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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2003.174
Data decisione, Autorità:
20.10.2003, IICCA
Incarto n.
12.2003.174
Lugano
20 ottobre
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2003.3
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord promossa con petizione 8
gennaio 2003 da
APPO0
rappr. dallo
RAPP0
contro
APPE0
rappr. dall'
RAPP0
con la quale l'attrice ha chiesto la condanna della
convenuta al pagamento dell'importo di Fr. 122'322.90 oltre interessi di mora,
in materia di contratto d'appalto.
Ed ora sull'appello 13 ottobre 2003 della convenuta
nei confronti del decreto 24 settembre 2003 del Segretario assessore della
Pretura con il quale l'allegato di duplica 19 settembre 2003 della stessa
convenuta è stato dichiarato irricevibile perché tardivo.
Letti ed esaminati gli atti di causa.
Considerato
in fatto ed in diritto
che la parte convenuta ha inoltrato l'allegato di duplica il 19
settembre 2003 a fronte di quello di replica dell'attrice presentato il 13
maggio 2003;
che il
Segretario assessore, con il decreto impugnato, ha espunto dagli atti di causa
la duplica perché inoltrata dopo la scadenza del termine di trenta giorni
dell'art. 176 CPC che ha ritenuto perentorio;
che, con
l'appello che ci occupa, la convenuta dissente dall'interpretazione data dal
primo giudice alla norma in questione che ritiene contraria allo stesso
disposto di legge che, rinviando all'art. 169 CPC, presuppone l'assegnazione
del termine di grazia di 10 giorni, una volta scaduto quello di trenta;
che
l'appellante non contesta che l'allegato sia stato introdotto dopo la scadenza
del termine di trenta giorni dall'intimazione della replica ma ritiene che sia
ugualmente tempestivo poiché, al momento della sua presentazione, non era stato
assegnato il termine di grazia di 10 giorni;
che
l'art. 176 cpv. 1 CPC, in vigore sino alla modifica delle disposizioni
introdotte con la revisione del CPC del 20 dicembre 2000, era da intendersi nel
senso che se il convenuto introduce la duplica soltanto dopo il termine di
trenta giorni, il giudice non può decretare l'inammissibilità della duplica e
dei documenti con essa prodotti, se non gli ha assegnato - scaduto il termine
di trenta giorni - un nuovo termine di dieci giorni, per analogia con l'art.
169 cpv. 1 CPC, con l'avvertenza che, in caso di omissione, non è più ammesso a
contestare i fatti di replica (Rep. 1974, 147);
che il
nuovo art. 176 cpv. 1 CPC, con l'aggiunta della qualifica di
"perentorio" del termine di trenta giorni per introdurre l'allegato
di duplica, vuol significare che, una volta trascorsi i trenta giorni
dall'intimazione della replica, non è più possibile presentare la duplica e, di
conseguenza, le parti devono senz'altro essere convocate all'udienza
preliminare, senza più nemmeno l'assegnazione del termine di grazia di 10
giorni;
che tale
è l'unica corretta interpretazione della volontà del legislatore che ha
introdotto la perentorietà del termine "ritenendo che per la presentazione
dell'allegato di duplica debbano valere gli stessi termini perentori stabiliti
per la replica" (cfr. rapporto 13.10.2000 della Commissione della legislazione);
che
l'applicabilità per analogia dell'art. 169 CPC prevista al secondo capoverso
della norma si riferisce alle conseguenze della mancata presentazione della
duplica nel senso che la parte convenuta non è più ammessa a contestare i fatti
della replica;
che il
nuovo art. 176 cpv. 1 CPC si applica ai processi introdotti dopo l'entrata in
vigore della modifica (art. 515 cpv. 2 CPC), ossia dopo il 1 aprile 2001;
che la
procedura che qui ci occupa è iniziata nel gennaio 2003 e di conseguenza, per
la presentazione dell'allegato di duplica, vale la nuova norma;
che ne
discende come la duplica introdotta dalla convenuta ed appellante dopo la
scadenza del termine perentorio di trenta giorni è tardiva e quindi
irricevibile a conferma del giudizio di prima istanza, così come già giudicato
da questa Camera con sentenze 18 febbraio 2003 nell'inc. 10.2002.7 e 5 agosto
2003 nell'inc. 10.2002.19;
che
l'appello, infondato, può così essere respinto già all'esame preliminare
dell'art. 313bis CPC senza necessità di intimarlo, per le osservazioni, alla
controparte;
Per i quali motivi
visti gli art. 97 n. 5, 176 e 515 CPC
e, per le spese, l'art. 19 LTG e l'art. 148 CPC
dichiara e pronuncia
-
L'appello 13 ottobre 2003 di __________ è respinto.
-
La
tassa di giustizia di Fr. 200.- e le spese di Fr. 50.- (totale
Fr.
250.-) sono a carico dell'appellante.
- Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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