AIUTO
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2003.5
Data decisione, Autorità:
03.12.2003, IICCA
Incarto n.
12.2003.5
Lugano
3 dicembre
2003/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.1999.00815
della Pretura del distretto di __________ - promossa con petizione 17 novembre
1999 da
rappr. dallo
contro
rappr. da
con cui
l’attrice ha chiesto il disconoscimento del debito di fr. 8'155.- più interessi
di cui al PE n. __________ dell'UE di __________, domanda avversata dalla
convenuta e che il Pretore con sentenza 19 dicembre 2002 ha integralmente respinto;
appellante
l'attrice con atto di appello 30 dicembre 2002, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la
convenuta, con osservazioni 3 febbraio 2003, postula la reiezione del gravame
pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
-
Nel
corso del 1997 __________ ha venduto a __________ un impianto per l'aiuto
elettrostatico __________ per macchine rotocalco, destinato alla società
italiana __________. L'impianto è stato consegnato il 6 febbraio 1998 e tre
giorni dopo la venditrice ha rilasciato all'indirizzo dell'acquirente una
dichiarazione di conformità CE (doc. _), nella quale veniva tra l'altro
confermato -come previsto genericamente nell'ordinazione, nell'offerta e nella
fattura (doc. _)- che il materiale fornito corrispondeva alla certificazione
PTB (per protezione EX, ovvero contro il pericolo di esplosione) N° III
__________.
-
Nell'estate
1998 la destinataria finale della merce si è rivolta alla venditrice per farsi
rilasciare l'originale della certificazione PTB e, essendole stato trasmesso un
certificato con apparenti segni di contraffazione (mancavano le cifre del
modello, cfr. doc. _), che in seguito è risultato essere relativo a un impianto
diverso, denominato __________ (doc. _), ha prontamente reclamato presso
l'acquirente e le ha assegnato un termine per produrre il certificato mancante,
minacciando di adire le vie legali. Quest'ultima, contattato l'istituto
competente a fornire la certificazione, ha a sua volta formulato un'analoga
richiesta alla venditrice, che però non è in definitiva stata in grado di
soddisfarla. Dopo lunghe e laboriose trattative, il problema dato dall'assenza
della certificazione PTB è stato risolto, in modo pragmatico, mediante la
sottoscrizione da parte della venditrice di una dichiarazione con cui si
assumeva la responsabilità nei confronti della destinataria della merce per
eventuali esplosioni ed il rilascio da parte di quest'ultima di una
corrispondente liberatoria di responsabilità nei confronti dell'acquirente.
-
L'acquirente,
che a quel momento non aveva ancora pagato il prezzo di vendita di fr.
67'155.-, ha in seguito provveduto a versare unicamente la somma di fr.
59'000.-, adducendo di aver patito vari inconvenienti in conseguenza della
mancata produzione del certificato PTB. La venditrice non ha accettato la
trattenuta e le ha pertanto fatto spiccare il PE n. __________dell'UE di
__________ per fr. 8'155.- più interessi, a cui è stata interposta opposizione,
rigettata in via provvisoria del Segretario assessore del distretto di
__________ con decisione 15 ottobre 1999.
-
Con
petizione 17 novembre 1999, __________ ha chiesto il disconoscimento del debito
in questione, adducendo che l'agire anticontrattuale della venditrice in
occasione della certificazione PTB le aveva causato un pregiudizio
patrimoniale, dato soprattutto dalla necessità di far capo ad un legale e dalla
perdita di tempo di alcuni suoi dipendenti, il cui ammontare era ben superiore
al saldo del prezzo tuttora insoluto.
-
si è opposta alla petizione, contestando di aver violato il contratto di
compravendita: il certificato prodotto sub doc. _ corrispondeva, a suo dire,
alla merce venduta, la cui denominazione era stata nel frattempo modificata da
__________ a __________, tanto più che gli accordi contrattuali neppure
prevedevano l'obbligo di fornire la certificazione PTB. Pure contestato era
infine il pregiudizio asseritamente patito dall'attrice.
