AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2003.165
Data decisione, Autorità:
29.12.2003, IICCA
Incarto n.
12.2003.165
Lugano
29 dicembre
2003/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa a procedura speciale
in materia di locazione -inc. n. DI.2002.130 della Pretura della giurisdizione
di __________ - promossa con istanza 18 luglio 2002 da
rappr. dall'avv.
contro
entrambi rappr.
dall'_____________
con cui
l’istante ha chiesto che la pigione dei convenuti fosse aumentata da fr. 915.-
a fr. 1'106.- mensili e che fosse confermato il formulario 18 marzo 2002
riguardante l'aumento;
domande
avversate dai convenuti che hanno postulato la reiezione dell'istanza, e che il
Segretario assessore con sentenza 5/19 settembre 2003 ha integralmente accolto;
appellanti
i convenuti con atto di appello 1° ottobre 2003, con cui chiedono la riforma
del querelato giudizio nel senso di respingere l'istanza, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l'istante con osservazioni 23 ottobre 2003 postula la reiezione del gravame
pure con protesta di spese e ripetibili;
richiamato
il decreto 7 ottobre 2003 con cui il presidente di questa Camera ha concesso
all'appello l'effetto sospensivo richiesto;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
-
Con
contratto 16 marzo 2000 (doc. _) __________ ha concesso in locazione a
__________e __________ l'appartamento n. di 4 1/2 locali
nell'immobile denominato "" a __________. La pigione
mensile è stata fissata in fr. 915.-, somma cui andava aggiunto l'acconto per
le spese accessorie di fr. 130.-. Nel contratto è stata inoltre prevista una
riserva sulla pigione del 12% per il fatto che "il canone di locazione
concordato non consente di ottenere un reddito sufficiente a coprire i relativi
costi".
-
Il
19 marzo 2002 il locatore ha notificato ai conduttori l'aumento della pigione a
fr. 1'106.-, specificando che lo stesso avveniva "a parziale
adeguamento delle pigioni al limite del reddito lordo compensante i costi (art.
269a lit. c CO) = 10%", ed ha espresso un'ulteriore riserva del 22% a
copertura totale del reddito compensante i costi, il tutto con effetto al 1°
luglio 2002 (doc. _). L'aumento è stato contestato dai conduttori innanzi
all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione, che in seguito ha confermato
la mancata intesa tra le parti. Di qui la presente causa.
-
Con
l'istanza in rassegna, il locatore ha chiesto che la pigione contrattuale fosse
stabilita in fr. 1'106.- e che fosse confermato il formulario riguardante
l'aumento con le relative riserve. Egli ha in sostanza addotto che il reddito
lordo compensante i costi attualmente ricavato (ottenuto dividendo i ricavi
lordi di fr. 474'768.- per la somma derivante dal prezzo d'acquisto di fr.
6'278'710.- e dal 70% dei costi di ristrutturazione, pari a fr. 2'576'589.-)
sarebbe solo del 5.30% a fronte di un tasso ammissibile del 7%, sicché sarebbe
possibile un adeguamento dell'1.70% pari ad un aumento di reddito di fr.
152'358.-, corrispondente al 32.10% dell'attuale reddito lordo: di qui il buon fondamento
degli aumenti praticati nell'occasione, limitati al 10% e dotati di una riserva
del 22%.
I
convenuti si sono opposti all'istanza contestando che la controparte potesse
far capo al criterio dell'insufficiente reddito lordo di cui all'art. 269a lett.
c CO e rilevando che in ogni caso il reddito netto ricavato dall'ente locato
era sproporzionato e dunque abusivo (art. 269 CO).
-
Nella
sentenza qui impugnata il Segretario assessore ha innanzitutto evidenziato che
la modificazione unilaterale del contratto era stata motivata dalla riserva
contrattuale, che faceva chiaramente riferimento al criterio di cui all'art.
