AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2003.66
Data decisione, Autorità:
04.02.2004, IICCA
Incarto n.
12.2003.66
Lugano
4 febbraio
2004/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Alippi (giudice supplente)
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa a procedura speciale
in materia di contratto di lavoro -inc. n. DI.2002.262 della Pretura del
Distretto di __________ - promossa, con istanza 19 novembre 2002, da
rappr. dal
contro
con cui l’istante ha chiesto la condanna della
convenuta al pagamento di Fr. 25'029.30 oltre interessi, somma successivamente
ridotta a Fr. 21'932.65, e che il Pretore, con sentenza 11 marzo 2003, ha
accolto limitatamente a Fr. 20'987.55 più accessori;
appellante la convenuta che, con atto d'appello 24
marzo 2003, chiede, in riforma della sentenza impugnata, la reiezione
dell’istanza, mentre la controparte non ha presentato osservazioni.
Esaminati gli atti ed i documenti della causa;
Considerato
in fatto e in diritto:
-
__________ è stato alle dipendenze della __________ Sagl dal 1° febbraio 2000
al 24 maggio 2002, data per la quale le parti hanno risolto consensualmente il
rapporto di lavoro. Nella dichiarazione di conferma della risoluzione del
contratto, datata 27 maggio 2002 (doc. _), il lavoratore ha dichiarato “di
essere stato tacitato per tutto quanto di mia spettanza e di non vantare
ulteriori pretese future di nessun genere”.
-
Tramite i suoi rappresentanti sindacali, egli ha successivamente
comunicato alla ex datrice di lavoro l’esistenza di varie irregolarità
nell'allestimento dei conteggi salariali, che in più punti non ossequiavano
quanto previsto dal Contratto nazionale mantello per l’edilizia principale in
Svizzera (in seguito CNM). La società ha respinto qualsiasi pretesa.
-
Con l'istanza in rassegna __________ ha chiesto la condanna di
__________ Sagl al pagamento di Fr. 25'029.30, somma in seguito ridotta a Fr.
21'932.65, evidenziando il mancato versamento dell'indennità d'inconvenienza e
della tredicesima, il versamento di indennità di vacanza inferiori al dovuto
(pari al 8.3% del salario invece del 10.6%) e adducendo di non aver potuto
prestare le ore lavorative previste dal contratto collettivo.
La
convenuta si è opposta all'istanza, richiamandosi alla dichiarazione di
tacitazione di cui al doc. _. All’udienza di dibattimento finale essa ha
inoltre addotto, per la prima volta, di non soggiacere al CNM, che l'istante
percepiva comunque più di quanto prescritto dal contratto collettivo, che le
giornate di lavoro perse erano da addebitare al lavoratore e che l’indennità di
inconvenienza era stata sostituita dalle spese di trasferta e pranzo
riconosciute al dipendente.
-
Con la sentenza qui impugnata, il Pretore ha accolto l’istanza
limitatamente a Fr. 20'987.55 più interessi. Il Giudice di prime cure ha in
sostanza accolto le pretese dell’istante, diminuendole solo per quanto
riguardava il pagamento delle ore non lavorate, ritenuto che il rapporto di
lavoro si era concluso il 24 maggio 2002 e non alla fine di quel mese.
-
Con il ricorso [recte: appello] che qui ci occupa, la convenuta
insorge contro la sentenza pretorile, ribadendo in pratica le argomentazioni
esposte in sede conclusiva e proponendone altre, mai evocate in precedenza. A
sostegno delle proprie tesi essa ha inoltre prodotto tutta una serie di
documenti.
L'istante
non ha presentato osservazioni al gravame.
