AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2003.13
Data decisione, Autorità:
30.03.2004, IICCA
Incarto n.
12.2003.13
Lugano
30 marzo 2004/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Verzasconi (giudice supplente)
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2001.43
della Pretura della giurisdizione di __________ promossa con petizione 18
aprile 2001 da
patrocinata
contro
patrocinato
con cui l’attrice ha
chiesto, mediante azione creditoria, il pagamento dell’importo di fr. 24'006.70
oltre ad interessi al 9% dal 16 gennaio 2001, nonché l’iscrizione in via
definitiva sulla particella n. __________ di proprietà del convenuto
dell’ipoteca legale degli artigiani a favore della __________ per la medesima
somma;
domande avversate dal
convenuto che chiede di respingere l’azione creditoria e di fare ordine
all’Ufficiale del registro fondiario di __________ di cancellare l’ipoteca
legale iscritta in via provvisoria a carico del fondo n. __________;
il Pretore, con
decisione del 9 dicembre 2002, ha parzialmente accolto la petizione condannando
il convenuto a versare all’attrice la somma di fr. 14'254.30 oltre ad interessi
al 5% dal 16 gennaio 2001, con ordine all’Ufficiale dei registri di iscrivere
un’ipoteca legale definitiva del medesimo importo a carico del fondo n.
__________RFD di __________;
appellante la parte
convenuta con atto del 15 gennaio 2003, con cui chiede la reiezione integrale
della petizione e la condanna dell’attrice al pagamento della tassa di
giustizia, delle spese e delle ripetibili di prima e di seconda istanza;
l'attrice, con
osservazioni del 7 febbraio 2003, postula per contro la reiezione dell’appello;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti.
Ritenuto
in fatto
A. In data 8 settembre
2000 la ditta __________ (in seguito ditta __________) e __________ hanno
concluso un contratto d’appalto concernente le opere da capomastro per la
costruzione di una casa unifamiliare sulla particella n. __________RFD di
__________, di proprietà di __________.
In corso d’opera,
il 25 novembre 2000 __________, responsabile con l’architetto __________ della
direzione lavori, ha intimato alla ditta __________ l’immediata sospensione dei
lavori e l’allontanamento di tutti i macchinari dal sedime, oltre alla revoca
del mandato, a causa di difetti dell’opera. La ditta __________ è pure stata
avvertita che i lavori non eseguiti a regola d’arte sarebbero stati appaltati
ad un terzo, con deduzione del relativo costo dalla mercede pattuita. A tale
ordine la ditta __________ ha dato seguito il medesimo giorno.
Con scritto del 12
dicembre 2000 __________ ha notificato alla ditta __________ la lista dei
lavori che non sarebbero stati eseguiti a regola d’arte e che erano in corso di
rifacimento. Tale scritto, come pure il precedente, è stato contestato dalla
ditta __________, la quale, il 15 dicembre 2000, ha inviato al committente la
fattura per la liquidazione finale da essa allestita per un importo di complessivi
fr. 24'006.70.
L’arch. __________, per
conto del committente, ha rivalutato la liquidazione sottopostagli, concludendo
per un importo di fr. 16'529.75, IVA compresa, dalla quale ha provveduto a
dedurre fr. 11'978.10 corrispondente alle opere rifatte da parte di terzi a
seguito della cattiva esecuzione da parte della ditta __________. L’arch.
__________ ha quindi preavvisato al committente quale liquidazione finale
l’importo complessivi di fr. 4'893.05, versati alla ditta __________ il 22
gennaio 2001.
B. Con decreto
supercautelare del 30 gennaio 2001 della Pretura della giurisdizione di
__________ e con decreto cautelare del 6 aprile 2001, la ditta __________ ha
ottenuto l’iscrizione provvisoria di un’ipoteca legale degli artigiani a carico
della particella n. __________RFD di __________, per un importo di fr.
24'006.70.
Con petizione del 18
aprile 2001 la ditta __________ ha promosso azione creditoria __________
tendente al pagamento dell’importo di fr. 24'006.70 oltre ad accessori. Con
medesimo atto, ha pure chiesto di ordinare all’Ufficiale dei registri
l’iscrizione definitiva dell’ipoteca legale degli artigiani per uguale importo.
