 marzo 1994 su fr. 5'420.-, dal 1° gennaio
1999 su fr. 60'200.- e dal 3 aprile 2003 su fr. 106'350.-;
appellante
la convenuta con atto di appello 5 maggio 2003, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
appellante
adesivamente l'attore con impugnativa 3 giugno 2003, con cui chiede la
reiezione del gravame di parte avversa e l'accoglimento del proprio nel senso
di ammettere la petizione per fr. 223'557.50, in via subordinata per fr.
217'067.80 oltre interessi, pure con protesta di spese e ripetibili;
mentre la
convenuta con osservazioni 14 agosto 2003 postula la reiezione dell'appello
adesivo, protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto: A. Il 22 marzo 1994 si è verificato un incidente della circolazione
in via al Ticino, in territorio di Giubiasco, tra l'autoveicolo Opel Kadett
guidato da __________, assicurata presso AP1 e il motociclista AA1, nato il 3
settembre 1968. Il motociclista ha riportato nell'infortunio un politrauma, in
particolare con fratture alla gamba e al piede destri. Con decisione del 24
gennaio 1996 __________assicuratore infortuni ha accordato a AA1un'indennità
per menomazione dell'integrità fisica di fr. 14'580, per un danno del 15% e gli
ha versato indennità giornaliere fino al 31 ottobre 1995. La decisione su
opposizione del 4 novembre 1996, con la quale __________ha rifiutato una
rendita d'invalidità, è stata confermata dal Tribunale federale delle
assicurazioni con sentenza del 24 aprile 1998 (U 193/97). Al momento
dell'incidente AA1lavorava come cameriere presso il Ristorante __________ con
uno stipendio mensile lordo di fr. 3'893.-. Dopo un periodo di inabilità al
lavoro egli ha ripreso il lavoro a tempo pieno presso il Ristorante __________
nel novembre 1994, per essere poi licenziato dal 1° dicembre 1995. In seguito
ha percepito prestazioni dall'assicurazione per la disoccupazione dal 1°
dicembre 1995 al marzo 1996 e dal novembre 1996 al luglio 1997, ha lavorato a
tempo parziale dall'aprile all'ottobre 1996 e dall'agosto al settembre 1997,
conseguendo anche prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione.
B. Con
petizione 16 marzo 1999 AA1ha chiesto la condanna della AP1 assicuratrice RC
della vettura di __________, al risarcimento del pregiudizio economico, del
pregiudizio futuro e del torto morale e al pagamento di fr. 283'110.- , in via
subordinata di fr. 343'708.-, oltre interessi al 5% dal 22 marzo 1994, con
riserva di adeguamento delle somme a dipendenza delle risultanze istruttorie. La
convenuta si è opposta alla petizione con la risposta del 31 maggio 1999. Nella
replica del 17 giugno 1999 e nella duplica del 6 settembre 1999 le parti hanno
confermato le rispettive domande di giudizio. Esperita l'istruttoria, le parti
hanno ribadito al dibattimento finale dell'11 febbraio 2003 le proprie
richieste di giudizio sulla scorta dei memoriali presentati il 4 e il 5
febbraio 2003, l'attore precisando l'importo del danno da risarcire in fr.
285'960.-, subordinatamente in fr. 511'749.- nel caso di mutamento di
professione.
C. Statuendo
il 3 aprile 2003, il Pretore ha accolto l'azione limitamente a fr. 171'970.-
oltre interessi al 5% dal 22 marzo 1994 su fr. 5'420.-, dal 1° gennaio 1999 su
fr. 60'200.- e dal 3 aprile 2003 su fr. 106'350.-. La tassa di giustizia di fr.
3'500.- e le spese sono poste a carico dell'attore per 2/5 e a carico della
convenuta per 3/5, con l'obbligo per quest'ultima di rifondere all'attore fr.
4'500.- per ripetibili ridotte.
