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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2003.150
Data decisione, Autorità:
15.06.2004, IICCA
Incarto n.
12.2003.150
Lugano
15 giugno
2004/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. OA.96.159 della Pretura della giurisdizione di
Locarno-Città promossa con petizione 27 settembre 1994 da
AP1
rappr. da RA1 Locarno
contro
AO1
rappr. dall' RA2
chiedente la
condanna della convenuta al pagamento, così come rettificato in sede
conclusionale, di fr. 170'162.40 oltre accessori a titolo di indennità per
licenziamento abusivo, oltre a fr. 5'000.- per mancato indennizzo di spese
d'ufficio;
domanda avversata
dalla convenuta e respinta dal Pretore con sentenza 28 agosto 2003;
appellante
l'attore che, in riforma della sentenza pretorile, postula l'accoglimento della
petizione nel senso di condannare la convenuta al pagamento di un'indennità di
fr. 113'441.60 oltre interessi;
lette le osservazioni all'appello con cui la
convenuta ne propone la reiezione;
esaminato l'incarto;
considerato
in fatto e in diritto:
-
L'attore
è stato alle dipendenze della AO1 convenuta già dal 1960 in qualità di collaboratore
del servizio esterno. Il contratto è stato disdetto dalla datrice di lavoro per
il 31 marzo 1994 con lettera 20 dicembre 1993 (doc. A) con cui essa faceva
riferimento alla grave situazione finanziaria personale del lavoratore e
alle ripercussioni negative della stessa nei confronti della clientela,
segnatamente a scapito dell'immagine del dipendente e conseguentemente della
AO1. Con la petizione l'attore, rilevando la lunga durata del rapporto di
lavoro e le sue eccellenti prestazioni professionali, peraltro ripetutamente
riconosciute da controparte, ha ritenuto la disdetta -semmai causata da
dissapori interni- non solo irrispettosa di un lungo periodo di fedeltà al
lavoro, ma altresì abusiva ai sensi dell'art. 336 CO, chiedendo che controparte
fosse tenuta a pagargli un'indennità così come previsto all'art. 336a CO. Altre
richieste pecuniarie, presentate in un primo tempo, sono state abbandonate in
sede di conclusioni, rispettivamente in appello. La convenuta ha contestato la
petizione in ogni suo punto, pur riconoscendo all'attore ripetuti primati
nell'acquisizione di clienti.
-
Con
la sentenza impugnata il primo giudice ha respinto la richiesta dell'attore, in
sostanza considerando assenti dalla fattispecie i presupposti della norma
invocata. Anzi, ha ritenuto ragione oggettiva sufficiente per giustificarne il
licenziamento l'accertata importante esposizione debitoria dell'attore,
segnatamente per interessi e ammortamenti da lui dovuti alla controparte su
mutui ipotecari, contratti nell'ambito della propria attività immobiliare.
Oltre quel motivo determinante, il Pretore ha ricordato altri elementi atti a
giustificare la disdetta da parte della convenuta e a negare l'ipotesi di
abusività della stessa: lamentele di clienti sull'operato dell'attore, problemi
interpersonali interni all'azienda, una sua tendenza all'insubordinazione con
particolare riferimento a determinate direttive della datrice di lavoro e
infine un insulto verbale nei confronti dell'agente generale della convenuta.
Inoltre, l'attore non avrebbe nemmeno sufficientemente sostanziato l'abusività
della disdetta ai sensi della norma invocata.
-
Con
il presente appello l'attore, esposti riassuntivamente i fatti e ricordati in
particolare i meriti lavorativi da lui acquisiti e i pregi del suo carattere
(dimostrati anche al momento di far fronte alle ricadute negative della crisi
immobiliare), accenna appena alla motivazione del primo giudice per non
ammettere la petizione; per contro fonda la sua impugnazione sul fatto che,
affinché una disdetta di un contratto di lavoro sia abusiva, basta che essa
possa essere considerata tale per il modo in cui è stata data, richiamando al
proposito la giurisprudenza federale e la dottrina sorta in quell'ambito. Nel
caso concreto, rimprovera alla convenuta di aver rinnovato il contratto di
lavoro, sottoscritto dalle parti il 26 ottobre 1993, quando era perfettamente al
corrente della sua situazione finanziaria, per poi disdirlo per quello stesso
motivo solo due mesi più tardi: considera questo atteggiamento della convenuta
contrario alla buona fede, per avergli fatto credere nella volontà di
continuare la collaborazione, ossia -malgrado la situazione venutasi a creare-
di riporre in lui la fiducia di sempre, mentre in realtà era già intenzionata a
licenziarlo; ciò che sarebbe indiziato da verosimili accordi interni alla AO1sulla
spartizione del suo cospicuo portafoglio clienti. Inoltre, considera quanto
accaduto lesivo della sua persona poiché lo scritto di disdetta, per forza
di cose venuto a conoscenza di terzi, è atto a diffondere di lui
un'immagine negativa, segnatamente lesiva del suo onore.