- Il
Pretore, con il giudizio qui impugnato, ha respinto la petizione.
Il
giudice di prime cure, dopo aver precisato che in base alla giurisprudenza
l'acquirente, per poter invocare la responsabilità contrattuale del venditore
ex art. 97 CO, era a sua volta tenuto a rispettare le condizioni poste
dall'art. 197 segg. CO, è giunto alla conclusione che nel caso di specie il
difetto dato dalla mancanza della certificazione PTB era stato notificato
dall'attrice solo a distanza di sette mesi dalla consegna della merce, lasso di
tempo manifestamente eccessivo in base all'art. 201 CO, tanto più che essa, in
quanto professionista del ramo, avrebbe dovuto provvedere alla verifica della
merce ben prima del reclamo da parte della destinataria finale della stessa: di
qui la reiezione delle sue pretese risarcitorie, senza che fosse necessario
pronunciarsi sulla tempestività della petizione, invero dubbia.
-
Con
l'appello che qui ci occupa, l'attrice rileva innanzitutto che la convenuta non
aveva contestato la tempestività della notifica del difetto, esaminata
d'ufficio dal Pretore. La sua conclusione circa la tardività della stessa era
in ogni caso errata, visto che l'attrice lo aveva fatto presente alla
controparte non appena l'ordinario andamento degli affari l'aveva consentito
(art. 201 cpv. 1 CO), tanto più che essa non era in grado di esaminare
personalmente se l'impianto fosse effettivamente conforme alla certificazione
fornita. Ad ogni buon conto la convenuta non avrebbe potuto prevalersi
dell'eventuale tardività della notifica, in quanto aveva cercato d'ingannarla
(art. 203 CO), adducendo, contrariamente al vero, che il certificato PTB era
esistente. Di qui la richiesta di riformare la sentenza di prime cure nel senso
di accogliere la petizione, chiaramente tempestiva.
-
Delle
osservazioni con cui la convenuta postula la reiezione del gravame si dirà, se
necessario, nei prossimi considerandi.
-
L'art.
83 cpv. 2 LEF stabilisce che l'escusso, entro venti giorni dal rigetto
dell'opposizione, può domandare con la procedura ordinaria il disconoscimento
del debito al giudice del luogo dell'esecuzione. Secondo la giurisprudenza, ove
la decisione di rigetto in via provvisoria dell'opposizione soggiaccia ad un
rimedio ordinario, il termine di 20 giorni per proporre l'azione d'inesistenza
del debito comincia a decorrere dal giorno in cui il termine di ricorso è
spirato infruttuosamente oppure da quello della decisione dell'autorità di ricorso
o del ritiro del ricorso stesso (DTF 127 III 569, 115 III 91, 104 II
141; IICCA 30 ottobre 1996 inc. n. 12.96.167, 31 ottobre 1996 inc. n.
12.96.208; cfr. pure Guidicelli/Bianchi, LEF annotata, Pregassona 2003,
p. 80 seg.).
Nel caso
concreto la sentenza di rigetto dell'opposizione del Segretario assessore,
emessa in una causa a procedura sommaria con un valore superiore a fr. 8'000.-
e dunque impugnabile con il mezzo ordinario dell'appellazione (art. 13 LOG; Rep.
1982 p. 410), è stata spedita per intimazione venerdì 15 ottobre 1999 (doc. _)
ed è pervenuta alle parti al più presto lunedì 18 ottobre. Il termine di 10
giorni per l'inoltro di un eventuale appello (art. 22 cpv. 1 LALEF) ha iniziato
a decorrere martedì 19 ottobre ed è spirato il successivo 28 ottobre. Da quel
momento ha iniziato a decorrere il termine di 20 giorni di cui all'art. 83 cpv.