D. AP1è
insorta contro la sentenza pretorile con appello del 5 maggio 2003, nel quale
chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente
la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. L'attore con
le proprie osservazioni del 3 giugno 2003 propone la reiezione dell'appello e
con appello adesivo postula il versamento di fr. 223'557.50, subordinatamente
di fr. 217'067.80 oltre interessi, pure con protesta di spese e ripetibili. La
convenuta postula, dal canto suo, il rigetto dell’appello adesivo.
e
considerando
in diritto: 1. In
questa sede non è più contestata la responsabilità dell'automobilista
nell'incidente, e sono litigiosi solo i danni rivendicati dall'attore,
consistenti nella perdita di guadagno, nel pregiudizio all'avvenire economico e
nel torto morale. Nella sentenza impugnata il Pretore ha ritenuto che in
seguito all'infortunio del 22 marzo 1994 l'attore aveva subito una perdita di
guadagno dal 1° dicembre 1995, data del licenziamento, al 31 dicembre 1998 di
fr. 50'092.25, dopo aver dedotto dal salario lordo complessivo di fr. 157'361.-
(fr. 3'893.- mensili più assegni per figli per 37 mesi) le indennità di
disoccupazione ricevute nel medesimo periodo in fr. 82'271.75 (fr. 51'038.45 +
fr. 31'233.30, doc. F, M) e gli stipendi ricavati dall'attività a tempo
parziale in fr. 21'797.- (fr. 15'848.- doc. G, H; fr. 5'949.- doc. G, H; fr. 3'200.- doc. F, H). Come salario di
riferimento il primo giudice ha considerato lo stipendio mensile di fr. 3'893.-
lordi conseguiti al momento dell'infortunio e le mance per una media di fr.
300.-, ottenendo un reddito lordo di fr. 4'193.- mensili. Per il periodo dal
gennaio al 31 marzo 1999 il Pretore ha valutato il pregiudizio in fr. 4'945.95,
deducendo dall'importo di fr. 12'759.- che l'attore avrebbe conseguito se non
fosse stato licenziato l'importo di fr. 7'813.05 da lui ricevuto a titolo di
indennità di disoccupazione (fascicolo documenti richiamati). Ha poi constatato
che l'attore subiva un pregiudizio del 15% nell'attività di cameriere, poiché
le sue prestazioni erano ancora buone solo per l'impegno personale accresciuto
e per il riconoscimento da parte dei datori di lavoro di turni e pause più
frequenti, adeguate al suo stato di salute. Ha così calcolato il pregiudizio
economico permanente dall'aprile 1998 al marzo 2003 in fr. 30'189.60 (fr.
4'193.- x 15% sull'arco di 48 mesi) e il pregiudizio futuro in fr. 132'909.70,
somma ottenuta capitalizzando il pregiudizio permanente con la tavola di
capitalizzazione 13x e un coefficiente di 17.61. Nella valutazione dell'indennità
per torto morale il Pretore ha tenuto conto dell'importo di fr. 14'580.-
versati all'attore dall'assicurazione infortuni a titolo di indennità per
menomazione dell'integrità e gli ha riconosciuto un'indennità per torto morale
di fr. 4'520.-. Infine, il primo giudice ha ridotto del 20% le somme
riconosciute per il pregiudizio economico e il pregiudizio futuro, tenendo
conto della sfavorevole congiuntura economica.
-
Nell'appello
principale la convenuta chiede di respingere integralmente la petizione. Essa
sostiene che il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito l'assenza
di causalità tra la perdita del lavoro dal 1° dicembre 1995 e la perdita di
guadagno e rimprovera al primo giudice di essersi fondato su impressioni
soggettive, scostandosi dalle risultanze istruttorie, in particolare dalla
sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni. L'appellante contesta il
salario di riferimento stabilito dal Pretore in fr. 3'893.- lordi mensili, per
il motivo che il licenziamento dal 1° dicembre 1995 non era dovuto agli esiti
di infortunio, ma alla mancanza di lavoro e quindi a situazioni congiunturali
senza alcun nesso di causalità con l'incidente della circolazione per il quale
essa risponde. Inoltre l'attore, al quale incombeva l'onere della prova del
danno, non ha provato di aver subito riduzioni dello stipendio per gli esiti
dell'infortunio né di aver dovuto ridurre l'attività lavorativa, così che
all'incapacità lavorativa medico-teorica accertata dal perito giudiziario non
corrisponde una ripercussione economica del 15%, come ammesso invece dal
Pretore. Essa rileva che non è nemmeno provato dall'istruttoria un danno
concreto fino alla data della sentenza, come dimostrato dalla circostanza che i
datori di lavoro che hanno impiegato l'attore come cameriere a tempo pieno nel
1999 e nel 2000 non hanno menzionato riduzioni di stipendio per le sue
condizioni di salute. Con riferimento al danno futuro, la convenuta osserva che
non ci sono ripercussioni economiche dovute all'incidente, nonostante
l'invalidità medico-teorica del 10% che l'attore subisce nella professione di
cameriere. Del resto, prosegue l'appellante, l'attore potrebbe cambiare
professione, come ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni nel 1998,
e nell'attività appresa di disegnatore catastale non subirebbe alcun
pregiudizio futuro. Infine, la convenuta ritiene che l'indennità per
menomazione dell'integrità fisica versata dall'assicuratore infortuni copra
integralmente il torto morale subito dall'attore.
