AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2003.158
Data decisione, Autorità:
03.10.2003, IICCA
Incarto n.
12.2003.158
Lugano
30 giugno
2004/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2000.28
della Pretura del Distretto di Riviera promossa con petizione 6 settembre 2000,
da
APPE1
rappr. dall'
RAPP1
contro
APPO1
e
APPO2
e, per quest'ultimo, deceduto in corso
di causa la
CEC1 composta da:
APPO2
APPO3
APPO4
APPO5
APPO6
APPO7
tutti rappr. dall' RAPP2
in materia di
inesistenza del debito.
Ed ora sull'appello 17 settembre 2003
dell'attore, nei confronti del decreto 28 agosto 2003 del Segretario assessore
della Pretura con il quale la causa è stata stralciata dai ruoli per perenzione
ex art. 351 cpv. 12 CPC, con il quale chiede di annullare l'impugnato decreto e
di riattivare la procedura;
mentre i convenuti, con
osservazioni 22 ottobre 2003, chiedono la reiezione dell'appello.
Letti
ed esaminati gli atti della causa.
Considerato
in fatto ed in diritto
che il primo giudice, con il decreto impugnato, ha stralciato la
causa dai ruoli per intervenuta perenzione processuale poiché, dopo l'ultimo
atto processuale - individuato nell'ordinanza del 29 gennaio 2001 con la quale,
deceduto il convenuto APPO2, la causa veniva sospesa, ai sensi dell'art. 104
CPC e 567 CC, fino alla scadenza del termine per la rinuncia alla successione -
non ne sono stati più compiuti per oltre due anni consecutivi, non entrando
inoltre in considerazione la non decorrenza del termine durante la sospensione
dell'art. 104 CPC poiché la norma dell'art. 351 cpv. 3 CPC si applicherebbe
unicamente alla sospensione della causa in virtù dell'art. 107 CPC;
che
l'attore censura la conclusione e le motivazioni di cui al decreto di stralcio
mentre i convenuti chiedono la conferma;
che,
anche se l'art. 351 cpv. 3 CPC indica che il termine di perenzione processuale
non decorre quando il processo rimane sospeso giusta l'art. 107 CPC senza
prevedere la sospensione per altro motivo, segnatamente quella degli art. 104 e
106 CPC, dev'essere pacifico che pure nel caso di sospensione obbligatoria del
processo, come appunto per il decesso di una parte, tale termine non decorra;
che,
infatti, se il processo deve rimanere sospeso sino a quando non sia scaduto il
termine di tre mesi entro il quale l'erede o gli eredi possono rinunciare
all'eredità (art. 567 CC), termine che può anche essere prorogato (art. 576
CC), sarebbe incompatibile con questo precetto obbligatorio considerare che il
periodo di inattività biennale continui ugualmente a decorrere;
che,
del resto, il decorso del termine di perenzione potrebbe già essere iniziato
ben prima della sospensiva dell'art. 104 CPC che interviene obbligatoriamente,
indipendentemente da una formale ordinanza del giudice che non è assolutamente
necessaria;
che
la sospensione della causa per il motivo del decesso di una parte, pur anche
ordinata formalmente dal giudice come nel caso concreto, non persiste sino a
revoca di quell'ordinanza ma prende fine automaticamente una volta scaduto il
termine per la rinuncia alla successione;
che,
nel caso di specie, il primo giudice non poteva quindi prescindere dal tener
conto, per accertare l'intervenuta perenzione della causa, della sospensione
dei termini voluta dall'art. 104 CPC;
che,
per fare ciò, non si possono semplicemente calcolare tre mesi dal decesso della
parte poiché l'art. 567 CC prescrive che il termine per rinunciare alla
successione è sì di tre mesi ma decorre per gli eredi legittimi dal momento in
cui ebbero conoscenza della morte del loro autore e per quelli istituiti dal
momento in cui ebbero comunicazione ufficiale della disposizione che li
riguarda;
che
ne discende come in casi del genere il giudice, prima di decretare lo stralcio
per perenzione, deve concedere alla controparte di quella che postula la
perenzione di causa il contradditorio ed istruire, se necessario, l'incidente
per accertare i reali momenti di decorrenza del termine di perenzione a
dipendenza di quelli di sospensione (cfr. Cocchi/ Trezzini, CPC-TI ad
art. 351 m. 19);
che
l'impugnato decreto va così annullato e l'incarto ritornato al primo giudice
perché decida nuovamente dopo aver sentito le parti;
che
i convenuti nel merito, che si sono opposti all'appello, sopportano spese e
ripetibili;
Per
i quali motivi
visti,
per le spese, gli art. 147 e seg. CPC e la vigente TG
dichiara e pronuncia
-
Il decreto di stralcio 28 agosto 2003 del Segretario assessore della
Pretura di Riviera nella causa inc. OA.2000.28 è annullato.
-
La
tassa di giudizio di Fr. 150.- e le spese di Fr. 50.- (totale Fr. 200.-) della
procedura d'appello, già anticipate dall'appellante, sono a carico, in solido,
dei convenuti che rifonderanno a controparte, sempre in solido, Fr. 500.- per
ripetibili.
Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Riviera
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster