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12.2003.152 ΓÇó Appeal dismissed as filed out of time
12.2003.152Altro tribunale30 set 2003Dismissed
In an employment case, the Ticino Court of Appeal held that the defendant’s purported appeal against the 2 May 2003 first-instance judgment was filed outside the ten-day statutory deadline. Because the time limit is peremptory and must be examined ex officio, the court declared the appeal inadmissible. It also ordered that no court fees or expenses be collected.
Art. 398 CPC in relation to Art. 418 CPC; Art. 129 CPC; appeal time limit: the ten-day deadline for appeal is peremptory and must be examined ex officio by the court. Where the impugned judgment was intimated on 2 May 2003 and the appellant does not allege defective or late service, a filing made on 16 September 2003 is manifestly late and the appeal is inadmissible. In such a case, the appellate court may also decide not to levy court fees or expenses (consid. 1-2).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2003.152
Data decisione, Autorità: 30.09.2003, IICCA
Incarto n. 12.2003.152
Lugano 30 settembre 2003/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
chiamata a giudicare nella vertenza dipendente da contratto di lavoro (inc. CL.2002.103 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1), dipendente da istanza 3 ottobre 2002 di
Rappr. dall'avv.
Contro
che il Pretore ha accolto con sentenza 2 maggio 2003, facendo obbligo al convenuto di versare all'istante l'importo di fr. 8'900.- e di versare la sua quota di contributi sociali sullo stesso importo, caricandogli ripetibili per fr. 600.-;
preso atto dello scritto 16 settembre 2003 del convenuto al primo giudice, trasmesso per competenza a questa Camera;
letto altresì lo scritto 25 settembre 2003 dello stesso convenuto, inteso a chiarire la natura delle sue precedenti doglianze;
considerato
in fatto e in diritto:
che da entrambi gli scritti citati non appare chiara l'intenzione di __________ di impugnare la decisione pretorile, oppure semplicemente di commentarne l'esito a lui sfavorevole, tuttavia con ampio riferimento ai termini della vertenza e alle pretese manchevolezze del giudice;
che, secondo l'art. 398 CPC, applicabile alla fattispecie in virtù del rinvio dell'art. 418 CPC, il termine per appellare è di dieci giorni;
che tale termine, come ogni altro stabilito dalla legge (art. 129 CPC), è di natura perentoria, per cui compete al giudice di esaminarne d'ufficio il rispetto;
constatato come l'eventuale atto d’appello 16 settembre 2003, spedito il giorno successivo, sia stato presentato ben oltre il termine di legge, tenuto conto come la sentenza pretorile rechi il timbro d'intimazione del 2 maggio 2003 e che il convenuto non alleghi nessuna tardività della notifica;
richiamati gli art. 308 e 313bis CPC
decreta:
L'appello 16 settembre 2003 di _________ è irricevibile perché tardivo.
Non si prelevano tasse né spese.
Intimazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale di appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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