-
L'art.
46 cpv. 1 CO, al quale rinvia l'art. 62 cpv. 1 LCStr, prevede che la vittima di
lesioni corporali ha diritto al risarcimento del danno che risulta dalla sua
incapacità di lavoro – totale o parziale – e dal pregiudizio all'avvenire
economico.
a) La legge
distingue la perdita di guadagno attuale, corrispondente a quella stabilita al
giorno della sentenza della giurisdizione cantonale davanti alla quale possono
essere addotti per l'ultima volta fatti nuovi (DTF 125 III 14 consid.
2c; Werro, Commentaire romand, n. 7 e 11 ad art. 46 CO) e il pregiudizio
all'avvenire economico, nel caso in cui l'incapacità di lavoro perdura perché
la parte lesa è diventata totalmente o parzialmente invalida (Werro, op.
cit., n. 12 ad art. 46 CO). In realtà danno attuale e pregiudizio dell'avvenire
economico sono due voci dello stesso danno e i principi per il loro calcolo
sono quindi i medesimi (sentenza del Tribunale federale 4C.252/2003 del 23
dicembre 2003, consid. 2.1). Il pregiudizio si intende in senso economico ed è
determinante la perdita della capacità di guadagno. Secondo la giurisprudenza
il danno connesso all'invalidità va definito, per quanto possibile, in modo
concreto. Il giudice si fonderà sul tasso d'invalidità medico (o teorico) e
valuterà poi i suoi effetti sulla capacità di guadagno o l'avvenire economico
del leso. È quindi indispensabile, per stabilire le conseguenze pecuniarie
dell'incapacità di lavoro, stimare il guadagno che la parte lesa avrebbe
conseguito nell'ambito della sua attività professionale qualora il sinistro non
si fosse verificato, tenendo conto anche degli aumenti o delle diminuzioni
probabili (DTF 129 III 135 consid. 2.2 pag. 141 con rinvii). In seguito
occorre dedurre da tale salario il reddito effettivo dell’attività
professionale esercitata nel medesimo periodo. La differenza rappresenta il
danno concreto derivante dall’incapacità di lavoro (DTF 99 II 214
consid. 3 a e b). Nel Cantone Ticino è decisivo per il calcolo del danno il
momento in cui è emanata la sentenza del Pretore, visto il divieto di addurre
nuovi fatti in sede di appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC).
b) Nel calcolo
della perdita di guadagno effettiva e futura il giudice non si basa più sul
salario lordo della parte lesa, bensì sul sa-lario netto, dedotte tutte le
contribuzioni delle assicurazioni sociali (DTF 129 III 135, consid. 2.2
e 2.3.2). Per stabilire le conseguenze pecuniarie dell’incapacità di lavoro dal
giorno dell’incidente a quello della decisione di prima istanza e per valutare
la perdita di guadagno futura è quindi necessario determinare il reddito lordo
che la parte lesa avrebbe ottenuto dalla sua attività lavorativa se non avesse
subìto l’incidente che l’ha resa parzialmente o integralmente inabile al
lavoro. Da tale importo lordo si devono poi dedurre le contribuzioni per le
assicurazioni sociali – AVS/AI/IPG, assicurazione disoccupazione e versamenti
al secondo pilastro – e su questa base calcolare la perdita di guadagno attuale
e futura del leso (DTF 129 III 135, consid. 2.3.2). Spetta al leso
provare l'esistenza e l'importo del danno (art. 42 cpv. 1 CO).
c) Il fatto
che la vittima di un incidente disponga di una capacità di lavoro totale e
realizzi così un reddito equivalente a quello che avrebbe ottenuto senza
l'incidente non esclude che essa sia lesa nel suo avvenire economico (DTF
99 II 214 consid. 4 c pag. 219). Altri fattori estranei alla capacità di lavoro
sono infatti suscettibili di influenzare le possibilità di guadagno future di
una persona invalida. Per esempio una persona invalida sarà svantaggiata sul
mercato del lavoro (Brehm, Commentario bernese, n. 90 ad art. 46); avrà
maggiori difficoltà di una persona sana nel trovare e conservare un lavoro con
una remunerazione identica e il rischio di disoccupazione si trova accresciuto
(DTF 99 II 214 consid. 4c pag. 219). La persona invalida deve inoltre
fornire sforzi più intensi per conservare il proprio reddito, ciò che può in
particolare ridurre la durata della sua attività lucrativa (Brehm, op.
cit., n. 92 ad art., 46 CO).