-
Nonostante la presente lite, in tema di mercedi e salari e con un
valore litigioso inferiore a Fr. 30'000.-, sia pacificamente retta dalla
massima ufficiale prescritta dagli art. 343 cpv. 4 CO e 417 cpv. 1 lett. c CPC,
in sede di appello non è più possibile invocare nuovi argomenti, prove od
eccezioni (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI annotato, m. 7 ad art. 321 CPC),
per cui le motivazioni esposte per la prima volta nel gravame e i documenti
allegati allo stesso non possono essere presi in considerazione. Diversa invece
è la situazione per quanto riguarda le allegazioni e i documenti già prodotti
dalla convenuta in occasione del dibattimento finale. Tenuto conto del
principio indagatorio che regge la procedura in esame, l’esposizione tardiva di
fatti e la produzione tardiva di mezzi di prova non può in effetti essere
considerata con eccessivo rigore procedurale. Evidentemente alla controparte
deve però essere concessa la facoltà di esprimersi sui nuovi argomenti e sulle
nuove prove (cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 6 ad art. 417, e, per analogia
con il diritto di locazione, Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 955 lett. d
ad art. 407). Nel caso concreto l’istante ha ricevuto il memoriale conclusivo
della convenuta nel corso dell’udienza di dibattimento finale ed ha quindi
avuto la possibilità, non sfruttata, di prendere posizione. Ne consegue che il
giudice di prime cure avrebbe dovuto considerare gli argomenti e le prove ivi
contenuti. Degli effetti di tale aspetto si dirà, se necessario, nel seguito.
-
In questa sede la convenuta pretende innanzitutto che il CNM non sia
applicabile nei suoi confronti. L’applicazione del CNM, dal profilo aziendale,
è definita dall’art. 2 CNM, che rimanda all’elenco dettagliato delle attività
di cui all’appendice 7 del CNM. L’art. 2 n. 34 della Convenzione protocollare
in complemento al campo di applicazione aziendale (appendice 7 del CNM)
contempla, nel campo di applicazione, le imprese che svolgono “lavori di
carpenteria e costruzioni in legno, che vengono svolte nell’ambito delle
attività di carpenteria, inclusa la posa di parquet”. In considerazione
dello scopo sociale della convenuta, ovvero la progettazione e la costruzione
di case in legno (chalet), la fornitura e la posa di cucine in legno, di
rivestimenti di pavimenti in legno, … lavori di carpenteria, l'acquisto e la
lavorazione del legno in generale, ecc. (cfr. doc. _), è evidente che essa
rientri nel campo d'applicazione del CNM.
-
La convenuta ribadisce in questa sede la validità della
dichiarazione di rinuncia sottoscritta dall'istante (doc. _). A torto. L’art.
80 CNM riserva le disposizioni del CO per i casi non menzionati dal contratto
mantello. Di qui l’applicabilità dell’art. 341 CO, norma secondo la quale
durante il rapporto di lavoro e nel mese successivo alla sua fine, il
lavoratore non può rinunciare a crediti risultanti da disposizioni imperative
della legge o di un contratto collettivo. Nella presente fattispecie la
rinuncia dell'istante è avvenuta tre giorni dopo la conclusione del rapporto
contrattuale ed aveva per oggetto disposizioni di carattere imperativo di un
contratto collettivo, il CNM, per cui la stessa è chiaramente nulla (cfr. IICCA
25 agosto 1997 in re A./C. SA, concernente per l'appunto una dichiarazione con
cui il lavoratore confermava di non vantare più alcuna pretesa verso il datore
di lavoro). D’altra parte, l'istante al momento della rinuncia nemmeno
conosceva i suoi diritti derivanti dal contratto, sicché nemmeno si potrebbe
tecnicamente parlare di una valida rinuncia, la stessa presupponendo al
contrario la piena consapevolezza del rinunciante. E neppure ha senso operare
una distinzione tra rinuncia e dichiarazione di tacitazione, fermo restando che
le prestazioni oggetto della presente causa non sono comunque mai state
erogate.
-
Il fatto che l'istante sia stato retribuito in una classe superiore
a quella cui aveva diritto è irrilevante. L’art. 42 CNM prevede in
effetti la possibilità per il datore di lavoro di promuovere un lavoratore
dalla classe salariale C alla classe B. Evidentemente questa opportunità,
adottata dalla convenuta, non la esime dal rispetto di tutte le altre
prescrizioni contrattuali.
-
La convenuta non ritiene inoltre di dover alla controparte
un'indennità d'inconvenienza. Come già accennato, essa, nel suo
memoriale conclusivo, ha sostenuto che quest'indennità sarebbe stata sostituita
dal versamento di un'indennità di trasferta e per pranzo ex art. 60 CNM, di cui
ha provato la corresponsione, sia pure solo per un breve periodo (cfr. il doc.
_ prodotto con le conclusioni). L’istante, da parte sua, non ha contestato di
aver ricevuto i rimborsi per le trasferte e i pranzi, né si è espresso in
merito all'eventuale sostituzione dell'indennità d'inconvenienza. La questione
può tuttavia rimanere irrisolta. L'istante si è in effetti limitato a postulare
il pagamento dell’indennità d'inconvenienza che, a suo dire, gli sarebbe
garantita dal CCL locale in deroga all’art. 60 CNM. Sennonché, agli atti non è
stato versato il CCL in questione, il cui tenore nemmeno costituisce un fatto
notorio ex art. 184 cpv. 3 CPC, per cui non è possibile verificare l'ammontare
e le condizioni per l’attribuzione di questa indennità. Ne discende che
l’appello, su questo punto, dev'essere accolto, non potendosi riconoscere
alcuna indennità per inconvenienza, cui l'istante non ha provato di aver
diritto
-
La convenuta censura in seguito il giudizio con cui il Pretore ha
concluso per il suo obbligo di retribuire l'istante in ragione di 2139 ore
annue e ciò a prescindere dalle eventuali assenze ingiustificate di
quest'ultimo. La censura è infondata. Giusta l’art. 24 CNM
l’orario di lavoro dev'essere stabilito su scala annua secondo l’art. 29 CNM,
ritenuto però che l’art. 30 CNM permette di applicare un calendario di lavoro
aziendale specifico per la singola impresa, che dev'essere preventivamente
presentato, per approvazione, alla Commissione paritetica competente. Nel caso
concreto, dagli atti non si evince alcuna richiesta in tal senso da parte della
convenuta ed anzi dal doc. _ (scritto datato 14 febbraio 2001) risulta che essa
ha per l'appunto optato per il calendario sezionale di 2139 ore annue: di qui
il benfondato del giudizio del Pretore, che nell'occasione si era basato sui
calendari prodotti sub doc. _. L'altra tesi ricorsuale secondo cui le ore
lavorative non prestate sarebbero da ricondurre ad assenze ingiustificate
dell'istante, non è stata invece suffragata da alcun mezzo di prova ritualmente
prodotto. Ne consegue che, a norma dell’art. 47 cpv. 1 CNM, il salario ad ore
conferito per un periodo superiore a sette mesi deve essere convertito in un
salario mensile medio, dovendo essere pagate anche le ore non lavorate.
-
Pure infondate sono infine le censure in merito al mancato pagamento
della tredicesima e al pagamento in misura ridotta delle vacanze. Giusta l’art.
34 CNM il lavoratore ha diritto a 5 settimane di vacanze, diritto che, in caso
di salario orario, viene computato in ragione del 10.6 % del salario. Gli art.
49 e seg. CNM disciplinano per contro la tredicesima mensilità, da pagarsi in
ragione del 8.3 % del salario. In tali circostanze il giudice di prime cure ha
correttamente ritenuto esatti i conteggi esposti con l’istanza, rettificati con
lo scritto 14 gennaio 2003, deducendo le pretese riferite al periodo 25/31
maggio 2002. Gli importi versati a titolo di gratifica, mai sostanziati dalla
convenuta, sono comunque stati riconosciuti dall'istante, che li ha dedotti
dalle proprie pretese.
-
In definitiva, l’appello dev'essere parzialmente accolto nel senso
che dal credito dell'istante devono essere dedotti ulteriori Fr. 3'161.15
relativi all’indennità d'inconvenienza (2000: Fr. 1'318.75; 2001: Fr. 1'401.25;
2002: Fr. 441.15). L’istanza può quindi essere accolta limitatamente a Fr.
17'826.40 oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2002.
Non si
prelevano né tasse, né spese, la procedura essendo gratuita (art. 343 cpv. 3
CO, art. 417 cpv. 1 lett. e CPC). Le ripetibili della prima sede seguono la
soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che l'istante non può pretendere alcuna
indennità ripetibile per la procedura di secondo grado, non avendo presentato
osservazioni all'appello.
Motivi per i quali,
richiamati per le spese gli art. 148, 416 e 417e
CPC,
pronuncia:
I. L’appello
24 marzo 2003 di __________ Sagl è parzialmente accolto e di conseguenza
la sentenza 11 marzo 2003 del Pretore del Distretto di __________ è così
riformata:
- L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza __________ Sagl, __________, è condannata a versare a __________),
la somma di Fr. 17'826.40 oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2002.
- Non si
prelevano spese, né tassa di giustizia. La convenuta rifonderà all’istante la
somma di Fr. 250.- per ripetibili ridotte.
II. Non
si prelevano spese, né tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
III. Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di __________.
Per la seconda Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster