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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2003.142
Data decisione, Autorità:
15.09.2003, IICCA
Incarto n.
12.2003.142
Lugano
15 settembre
2003/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2003.117
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza di
sfratto 4 agosto 2003 da
tutti rappr.
dalla __________
Contro
che il Pretore, con decreto 29 agosto 2003, ha accolto
ordinando ai convenuti di mettere immediatamente a libera disposizione degli
istanti l'appartamento da essi occupato al 1° e 2° piano (interno __________)
dello stabile __________ in via __________ a __________.
Appellanti i convenuti i quali, con atto di ricorso 10
settembre 2003, chiedono l'annullamento dello sfratto rispettivamente una
proroga sino a fine settembre 2003 per liberare l'ente locato.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di
causa
Considerato
che, nei
confronti degli appellanti, il Pretore ha decretato lo sfratto non avendo gli
stessi lasciato l'appartamento il cui contratto di locazione era stato disdetto
per il 31 luglio 2003 a seguito della mora dei conduttori nel pagamento della
pigione;
che con
il ricorso (recte appello) contro la decisione del Pretore, gli appellanti
chiedono che "la validità della disdetta sia contestata e lo sfratto
annullato perché non potevamo ritirare la raccomandata (n.d.r. la comunicazione
della disdetta) nel mese di giugno" perché assenti dal loro domicilio;
che
questa contestazione non può riferirsi, come potrebbe sembrare a prima vista,
ad un loro impedimento a difendersi non avendo conosciuto la disdetta poiché
hanno inoltrato un'istanza di contestazione della stessa disdetta all'ufficio
di conciliazione e sono stati rappresentati da un avvocato in occasione della
procedura di sfratto avanti al Pretore;
che se
l'argomentazione si riferisce invece al fatto che l'aver conosciuto la disdetta
solo all'inizio di luglio la sua scadenza non poteva essere alla fine di quel
mese ma piuttosto alla fine di agosto, gli appellanti non spendono una parola
di critica nei confronti della motivazione del Pretore attorno al momento in
cui una dichiarazione di volontà unilaterale entra nella sfera d'influenza del
destinatario ed esplica quindi pienamente i suoi effetti;
che,
sprovvisto di qualsiasi motivazione al proposito l'appello si rivela nullo (art.
309 CPC) e, in ogni caso, il giudizio del Pretore è conforme a dottrina e
giurisprudenza nella materia;
che anche
la richiesta di proroga del momento in cui lasciare l'appartamento è
inammissibile;
che,
infatti, per costante giurisprudenza, il termine per l'abbandono dei locali
fissato dal giudice ha natura meramente ordinatoria e non può formare oggetto
di impugnativa (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 508 m. 9);
che, in
ogni caso, il differimento dell'esecuzione dello sfratto non è previsto dalla
nostra legislazione e qualsiasi termine superiore a qualche giorno
contrasterebbe con la perentorietà del diritto federale e con la speditezza
voluta dal legislatore cantonale in tema di espulsione dei conduttori (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 508 m. 1 e 9);
che
l'appello può così essere respinto già all'esame preliminare dell'art. 313bis
CPC, senza necessità di intimazione alla controparte, e gli appellanti,
interamente soccombenti, tenuti al pagamento della tassa e delle spese di
giudizio;
Per i quali motivi
vista per le spese la vigente TG
dichiara e pronuncia:
-
L'appello 10 settembre 2003 di __________ e __________ è
irricevibile.
-
La
tassa di giudizio di Fr. 80.- e le spese di Fr. 20.- (totale Fr. 100.-) sono a
carico degli appellanti in solido.
-
Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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