A tali richieste si è
opposto __________, che ha postulato la reiezione integrale dell’azione
creditoria e la cancellazione dell’ipoteca legale provvisoria iscritta a carico
del fondo n. __________RFD di __________.
C. Il Pretore, con
decisione del 9 dicembre 2002, ha parzialmente accolto la petizione,
condannando il convenuto al pagamento dell’importo di fr. 14'254.30 oltre ad
interessi al 5% dal 16 gennaio 2001 e ordinando l’iscrizione di un’ipoteca
legale per stesso importo entro 30 giorni dalla crescita in giudicato della
decisione. Ha ripartito gli oneri processuali di complessivi fr. 2'400.- per
2/5 a carico dell’attrice e per i rimanenti 3/5 a carico del convenuto, il
quale è pure stato condannato a rifondere all’attrice fr. 500.- a titolo di
ripetibili.
Il Giudice di prime cure,
accertato che tra le parti è venuto in essere un contratto d’appalto ai sensi
degli art. 363 e segg. CO, ha costatato che il convenuto aveva comunicato più
volte all’attrice, per il tramite della direzione lavori, che le opere non
erano conformi a quanto pattuito e non erano state eseguite a regola d’arte.
Tale circostanza, sempre a mente del Pretore, era pure stata confermata dalle
testimonianze degli artigiani intervenuti dopo la cessazione dell’attività
dell’attrice sul cantiere e dimostrata anche dalla documentazione fotografica
versata agli atti. In questa evenienza, il Pretore ha quindi concluso che in
concreto il convenuto avrebbe potuto soprassedere nella fissazione di un
termine per la riparazione dei difetti, giusta l’art. 366 cpv. 2 CO, poiché,
verosimilmente, ciò sarebbe stato inutile per l’incapacità o il rifiuto serio o
definitivo dell’appaltatore di rimediare ai difetti. Ha quindi concluso che il
convenuto avrebbe avuto la facoltà di dedurre i costi sostenuti per far
riparare e ultimare i lavori da parte di un terzo.
Tuttavia, il
Giudice di prime cure ha ritenuto come non dimostrata la conformità
dell’ammontare dei lavori eseguiti da terzi per i quali il convenuto aveva
chiesto la compensazione con quanto ancora dovuto all’attrice. Tale
valutazione, basata sulla sola liquidazione allestita dall’arch. __________,
non era, infatti, stata sottoposta a verifica del perito, né del resto
l’audizione degli artigiani intervenuti in seguito sul cantiere aveva permesso
di appurare il valore delle rispettive prestazioni. Al convenuto è quindi stata
negata la possibilità di dedurre queste sue ulteriori spese (fr. 11'978.10),
per mancanza di prova.
Per contro, il Pretore,
ritenuta la validità della perizia giudiziaria e respinte le critiche del
convenuto sul modo in cui è stata assunta tale prova, ha riconosciuto la bontà
delle conclusioni del perito giudiziario, il quale ha valutato la mercede
ancora dovuta all’attrice in fr. 19'147.35. Dedotto l’importo di fr. 4'893.05
nel frattempo versato dal convenuto all’attrice, il Pretore ha di conseguenza
condannato il convenuto a pagare all’attrice l’importo residuo di fr.
14'254.30, oltre ad interessi al 5% dal 16 gennaio 2001.
Nel frattempo, essendo
adempiute le condizioni temporali per l’iscrizione in via definitiva dell’ipoteca
legale, il Giudice di prima istanza ha ordinato tale iscrizione limitatamente
all’importo di fr. 14'254.30 oltre ad interessi al 5% dal 16 gennaio 2001.
D. Avverso la decisione
del Pretore, il 15 gennaio 2003 __________ ha presentato appello, chiedendo, la
riforma della decisione impugnata nel senso di respingere integralmente la
petizione della ditta __________, con messa a carico delle spese processuali a
quest’ultima. Dei motivi si dirà nei considerandi.
Con osservazioni del 7
febbraio 2003 l’appellata chiede la conferma della decisione del Pretore.
