Eviction confirmed for breach of settlement conditions

12.2003.6Altro tribunale6 feb 2003Dismissed

Sintesi

The tenants appealed against an eviction order issued by the Lugano tenancy court. They argued that they had not attended the hearing for justified reasons and that the landlord had already received part of the arrears. The appellate court held that this did not matter, because the tenants had not proved compliance with all conditions of the settlement concluded before the conciliation office. In particular, the agreed payment of CHF 3,940 had not been made in time. The appeal was dismissed, the eviction confirmed, and costs were imposed on the appellants.

Regest

Settlement agreement in tenancy matters; eviction following notice for rent arrears. Where the withdrawal of a notice is made conditional on compliance with cumulative obligations, the debtor must prove fulfilment of all agreed conditions; failure of even one condition entitles the landlord to rely on the notice and seek eviction. Partial payment or mere assertions of financial difficulty do not suffice. On appeal, the eviction order is confirmed if non-compliance with the settlement remains unproven or admitted; costs follow the losing party (Art. 148 CPC).

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.2003.6

Data decisione, Autorità: 06.02.2003, IICCA

Incarto n. 12.2003.6

Lugano 6 febbraio 2003/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. n. LA.2002.00141 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4- promossa con istanza di sfratto 31 ottobre 2002 da


contro



che il Pretore, con decreto 17 dicembre 2002, ha accolto, ordinando ai convenuti di mettere a libera disposizione della parte istante l'appartamento di 3 locali e 1/2 al I piano, interno , dello stabile denominato "" in Via __________ a __________, entro 10 giorni dall'intimazione della decisione;

ed ora sull'appello 1° gennaio 2002 (recte: 2003) con cui i convenuti chiedono di respingere l'istanza di sfratto;

mentre l'istante, con osservazioni 9 gennaio 2003, postula la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili;

richiamato il decreto 7 gennaio 2003 con cui il presidente di questa Camera ha concesso all'appello l'effetto sospensivo richiesto;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti

Considerato

in fatto e in diritto:

che con il giudizio qui impugnato il Pretore, preso atto che la domanda di rinvio dell'udienza formulata dai convenuti non poteva essere ammessa e che l'istanza era senz'altro fondata, in quanto i convenuti non avevano rispettato l'accordo transattivo concluso a suo tempo avanti all'Ufficio di conciliazione che avrebbe permesso di ritirare la disdetta per mora notificata nei loro confronti, ha decretato lo sfratto dall'ente locato;

che con l'appello che qui ci occupa -avversato dall'istante- i convenuti, dopo aver esposto le ragioni che hanno impedito loro di partecipare all'udienza pretorile, chiedono di respingere l'istanza di sfratto, rilevando che l'istante, oltre ad essere stato tempestivamente informato dei loro problemi economici, era in ogni caso riuscito ad incassare l'equivalente di 8 affitti;

che l'appello deve senz'altro essere respinto;

che, in effetti, a prescindere dall'eventuale fondatezza delle ragioni che hanno impedito la partecipazione dei convenuti all'udienza di discussione, essi in questa sede non hanno assolutamente asserito e tanto meno dimostrato di aver rispettato tutte le condizioni previste nell'accordo transattivo concluso il 17 ottobre 2002 avanti all'Ufficio di conciliazione (doc. T), con cui sarebbe stato possibile revocare la disdetta per mora con effetto al 30 settembre 2002 (doc. M e N): in particolare non risulta che la somma di fr. 3'940.-, oggetto del punto 2 dell'accordo, sia stata soluta entro il termine concordato del 25 ottobre 2002 -i convenuti hanno unicamente provato un pagamento di fr. 3'000.- oltretutto in data 7 novembre 2002- né è stato preteso che l'istante abbia eventualmente concesso loro una proroga;

che è senz'altro a ragione che il giudice di prime cure ha ritenuto che, in base al punto 4 dell'accordo transattivo, il mancato ossequio di una sola condizione dello stesso avrebbe permesso all'istante di chiedere lo sfratto dei convenuti (doc. T), provvedimento che, nel caso concreto, risulta pertanto del tutto giustificato e può essere confermato senza che sia necessario esaminare le ulteriori censure sollevate nell'appello;

che la tassa di giustizia e le spese di questo giudizio devono essere poste a carico dei convenuti, integralmente soccombenti (art. 148 CPC), i quali dovranno pure rifondere alla controparte, non patrocinata da un legale, un'adeguata indennità per compensare il solo dispendio di tempo (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 10 ad art. 150);

Per i quali motivi

Visti gli art. 506 e segg. CPC

pronuncia:

  1. L'appello 1° gennaio 2003 di __________ e __________ è respinto.

  2. Gli oneri processuali di complessivi fr. 200.- (tassa di giustizia di fr. 180.- e spese di fr. 20.-) sono a carico degli appellanti in solido, con l'obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 50.- a titolo di indennità.

  3. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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