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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2003.137
Data decisione, Autorità:
18.12.2003, IICCA
Incarto n.
12.2003.137
Lugano
18 dicembre
2003/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2003.25
della Pretura della giurisdizione di __________ promossa con petizione 5 marzo
2003 da
avv. __________
rappr.
contro
rappr. dall'avv.
con la quale l'attore ha chiesto la condanna del
convenuto al pagamento dell'importo di Fr. 15'932.45 oltre interessi e spese
(retribuzione del mandatario) che il Pretore, con sentenza 15 luglio 2003,
accogliendo l'eccezione sollevata dal convenuto, ha respinto in ordine per
incompetenza territoriale.
Appellante l'attore il quale, con atto d'appello 4
settembre 2003, ha chiesto la riforma del primo giudizio nel senso di
respingere l'eccezione di incompetenza sollevata dal convenuto, mentre la
controparte, con osservazioni 22 settembre 2003 ha postulato la reiezione dell'appello.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di
causa.
Considerato
in fatto ed in diritto
- L'avv.
__________ ha convenuto, avanti al Pretore di __________ d, l'arch. __________,
domiciliato a __________, per ottenere il pagamento delle sue note d'onorario
riguardanti diversi mandati di patrocinio in favore dello stesso convenuto.
Questi ha eccepito, preliminarmente, la competenza territoriale del giudice
ticinese che l'attore, invece, sostiene a dipendenza di una proroga di foro
sottoscritta dal suo ex-cliente.
Il
Pretore, con la decisione qui impugnata dall'attore, ha accolto l'eccezione e
respinto, per incompetenza territoriale, la petizione.
-
La
pretesa clausola di proroga del foro del seguente tenore: "Per
qualsiasi vertenza relativa alle predette pratiche viene eletto il foro
esclusivo della Pretura di __________ " è contenuta in uno scritto di
procura, firmato dall'arch. __________, con la quale quest'ultimo autorizzava
tale signor __________ a ritirare dall'avv. __________ tutta la documentazione
riguardante le singole pratiche legali, con indicazione precisa delle stesse, a
suo tempo affidategli (doc. _). Il testo di questa procura è stato allestito
dallo stesso avv. __________ che l'ha trasmessa all'arch. __________, il quale
l'ha poi ritornata firmata.
-
La
clausola di proroga del foro è un contratto che presuppone, per la sua
validità, uno scambio reciproco di manifestazioni di volontà concordanti (Soldati,
GestG-Kommentar, Bern 2001, Art. 9 N. 9) che vanno interpretate in base al
principio della tutela della buona fede (Soldati, op. cit., Art. 9 N.
- ed a dipendenza delle circostanze che ruotano attorno alla conclusione
dell'accordo, come il fatto che il testo in questione emani da una sola delle
parti o come il grado di attenzione che si poteva esigere dalle stesse (Donzallaz,
Commentaire de la loi fédérale sur les fors en matière civile, ad art. 9 n.
77). Proprio in base al principio della tutela della buona fede, il Tribunale
federale ha già pronunciato che è possibile subordinare la validità di una
rinuncia al foro di domicilio alla condizione che una parte, priva di
esperienza negli affari e di cognizione giuridiche, sia resa specialmente
attenta sulla clausola di proroga di foro, anche quando la stessa è formulata
in modo chiaro e posta in rilievo (DTF 104 Ia 278).
- Per
quanto espongono le parti, in particolare negli allegati di appello, lo scopo
della procura, allestita dall'avv. __________, era quello di permettere ad una
terza persona di ritirare, per conto del convenuto, a seguito della fine del
mandato tra le parti, tutti i documenti degli incarti presso l'attore. Non è
affermato che, in previsione dell'allestimento della stessa procura, le parti
avessero accennato, discusso o concordato qualcosa attorno ad una proroga di
foro per eventuali litigi sorti o che potevano sorgere a dipendenza dei cessati
mandati di patrocinio. In questo contesto fattuale - indiscusso, per cui non
torna utile l'audizione testimoniale di __________ o l'interrogatorio formale
del convenuto, prove negate dal Pretore e riproposte in appello dall'appellante
- va esaminata la validità della contestata clausola di proroga di foro.
L'attore,
nel caso concreto, non si è conformato ai doveri della buona fede poiché ha
inserito in un documento - che si è offerto di redigere per permettere al
convenuto di ottenere la consegna dei suoi incarti senza doversi spostare da
__________ a __________, il cui scopo era solo e soltanto quello dianzi
ricordato - una clausola di proroga di foro, a suo esclusivo vantaggio, senza
preannunciarla e confidando nel fatto che, per la controparte, la
sottoscrizione della procura, rappresentasse una semplice formalità. A dire il
vero mal si comprende anche la necessità di un tale documento scritto quando
sarebbe bastato, sempre in regime di buona fede, che l'avvocato desse seguito
alle istruzioni verbali del suo ex-cliente nel senso di consegnare gli incarti
ad una terza persona che ne avrebbe sottoscritto la relativa ricevuta a
scarico. In queste condizioni l'attore non poteva ammettere, in buona fede, che
il convenuto, sottoscrivendo la procura, intendesse anche rinunciare al suo
foro naturale (SJ 1997, 329 consid. 2b), con la conseguenza che quella
clausola non è valida. Altrettanto vale, se si considera che il convenuto non
conosce sufficientemente la lingua italiana (cfr. doc. _) per comprendere tutto
il significato del testo della procura: se è vero che la firma di un contratto
redatto in una lingua non conosciuta è vincolante, è altrettanto vero che ciò
non è quando il partner contrattuale deve rendersi conto che il contenuto del
documento, o parte di esso, non corrisponde alla volontà del firmatario (Rep.
1986, pag. 290 consid. 3). L'attore - conscio dell'ignoranza della lingua
da parte del convenuto e sicuramente consapevole, per la sua professione, della
novità e dell'inusualità di una clausola di proroga di foro, contenuta in una
procura di rappresentanza, ma riferita, non al rapporto giuridico che
costituiva, ma ad altra situazione estranea a quello - non può non essersene
reso conto.
-
Inoltre
la clausola di proroga del foro è inefficace nei confronti di un soggetto
diverso da quello dei contraenti. Orbene, mentre essa è invocata nella vertenza
tra l'avv. __________ e l'arch. __________ la procura in atti, che contiene
quella clausola, attesta semmai la conclusione di un mandato fra il convenuto
ed il signor __________, incaricato delle operazioni descritte nel documento.
Del resto, anche se è possibile la proroga di foro a favore di un terzo,
rispetto al contratto che la contiene, ciò dev'essere previsto espressamente ed
essere riconoscibile in modo chiaro e indiscutibile (Müller/Wirth,
Gerichtstandsgesetz, Art. 9 N. 74). Il che non è nel caso di specie.
-
L'appello,
infondato, va così respinto con il carico di spese e ripetibili alla parte
appellante.
Per i quali motivi
visti l'art. 9 LForo
e, per le spese, gli art. 147 e seg. CPC e la
vigente TG
dichiara e pronuncia
-
L'appello 4 settembre 2003 dell'avv. __________ è respinto.
-
La
tassa di giudizio di Fr. 350.- e le spese in Fr. 50.- (totale
Fr.
400.-), già anticipate dall'appellante, rimangono a suo carico con l'obbligo di
rifondere a controparte Fr. 600.- per ripetibili.
- Intimazione:
avv. __________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di __________
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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