- Dagli atti risulta che l'attore, venticinquenne al momento
dell'infortunio, ha appreso in Bosnia nel 1987 la professione di disegnatore
catastale, che non ha mai esercitata, avendo svolto in Svizzera sempre
l'attività di cameriere. Al momento dell'incidente, nel marzo 1994, egli lavorava
come cameriere alle dipendenze della Ristorante __________ SA, a __________,
con uno stipendio mensile lordo di fr. 3'893.- oltre assegni familiari
(distinta salari, classificatore giallo richiamato da __________
Assicurazioni). Nell'incidente l'attore ha riportato una ferita lacero-contusa
alla testa e un politraumatismo con frattura della clavicola sinistra,
dell'omero destro, del gomito destro, dell'osso navicolare al polso destro,
delle ossa metatarsali I-III del piede destro, e dell'alluce destro, una
contusione dell'anca destra, escoriazioni varie, e un versamento intrarticolare
post-traumatico del ginocchio destro ed è stato sottoposto a due interventi
chirurgici alla spalla destra e al polso destro (incarto richiamato DI.98.329
esperimento di conciliazione, doc. B, certificato medico Ospedale ________).
I medici
che si sono espressi sullo stato di salute dell'attore sono sostanzialmente
concordi nella diagnosi e nella valutazione della capacità lavorativa. Il dott.
__________ha stimato nel certificato 7 aprile 1995 (doc. B17) la capacità
lavorativa dell'attore come cameriere all'80% dal 15 aprile 1995 e in attività
sedentarie al 100%. Nel certificato medico del 14 novembre 1995 (doc. B25) il
dott. __________ha constatato oggettivamente una lievissima diminuzione della
motilità delle dita del piede destro, al ginocchio destro minimi segni di
sofferenza cartilaginea con circonferenza del ginocchio aumentata di 1 cm e del
polpaccio diminuita di 1cm e ha ritenuto che per gli esiti di infortunio l'assicurato
può svolgere ancora la professione di cameriere durante l'intera giornata, con
la possibilità di sedersi e di beneficiare di una pausa di 5-10 minuti ogni
ora, ciò che riduce la capacità lavorativa all'85-90%. Il perito giudiziario
incaricato di accertare lo stato di salute dell'attore nella causa qui in
esame, dott. med. __________, specialista FMH chirurgia ortopedica e ortopedia,
ha dal canto suo riscontrato nel referto del 9 ottobre 2000 minimi segni di una
condromalacia femoro-rotulea, presenza di un'ipertrofia della musculatura della
gamba destra rispetto alla sinistra, nessun segno irritativo al ginocchio
destro, con motilità e stabilità perfettamente normali e simmetriche e ha posto
la diagnosi di "probabile leggera condromalacia probabilmente di natura
post-traumatica al ginocchio destro e leggeri disturbi residui e al polso
destro" (fascicolo giallo perizia, referto peritale, pag. 4).
Dal
profilo della capacità lavorativa, l'esperto ha ritenuto l'interessato abile al
lavoro nella misura del 90% nell'attività di cameriere, con una pausa di 5
minuti ogni ora di lavoro, e abile al lavoro nella misura del 100%
nell'attività di disegnatore catastale, escludendo un peggioramento futuro
dello stato di salute. Nel complemento di perizia del 9 novembre 2000,
l'esperto ha precisato che in qualità di disegnatore catastale l'interessato
non avrebbe bisogno di pause nemmeno in caso di saltuaria attività sul terreno
e non ha intravisto limitazioni particolari per lo svolgimento di attività
sportive, auspicabile per migliorare la qualità della musculatura delle gambe.
L'incapacità lavorativa medico-teorica ammonta quindi nella fattispecie al 10%
nell'attività di cameriere ed è nulla in attività sedentarie.
