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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2003.2
Data decisione, Autorità:
03.02.2003, IICCA
Incarto n.
12.2003.2
Lugano
3 febbraio
2003/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2000.00117
della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna- promossa con petizione
14 dicembre 2000 da
rappr. dall'avv.
contro
rappr. da
con cui l’attrice ha chiesto di accertare che essa
nulla doveva alla convenuta a dipendenza della compravendita della part. n.
__________ RFD di __________ e con ciò fosse annullato il PE n. __________
dell'UEF di Locarno, domande avversate dalla controparte e respinte dal Pretore
con sentenza 25 ottobre 2002;
appellante __________ con atto di appello 18 novembre
2002 (inc. n. 12.2002.00200), impugnativa che, a seguito del mancato pagamento
dell'anticipo di fr. 1'500.- nel termine assegnato, è stata stralciata dai
ruoli da questa Camera con decreto 13 dicembre 2002;
ed ora sull’istanza 23 dicembre 2002 con cui
__________ chiede la concessione di un ulteriore termine per provvedere al
versamento dell'anticipo richiesto, con protesta di spese e ripetibili;
citate le parti all'udienza di discussione del 28
gennaio 2003, nel corso della quale la parte appellata ha postulato la
reiezione dell’istanza di restituzione in intero, pure protestando spese e
ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto
che con
ordinanza 21 novembre 2002 il presidente di questa Camera, nell’ambito della
procedura ricorsuale dipendente dall’appello 18 novembre 2002 promosso da
__________ (inc. no. 12.2002.00200), ha assegnato all’appellante un termine
scadente il 9 dicembre 2002 per versare alla cassa del Tribunale un anticipo
spese di fr. 1’500.- con la comminatoria di stralcio del gravame in caso di
mancata osservanza dello stesso (art. 312 CPC);
che con
decreto 13 dicembre 2002 questa Camera, preso atto che dalla copia della
polizza di versamento annessa all'estratto del conto corrente postale del
Tribunale d'appello del 12 dicembre 2002 risultava che l'importo in questione
era stato pagato solo il 10 dicembre 2002, ha concluso per la tardività del
versamento dell’anticipo ed ha pertanto stralciato l’appello dai ruoli;
che con
l’istanza di restituzione in intero 23 dicembre 2002, che qui ci occupa,
__________ chiede in sostanza la concessione di un ulteriore termine per
provvedere al versamento dell'anticipo richiesto;
che, a
sostegno dell’istanza, essa afferma che nel caso di specie la mancata
osservanza del termine sarebbe dovuta a tutta una serie di circostanze, che
hanno impedito all'amministratore unico della società __________ di prendere
conoscenza per tempo dello stesso, senza che nell’occasione gli potesse essere
rimproverata alcuna colpa: innanzitutto la missiva con cui il legale della
società l'aveva a suo tempo invitato ad eseguire il pagamento nel termine era
stata spedita solo per lettera semplice; allorché l'amministratore unico si era
presentato negli uffici della società, il 2 dicembre, questa lettera -sempre
che fosse già pervenuta- non gli venne sottoposta; egli avrebbe dovuto tornare
in ufficio il 4 dicembre, ma un appuntamento improvviso con un cliente a
__________ prima e la grave malattia della suocera a __________ poi l'hanno
tenuto lontano dal suo domicilio fino al fine settimana; assente in Ticino il
lunedì 9 dicembre, egli ha potuto rientrare presso gli uffici della società
solo mercoledì 11 dicembre; nel frattempo, il 4 dicembre la segretaria della
società __________ aveva preparato gli ordini di pagamento urgenti, tra cui
quello in questione, in attesa che l'amministratore, l'unica persona abilitata
a sottoscriverli, si presentasse negli uffici; il 5 dicembre essa provvide a
inviargli un e-mail con cui menzionava questo pagamento, sennonché lo stesso
venne mandato a un indirizzo di posta elettronica bloccato, senza che nessuno se
ne accorgesse; tornata in ufficio martedì 10 dicembre ed accortasi che il
pagamento non era stato effettuato, la segretaria ha bonificato quel giorno
stesso l'importo in questione attingendo dai suoi conti personali;
che delle
osservazioni esposte dalla convenuta nell'ambito dell'udienza di discussione si
dirà, se necessario, nei successivi considerandi;
considerando
in diritto
che
giusta l’art. 137 CPC la restituzione in intero per inosservanza di un termine
è concessa se l’istante o il suo patrocinatore dimostra di essere stato
impedito di agire, di comparire o di chiedere un rinvio, perché, senza sua
colpa, ignorava la scadenza del termine oppure perché la notificazione è
avvenuta così tardi da renderne impossibile l’osservanza (lett. a), oppure
ancora perché l’impedimento di compiere in tempo utile l’atto processuale era
dovuto a un fatto grave, che non poteva essere evitato (lett. b);
che
l'istanza di restituzione in intero contro il lasso dei termini è in principio
ammissibile anche contro la declaratoria d'inammissibilità per tardività di un
appello (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 4 ad art. 137)
rispettivamente contro il decreto di stralcio per mancato o tardivo pagamento
dell'anticipo spese (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 35 ad art. 137), essa
essendo intesa a ripristinare la situazione processuale esistente al momento in
cui è subentrata la preclusione, concedendo alla parte preclusa la possibilità
di compiere l'atto processuale omesso senza sua colpa (Anastasi, Il
sistema dei mezzi d'impugnazione del codice di procedura civile ticinese,
Zurigo 1981, p. 252): la domanda di restituzione deve in tal caso essere
formulata al giudice davanti al quale si è verificata la preclusione (Anastasi,
op. cit., ibidem), nel caso di specie, trattandosi del termine per il
versamento dell'anticipo per le spese d'appello, davanti a questa Camera;
che nel
caso concreto l'istanza, pur essendo stata inoltrata all'autorità competente,
deve però già essere respinta in ordine, in quanto non è stata presentata
dall'appellante (), cioè dalla persona cui era stato a suo tempo
assegnato il termine di cui si chiede la restituzione, ma da una terza persona
(), che con essa nulla a che vedere (cfr. gli estratti a RC, assunti
d'ufficio da questa Camera, da cui in particolare non risulta che __________
sia il successore in diritto di __________);
che, a
prescindere da quanto precede, l'istanza in questione dev'essere respinta anche
nel merito;
che lo
scopo dell’istituto della restituzione in intero non è in effetti quello di
sopperire alle eventuali negligenze dell'istante rispettivamente dei suoi
rappresentanti o ausiliari (circostanza di cui l’istante è per altro pienamente
cosciente, cfr. istanza p. 5: cfr. pure Cocchi/Trezzini, op. cit., m.
10, 11 e 12 ad art. 137; Rep. 1994 p. 381; IICCA 10 maggio 1995
in re G. SA/F., 14 luglio 1998 in re E. SA/C.; ICCTF 7 novembre 1996 in
re M./M. SA);
che nel
caso concreto è del tutto pacifico che l'ordinanza contenente il termine è
entrata nella sfera di conoscenza dell'istante, tramite il suo legale, già il
22 novembre 2002: ne discende che tutti i successivi disguidi indicati
nell'istanza -segnatamente l'invio per lettera semplice alla società, la
successiva impossibilità di contattare l'amministratore unico, l'inconveniente
dell'e-mail non ricevuto- sono in definitiva ascrivibili all'istante stessa,
che non si è adeguatamente organizzata, in particolare per quanto riguarda la
regolazione dei flussi informativi, per osservare quel termine, quando essa
doveva senz'altro essere cosciente, avendo inoltrato un appello, che ben presto
sarebbe stata richiesta dal tribunale di fornire le necessarie anticipazioni
(cfr., per analogia, Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 19-21 ad art. 137);
che
l'istanza di restituzione in intero, nella misura in cui è ricevibile, deve
pertanto essere respinta;
che la
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di questa procedura seguono la
soccombenza (art. 148 CPC);
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’istanza di restituzione in intero 23 dicembre 2002 di __________ è
respinta.
II. Le spese della presente procedura consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 450.-
b) spese fr.
50.-
Totale fr.
500.-
da
anticiparsi dall’istante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla
convenuta fr. 300.- per ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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