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12.2003.54 ΓÇó Appeal struck out after appellant’s withdrawal
12.2003.54Altro tribunale29 apr 2003Withdrawn
The Second Civil Chamber of the Ticino Court of Appeal dealt with an appeal against a first-instance eviction order concerning commercial premises in Locarno-Campagna. During the appeal, the appellant reported that the building had been sold and that he had concluded a lease with the new owner for the same premises until 31 December 2008. The court held that this was not a case of mootness caused by external factors, but rather a withdrawal of the appeal. It therefore struck the case from the docket and ordered the appellant to pay the reduced appellate costs and the respondent’s compensation.
Withdrawal of appeal versus mootness; costs after desistance. A case is moot only where the controversy falls away for reasons not attributable to the parties. Where the appellant obtains another practical solution and thereby abandons the appeal, the declaration is to be treated as withdrawal (desistance) in the appellate proceedings, even if the legal interest in the contested issue is not entirely extinguished. The withdrawing party is deemed unsuccessful and bears the court costs and the opposing party’s compensation; the fee may be fixed at the lower tariff where no merits judgment is required, and the compensation may be reduced accordingly (consid. on desistance and costs; Art. 17 TOA).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2003.54
Data decisione, Autorità: 29.04.2003, IICCA
Incarto n. 12.2003.54
Lugano 29 aprile 2003/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2003.6 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza di sfratto 14 gennaio 2003 da
patrocinata dall' avv. __________
contro
patrocinato dall' avv. __________
che il Pretore, con decreto 18 febbraio 2003, ha accolto ordinando al convenuto di riconsegnare all'istante i locali commerciali da lui occupati nello stabile "__________" in via __________ ad __________.
Appellante il convenuto il quale, con atto d'appello 28 febbraio 2003, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di respingere l'istanza di sfratto, mentre la controparte, con osservazioni 18 marzo 2003, ne postula la reiezione.
Ed ora sulla richiesta di stralcio della procedura di sfratto perché divenuta priva di oggetto, chiesta dall'appellante con lettera 22 aprile 2003.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa
Considerato
in fatto ed in diritto
che l'appellante postula lo stralcio della procedura di sfratto poiché divenuta priva d'oggetto dal momento che lo stabile, dove sono ubicati i locali commerciali da lui occupati, è stato venduto dalla parte appellata e con il nuovo proprietario ha potuto stipulare un contratto di locazione per gli stessi locali sino al 31 dicembre 2008;
che l'appellata chiede, invece, che lo stralcio sia decretato per desistenza dell'appellante, con addebito di congrue ripetibili;
che una lite diviene priva di oggetto quando il contenzioso viene meno per motivi non ascrivibili alle parti (Guldener, Schweizerische Zivilprozessrecht, 3. ed. Zurigo 1979, pag. 204) mentre, in concreto, la dichiarazione dell'appellante rappresenta una desistenza, nella procedura d'appello, avendo egli trovato altra soluzione che non rende privo di interesse, almeno giuridicamente, il discorso attorno alla proponibilità dello sfratto;
che il desistente è considerato soccombente con l'obbligo di assumere tasse, spese e ripetibili del procedimento;
che la tassa di giudizio può essere contenuta nei minimi tariffari proprio per l'esito della lite che evita un giudizio di merito, mentre le ripetibili alla controparte sono calcolate prendendo spunto da quelle attribuitele in prima sede e ridotte ai sensi dell'art. 17 TOA;
Per i quali motivi
decreta
L'appello 28 febbraio 2003 di __________ è stralciato dai ruoli per desistenza.
La tassa di giudizio di Fr. 50.- e le spese di Fr. 20.- (totale Fr. 70.-), già anticipate dall'appellante, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte Fr. 200.- per ripetibili d'appello.
Intimazione:
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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