AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2003.134
Data decisione, Autorità:
13.11.2003, IICCA
Incarto n.
12.2003.134
Lugano
__________/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n.
OA.2003.00002 della Pretura della giurisdizione di __________ - promossa con
petizione 10 gennaio 2003 da
rappr. da
contro
rappr. da
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento
di fr. 10'000.- oltre interessi, domanda avversata da quest'ultima e che il
Pretore con sentenza 14 luglio 2003 ha integralmente accolto;
appellante la convenuta con atto di appello 3 settembre 2003, con
cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la
petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attore, con osservazioni 7 ottobre 2003, postula la
reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
-
L'attore
ha notificato alla convenuta, presso la quale aveva concluso un'assicurazione
viaggio "bagaglio famiglia" (cfr. doc. _ e _), il furto delle sue
valigie avvenuto nella notte tra il 22 ed il 23 luglio 2001, allorché si
trovava, in vacanza, nella casa paterna a __________ (I). Il valore della
refurtiva, asseritamente composta da svariati oggetti (denaro, gioielli, vestiti,
fotocamera, macchina fotografica, ecc., cfr. l'elenco dettagliato di cui al
doc. _), è stato quantificato in fr. 27'950.-.
-
Con
la petizione in rassegna l'attore ha chiesto il pagamento dell'indennità di fr.
10'000.- prevista dalla polizza assicurativa, mentre la convenuta vi si è
opposta, evidenziando, oltre all'eccezione di litispendenza, tutta una serie di
circostanze che, a suo dire, mettevano in dubbio il verificarsi del preteso
furto.
-
Il
Pretore, con il querelato giudizio, ha integralmente accolto la petizione.
Egli, dopo aver respinto l'eccezione di litispendenza, ha innanzitutto ritenuto
che l'attore, versando agli atti la denuncia ai carabinieri (doc. _) nonché la
fattura relativa alla riparazione della finestra attraverso la quale i ladri
sarebbero penetrati nella casa paterna (doc. _), aveva fornito sufficienti
indizi atti ad accertare le circostanze nelle quali il sinistro era accaduto e
a suffragare la verosimiglianza del furto in questione. Non potendosi mettere
in dubbio nelle particolari circostanze l'esistenza ed il valore degli oggetti
posseduti dall'attore al momento del furto, il giudice di prime cure ha in
definitiva riconosciuto a quest'ultimo gli importi massimi che erano stati
concordati a titolo di copertura assicurativa.
-
Con
l'appello che qui ci occupa la convenuta chiede di riformare la sentenza
pretorile nel senso di respingere la petizione. Essa ribadisce che le
circostanze di fatto da lei evocate facevano ritenere poco verosimile il furto
rispettivamente l'esistenza e il valore degli oggetti asseritamente rubati, per
cui l'attore avrebbe dovuto addurne la prova certa.
-
Delle
osservazioni con cui l'attore postula la reiezione del gravame si dirà, se
necessario, nei prossimi considerandi.
-
Secondo
gli art. 8 CC e 39 LCA, la prova del sinistro spetta in principio
all'assicurato. Nei casi come quello in esame, in cui la prova assoluta del
sinistro è impossibile -a meno di sorprendere l'autore del furto in flagranza
di reato- giurisprudenza e dottrina considerano sufficiente una prova
indiziaria: non basta tuttavia che l'assicurato adduca la semplice
verosimiglianza dell'ipotesi di furto; egli deve invece provare la
realizzazione dell'evento con un grado di probabilità elevato, in base
all'andamento generale delle cose e alla comune esperienza della vita (cfr. IICCTF
1° febbraio 1996 5C.240/1995, 8 gennaio 2001 5C.79/2000; JdT 1997 I 811;
RUA XVIII n. 31; IICCA 7 gennaio 1999 inc. n. 12.98.185; Nef,
Basler Kommentar, N. 21 ad art. 39 LCA e N. 56 ad art. 40 LCA; Suter,
L'assurance des choses, Zurigo 1984, p. 178; Hauswirth/Suter,
Sachversicherung, Berna 1990, p. 271). Peraltro, di fronte a una prova che non
è assoluta, l'assicuratore ha il diritto di fornire e dimostrare circostanze di
fatto atte a porre seriamente in dubbio la correttezza e l'esattezza dei fatti
così presunti (diritto alla controprova: DTF 115 II 305, 120 II 393
consid. 4b; IICCTF 21 agosto 2001 5C.162/2001; Kummer, Berner
Kommentar, N. 362 segg. e in particolare N. 366 ad art. 8 CC; Gaugler, Der
prima-facie-Beweis im privaten Personenversicherungsrecht, in RSA 26 p.
