AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2003.157
Data decisione, Autorità:
15.06.2004, IICCA
Incarto n.
12.2003.157
Lugano
15 giugno
2004/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2002.15
(mercede e salari) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con istanza
26 febbraio 2002 da
AO1
rappr. daRA1
Biasca
contro
AP1
con cui
l'istante ha chiesto la condanna della convenuta al versamento di fr. 13'415.82
oltre interessi dal 28 settembre 2001, domanda estesa all'udienza a fr.
19'521.52, riconosciuta dalla convenuta limitatamente a fr. 2'273.10 e che il
Pretore ha parzialmente accolto con la sentenza 10 settembre 2003 a concorrenza
di fr. 15'475.50 oltre interessi al 5% dal 26 febbraio 2002;
appellante
la convenuta che con atto di appello del 19 settembre 2003 postula la riforma
della sentenza impugnata nel senso di accogliere l'istanza limitatamente a fr.
4'353.15 oltre accessori;
mentre
l'istante nelle proprie osservazioni del 10 ottobre 2003 propone di respingere
l'appello;
letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto: A. AO1
ha lavorato dal 22 gennaio 2001 al 27 settembre 2001 alle dipendenze della AP1,
azienda di lavoro temporaneo e fisso, che lo ha impiegato come autista
categoria C (doc. A) sul cantiere di Polmengo dell'Alp Transit, per il
Consorzio __________ (contratto di missione doc. B) con un salario orario di
fr. 24.55. Il 29 ottobre 2001 il RA1 di Bellinzona ha scritto a AP1 in nome di
AO1 per rivendicare il versamento di differenze salariali dovute alla mancata
applicazione del contratto nazionale mantello per l'edilizia (CNM), in particolare
le percentuali per le vacanze, l'indennità di galleria, il supplemento per il
lavoro notturno, le spese di vitto e quello per il tempo di viaggio (doc. L).
AP1 ha riconosciuto con lettera del 20 dicembre 2001 di dover ancora versare
fr. 2'273.10 per le vacanze e il lavoro notturno (doc. I), contestando le altre
pretese.
B. Con
istanza 25 febbraio 2002 AO1, rappresentato dal RA1, ha convenuto in causa AP1
davanti alla Pretura del Distretto di Riviera per ottenere il versamento di fr.
13'415.82 oltre interessi dal 28 settembre 2001 a titolo di differenze
salariali (fr. 4'449.96), indennità per lavoro notturno a turno (fr. 1'088.-),
supplemento per lavoro festivo (fr. 3'437.02), indennità pasti (fr. 1'034.- per
il periodo dal 22 gennaio 2001 al 31 maggio 2001 e fr. 1'235.- dal 1° giugno al
27 settembre 2001) e tempo di viaggio quotidiano (fr. 1'971.85, dal 1° giungo
2001). All'udienza del 21 marzo 2002 l'istante ha confermato le proprie
domande, ampliandole con il supplemento per lavori in sotterraneo di fr.
6'105.70, alle quali si è opposta la convenuta, che ha ribadito di riconoscere
l'importo di fr. 2'273.10. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato a
comparire al dibattimento finale e nei memoriali scritti del 7 e del 17 maggio
2002 hanno mantenuto le rispettive domande.
C. Statuendo
il 10 settembre 2003, il Pretore ha accertato che AO1 aveva lavorato
prevalentemente in galleria e che egli era considerato dal precedente datore di
lavoro un lavoratore di classe A ai sensi del contratto nazionale mantello
dell'edilizia e del genio civile del 13 febbraio 1998 (CNM). Ha poi esaminato
le singole voci delle pretese salariali rivendicate dall'istante, riconoscendo
al lavoratore lo stipendio orario di fr. 26.- dal 1° giugno 2001 secondo la
classe salariale A per un totale di fr. 53'122.25, comprensivo delle indennità
di vacanze al 13%, l'indennità per lavoro notturno a turni in fr. 1'088.-, per
altro ammessa dalla convenuta, l'indennità per lavoro festivo in fr. 2'487.88,
l'indennità pasti per fr. 1'201.-, l'indennità di viaggio per fr. 1'971.85 e
l'indennità per lavoro in galleria di fr. 4'077.05. Constatato il versamento da
parte della datrice di lavoro di fr. 48'472.30 sulla base dei conteggi di
stipendio, il Pretore ha condannato la convenuta a versare al lavoratore fr.
15'475.50 oltre interessi al 5% dalla data dell'istanza, prima messa in mora
della convenuta, con l'obbligo di rifondere all'istante fr. 1'100.- per
ripetibili parziali, commisurate a una soccombenza di circa ¾.