2 LEF, che sarebbe giunto a scadenza il 17 novembre 1999, data in cui è stata
presentata la petizione in rassegna, che deve pertanto essere considerata tempestiva.
-
Pacifica
l'esistenza tra le parti di un contratto di compravendita ai sensi dell'art.
184 segg. CO, è senz'altro a ragione che il giudice di prime cure ha ritenuto
che secondo la dottrina e la giurisprudenza (Keller/Siehr, Kaufrecht, 3.
ed., Zurigo 1995, p. 105 seg.; Venturi, Commentaire Romand, N. 15 ad
Intro. art. 197-210 CO; Honsell, Basler Kommentar, 2. ed., N. 6 ad
Vorbemerkungen zu Art. 197-210 CO e N. 3 ad art. 201 CO; DTF 114 II 131,
108 II 102, 107 II 419) l'acquirente, per poter invocare la responsabilità
contrattuale del venditore ex art. 97 CO, doveva rispettare le condizioni poste
dall'art. 197 segg. CO, segnatamente -per quanto qui interessa- aver notificato
tempestivamente il o i difetti al venditore (art. 201 segg. CO).
-
Nel
caso di specie, la questione a sapere se il giudice sia tenuto ad esaminare
d'ufficio la tempestività della notifica dei difetti -come ritenuto in concreto
dal Pretore- oppure se lo debba fare solo su istanza di parte (per la prima
ipotesi, cfr. Rep. 1991 p. 372; RFJ 1996 p. 260; IICCA 12
dicembre 1995 inc. n. 12.95.261, 8 maggio 1996 inc. n. 12.96.7, 13 marzo 1998
inc. n. 12.97.240; per la seconda, cfr. Venturi, op. cit., N. 6 ad art.
201 CO; Honsell, op. cit., N. 11 ad art. 201 CO; DTF 107 II 50; JdT
1981 I 269; RNRF 1990 p. 369), può tutto sommato rimanere indecisa,
ancorché l'attrice abbia formulato nel gravame una formale censura in tal
senso. In effetti, a norma dell'art. 203 CO, la limitazione dell'obbligo di
garanzia per omessa o tardiva notifica non può in ogni caso essere invocata dal
venditore che ha intenzionalmente ingannato il compratore, dissimulando con
astuzia dei difetti o assicurando determinate qualità (Honsell, op.
cit., N. 1 seg. ad art. 203 CO; Venturi, op. cit., N. 4 ad art. 203 CO, Keller/Siehr,
op. cit., p. 86; Tercier, Les contrats spéciaux, 2. ed., Zurigo 1995, n.
414; Giger, Berner Kommentar, N. 9 ad art. 203 CO; ICCTF 19
febbraio 1997 4C.275/1996), ciò che è senz'altro avvenuto nella presente
fattispecie. L'istruttoria ha innanzitutto permesso di chiarire che l'impianto
venduto all'attrice non era stato oggetto di certificazione da parte del PTB
(cfr. doc. _; teste __________ domanda 7b e controdomanda 3; teste __________
controdomanda 2.5; il teste __________ ha riferito che a suo giudizio
l'impianto fornito disponeva della certificazione PTB, sennonché egli
nell'occasione si è basato sul doc. _, in realtà riferito ad altro impianto, e
sulle assicurazioni della convenuta che l'impianto fornito corrispondeva a
quello certificato! cfr. controdomanda 6 e 9), che al contrario aveva avuto
modo di esaminarne un altro, pure prodotto dalla convenuta, denominato H-35.