306 segg., 309; Nef, op. cit., N. 22 e 38 ad art. 39 LCA). L'onere
probatorio dell'assicurato è rafforzato e deve avvicinarsi tanto più alla prova
certa quanto più le circostanze del furto appaiono contraddittorie,
rispettivamente quando l'assicuratore ha apportato elementi contrari (Nef,
op. cit., N. 23 ad art. 39 LCA; Carré, Loi fédérale sur le contrat
d'assurance, Losanna 2000, p. 286; JdT 1997 I 812; IICCTF 5
dicembre 1996 5C.86/1996, 11 aprile 2002 5C.11/2002 pubblicata in JdT
2002 I 531, 17 aprile 2002 5C.47/2002; IICCA 10 gennaio 2002 inc. n.
12.2001.48, 5 luglio 2002 inc. n. 12.2001.187); in particolare, il verificarsi
del furto e l'esistenza del danno non sono provati con un sufficiente grado di
verosimiglianza quando l'ipotesi di una simulazione appare altrettanto
plausibile di quella di un furto reale (RUA XVIII n. 15).
-
Nel
caso di specie si tratta di stabilire se la versione del furto fornita
dall'attore risulti contraddittoria o illogica rispettivamente presenti
ambiguità o incertezze tali da mettere in dubbio l'esistenza stessa del
sinistro.
7.1 La
versione fornita dall'attore negli allegati preliminari è stata la seguente. In
data 22 luglio 2001, egli, la moglie __________ e la figlia di 2 anni
__________ sarebbero partiti con la loro automobile per trascorrere 3 settimane
di vacanza in Italia a __________, ove essi avrebbero soggiornato presso la
casa paterna. La famiglia dell'attore sarebbe arrivata a destinazione lo stesso
22 luglio alle ore 21.00 circa. L'attore avrebbe poi scaricato la macchina
depositando tutti i bagagli nella sala da pranzo della casa paterna. Verso le
ore 22.30, dopo aver salutato i parenti, la famiglia sarebbe in seguito partita
per recarsi nella casa di vacanza del padre a __________, distante circa 4 km,
per pernottarvi. Verso le 8.30 del 23 luglio l'attore sarebbe tornato a
__________ e avrebbe constatato che durante la notte persone ignote avevano
scassinato una finestra della camera da letto ed erano penetrati nella casa
paterna, rubando tutte le valigie e le borse dell'attore. Già alle 10.30 egli
avrebbe provveduto a denunciare il furto ai carabinieri.
7.2 A
giudizio della scrivente Camera, tutta una serie di circostanze permettono di
ritenere inverosimile o comunque illogica la versione dei fatti fornita
dall'attore, per altro suffragata unicamente dalla sua denuncia ai carabinieri
(doc. _) e dalla fattura relativa alla riparazione di un vetro nella casa
paterna (doc. _), rispettivamente di far apparire altrettanto plausibile
l'eventualità di un furto simulato, ciò che, non essendo stata fornita la prova
prossima alla certezza dell'esistenza dell'evento coperto dall'assicurazione,
giustifica di respingere la petizione.
La
prima stranezza è costituita dal fatto che l'attore abbia lasciato le valigie e
le borse a __________ e sia andato a dormire nella casa di vacanza del padre.
L'attore, pur avendo osservato che inizialmente non era previsto di pernottare
nella casa di __________ (replica p. 3 inc. rich. I°), non ha spiegato le
ragioni che in seguito lo hanno indotto a cambiare idea. Questa decisione
appare per altro assai illogica e contraddittoria, per varie ragioni:
innanzitutto, se è vero che l'attore e la sua famiglia erano talmente stanchi
("stanchissimi") da non voler ricaricare tutti i bagagli in macchina
(osservazioni p. 6), non si capisce perché, dopo il lungo viaggio, abbiano
nondimeno deciso di risalire in macchina per andare a dormire da un'altra
parte; oltretutto, se, come indicato dallo stesso attore, era stato previsto
che essi avrebbero alloggiato, come di consueto (doc. _), a __________
(petizione p. 2), perché mai avrebbero dovuto dormire altrove, per una sola
notte, creando a sé e ad altri non pochi inconvenienti di carattere pratico (si
pensi solo all'esigenza di cambiare le lenzuola e di pulire la casa di
vacanza), per poi ritornare già l'indomani nella casa paterna, già attrezzata
per ospitare la famiglia dell'attore? Del tutto illogico è pure il fatto che
essi non abbiano ritenuto di portare con sé a __________ né l'orologio, né il
pigiama, né la biancheria di ricambio, né gli effetti personali contenuti nel
beauty-case, che in effetti erano inseriti nella lista degli oggetti
asseritamente sottratti (doc. _) rispettivamente risultavano rubati nel
formulario sottoposto all'attore da un'altra compagnia presso cui egli era pure
assicurato (doc. _); come pure è illogica la spiegazione da lui fornita secondo
cui essi, come detto già stanchissimi, probabilmente avevano deciso di andare a
fare il bagno nel mare -alle ore 22.30 e con una figlia piccola (!), senza
oltretutto aver portato con sé i costumi da bagno e gli asciugamani (lasciati
nelle valigie, cfr. doc. _)- per poi recarsi subito nella casa di vacanze
(osservazioni p. 11). Il fatto che l'attore abbia dichiarato di aver tra
l'altro salutato i suoi famigliari a __________ (replica p. 2 inc. rich. I°)
permette inoltre di ritenere che questi ultimi si trovassero a quel momento
nella casa paterna: ora, la loro presenza in loco -solo nelle osservazioni
all'appello e dunque irritualmente l'attore sostiene, invero senza particolare
convinzione, che essi avrebbero a loro volta lasciato la casa (osservazioni p.
