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Numero d'incarto:
12.2003.172
Data decisione, Autorità:
15.10.2003, IICCA
Incarto n.
12.2003.172
Lugano
15 ottobre
2003/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. SF.2003.00100
della Pretura del distretto di __________ - promossa con istanza 2/14 maggio
2003 da
tutti rappr. da
contro
con cui gli istanti hanno chiesto lo sfratto del convenuto
dall'appartamento n. __________al terzo piano di 2 1/2 locali e dal garage n.
__________in Via __________ a __________, che il Pretore con decisione 27/28
maggio 2003 ha accolto;
appellante il convenuto, con scritto 13 ottobre 2003, con cui
rimprovera al giudice di prime cure di non avergli intimato né l'istanza né il
decreto di sfratto, trasmessigli ad un indirizzo errato;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
in fatto ed in diritto
che il Pretore, ricevuta l'istanza di sfratto, ha provveduto ad
intimarla al convenuto all'indirizzo "__________" indicato dagli
istanti, sennonché la relativa raccomandata è stata ritornata alla Pretura con
la menzione "indirizzo e intestazione della bucalettere/casella postale
non coincidono";
che,
tenutasi l'udienza di discussione, il Pretore ha concluso per l'accoglimento
dell'istanza di sfratto ed ha intimato la sua decisione al convenuto a quello
stesso indirizzo, con la conseguenza che anche in questo caso la relativa
raccomandata è stata ritornata alla Pretura con la medesima menzione;
che
il convenuto rimprovera in questa sede al giudice di prime cure di non avergli
intimato né l'istanza né la sua decisione, trasmessegli ad un indirizzo errato,
precisando che egli avrebbe appreso dell'esistenza del decreto di sfratto nei
suoi confronti solo agli inizi del mese di ottobre;
che
l’autorità d’appello può accertare, in casi eccezionali, la nullità assoluta di
una sentenza anche al di fuori di una valida procedura di ricorso (ICCTF
4 gennaio 1996 in re T. SA /C. AG; Guldener, Schweizerisches
Zivilprozessrecht, 3. ed., Zurigo, 1979, p. 279; Habscheid,
Schweizerisches Zivilprozess- und Gerichtsorganisationsrecht, 2. ed., Basilea,
1990, p. 258; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 2 ad art. 146; IICCA
12 marzo 1997 in re R. SA/C. SA e llcc., 5 gennaio 1998 in re P. SA/B. SA, 26
agosto 1998 in re G./G., 28 ottobre 1998 in re U./S. SA);
che
il ricorrere di un simile caso eccezionale deve senza dubbio essere ammesso
nella fattispecie;
che,
in effetti, a fronte della comunicazione fornita dalla Posta di non aver potuto
consegnare al convenuto le due raccomandate in questione siccome l'indirizzo non
corrispondeva, il Pretore avrebbe quanto meno dovuto interpellare gli istanti
per chiarire questo aspetto o comunque intraprendere di sua iniziativa le
ricerche del caso, fermo restando che in quelle particolari circostanze non
poteva assolutamente concludere che le missive fossero state regolarmente
intimate;
che
il convenuto, senza sua colpa, non è pertanto stato informato dell'esistenza di
una procedura di sfratto nei suoi confronti, né ha potuto difendersi nel corso
dell'udienza di discussione, sicché la decisione pretorile dev'essere
dichiarata nulla, siccome resa in palese violazione del suo diritto di essere
sentito (art. 142 cpv. 1 lett. b CPC);
che
non si prelevano tasse o spese per questo giudizio, ritenuto che l'indennità a
favore del convenuto dev'essere posta a carico dello Stato, poiché
l'accoglimento dell'appello è la conseguenza di un'iniziativa processualmente
scorretta del primo giudice, che ha determinato la nullità della decisione (Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 8 e 10 ad art. 150);
Per
i quali motivi
dichiara e pronuncia
I. La sentenza 27 maggio 2003 del Pretore del distretto di __________,
nella causa inc. n. SF.2003.00100 è dichiarata nulla.
§ Gli atti di causa
sono ritornati al Pretore affinché provveda a una nuova intimazione
dell'istanza di sfratto.
II. Non
si prelevano tasse o spese di giudizio, mentre lo Stato del Cantone Ticino
verserà a __________ la somma di fr. 50.- a titolo di indennità.
III. Intimazione
a:
– __________;
– __________.
Comunicazione alla Pretura
del distretto di __________
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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