Refusal to appoint a new expert is not appealable

12.2003.33Altro tribunale29 gen 2003Inadmissible

Sintesi

In proceedings before the Second Civil Chamber of the Ticino Court of Appeal, the appellant challenged a first-instance decision refusing to annul an expert report and appoint a new expert. The court held that such a refusal is an inappealable procedural order under Arts. 94 and 95 CPC, regardless of the label used by the first judge. It therefore declared the appeal inadmissible at the preliminary screening stage and charged the appellant with costs.

Regest

Arts. 94, 95, 252 cpv. 5 CPC; appealability of a refusal to appoint a new expert. A measure concerning the taking of evidence, even if labelled as a decree, is to be classified according to its content and qualifies as an order on procedural matters. Such an order is not appealable. A manifestly inadmissible appeal may be dismissed at the preliminary admissibility stage under Art. 313bis CPC without hearing the opposing parties.

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.2003.33

Data decisione, Autorità: 29.01.2003, IICCA

Incarto n. 12.2003.33

Lugano 29 gennaio 2003/dp

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nelle cause inc. no. OA.2001.00043 e OA.2000.00060 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città che vede opposta la


patrocinata dall'avv. __________

a


Patrocinata dall'avv. __________

e


Patrocinato dall'avv. __________

nelle quali procedure il Pretore, con decisione 3 gennaio 2003, ha respinto una domanda della __________ intesa all'annullamento di una perizia ed alla nomina di un nuovo perito.

Appellante l'istante la quale, con appello 24 gennaio 2003, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di accogliere la domanda di designazione di nuovo perito che abbia ad allestire una nuova perizia.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa

Considerato

che la decisione del Pretore, come quella in oggetto, che rifiuta la nomina di un nuovo perito nell'ambito dell'applicazione dell'art. 252 cpv. 5 CPC è un'ordinanza e di conseguenza è inappellabile (art. 95 cpv. 1 CPC; Rep. 1984, 388 e 1987, 230; Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, ad art. 252 m. 3);

che infatti concerne l'istruttoria della causa e ricade nelle controversie procedurali decise con ordinanza (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 94 m. 2);

che la forma o la terminologia usata dal giudice - che nella fattispecie ha emanato il provvedimento indicandolo quale "decreto" - non è criterio decisivo per distinguere tra ordinanza e decreto (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 94 m. 1);

che la palese improponibilità dell'appello può così essere sanzionata già all'esame preliminare dell'art. 313bis CPC senza necessità di doverlo prima intimare alle controparti per le loro osservazioni;

che le spese sono a carico dell'appellante;

Per i quali motivi

visti gli art. 94, 95 e 252 cpv. 5 CPC

e, per le spese. gli art. 147 e seg. CPC e la vigente TG

pronuncia

  1. L'appello 24 gennaio 2003 di __________ è inammissibile.

  2. La tassa di giudizio di fr. 300.-- e le spese di fr. 50.-- (totale fr. 350.--) sono a carico dell'appellante.

  3. Intimazione:


Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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