269a lett. c CO. A suo giudizio, questa disposizione era senz'altro applicabile
nel caso concreto, in quanto l'istante aveva acquistato nel 1996 l'immobile in
questione, risalente agli anni Sessanta, ad un prezzo che non poteva essere
ritenuto eccessivo, siccome scaturito da un pubblico incanto. Ritenuto che in
base ai dati emersi dall'istruttoria il reddito lordo compensante i costi (ottenuto
dividendo i ricavi lordi per il prezzo d'acquisto e la totalità dei costi di
ristrutturazione di fr. 3'680'841.70) era attualmente del 4.76% a fronte di un
tasso possibile del 6%, il giudice di prime cure ha concluso per il benfondato
della pigione richiesta nell'istanza e per la conferma della validità del
formulario d'aumento.
-
Con
l'appello che qui ci occupa i convenuti chiedono di riformare il querelato
giudizio nel senso di respingere l'istanza. A loro dire, il criterio del
reddito lordo di cui all'art. 269a lett. c CO non era in concreto praticabile,
e ciò per vari motivi: anzitutto nel contratto non era stata prevista una
riserva in tal senso; l'immobile di cui si trattava non era inoltre di epoca
recente; l'istante non aveva infine addotto un'altra eccezione ammissibile che
permetteva di far capo a quel criterio. Se ciò non bastasse, essi ribadiscono
in questa sede l'eccezione, non esaminata dal giudice di prime cure, secondo
cui il reddito netto ricavato dall'ente locato era in ogni caso sproporzionato
e dunque abusivo.
-
Delle
osservazioni con cui l'istante postula la reiezione del gravame si dirà, se
necessario, nei prossimi considerandi.
-
Con
la prima censura d'appello i convenuti sostengono che la riserva del 12%
inserita nel contratto di locazione non era stata formulata con riferimento
all'art. 269a lett. c CO (reddito lordo) bensì nell'ottica dell'art. 269 CO
(reddito netto), sicché la stessa non poteva giustificare un aumento come
quello in esame, pacificamente motivato sulla base all'art. 269a lett. c CO. La
censura è infondata. Nonostante nella riserva (doc. _) non sia stato precisato
se la stessa era stata espressa con riferimento al reddito lordo o a quello
netto (nella stessa è indicato unicamente il termine "reddito"),
il principio dell'affidamento, cui si deve far capo nel caso concreto, in
assenza di accertamenti di fatto circa l'effettiva volontà delle parti (DTF
126 III 59 e 375, 127 III 444; IICCA 2 aprile 2003 inc. n. 12.2002.105),
impone senz'altro di risolvere la questione a favore dell'art. 269a lett. c CO:
la particolare formulazione adottata di "reddito sufficiente a coprire
i relativi costi" ha in effetti senso solo se rapportata con
quest'ultima disposizione, ove si parla di reddito lordo compensante i costi, e
non trova invece alcun riscontro nell'art. 269 CO, ritenuto che per ammettere
l'esistenza di un reddito sproporzionato ai sensi di quest'ultima normativa non
è necessario che esso non compensi i relativi costi; oltretutto il termine
"reddito" è spesso inteso nel settore immobiliare proprio nel
senso di reddito lordo (Naegeli/Hungerbühler, Handbuch des
Liegenschaftenschätzlers 3. ed., Zurigo 1998, p.108; Gut, Angemessener
Ertrag, in mp 3/96 p. 178 n. 4).
-
Pure
infondata è la censura con cui i convenuti pretendono l'inapplicabilità
dell'art. 269a lett. c CO, da un lato per il fatto che l'immobile in questione
era stato edificato negli anni Sessanta e dunque non si trattava di una
costruzione recente ai sensi della norma, e dall'altro in quanto l'istante non
aveva in ogni caso addotto altre circostanze che permettessero di far capo al
criterio del reddito lordo compensante i costi. In merito alla prima questione,
si osserva che la dottrina ha già avuto modo di stabilire che può essere
considerata costruzione recente ai sensi della disposizione anche l'immobile
che è stato oggetto negli ultimi 10 anni di una ristrutturazione totale
rispettivamente di lavori di risanamento strutturali di costo rilevante (Higi,
Zürcher Kommentar, N. 150 ad art. 269a CO; più estremo: SVIT,
Schweizerisches Mietrecht Kommentar, N. 54 ad art. 269a CO), ciò che è
senz'altro il caso nella fattispecie, ritenuto che i lavori di ristrutturazione
terminati nell'ottobre 2000 hanno comportato un costo di fr. 3'680'841.70 a
fronte di un prezzo d'acquisto, nel settembre 1996, di fr. 6'278'710.-. Quanto
all'altro aspetto, la possibilità di far capo all'art. 269a lett. c CO era
stata validamente riservata nel contratto (cfr. supra, consid. 7) ed era
pertanto lecita, e ciò indipendentemente dal fatto che le circostanze si
fossero modificate a far tempo dall'ultima modifica della pigione (DB
1993 p. 22; cfr. pure Higi, op. cit., N. 141 e 143 ad art. 269a CO).
