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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2003.211
Data decisione, Autorità:
16.03.2004, IICCA
Incarto n.
12.2003.211
Lugano
16 marzo 2004/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. DI.2003.00289
della Pretura del distretto di __________ - promossa con istanza 29 ottobre
2003 da
rappr. da
contro
rappr. da __________
volta ad
ottenere lo sfratto immediato del convenuto dai mappali part. n. __________e
__________RFD di __________, domanda avversata dalla controparte, e che il
Segretario assessore, con decreto 19 novembre 2003, ha integralmente accolto;
appellante
il convenuto con atto di appello 4 dicembre 2003, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere l'istanza di sfratto, protestando
spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l'istante con osservazioni 16 gennaio 2004 postula la reiezione del gravame
pure con protesta di spese e ripetibili;
richiamato
il decreto 9 dicembre 2003 con cui il presidente di questa Camera ha concesso
all'appello l'effetto sospensivo richiesto;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che nei
primi mesi del 2003 __________ ha autorizzato __________ ad occupare
gratuitamente l'azienda agricola sita sulla part. n. __________RFD di
__________; quest'ultimo le aveva in precedenza espresso il suo interesse ad
acquistare il fondo in questione, tant'è che, il 17 febbraio 2003, le parti
avevano convenuto un prezzo di vendita di fr. 270'000.-, di cui fr. 30'000.-
già corrisposti a titolo di acconto, ritenuto che il saldo sarebbe stato
versato al momento dell'atto notarile (doc. _);
che con
l'istanza in rassegna __________ ha chiesto lo sfratto di __________ dal
mappale in questione, frazionato nel giugno 2003 nelle part. n. __________e
__________ (doc. _), adducendo da una parte che il fondo gli era stato concesso
a titolo di comodato sino alla conclusione della procedura amministrativa
necessaria all'ottenimento dell'autorizzazione alla vendita da parte della
Sezione dell'agricoltura, nel frattempo rilasciata (cfr. doc. _), e dall'altra
che l'urgente bisogno da lei dimostrato e il comportamento tenuto dal
convenuto, il quale aveva ceduto a terzi l'uso di alcune superfici,
giustificavano in ogni caso la restituzione anticipata dei beni ai sensi
dell'art. 309 cpv. 2 CO;
che il
Segretario assessore, con il decreto qui impugnato, ha accolto l'istanza,
rilevando che il contratto di comodato tra le parti, avente per oggetto la
concessione di un bene per un uso non determinato, poteva essere risolto dal
comodante a suo gradimento (art. 310 CO), ciò che era avvenuto mediante la
diffida di cui al doc. _;
che con
l'appello che qui ci occupa, avversato dalla controparte, il convenuto chiede
di riformare il giudizio di prime cure nel senso di respingere l'istanza di
sfratto, evidenziando come l'uso dei fondi gli fosse stato concesso a titolo di
anticipata immissione in possesso in vista del perfezionamento del contratto di
compravendita e non invece a titolo di comodato, contratto quest'ultimo che
comunque non sarebbe giunto a scadenza;
che
giusta l'art. 506 CPC nei casi di cessata locazione o affitto, per qualsiasi
motivo, o di comodato, non avvenendo la riconsegna della cosa affittata o data
in comodato, il locatore può domandare direttamente lo sfratto al Pretore;
che nel
caso di specie, pacifica l'inesistenza di un contratto di locazione o di
affitto, si tratta di stabilire se ci si trovi in presenza di un comodato,
contratto per cui il comodante si obbliga a concedere al comodatario l'uso
gratuito della cosa e questi a restituirgli la cosa stessa dopo essersene
servito (art. 305 CO);
che la
questione deve senz'altro essere risolta per la negativa;
che
l'istruttoria ha in effetti permesso di accertare che l'istante aveva a suo
tempo concesso al convenuto l'uso dei beni in questione a titolo di anticipata
immissione in possesso in vista della successiva formalizzazione del contratto
di compravendita -la cui conclusione era certa e non condizionata, anche perché
le parti si erano ormai accordate sugli essentialia negotii (cfr. doc.
_)-, essendo esclusa, nelle intenzioni delle parti, un'eventuale restituzione
della cosa, e non potendosi nemmeno parlare di un uso gratuito, poiché
l'immissione in possesso si giustificava per l'appunto in previsione di una
controprestazione, ovvero la formale stipulazione del rogito di compravendita
ed il pagamento del relativo prezzo (IICCA 26 aprile 2002, inc. n.
12.2002.27);
che del
resto l'istante non ha provato di aver concesso alla controparte l'uso del
fondo in questione solo sino alla conclusione della procedura amministrativa
necessaria all'ottenimento dell'autorizzazione alla vendita e neppure ha
preteso -se non per la prima volta, e dunque irritualmente (art. 314 e 321 cpv.
1 lett. b CPC), con le osservazioni all'appello- di averglielo concesso per un
uso non determinato, né quanto al tempo, né quanto allo scopo;
che del
tutto irrilevante è poi il fatto che l'accordo di cui al doc. _ sia nullo per
vizio di forma (art. 216 cpv. 2 CO), ciò che implica a sua volta la nullità
dell'accordo circa l'immissione in possesso (cfr. Leuenberger, Abschluss
des Grundstückkaufvertrages, in Koller, Der Grundstückkauf, 2. ed.,
Berna 2001, N. 113);
che, in
effetti, in tali circostanze non è comunque possibile concludere per la venuta
in essere di un contratto di comodato, dovendosi semmai ritenere che il
convenuto risulta essere possessore dei beni senza valido titolo;
che in
assenza di un contratto di locazione, affitto o comodato, è esclusa la facoltà
di far capo alla procedura di cui all'art. 506 CPC, ciò che impone di
accogliere l'appello e di respingere l'istanza di sfratto;
che la
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la
soccombenza (art. 148 CPC);
Per i quali motivi
visti, per le spese, l’art. 148 CPC e la vigente
TG
pronuncia
I. L’appello 4 dicembre 2003 di __________ è accolto.
Di
conseguenza la decisione 19 novembre 2003 della Pretura del distretto di
__________ è così riformata:
-
L'istanza di sfratto 29
ottobre 2003 è respinta.
-
La
tassa di giustizia di fr. 80.- più le spese, da anticiparsi dall'istante,
restano a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 100.- a
titolo di indennità.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 180.-
b) spese
fr. 20.-
Totale
fr. 200.-
da
anticiparsi dall’appellante, sono poste a carico dell’appellata, che rifonderà
alla controparte fr. 200.- per ripetibili di appello.
III. Intimazione a: - avv. __________
avv. __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di __________
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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