-
Effettivamente,
l'abusività di una disdetta ai sensi dell'art. 336 CO può attuarsi anche per
mezzo del comportamento della parte che vi procede che non può contravvenire in
modo grossolano al principio della buona fede, né configurare una grave lesione
della personalità, ancorché non sia causale per la disdetta; in particolare,
non è ammissibile che la parte disdicente metta in atto un "gioco falso e
nascosto" (falsches und verdecktes Spiel), ad esempio simulando la
volontà di continuare nel rapporto di lavoro, per poi sorprendere la
controparte con una disdetta improvvisa (DTF 118 II 166; 125 III 73; Rehbinder/
Portmann, in Comm. di Basilea, ed. 3, art. 336 CO, N. 25).
-
Nel
caso concreto, prima tuttavia di considerare se il comportamento tenuto dalla
convenuta sia per sé stesso contrario alla buona fede, dev'essere considerato
che le allegazioni dell'appello si fondano su elementi di fatto estranei alla lite.
Infatti, l'argomento a sostegno dell'abusività, ossia che al momento della
disdetta il contratto era stato da poco rinnovato, così che l'attore abbia
potuto credere nella piena fiducia di controparte, mentre i motivi addotti due
mesi più tardi le erano perfettamente noti, è stato allegato a motivo del
credito attoreo soltanto in sede di conclusioni. Mai prima di allora, né con la
petizione, né con la replica, l'attore ha fondato la propria domanda di indennità
su quella fattispecie e nemmeno ha lamentato di aver subito una lesione della
personalità a causa della supposta notorietà dei motivi posti alla base della
disdetta, non avvedendosi che questa impostazione dell'azione lede il principio
processuale secondo cui le allegazioni di parte che definiscono la controversia
(litis contestatio) devono essere espresse introduttivamente alla causa:
da parte dell'attore con la petizione o con la replica e non più tardi (art. 78
CPC). In altre parole, il nostro codice di rito pone un limite temporale alle
parti entro il quale far fronte al loro onere di allegazione e ciò nell'ambito
di una suddivisione del processo -sia in procedura ordinaria sia in procedura
accelerata- in successivi stadi preclusivi (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI,
art. 78, m. 22 e 23). Ancorché per ragioni di valore (art. 416 cpv. 1 CPC) la
causa in esame sia retta dalla procedura ordinaria al di là della natura del
contratto di base, può essere osservato -per sola completezza- che
l'applicazione dello stesso principio è stata estesa anche alle controversie in
materia di locazione e di lavoro (Cocchi/ Trezzini, op., cit.,
ibidem, n. 271; art. 417, m. 6) ed esplicitamente confermato in quest'ambito
proprio per quanto riguarda i fatti che caratterizzano come abusiva la disdetta
di un contratto di lavoro (Cocchi/ Trezzini, op. cit., art. 417, m. 3).
Stando
così le cose, alla presente impugnazione torna applicabile l'art. 321 cpv. 1
lett. b CPC che vieta all'appellante di addurre fatti nuovi, segnatamente fatti
proposti in prima sede ma tardivamente e pertanto esclusi dal contraddittorio e
dalla fase istruttoria (ciò che varrebbe anche per le vertenze rette dalla
procedura sociale in tema di lavoro: Cocchi/ Trezzini, op. cit., art.
321 CPC, m. 7). Con la conseguenza che, poiché ogni argomentazione d'impugnazione
della sentenza pretorile si fonda sui medesimi fatti processualmente nuovi,
l'appello dev'essere respinto, senza necessità di verificare se -quanto alla
sostanza- i rimproveri mossi dall'appellante a controparte sul modo di
procedere nel disdire il contratto di lavoro rappresentino effettivamente o no
disdetta abusiva ai sensi dell'art. 336 CO.
Motivi per quali,
richiamati per le spese l'art. 148 CPC, la LTG e
la TOA
pronuncia:
-
L'appello
22 settembre 2003 di __________ AP1, è respinto.
-
Le
spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 2'500.-, anticipati
dall'appellante, restano a suo carico. Egli verserà inoltre a AO1, __________,
l'importo di fr. 5'000.- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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