- L'attore
doveva provare, oltre all'invalidità medica, anche le ripercussioni di questa
sulla sua capacità di guadagno (cfr. consid. 2). Il tasso d'invalidità medica
non è infatti determinante per il calcolo del danno, di cui costituisce un
punto di partenza (DTF 129 III 135 consid. 2.2 pag.
141; Brehm, La réparation du dommage corporel en responsabilité civile,
Bern 2002, n. 473 pag. 206). Il calcolo concreto delle
conseguenze pecuniarie dell'incapacità di lavoro dal giorno dell'incidente a
quello dell'emanazione della sentenza pretorile e la valutazione del
pregiudizio all'avvenire economico presuppongono, come si è detto (consid. 2a),
che sia prima stabilito il salario lordo che l'attore avrebbe ottenuto con la
sua attività professionale se non fosse stato vittima dell'incidente (DTF
129 III 135 consid. 2.3.2 pag. 144).
a) Nella fattispecie il Pretore ha preso come salario di
riferimento per il calcolo del danno il reddito lordo conseguito dall'attore
nel marzo 1994, aumentato delle mance mensili. In altre parole, egli ha
ritenuto che tale salario corrispondeva al cosiddetto salario da valido, ossia
quello che l'attore avrebbe conseguito se non avesse avuto l'incidente, dando
per scontato che ogni successiva riduzione del reddito subita dall'attore era
dovuta all'invalidità. L'appellante contesta che il salario del 1994 possa
essere preso in considerazione come salario da valido. A ragione. Dopo il
licenziamento, effettivo dal 1° dicembre 1995, l'attore è stato invero in
disoccupazione totale per alcuni mesi e in disoccupazione parziale per altri
mesi, lavorando presso diversi datori di lavoro, per poi essere assunto a tempo
pieno come cameriere dal 1999 (deposizione testimoniale __________ del 1°
dicembre 1999). L'attore ha addotto che le sue difficoltà lavorative - e la
conseguente diminuzione di reddito - sono dovute al suo stato di salute. Non vi
sono però agli atti elementi oggettivi che confortino tale sua tesi, condivisa
dal Pretore e contestata dalla convenuta. Il fatto stesso che l’attore abbia
ricevuto prestazioni dall’assicurazione contro la disoccupazione dimostra che
egli era idoneo al collocamento (art. 15 cpv. 1 LADI), vale a dire in grado di
lavorare normalmente come cameriere a tempo pieno (Thomas Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Bern 1994, § 15 n. 18 pag. 124), avendo
ricevuto indennità al 50% quando lavorava al 50%.
b) L'infortunato
non ha d'altra parte addotto né dimostrato quale sarebbe stato nel mercato del
lavoro del periodo 1995-2003 il reddito che egli avrebbe potuto ottenere
lavorando come cameriere se non avesse avuto i dolori da lui lamentati al
ginocchio destro (reddito da valido). Non ha nemmeno indicato quale è stato il
reddito da lui concretamente ottenuto dopo il 1999, quando ha ripreso a
lavorare regolarmente a tempo pieno dopo il periodo di disoccupazione, né ha
provato di subire una riduzione dello stipendio (comprensive le mance) per il
fatto di doversi riposare a intervalli regolari, rispettivamente di essere meno
veloce e continuativo nel servizio (reddito da invalido). I datori di lavoro
successivi dell'attore hanno riferito che si trattava di un dipendente veloce
nel servizio, dotato di professionalità e gentilezza verso i clienti
(deposizione 1° dicembre 1999 __________) e che riceveva nel 2000 un salario
superiore al minimo del CCNL fornendo buone prestazioni lavorative come
cameriere di sala a tempo pieno (deposizione 1° dicembre 1999 __________).
Alcuni datori di lavoro hanno invero accennato alle pause e ai dolori al
ginocchio lamentati dal dipendente (deposizioni __________), ma anche al fatto
che ciò nonostante quest'ultimo poteva svolgere senza difficoltà il lavoro
(deposizione __________). Nessuno di loro si è espresso su un'eventuale
riduzione dello stipendio e/o delle mance e non risulta che l'attore abbia
rivolto loro esplicite domande su questo punto.