11)- rende assai inverosimile l'avvenuta rottura di una zanzariera e di un
vetro senza che essi se ne fossero accorti e soprattutto il fatto che non siano
stati loro, ma l'attore, a scoprire lo scasso e il furto il mattino seguente.
Ma, ad essere maggiormente sospetto è soprattutto il fatto che, oltre alle
valigie e alle borse dell'attore, non è stato rubato assolutamente nulla (doc.
_). Se ciò non bastasse, altre circostanze concorrono a loro volta a mettere in
dubbio l'attendibilità e la credibilità dell'attore. Egli ha dichiarato di aver
portato con sé vestiti per non meno di fr. 12'750.- (fr. 6'900.- per la moglie,
fr. 4'850.- per sé e fr. 1'000.- per la figlia, cfr. doc. _) per un soggiorno
di 3 settimane: il dato risulta eccessivo già nel caso in cui si trattasse di
persone con un elevato tenore di vita e lo è a maggior ragione nel caso di
specie, se solo si pensa che le condizioni economiche dell'attore non erano
particolarmente floride, tanto è vero che egli aveva addirittura chiesto al
Pretore di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria, allegando la
notifica di tassazione 2001/2002 (doc. _ Ag inc. rich. I°), dalla quale
risultava in particolare che egli non disponeva di alcuna sostanza al 31
dicembre 2000; a rendere ulteriormente inverosimile la circostanza, vi è pure
il fatto che dopo il furto l'attore non ha in pratica dovuto effettuare
l'acquisto di vestiti, se non qualche capo, soprattutto di biancheria intima,
al mercato (cfr. doc. _ e _) -egli non ha comunque versato agli atti alcun
giustificativo in proposito- in quanto ha potuto arrangiarsi con i vestiti
"vecchi" che già si trovavano nella casa paterna (doc. _), il che
però escludeva a sua volta la necessità di portare con sé tutti quegli
indumenti. L'attore è infine incorso in alcune contraddizioni e non si è
dimostrato del tutto cooperativo nei confronti della convenuta rispettivamente
dell'altra compagnia d'assicurazioni: egli aveva innanzitutto addotto che
l'abitazione dei genitori era isolata (crociando nel doc. _ i termini "nel
nucleo ecc."), salvo poi precisare che in realtà egli intendeva dire che
si trattava di una casa unifamiliare sita all'interno del villaggio (replica p.
3 inc. rich. I°); egli ha preteso la rifusione di alcuni anelli ed orecchini
della moglie (doc. _) che non erano stati menzionati nella denuncia ai
carabinieri (doc. _); emblematico è infine il fatto che egli non sia stato in
grado di precisare in quali negozi di __________ avrebbe acquistato i due
vestiti __________, costati ciascuno oltre fr. 1'000.- (cfr. doc. _) -fatto
quest'ultimo decisamente fuori dall'ordinario per persone con un tenore come
quello dell'attore e dunque tale da rimanere impresso nella memoria- e non
abbia versato agli atti i giustificativi della carta __________ con cui in
parte sarebbero stati effettuati gli acquisti in questione (doc. _), come pure
che non abbia ritenuto di rispondere alla domanda con cui gli era stato chiesto
di indicare in modo dettagliato le persone che avevano regalato gioielli alla
moglie e alla figlia rispettivamente di fornirne una descrizione (doc. _).
- Ne
discende, in accoglimento del gravame, la reiezione della petizione.
La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la
soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148
CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 3 settembre 2003 di __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 14 luglio 2003 della Pretura della giurisdizione di
__________ è così riformata:
-
La petizione 10 gennaio 2003 è
respinta.
-
La
tassa di giustizia di fr. 700.- e le spese di fr. 30.-, da anticipare
dall'attore, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere alla convenuta
fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 330.-
b)
spese fr. 20.-
Totale
fr. 350.-
da
anticiparsi dall’appellante, sono poste a carico dell’appellato, che rifonderà
alla controparte fr. 400.- per ripetibili di appello.
III. Intimazione a: - avv. __________;
avv. __________;
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di __________.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster