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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2003.201
Data decisione, Autorità:
24.11.2003, IICCA
Incarto n.
12.2003.201
Lugano
24 novembre
2003/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2001.39
della Pretura della giurisdizione di __________ promossa con istanza 13
novembre 2000 da
rappr. dall'
contro
rappr. dallo
con la quale l'istante ha chiesto la condanna della
convenuta al pagamento dell'importo di Fr. 5'470.35 oltre interessi di mora
mentre quest'ultima vi si è opposta ed ha chiesto, in via riconvenzionale, la
condanna dell'istante al pagamento di Fr. 16'850.-;
avendo il Pretore, con sentenza 22 ottobre 2003,
accolto parzialmente l'istanza per Fr. 4'220.- oltre interessi al 5% dal 5
aprile 2000 e respinto integralmente la domanda riconvenzionale;
appellante la convenuta e attrice riconvenzionale la
quale, con appello 17 novembre 2003, chiede l'accoglimento della domanda
riconvenzionale nel senso che "la ditta del signor __________ è
condannata a restituire la mercede percepita nella misura di Fr. ……, oltre
interessi al 5% dal 21 novembre 1999".
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di
causa
Considerato
in fatto ed in diritto
che con l'appello, come del resto aveva fatto con le conclusioni,
l'appellante non indica l'importo per il quale chiede la condanna della
controparte, lasciando al giudice di valutarne la congrua misura;
che, in
caso di contestazioni patrimoniali, il ricorrente non può limitarsi a domande
indeterminate, ma deve cifrare le pretese (Cocchi/
Trezzini, CPC-TI, n. 8, 9 e 10 ad art. 309 CPC);
che
invano si cercherebbe nell'appello un accenno all'ammontare dell'importo
preteso dall'attrice riconvenzionale;
che non è
nemmeno proceduralmente corretto chiedere la condanna ad un importo da
determinarsi dal giudice
(Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, n. 14 ad art.
165 CPC);
che, in
simili condizioni, l'appello è nullo e irricevibile (art. 309 cpv. 2 litt. e,
309 cpv. 5 CPC);
che altro
motivo di nullità e irricevibilità dell'appello in questione risiede nel fatto
che lo stesso si limita a riproporre le argomentazioni contenute nelle
conclusioni senza alcun accenno critico alle motivazioni al proposito della
sentenza pretorile;
che,
infatti, la trascrizione, nell'appello, delle conclusioni di causa comporta la
sanzione dell'irricevibilità del gravame (sentenza II CCA 2 maggio 2000, inc.
no.12.2000.38), poiché l'appello deve contenere concrete critiche e motivazioni
a sostegno dell'affermazione che l'impugnato giudizio è sbagliato ed
il rinvio
a precedenti allegati o richieste non rappresenta motivazione sufficiente (BJM
2001, 47; DTF 117 Ia 10/12);
che
l'irricevibilità dell'appello può essere decisa già all'esame preliminare
dell'art. 313bis CPC senza necessità di doverlo intimare alla controparte;
che le
spese sono a carico dell'appellante;
Per i quali motivi
visti l'art. 309 CPC e, per le spese, gli art. 147
e seg. CPC e la vigente TG
dichiara e pronuncia
-
L'appello 17 novembre 2003 di __________ è irricevibile.
-
La
tassa di giudizio di Fr. 300.- e le spese di Fr. 50.- (totale
Fr. 350.-)
sono a carico dell'appellante.
- Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di __________.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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