c) L'istruttoria
è silente sui motivi della disoccupazione: dal fascicolo processuale si
apprende solo che i licenziamenti subiti dall'attore sono stati motivati con
fattori congiunturali, come la ristrutturazione del datore di lavoro per
carenza di attività (doc. 5, dichiarazione della Grotto __________ SA del 1°
dicembre 1998), la chiusura della stagione e la mancanza di lavoro (deposizioni
1° dicembre 1999 __________). È invero possibile che una persona affetta da
esiti di infortunio sia più fragile di altre sul mercato del lavoro, come
ammesso dal Pretore, ma in concreto nulla dimostra che la disoccupazione
dell'attore dopo il dicembre 1995 fosse imputabile agli esiti di infortunio. La
perdita di guadagno derivante dai periodi di disoccupazione non costituisce di
conseguenza un danno risarcibile ai sensi dell'art. 46 CO.
d) Mancano
pertanto nella fattispecie gli elementi oggettivi (reddito da valido e reddito
da invalido) con i quali calcolare l'incapacità di guadagno, e – di conseguenza
- l'eventuale danno. Ora, spettava all'attore provare il pregiudizio subito e
il suo ammontare (art. 42 cpv. 1 CO) al momento della sentenza di prima sede.
La prova non era di per sé impossibile né difficile, l'ammontare dei redditi da
valido, rispettivamente da invalido potendo essere provato con documenti,
perizie e con l'audizione dei datori di lavoro e/o di esperti del mercato del
lavoro. In simili circostanze non vi è motivo per il giudice di apprezzare il
danno con prudente criterio (art. 42 cpv. 2 CO), tale alleggerimento della
prova dovendo essere ammesso in modo restrittivo (Werro, op. cit., n. 26
ad art. 42 CO). L’art. 42 cpv. 2 CO non libera infatti la parte lesa
dall’obbligo di allegare e provare i fatti che permettono di concludere all’esistenza
di un danno e che rendono possibile o facilitano la sua valutazione (cfr. DTF
129 III 135 consid. 2.2 pag. 141; DTF 87 II 216 consid. 1).
e) Riassumendo,
l'attore non ha provato che il salario da lui conseguito prima dell'infortunio,
nel marzo 1994, quasi dieci anni prima l'emanazione della sentenza impugnata,
equivalesse al reddito che egli avrebbe potuto conseguire nell'attività
professionale se non avesse avuto l'infortunio (reddito da valido), né ha reso
verosimile che la lievissima infermità residua (dolori funzionali al ginocchio
destro, cfr. perizia giudiziaria 9 ottobre 2000) sia causa di una riduzione
dello stipendio da valido o pregiudicherà il suo avvenire economico (cfr.
perizia giudiziaria del 9 ottobre 2000, che esclude un peggioramento futuro).
In simili circostanze ogni calcolo del danno è impossibile. L'appello è quindi
fondato per quel che concerne le pretese dell'attore sulla perdita di guadagno
attuale e sul pregiudizio all'avvenire economico, senza che sia necessario
esaminare le altre censure mosse alla sentenza impugnata.
- La
convenuta contesta anche il riconoscimento all'attore di un'indennità per torto
morale e sostiene di nulla più dovere a tale titolo, le fratture essendo
guarite senza lasciare praticamente esiti oggettivabili e senza aver provocato
un’ospedalizzazione degna di rilievo. La compagnia assicuratrice convenuta
ritiene che l’indennità per menomazione dell’integrità di fr. 14'580.- copra
integralmente ogni pretesa dell'attore e chiede di riformare in tale senso il
giudizio del Pretore, che ha in sostanza riconosciuto all’infortunato
un’indennità per torto morale di fr. 20'000.- complessivi, deducendone
l’indennità per menomazione dell’integrità di fr. 14'580.- versata
dall’assicuratore infortuni.
a) L’art. 47
CO stabilisce che in caso di lesione corporale, il giudice, tenuto conto delle
particolari circostanze, potrà attribuire al danneggiato un’equa indennità
pecuniaria a titolo di riparazione. L’ampiezza della riparazione per torto
morale dipende avantutto dalla gravità delle sofferenze fisiche o psichiche
causate dalla lesione subita dalla vittima e dalla possibilità di lenire
sensibilmente, per mezzo del versamento di una somma di denaro, il dolore
morale che ne risulta (Brehm, La réparation du dommage corporel en
responsabilité civile, Berna 2002, n. 635 ss. e 659 ss.). La fissazione del suo
ammontare rientra nel potere di apprezzamento del giudice; in ragione della sua
natura, l’indennità per torto morale non può essere fissata secondo meri
criteri matematici ma dovrà apparire equa; il giudice determinerà il suo
ammontare in proporzione alla gravità della lesione subìta e eviterà che la
somma appaia irrisoria per la vittima (DTF 125 II 269 e 118 II 408;
decisione TF 4.C.123/1996 del 21.10.1997; Schnyder, Basler Kommentar,
Obligationenrecht I, 2. ed., Basilea 1996, n. 6 ss. ad art. 49 CO; Brehm,
Berner Kommentar, Berna 1990, n. 19 ss. ad art. 49 CO).
