Costs after withdrawal of action not reduced

12.2003.79Altro tribunale15 dic 2003Dismissed

Sintesi

The plaintiff withdrew his action for delivery of a vehicle and appealed only the allocation of costs, arguing that he had discovered during the proceedings that the defendant lacked capacity and that this justified compensating or reducing the ripetibili. The Court of Appeal held that the alleged incapacity was not a new unforeseeable fact and that the plaintiff had already been aware of it before filing. It also noted that the withdrawal was additionally prompted by testimony showing the defendant had never authorized the sale. The appeal was dismissed and appellate costs were charged to the appellant.

Regest

Art. 77 cpv. 3 CPC; desistenza of the plaintiff and liability for costs and ripetibili: the withdrawing party remains liable for equitable judicial and party costs irrespective of the subjective motive for withdrawal, unless the parties agree otherwise or the withdrawing party proves justified grounds excusing departure from the rule. A circumstance invoked to justify withdrawal must be truly new and unforeseeable; mere confirmation of an already known fact does not suffice. If the appellant does not challenge the amount of the lower-court costs, there is no basis for modifying the first-instance cost order. Appellate costs follow the outcome under Art. 148 CPC.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.2003.79

Data decisione, Autorità: 15.12.2003, IICCA

Incarto n. 12.2003.79

Lugano 15 dicembre 2003/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2001.00057 della Pretura della giurisdizione di __________ - promossa con petizione 22 ottobre 2001 da


rappr. dall'avv.


contro

__________:






tutti rappr. dall'avv. __________

con cui l’attore ha chiesto che il convenuto, in adempimento di un contratto di compravendita, gli consegnasse il veicolo __________, n. telaio __________, di colore blu, oltre ai documenti del veicolo (carta grigia), domanda avversata dalla controparte e che il Pretore, preso atto della desistenza dell'attore, ha stralciato dai ruoli, con decreto 31 marzo 2003, caricando a quest'ultimo la tassa di giustizia e le spese come pure l'indennità ripetibile di fr. 1'800.-;

appellante l'attore con atto di appello 17 aprile 2003, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di compensare le ripetibili di prima e seconda istanza;

mentre la controparte, con osservazioni 13 maggio 2003, postula la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

  1. Con la petizione in rassegna, __________ ha chiesto che __________ fosse condannato a consegnargli il veicolo __________, n. telaio __________, di cui egli aveva concordato l'acquisto con __________ della __________, a suo dire intervenuto quale rappresentante del venditore.

Il convenuto -al quale, deceduto, sono in seguito subentrati i suoi eredi- si è opposto alla petizione, contestando tra l'altro che il signor __________ potesse aver agito in sua rappresentanza ed evidenziando di essere stato incapace di intendere e di volere.

  1. Dopo l'audizione di due testimoni, l'attore ha comunicato al Pretore la decisione di ritirare la petizione, sicché il giudice di prime cure, con il decreto qui impugnato, ha stralciato la causa dai ruoli, caricando a quest'ultimo la tassa di giustizia e le spese come pure l'indennità ripetibile di fr. 1'800.-.

  2. Con l'appello che qui ci occupa l'attore chiede di riformare il giudizio pretorile nel senso di compensare le ripetibili o quanto meno di ridurre l'ammontare dell'indennità ripetibile a suo carico. Egli ritiene in sostanza che l'avvenuta scoperta, in corso di causa, dell'incapacità di intendere e di volere del convenuto costituirebbe un giustificato motivo per derogare al principio secondo cui il ritiro della causa costituiva soccombenza.

  3. Delle osservazioni con cui la controparte postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.

  4. Giusta l'art. 77 cpv. 3 CPC l'attore, in caso di desistenza, è tenuto a rifondere al convenuto le spese giudiziarie e di patrocinio equitativamente tassate. La giurisprudenza ha in proposito avuto modo di precisare che le ripetibili sono dovute qualunque sia il motivo della desistenza, poiché chi ritira la causa lo fa di regola per sue personali considerazioni che non devono riflettersi negativamente sull'altra parte al processo, a meno che vi sia contrario accordo o prova di giustificati argomenti fatti valere dal recedente (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 1 ad art. 77).

  5. Nel caso di specie, contrariamente a quanto ritenuto nell'appello, non vi sono giustificate ragioni che impongano di derogare al principio stabilito dall'art. 77 cpv. 3 CPC. L'unico argomento addotto dall'attore per giustificare tale conclusione, ovvero l'avvenuta scoperta, a seguito dell'audizione testimoniale del dr. __________, dell'incapacità di intendere e di volere del convenuto al momento dei fatti, è in realtà privo di rilevanza, non trattandosi di un fatto nuovo e imprevedibile venuto alla luce solo nel corso della causa, ma piuttosto della conferma di una circostanza di cui la parte attrice era già a conoscenza in precedenza, tant'è che in sede di petizione (p. 3) essa aveva già avuto modo di riferire di un colloquio telefonico tra il signor __________ e __________, figlio del convenuto, in occasione del quale quest'ultimo aveva affermato che il padre __________ non era più in grado di intendere e di volere (cfr. pure il chiaro tenore della lettera di cui al doc. _); poco importa se il legale del convenuto, al quale l'attore aveva in seguito chiesto di certificare questa circostanza con la minaccia di adire le vie legali (doc. _), abbia ritenuto di non dover giustificare lo stato di salute del suo cliente, adducendo in ogni caso l'estraneità di quest'ultimo alla conclusione del contratto di compravendita (doc. _), tanto più che lo stesso attore ha in ogni caso ammesso (appello p. 2 e seg.) che il certificato medico versato agli atti (doc. _), allestito prima della presa di posizione di cui al doc. _, non avrebbe comunque permesso di determinare con sicurezza l'esistenza di un'incapacità di intendere e di volere. Ad ogni buon conto -ancorché l'attore abbia ritenuto di sorvolare su tale circostanza nel suo gravame- va rilevato che il ritiro della petizione era pure dovuto al fatto che l'altra teste sentita fino a quel momento, __________, aveva confermato che il convenuto non aveva assolutamente incaricato il signor __________ di vendere la sua macchina, il che confermava in definitiva quanto il legale del convenuto aveva specificato prima dell'avvio della causa, nello scritto di cui al doc. _.

  6. Per il resto, non essendo stato censurato il calcolo delle ripetibili effettuato dal Pretore, non vi è motivo di riformare il giudizio di prime cure, ciò che impone la reiezione dell'appello.

La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di questa sede seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia:

I. L’appello 17 aprile 2003 di __________ è respinto.

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 100.-

b) spese fr. 20.-

Totale fr. 120.-

da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 200.- per ripetibili.

III. Intimazione a:

  • avv. __________;

  • avv. __________.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di __________.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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