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Numero d'incarto:
12.2003.131
Data decisione, Autorità:
03.09.2003, IICCA
Incarto n.
12.2003.131
Lugano
3 settembre
2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. SF.2003.138
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa con istanza di
sfratto 1 luglio 2003 da
rappr. da:
contro
che il Pretore, con decreto 8 agosto 2003, ha accolto
facendo ordine ai convenuti di mettere a libera disposizione della parte
istante la casa monofamigliare in via __________ a __________, entro 10 giorni
dall'intimazione della decisione.
Appellanti i convenuti i quali, con atto d'appello 28
agosto 2003, chiedono una decisione che permetta loro di saldare le pigioni
arretrate con successive rate mensili, rispettivamente che il termine per
abbandonare l'ente locato venga prorogato sino alla fine di ottobre 2003.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di
causa.
Considerato
in fatto ed in diritto:
che l'appello è redatto in lingua tedesca e di conseguenza dovrebbe
essere ritornato ai ricorrenti per la sua traduzione in italiano (art. 117 e
142 cpv. 3 CPC), alla quale si può però rinunciare poiché l'appello, per i
motivi di merito esposti dagli appellanti, è irricevibile;
che
infatti i ricorrenti non impugnano la legittimità dell'ordine di sfratto,
dovuto a disdetta del contratto di locazione per mora nel pagamento della
pigione, ma si limitano a chiedere di poter pagare gli arretrati di pigioni in
successive rate mensili ed a postulare un rinvio, a fine ottobre 2003, della
sua effettiva esecuzione;
che non
sta, evidentemente, nelle competenze del giudice di accordare pagamenti rateali
della pigione in sofferenza e per la quale, dopo il sollecito di pagamento, è
stata notificata la disdetta e pronunciato lo sfratto per mora poiché tali
agevolazioni competono unicamente alla controparte contrattuale che, nel caso
specifico, sembra averle rifiutate senza che, con ciò, le si possa rimproverare
qualcosa;
che, per
costante giurisprudenza, il termine per l'abbandono dei locali fissato dal
giudice ha natura meramente ordinatoria e non può formare oggetto di
impugnativa (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 508 m. 9);
che di
conseguenza il ricorso in oggetto è inammissibile;
che, in
ogni caso, il differimento dell'esecuzione dello sfratto non è previsto dalla
nostra legislazione ed un termine superiore a quello di 10 giorni fissato dal
Pretore nel decreto di sfratto contrasterebbe con la perentorietà del diritto
federale e con la speditezza voluta dal legislatore cantonale in tema di
espulsione dei conduttori (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 508 m. 1 e
9);
che la
reiezione dell'appello dei convenuti può avvenire già all'esame preliminare di
cui all'art. 313bis CPC senza necessità di intimarlo alla controparte per le
osservazioni;
che le
spese di giudizio sono a carico dei ricorrenti;
Per i quali motivi
vista per le spese la vigente TG
dichiara e pronuncia:
-
L'appello 28 agosto 2003 di __________ e __________ è irricevibile.
-
La
tassa di giudizio di Fr. 80.- e le spese di Fr. 20.- (totale Fr. 100.-) sono a
carico degli appellanti in solido.
-
Intimazione:
-__________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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