Late notice of final hearing nullifies judgment

12.2003.41Altro tribunale14 feb 2003Annulled

Sintesi

The employer appealed an employment judgment, arguing that it had not been properly summoned to the final hearing and had therefore been denied the right to be heard. The Court of Appeal held that the registered summons was deemed served on the seventh and final day of postal holding, which in this case coincided with the hearing date but after the hearing time. Because the final hearing thus took place without valid participation of the defendant, the first-instance judgment was declared null. The case was remitted to the pretura for a new final hearing and decision, with no costs awarded.

Regest

Art. 142 lit. b, 146, 313bis CPC; service by registered mail and nullity of a hearing held before expiry of postal holding period. A registered judicial notice is deemed served upon collection or, if not collected, on the seventh and final day of postal holding. If the hearing takes place before that date, service is invalid; if the hearing takes place on that date but before the time at which collection remained possible, the party is deprived of the right to be heard and the ensuing judgment is null. Such nullity may be examined summarily under Art. 313bis CPC.

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.2003.41

Data decisione, Autorità: 14.02.2003, IICCA

Incarto n. 12.2003.41

Lugano 14 febbraio 2003/dp

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo

segretario:

Bettelini vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. no. CL.2002.00109 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con istanza 10 ottobre 2002 da


rappr. dal


contro


rappr. dall'amministratore unico avv. __________

in materia di contratto di lavoro che il Segretario Assessore, con sentenza 30 gennaio 2003, ha parzialmente accolto, condannando la società convenuta a versare all'istante l'importo di complessivi fr. 9'435.65.

Ed ora sull'appello 10 febbraio 2003 della __________ che chiede l'annullamento della sentenza impugnata.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa

Considerato

in fatto ed in diritto

che l'appellante si lamenta di non essere stata correttamente citata all'udienza di discussione finale del 29 gennaio 2003 alla quale, perché non le era nota la convocazione, non ha potuto presenziare;

che, essendole stato negato il diritto di essere sentito, la successiva sentenza di merito del 30 gennaio 2003 deve essere annullata e la discussione finale nuovamente e correttamente convocata;

che dagli atti dell'incarto appare che la citazione all'udienza di discussione finale del 29 gennaio 2003 è stata spedita, per lettera raccomandata, il 21 gennaio 2003 ed è rimasta giacente presso l'ufficio postale, durante l'usuale periodo di sette giorni previsto dai regolamenti postali, sino al 29 gennaio successivo per poi essere ritirata il giorno dopo dalla destinataria;

che l'invio giudiziario a mezzo raccomandata è reputato notificato quando è ritirato all'Ufficio postale oppure, se ciò non avviene, il settimo ed ultimo giorno di giacenza (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, ad art. 124 m. 1);

che è nulla la citazione ad una discussione prevista prima della scadenza del settimo giorno di giacenza presso l'ufficio postale se la raccomandata è regolarmente ritirata dopo che l'udienza ha avuto luogo (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 124 m. 5);

che per quanto precede, nel caso concreto, la notifica dell'atto di citazione deve essere ritenuta avvenuta, non il giorno 30 gennaio, ma il precedente giorno 29, scadenza del periodo di giacenza;

che, anche così, la notifica è presunta avvenuta lo stesso giorno dell'effettuazione dell'udienza convocata ma in un momento orario successivo alle stessa (ore 15.00) per la possibilità di accedere agli sportelli almeno sino alle ore 18'00;

che, in tale situazione, essendo stato negato alla parte convenuta il contraddittorio, nell'ambito della discussione finale dopo che la causa aveva conosciuto una fase istruttoria, la sentenza che ne è seguita va dichiarata nulla in applicazione degli art. 142 litt. b) e 146 CPC (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 321 n. 831);

che l'accoglimento dell'appello può avvenire nell'ambito dell'esame preliminare dell'art. 313bis CPC poiché la decisione contro cui si ricorre è nulla (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 313bis m. 1) evitando così altri inutili interventi delle parti;

che non si assegnano spese o ripetibili;

Per i quali motivi

pronuncia

  1. L'appello 10 febbraio 2003 di __________ è accolto e di conseguenza la sentenza 30 gennaio 2003 del Segretario Assessore della Pretura di Lugano in re __________ / __________ (inc. no. CL.2002.109) è dichiarata nulla.

§ Gli atti sono ritornati al Segretario Assessore affinché provveda a citare le parti per la discussione finale e ad emanare una nuova decisione.

  1. Non si prelevano tasse o spese.

  2. Intimazione:


Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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