b) Ravvisandosi
i presupposti per una riparazione morale, nella fissazione dell'indennità il
giudice fruisce di ampio potere d'apprezzamento (art. 4 CC). L'entità della
somma non soggiace a regole generali, ma dev'essere stabilita in considerazione
di tutte le circostanze del caso concreto, tenendo conto – in particolare – del
genere e della gravità del pregiudizio, dell'intensità e della durata delle
conseguenze sulla personalità della vittima, come pure del grado di colpa
dell'autore (cfr. Rep. 1998 pag. 247 consid. 6.1, 1990 pag. 219 in basso
con rinvio). Nulla vieta tuttavia al giudice d'ispirarsi alle sentenze emanate
in casi analoghi (DTF 127 IV 219 consid. 2e). Occorre altresì ponderare
un tendenziale aumento delle indennità per torto morale concesse dalla recente
giurisprudenza (Rep. 1998 pag. 247 consid. 6.1).
c) Il Pretore
applica le regole del diritto e dell’equità quando la legge gli riserva il
libero apprezzamento o quando lo incarica di decidere tenendo conto delle
circostanze, come nel caso rispettivamente degli art. 44 CO e 61 e 62
LCStr (Bussy/Rusconi, op. cit., n. 2.4. ad art. 61).
L’autorità d’appello può riesaminare una tale valutazione, ma con estrema
prudenza, intervenendo solo quando le decisioni, rese secondo il libero
apprezzamento, siano manifestamente ingiuste o inique (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 307 m. 32).
d) Secondo dottrina
e giurisprudenza, un intervento chirurgico o una degenza ospedaliera
adempiono, per principio, i requisiti dell'art. 47 CO (II CCA, sentenza
del 30 ottobre 1996 in re G., consid. 3; cfr. anche Schnyder in:
Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, 2ª edizione, n. 12 ad art. 47 CO con
rinvio). L'oggettiva gravità della lesione deve nondimeno essere
soggettivamente risentita dall'interessato come una sofferenza fisica o morale,
circostanza ch'egli deve rendere plausibile (Brehm, op. cit., n. 21 ad
art. 47 CO).
- In
concreto l'attore ha riportato nell’incidente del 22 marzo 1994, oltre a una
ferita lacero-contusa alla testa, un politraumatismo con frattura della
clavicola sinistra, frattura dislocata dell'omero destro, del gomito destro,
dell'osso navicolare al polso destro, delle ossa metatarsali I-III del piede
destro, e dell'alluce destro, una contusione dell'anca destra, escoriazioni
varie, e un versamento intrarticolare post-traumatico del ginocchio destro.
Egli è stato sottoposto a due interventi chirurgici alla spalla destra e al
polso destro e ha dovuto portare per sei settimane un gesso al polso destro e
uno stivale gessato per la frattura delle metatarsi al piede destro (incarto
richiamato DI.98.329 esperimento di conciliazione, doc. B3, certificato medico
13 aprile 1994 Ospedale _________), con un'inabilità al lavoro al 100% per 4
mesi (doc. B3, B10), del 50% dal 1° al 31 agosto 1994, del 70% dal 1° settembre
1994 al 30 novembre 1994, del 50% dal 1° dicembre 1994 (doc. B12) al 14 aprile
1995 e del 25% dal 15 aprile 1995 (doc. B18, certificato 18 aprile 1995 dr.
med. __________). Le numerose fratture riportate dall’attore si sono invero
saldate senza lasciare esiti apprezzabili, salvo per i dolori funzionali al
ginocchio destro, ritenuti credibili dai medici dell'assicurazione infortuni
(doc. B18, pag. 3) e dal perito giudiziario (perizia 9 ottobre 2000, pag. 4) e
constatati dai colleghi di lavoro e dai datori di lavoro (deposizione
__________, del 1° dicembre 1999, pag. 3; __________i, pag. 5; __________, pag.
6; __________del 30 maggio 2000, pag. 12). La colpa dell'assicurata
nell'incidente non è più contestata.
L'indennità
per menomazione dell'integrità versata dall'assicurazione infortuni è di regola
inferiore all'indennità per torto morale (Münch/Geiser, op. cit., n.