D. AP1
è insorta contro la sentenza pretorile con un appello del 19 settembre 2003,
con il quale postula in riforma del giudizio impugnato la riduzione a fr.
4'353.15 delle pretese salariali rivendicate dall'istante, con la conseguente
ripartizione degli oneri processuali in proporzione dell'effettiva soccombenza.
Nelle sue
osservazioni del 10 ottobre 2003 AO1 propone la reiezione dell'appello in
ordine e nel merito, con protesta di spese e ripetibili.
e
considerando
in diritto: 1. Nella
procedura per mercede e salari con un valore litigioso inferiore a fr.
30'000.-, come è il caso in concreto, vige la massima ufficiale (art. 343 cpv.
4 CO, 417 cpv. 1 lett. c CPC), ma in sede di appello non è più possibile
invocare nuovi argomenti, prove od eccezioni (cfr. Cocchi/Trezzini,
CPC-TI annotato, n. 7 ad art. 321 CPC). Con il proprio appello la convenuta ha
prodotto una serie di documenti, di cui alcuni già prodotti dall'istante (doc.
A-D, doc. L1-10, doc. M), altri acquisiti agli atti dal Pretore con il consenso
delle parti (doc. J, H2), altri ancora facenti parte integrante del fascicolo
processuale, come le citazioni e i verbali di udienza (doc. E, F, G, H1) e
infine alcuni documenti mai prodotti in prima sede (documenti doc. K1-31, da O
a R: conferme d'ordine, fattura tariffa, calcolo differenze importo vacanze).
Questi ultimi devono di conseguenza essere stralciati dall'incarto e non
possono essere considerati ai fini del giudizio. Per lo stesso motivo non
possono essere esaminate le argomentazioni che la convenuta ha sollevato solo
in appello.
-
Nella
fattispecie, il Pretore ha accertato che l'istante aveva lavorato
prevalentemente in galleria e che egli era considerato dal precedente datore di
lavoro un lavoratore di classe A ai sensi del contratto nazionale mantello dell'edilizia
e del genio civile del 13 febbraio 1998 (CNM). Ha poi esaminato le singole voci
delle pretese salariali rivendicate dall'istante, riconoscendo al lavoratore lo
stipendio orario di fr. 26.- dal 1° giugno 2001 secondo la classe salariale A
per un totale di fr. 53'122.25, comprensivo delle indennità di vacanze al 13%,
l'indennità per lavoro notturno a turni in fr. 1'088.-, per altro ammessa dalla
convenuta, l'indennità per lavoro festivo in fr. 2'487.88, l'indennità pasti
per fr. 1'201.-, l'indennità di viaggio per fr. 1'971.85 e l'indennità per
lavoro in galleria di fr. 4'077.05. Constatato il versamento da parte della
datrice di lavoro di fr. 48'472.30 sulla base dei conteggi di stipendio, il
Pretore ha condannato la convenuta a versare al lavoratore fr. 15'475.50 oltre
interessi al 5% dalla data dell'istanza, prima messa in mora della convenuta.
-
L'appellante
riconosce di dover versare a titolo di pretese salariali all'istante ancora fr.
4'353.15 e contesta ogni altra rivendicazione dell'ex dipendente.
a) Essa
adduce in primo luogo che l'istante non può più essere considerato
"lavoratore edile qualificato A", benché godesse di tale qualifica in
precedenza, poiché assente dal mondo del lavoro da oltre tre anni. La convenuta
non contesta la precedente qualifica professionale dell'istante di
"lavoratore edile qualificato A" (cfr. doc. G). Tanto basta per
ammettere in concreto l'applicabilità dell'art. 42 cpv. 1 lett. b seconda frase
CNM, secondo il quale l'assegnazione alla classe A rimane anche in caso di
cambiamento di posto di lavoro in un'altra impresa edile, come ammesso dal
Pretore. La CNM prevede invero la possibilità per il nuovo datore di lavoro, in
casi eccezionali, di modificare l'assegnazione alla classe salariale A,
mediante notifica contemporanea alla Commissione professionale paritetica
competente (art. 45 cpv. 1 lett. c). La convenuta non si è prevalsa di tale
eccezione, né può fondarsi sulle pattuizioni contrattuali stipulate con il
dipendente, che non possono validamente derogare a disposizioni imperative del
CNM (art. 357 CO).
b) A
detta della convenuta i rapporti orari presentati dal dipendente (doc. J) non
sono corretti, e l'indennità lorda per lavoro festivo di fr. 2'487.68 decade
perché nei conteggi salari già sono state pagate le relative indennità.
All'udienza del 21 marzo 2002 la convenuta ha contestato le indennità
rivendicate dal dipendente, salvo l'importo di fr. 2'273.10 già ammesso,
limitandosi a sostenere che i "conteggi sono incompleti ed inesatti e
taluni nemmeno firmati" (verbale, II). Se non che, per il calcolo
dell'indennità di lavoro festivo il Pretore si è appunto fondato solo sui
conteggi firmati (sentenza impugnata, pag. 6), respingendo le distinte
giornaliere non sottoscritte dall'uno o dall'altro capocantiere. Inoltre, il
primo giudice ha tenuto conto nel calcolo delle pretese salariali dell'istante
di quanto già versato dalla datrice di lavoro (sentenza impugnata, pag. 11). La
censura della convenuta non ha dunque portata pratica.
c) L'appellante
sostiene che le indennità per pasto fuori casa non sono dovute perché nel
settore del prestito di personale per luogo di lavoro abituale si intende la
sede dell'azienda cliente, vale a dire Faido-Polmengo. La critica è
improponibile e non può essere esaminata nel merito, essendo fondata su
argomentazioni e documenti esposti per la prima volta in appello (cfr. consid.
1). All'udienza del 21 marzo 2002, infatti, la convenuta nulla ha precisato
sull'indennità per pasti, né ha presentato la lettera SUVA su cui fonda la
propria opposizione al versamento di questa indennità.
d) L'indennità
per spese di viaggio, a detta dell'appellante, non è da ritenersi di
obbligatorietà generale perché non è in grassetto, come risulta dal documento M
da lei prodotto, e inoltre la sede di lavoro era Faido-Polmengo, così che anche
l'importo di fr. 1'971.85 non è dovuto. Anche questa censura si rivela nuova e
quindi improponibile in appello, la convenuta non avendo presentato al Pretore
la nota lettera SUVA. Del resto, il testo da essa prodotto corrisponde al doc.
D di parte istante (contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio
civile), nel quale le disposizioni relative al tempo di trasferta (art. 54 CNM)
non sono effettivamente in grassetto. La convenuta non si avvede tuttavia che
le indennità rivendicate dall'istante trovano la loro base legale nell'art. 12
della Convenzione addizionale al CNM per i lavori in sotterraneo CA-LS (doc.
E), dichiarate obbligatorie dal decreto del Consiglio federale del 4 maggio
2001 (doc. F).
e) La
convenuta rimprovera inoltre al Pretore di aver ammesso l'indennità per lavoro
in galleria, adducendo che la stessa non è dovuta, se non al massimo per un
terzo, perché il dipendente non ha compilato correttamente i rapporti di
lavoro, omettendo di indicare quante ore aveva trascorso in galleria e quante
fuori. La critica è infondata. I conteggi di lavoro allestiti dalla convenuta,
infatti, comportano finche per le ore di lavoro, le indennità chilometriche, i
pasti e i viaggi, ma non menzionano altri tipi di indennità (cfr. doc. J),
sicché l'asserita omissione del dipendente non poteva avere alcuna influenza
sul calcolo. Non si può seriamente contestare che il dipendente ha lavorato in
galleria, sia per quanto esposto dal diretto interessato nel suo interrogatorio
formale, sia per il fatto che il Consorzio presso cui lavorava riconosceva a
tutti i suoi autisti la nota indennità di galleria (cfr. lettera 29 aprile
2002, richiamata), a comprova che il lavoro per il quale l'istante era stato
distaccato si svolgeva quasi integralmente in ambiente sotterraneo. Il Pretore
ha d'altra parte stimato in un terzo dell'attività prestata dal dipendente la
parte svolta al di fuori della galleria e ha ridotto di conseguenza le pretese
dell'istante, calcolando l'indennità di galleria solo su 2/3 delle ore
effettivamente prestate (cfr. sentenza impugnata, pag. 10). Ne discende che
l'appello della convenuta si rivela infondato e deve dunque essere respinto.
e) Infine,
la convenuta contesta di dover rifondere all'istante un'indennità per
ripetibili calcolata su una soccombenza di ¾ e chiede che essa sia ripartita
secondo l'effettiva soccombenza. Considerato l'esito infruttuoso dell'appello,
la ripartizione dell'indennità per ripetibili operata dal Pretore è conforme alle
rispettive soccombenze delle parti e regge alla critica.
- Gli
oneri processuali dell'appello seguono l'integrale soccombenza della convenuta,
la quale rifonderà all'istante, rappresentato da un sindacato, un'equa
indennità per ripetibili di appello.
Per
questi motivi,
richiamati
per le spese gli art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. L'appello 19 settembre 2003 di AP1 è
respinto.
-
Non
si prelevano tasse né spese. AP1 rifonderà a AO1 fr. 400.- per ripetibili di
appello.
-
Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Riviera
Terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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