Recusal denied after prior summary proceedings

12.2003.193Altro tribunale10 nov 2003Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The applicant requested the recusal of the district judge in a revendication action concerning goods previously seized and attached. He argued that the judge had already rejected the same ownership theory in earlier summary seizure-opposition proceedings. The Court of Appeal held that recusal under Arts. 26(c) and 27 CPC requires prior involvement in the same proceeding; a prior summary procedure based only on verisimilitude does not qualify when the later case is an accelerated action with full cognition. The request was dismissed, and the applicant was ordered to pay the costs and party compensation.

Massima Omnilex

Art. 26 let. c e 27 CPC; ricusa del giudice per precedente cognizione nella medesima causa. La causa di esclusione presuppone una partecipazione del magistrato al medesimo procedimento; non basta che egli abbia già statuito tra le stesse parti e sul medesimo oggetto in una precedente procedura sommaria o cautelare fondata sulla semplice verosimiglianza. Diverso è il caso dell’azione successiva retta da procedura ordinaria o accelerata con pieno potere cognitivo. In difetto di identità del procedimento, la ricusa è infondata (consid. concernenti l’art. 26 let. c CPC).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.2003.193

Data decisione, Autorità: 10.11.2003, IICCA

Incarto n. 12.2003.193

Lugano 10 novembre 2003/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per giudicare sull’istanza di ricusa 24 ottobre 2003, presentata nei confronti del Pretore del distretto di __________, avv. __________, da

dr. __________ rappr. dall'avv.


nell’ambito della causa -inc. n. EF.2003.01525 di quella Pretura- da lui promossa con petizione 30 settembre 2003 contro


rappr. dall'avv. dr. __________

volta ad accertare il suo diritto di proprietà su tutti i beni siti a __________, sequestrati il 24 aprile 2002 e pignorati il 28 aprile 2003.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

Considerato

in fatto e in diritto

che con petizione 30 settembre 2003 il dr. __________ ha convenuto in lite __________ con un'azione di rivendicazione ex art. 107 e 109 LEF, chiedendo in sostanza che fosse accertato il suo diritto di proprietà sui beni sequestrati il 24 aprile 2002 e pignorati il 28 aprile 2003 presso l'abitazione dei signori __________ e __________ a __________;

che con l'istanza 24 ottobre 2003 che qui ci occupa l'attore ha chiesto la ricusa del giudice adito, ovvero il Pretore del distretto di __________, avv. __________, rilevando che quest'ultima, nell'ambito di due precedenti cause ex art. 278 LEF promosse nei confronti della qui convenuta da __________ e __________ (inc. n. OS.2002.13/14), che a quel momento si erano opposti al sequestro dei beni siti presso la loro abitazione a __________, adducendo come i beni in questione appartenessero in realtà al qui attore, si era già espressa per l'infondatezza di quella tesi;

che la convenuta, con osservazioni 3 novembre 2003, ha escluso l'esistenza nella concreta fattispecie di motivi giustificanti la ricusa del Pretore, mentre quest'ultima, con scritto 6 novembre 2003, si è rimessa al giudizio della scrivente Camera;

che giusta l'art. 27 CPC le parti possono ricusare il giudice o il segretario tra l'altro nei casi in cui questi sono esclusi;

che in base all’art. 26 lett. c CPC -fatte salve altre fattispecie che qui non ricorrono- ogni giudice è escluso dall’esercizio delle proprie funzioni, e dunque può essere ricusato, se ha dato un referto nella causa oppure ancora se ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo;

che la giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che il motivo di ricusa del giudice, per aver giudicato in una precedente causa (art. 26 lett. c CPC), presuppone che si tratti di una cognizione attinente lo stesso procedimento, il che tuttavia non si verifica quando il medesimo giudice si è in precedenza occupato di un procedimento che, pur interessando le stesse parti e lo stesso oggetto, si limita ad un giudizio sommario o cautelare basato sulla verosimiglianza (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 34 ad art. 27 CPC);

che nel caso di specie la causa di opposizione al sequestro di cui agli inc. n. OS.2002.13/14, su cui il Pretore ha già avuto modo di pronunciarsi, costituisce per l'appunto una procedura sommaria (art. 20 LALEF), basata sulla semplice verosimiglianza (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 44 ad art. 20 LALEF; Gilliéron, Le séquestre dans la LP révisée, in BlSchK 1995 p. 135), mentre quella ora pendente, oltre a non concernere le stesse parti, è retta dalla procedura accelerata (art. 109 cpv. 4 LEF), nell'ambito della quale il giudice, in forza del rimando alle disposizioni della procedura ordinaria contenuto all'art. 399 CPC, gode invece di pieno potere cognitivo, per cui non si è in definitiva in presenza di una cognizione attinente lo stesso procedimento (identica soluzione nella sentenza IICCA 18 maggio 1982 in re B./R., citata in Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 34 ad art. 27 CPC, ove lo stesso giudice si era visto confrontato con un'istanza di sequestro ex art. 272 v.LEF e con la successiva azione di riconoscimento di debito giusta l'art. 278 cpv. 2 v.LEF);

che non essendo adempiute le condizioni per l'applicazione degli art. 26 lett. c e 27 CPC, l’istanza di ricusa deve pertanto essere respinta, siccome infondata;

che la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC);

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 26 e segg. CPC e per le spese gli art. 148 CPC e la TG

decreta

I. L’istanza di ricusa 24 ottobre 2003 del dr. __________ è respinta.

II. Le spese del presente giudizio consistenti in

a) tassa di giustizia fr. 180.-

b) spese fr. 20.-

Totale fr. 200.-

da anticiparsi dall’attore, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla convenuta fr. 200.- a titolo di ripetibili.

III. Intimazione a: - avv. __________

  • avv. dr. __________

Comunicazione alla Pretura del distretto di __________, con atti di ritorno.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

recusalimpartialitysummary proceedingsaccelerated procedurefull cognitionseizureattachmentcosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the district judge had to be recused because of prior decisions in related seizure-opposition proceedings.

Decisione estratta

The prior involvement did not concern the same proceedings within the meaning of Art. 26(c) CPC, because the earlier case was a summary verisimilitude-based proceeding, whereas the pending action followed the accelerated procedure with full cognition.

Motivazione estratta

Recusal for having decided a previous case requires participation in the same proceeding. A prior summary or provisional decision, even between the same parties and about the same subject, is not enough when the later case is a different procedure with broader judicial review.

Questione giuridica chiave

How the costs of the recusal proceeding should be allocated.

Decisione estratta

The applicant must bear the court fee, expenses, and pay party costs to the respondent in line with the principle that costs follow the losing party.

Motivazione estratta

Since the recusal request was unfounded and dismissed, the applicant remained unsuccessful and therefore had to bear the costs.

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