10.37 pag. 461, n. 10.60 pag. 473 per il calcolo). Tutto ben ponderato, le
conclusioni del Pretore, che ha riconosciuto un'indennità complessiva per torto
morale di fr. 20'000.-, non denotano un eccesso del suo potere di apprezzamento,
se si tien conto dell'evoluzione giurisprudenziale e dottrinale in tale ambito
negli ultimi anni, con l'adeguamento verso l'alto delle indennità. Ritenuto
quindi come la parte appellata ha già ottenuto un'indennità ai sensi della
LAINF di fr. 14'580.--, tale cifra deve essere dedotta dall’importo complessivo
di fr. 20'000.--riconosciuto a titolo di torto morale, cosicché la somma da
corrispondere effettivamente è pari a fr. 5'420.- (carattere sussidiario della
riparazione per torto morale, v. Brehm, Berner Kommentar, n. 7 e 16 ad
art. 49 CO). A tale indennità si aggiungono gli interessi al saggio del 5% dal
22 marzo 1994, data dell'infortunio (Brehm, op. cit., n. 101g ad art. 41 CO). Tenuto nondimeno conto
degli acconti di fr. 10'000.- versati dalla convenuta (petizione, pag. 13) ne
discende che in accoglimento dell'appello la petizione deve essere
integralmente respinta, l'attore avendo già ricevuto dalla convenuta più di
quanto dovuto.
-
Nel
proprio appello adesivo, l’attore rimprovera al primo giudice di aver ridotto
l’indennità in suo favore del 20%. La censura, visto l’esito dell’appello
principale, si rivela sprovvista di buon fondamento. L’infortunato rivendica
poi l’aumento dell’indennità per torto morale a fr. 30'000.-, adducendo le sofferenze
da lui patite in seguito all’infortunio. Tenuto conto dell’ampio potere di
apprezzamento che compete al giudice nella commisurazione dell’indennità per
torto morale (consid. 5c) l’importo di fr. 20'000.- riconosciuto dal Pretore
non è inadeguato alle circostanze concrete dianzi ricordate e si situa ai
limiti superiori per un politrauma senza particolari conseguenze invalidanti
(cfr. per un confronto sentenza del Tribunale federale 4C.278/1999 del 13
luglio 2000: indennità di fr. 16'000.-). L’appello adesivo, infondato in ogni
suo punto, deve di conseguenza essere respinto.
-
Gli
oneri processuali dell’appello principale e dell'appello adesivo seguono
l'integrale soccombenza dell'attore, che rifonderà alla convenuta appellante
un'adeguata indennità per ripetibili di appello. Visto l’esito del rimedio,
anche la tassa di giustizia di prima sede va posta integralmente a carico
dell'attore, ammesso dal Pretore al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Il
Pretore aveva assegnato all’attore, ritenuto vincente in misura parziale,
un’indennità per ripetibili ridotta di fr. 4'500.- sulla base di una vittoria
pari a 1/5 (3/5 – 2/5). L’appellante rivendica in questa sede una congrua
indennità per ripetibili commisurata alla propria vittoria, senza criticare l'ammontare
stabilito dal Pretore. Tenuto conto della chiave di ripartizione adottata dal
primo giudice, l'indennità in favore della convenuta per la procedura di prima
sede si attesta a fr. 22'500.-, importo commisurato al valore di causa di fr.
283'110.-.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: I. L'appello
5 maggio 2003 di AP1, è accolto. Di conseguenza la sentenza 3 aprile 2003 della
Pretura del Distretto di Bellinzona è così riformata:
-
La
petizione è respinta.
-
La
tassa di giustizia di fr. 3'500.- e le spese sono a carico dell'attore, che
rifonderà alla convenuta fr. 22'500.- per ripetibili.
II. Le spese
dell'appello principale, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 1'700.-
b) spese fr.
50.-
fr.
1'750.-
da
anticiparsi dall'appellante, sono a carico di AA1, che rifonderà ad AP1fr.
4'000.- per ripetibili di appello.
III. L'appello
adesivo 3 giugno 2003 di AA1è respinto.
IV. Le spese
dell'appello adesivo, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 650.-
b) spese fr.
50.-
fr.
700.-
da
anticiparsi dall'appellante adesivo, restano a suo carico, con l'obbligo di
rifondere ad AP1fr. 1'000.- per ripebili.
V. Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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