Rilasciando la dichiarazione di conformità CE di cui al doc. _, con cui in
sostanza confermava che il materiale destinato alla __________. corrispondeva
alla certificazione PTB N° III __________, nonostante sapesse che quest'ultima
si riferiva ad un altro impianto, la convenuta ha pertanto ingannato l'attrice,
assicurandole una qualità in realtà inesistente (per inciso, la garantita
certificazione non è stata ottenuta nemmeno in seguito, per cui in definitiva
non è nemmeno certo che la merce fornita fosse effettivamente esente dal
pericolo di esplosioni …): in presenza di una promessa di qualità (o di
un'assicurazione circa l'assenza di un difetto) rispettivamente di un
comportamento doloso da parte della venditrice qui convenuta, quest'ultima non
può evidentemente prevalersi del fatto che la controparte, all'oscuro della
circostanza a quel momento, avrebbe potuto chiedere una copia di quel
certificato e dunque conoscere il difetto già prima dell'estate 1998 (art. 200
cpv. 2 CO in fine; Venturi, op. cit., n. 2 ad art. 203 CO e N. 8 ad art.
200 CO; Honsell, op. cit., N. 4 ad art. 200 CO; Keller/Siehr, op.
cit., p. 81).
-
Ammessa
con ciò la responsabilità contrattuale della convenuta, per il resto non
contestata, si tratta ora di stabilire quale sia stato il danno subito
dall'attrice.
Essa ha
innanzitutto addotto di aver dovuto far capo ad un legale, che le ha esposto
una fattura di fr. 4'229.69 (doc. _): considerato che all'udienza del 9 aprile
2002 (p. 5) la convenuta ha dichiarato di non contestare la portata di quella
fattura, la stessa può senz'altro essere riconosciuta nella sua integrità.
L'attrice
ha inoltre chiesto la rifusione delle spese vive e della perdita di tempo di
alcuni suoi dipendenti: con la petizione essa aveva quantificato le sue pretese
in fr. 3'900.-, specificando che si trattava della "perdita di tempo
dell'amministratore … spese postali, telefoniche, ore 25 a fr. 250.- /
ora"; in replica ha di fatto abbandonato questa impostazione e si è invece
limitata a postulare il riconoscimento delle spese relative a 2 viaggi a
__________, concludendo per una somma di fr. 6'090.- (cfr. doc. _), importo poi
ridotto in sede conclusionale a fr. 4'729.14. Sennonché le spese di questi due
viaggi (spese di viaggio vere e proprie, spese autostrada e giornaliere, tempo
di viaggio e delle riunioni, ecc.) non possono esserle risarcite, in quanto lo
scopo di quelle trasferte non era -se non forse indirettamente- quello di
risolvere la questione della mancata certificazione, che in effetti non avrebbe
di per sé necessitato una presenza in loco, ma piuttosto quello, decisamente
prematuro, di discutere l'eventuale fornitura di un nuovo impianto in
sostituzione di quello della convenuta (teste __________). Quanto infine alla
richiesta di rimborso delle ore supplementari effettuate dal suo amministratore
(15 ore, fr. 1'623.30) e dal dipendente __________ (5 ore, fr. 258.80), la stessa
deve a sua volta essere disattesa, siccome non (più) pretesa con la replica e
dunque formulata per la prima volta solo in sede conclusionale (art. 78 CPC).
- Ne
discende, in parziale accoglimento dell'appello, che la petizione può essere
accolta per fr. 4'229.69 oltre interessi.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la
soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
30 dicembre 2002 di __________ è parzialmente accolto. Di conseguenza la
sentenza 19 dicembre 2002 della Pretura del distretto di __________, è così
riformata:
- La petizione è
parzialmente accolta.
§ Di
conseguenza il debito di cui al PE n. __________dell'UE di __________ è
disconosciuto limitatamente alla somma di fr. 4'229.69 oltre interessi al 5%
dal 9 novembre 1998.
- La
tassa di giustizia in fr. 650.- e le spese, da anticipare dall'attrice, sono
caricate alle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 330.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 350.--
da
anticiparsi dall’appellante, sono caricate alle parti in ragione di metà
ciascuna, compensate le ripetibili di appello.
III. Intimazione a: - studio legale __________
avv. __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di __________
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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