-
Nel
gravame i convenuti hanno in seguito parzialmente censurato il calcolo in forza
del quale il Segretario assessore era giunto alla conclusione che il reddito
lordo ricavato dall'immobile non era attualmente tale da coprire i relativi
costi. Sennonché, avendo essi candidamente ammesso che le correzioni che
s'imponevano -in particolare dovute agli incassi relativi all'insegna e
all'antenna di telefonia (fr. 19'014.-), non ritenuti, e alla riduzione del 30%
o addirittura del 50% dei costi di ristrutturazione, calcolati dal giudice di
prime cure al 100%- erano tutto sommato ininfluenti ai fini della causa
(appello p. 6), la questione non necessita in definitiva di essere esaminata.
-
Gli
appellanti si oppongono infine all'aumento della pigione, fondato -come detto-
sul criterio dell'insufficiente reddito lordo di cui all'art. 269a lett. c CO,
adducendo che il reddito netto ricavato dall'ente locato sarebbe in ogni caso
sproporzionato e dunque abusivo ai sensi dell'art. 269 CO. Contrariamente a
quanto ritenuto dall'istante, tale eccezione è senz'altro ammissibile in base
al diritto materiale (Lachat, Commentaire Romand, N. 5 ad Intro. art.
269-270e CO con rif. a DTF 116 II 594, 124 III 310 e CdB 2002 p.
33). Ed è pure a torto che egli si è opposto al calcolo del reddito netto, per
motivi d'ordine, per il fatto che lo stesso sarebbe stato concretizzato solo in
sede conclusionale, dimenticando però che fino a quel momento i convenuti non
disponevano dei dati su cui fondare la propria calcolazione, comunicati loro
solo nel corso l'istruttoria. Nulla osta dunque all'esame del calcolo proposto
nel gravame.
-
Per
dottrina invalsa, il reddito netto di un immobile corrisponde al rapporto in
percento tra il reddito lordo derivante dalle pigioni, dedotti i costi di
manutenzione, aziendali, amministrativi e quelli per il finanziamento dei terzi
da una parte ed il capitale proprio dall'altra (Gut, op. cit., p. 179; Weber,
Basler Kommentar, 3. ed., N. 6 ad art. 269; Gmür/Thanei, Rechtsprechung
des Bundesgerichtes zur Mietzinserhöhung, Zurigo 1993, p. 13 segg.; Higi,
op. cit., N. 59 segg. ad art. 269 CO). Per non essere considerato abusivo, il
reddito netto non dev'essere superiore di un mezzo percento al tasso ipotecario
praticato dalla banca cantonale per le ipoteche di primo rango (Lachat,
op. cit., N. 4 ad art. 269 CO; Weber, op. cit., N. 7 ad art. 269 CO),
nel caso di specie del 4%.
Nel caso
concreto si ha che l'immobile in questione è stato acquistato nel 1996 per fr.
6'278'710.- (doc. _). Esso è stato in seguito ristrutturato con una spesa di
fr. 3'680'841.40 (cfr. doc. _), di cui può essere imputato nel calcolo il 70%
(art. 14 OLAL), ovvero fr. 2'576'589.-. Indicizzati in base al carovita,
limitato al 40% (art. 16 OLAL), questi importi assommano a fr. 8'962'265.-
(cfr. in dettaglio il calcolo di cui al doc. _). Dedotto l'ammontare dell'ipoteca
gravante l'immobile, dichiarato di fr. 2'725'000.-, ne risulta un capitale
proprio complessivo di fr. 6'237'265.-.
Passando
ora alle spese (risultanti in dettaglio dal doc. _) -con l'importante
precisazione che sono state considerate solo le spese che non sono già state
coperte e pagate nell'ambito delle spese accessorie (conto 60.10.10 pulizia e
portineria, conto 60.10.30 energia elettrica, conto 60.10.40 acqua potabile,
conto 60.10.50 tassa fognatura, conto 60.30.10 olio combustibile, conto 60.30.20
energia elettrica riscaldamento, conto 60.30.30 spazzacamino, conto 60.30.45
controllo impianti, conto 60.40.10 abbonamento ascensore, conto 60.40.20
energia elettrica ascensore; cfr. Higi, op. cit., N. 76 ad art. 269 CO)-
si ha che per l'immobile sono stati pagati nel 2001 fr. 112'759.70 per
interessi ipotecari, fr. 15'399.80 per manutenzione e riparazioni appartamenti
e stabile (dedotto in particolare un accantonamento per spese future di fr.
12'331.80), fr. 351.80 per tasse e spese postali e bancarie, fr. 3'683.30 per
pubblicità, fr. 11'682.- per assicurazioni (l'esborso per l'assicurazione
stabili è stato considerato anche per il primo semestre), fr. 24'237.90 per
onorari d'amministrazione, fr. 5'023.45 per spese diverse d'amministrazione. Da
questi importi vanno poi dedotti i fr. 2'208.- incassati con la lavatrice, i
fr. 9'660.- per l'affitto dell'insegna e i fr. 7'000.- per l'affitto di
un'antenna per telefonia mobile. Da qui un saldo per spese di fr. 154'269.95.
Ritenuto
che le spese ed i ricavi si riferiscono ad un immobile di 11 piani, di 286 mq
ciascuno (pari a 3'146 mq), e che l'appartamento dei convenuti, di 85 mq (doc.
_), occupa il 2.70% della superficie complessiva, si ha che in proporzione
(cfr. Lachat, op. cit., N. 2 ad art. 269 CO; Higi, op. cit., N.
238 ad art. 269 CO) il capitale proprio per questo appartamento è di fr.
168'406.15 e che le spese che lo concernono sono proporzionalmente di fr.
4'165.30, per cui, stante una pigione attuale di fr. 10'980.-, il reddito netto
ammonta attualmente al 4.04% (10'980.- ./. 4'165.30 : 168'406.15 x 100), mentre
con l'aumento postulato in causa, di fr. 191.- mensili, ammonterebbe al 5.40%
(13'272.- ./. 4'165.30 : 168'406.15 x 100). Per non essere abusivo, il reddito
netto avrebbe dovuto essere al massimo del 4.5%, il che impone di limitare
l'aumento della pigione a fr. 763.55 annui, pari a fr. 63.60 mensili (6.95%),
con la fissazione di una nuova pigione di fr. 978.60.
- Ne
discende il parziale accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la
soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 1° ottobre 2003 di __________
e __________ è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 5
settembre 2003 della Pretura della giurisdizione di __________ è così
riformata:
- L'istanza 18 luglio 2002 è
parzialmente accolta.
Di
conseguenza la pigione di __________ e
__________ viene aumentata a partire dal 1° luglio 2002 a fr. 978.60 mensili
oltre accessori.
- La
tassa di giustizia, fissata in fr. 100.-, nonché le spese, da anticipare come
di rito, restano a carico dell'istante per 2/3 e per la rimanenza sono a carico
dei convenuti, ai quali l'istante rifonderà fr. 65.- a titolo di ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello di complessivi fr. 100.- (con una
tassa di giustizia di fr. 80.- e spese di fr. 20.-), da anticiparsi dagli
appellanti, restano a loro a carico per 1/3 e per la rimanenza sono a carico
dell'appellato, che rifonderà alla controparte fr. 65.- per ripetibili
d'appello.
III. Intimazione a: - avv. __________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di __________.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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