Considerando
in diritto
-
L’appello è stato
presentato tempestivamente (art. 308 cpv. 1 CPC) e la legittimazione
dell’appellante è pacifica. Essendo adempiute anche le altre condizioni formali,
l’appello è quindi ammissibile e può essere esaminato nel merito.
-
L’appellante non
contesta le considerazioni giuridiche contenute nella sentenza impugnata sul
contratto d'appalto, sulla possibilità di recedere dal contratto con o senza
fissazione di un termine supplementare per porre rimedio ai difetti dell’opera
secondo l’art. 366 cpv. 2 CO e sulla possibilità di dedurre i maggiori costi
sostenuti dal committente per il rifacimento e l’ultimazione dell’opera in
questione (cfr. consid. 2e 2 decisione impugnata). Invero, va rilevato che
nella sentenza impugnata il pretore considera come in concreto il convenuto
avrebbe potuto soprassedere sulla fissazione di un ulteriore termine e gli
riconosce la facoltà di poter dedurre le spese sostenute per l’intervento di
terzi.
L’appellante critica
tuttavia la conclusione pretorile circa la mancata prova del valore delle
prestazioni degli artigiani intervenuti dopo l’allontanamento dell’attrice dal
cantiere, da dedursi dalla mercede dovuta all’appaltatore. Asserisce a questo
proposito che la liquidazione allestita dalla direzioni lavori (doc. _) elenca
nel dettaglio i lavori effettivamente eseguiti da terzi, fatto confermato anche
dall’arch. __________ nella sua audizione testimoniale. Asserisce inoltre che l’appellata
avrebbe contestato unicamente la valenza probatoria del documento _, ma non il
contenuto dello stesso (fr. 11'978.10 per le prestazioni di terzi). Dal
raffronto degli importi indicati in questo documento con quelli risultanti
dalla liquidazione eseguita da parte dell’appellata (doc. _) e dalla verifica
eseguita dal perito giudiziario emergerebbero inoltre dei prezzi inferiori, per
cui la veridicità degli importi indicati nel do. _ sarebbe evidente. Quale
ulteriore prova vi sarebbe anche la fattura della ditta __________ di fr. 430.-
(doc. _), ripresa nel riassunto della direzione lavori (doc. _) per l’importo
di fr. 400.- effettivamente corrisposto dal convenuto alla ditta.
Sulla base di questi
elementi, il Pretore avrebbe quindi dovuto apprezzare ai sensi dell’art. 90 CPC
la concludenza del doc. _ e non semplicemente rifiutarne il contenuto per
mancanza di altre prove convergenti.
2.1. I lavori di
rifacimento o sistemazione fatti eseguire dal convenuto in luogo dell’attrice
sono stati riassunti nella distinta di cui al doc. _. L’attrice ha contestato
in sede di replica anche tale documento, siccome pura emanazione di parte.
Anche se non risulta chiaramente dalle affermazioni dell’appellata che il
documento in questione è stato contestato sia per la sua valenza probatoria,
sia per il suo contenuto, con particolare riferimento alle prestazioni svolte e
al loro valore, nell’allegato di replica l’appellata ha comunque contestato
recisamente il documento. Stava quindi al convenuto provarne la veridicità
attraverso ulteriori prove.
A questo proposito si
rileva che tale documento è stato allestito con ogni probabilità dalla
direzione lavori, ma non reca firma di alcuno, non risulta che sia stato
inviato agli artigiani che hanno partecipato al rifacimento dell’opera iniziata
dall’attrice, né tantomeno che sia da essi stato discusso o accettato. A
ragione, quindi, il pretore ha ritenuto che tale prova non fosse sufficiente
per dimostrare l’entità dei lavori eseguiti da terzi e di cui il convenuto
richiedeva la rifusione, l’onere della prova incombendogli.
Né del resto,
contrariamente a quanto asserito dall’appellante, si può ritenere che gli
importi espressi nel documento fossero corretti alla luce di altre prove:
infatti, il raffronto del doc. _ con le liquidazioni finali di cui al doc. _ e
della perizia giudiziaria non risulta affatto possibile, poiché il doc. _
riferisce appunto di lavori rifatti a seguito della difettosità dell’opera
eseguita dall’attrice, mentre gli altri due documenti concernono la liquidazione
finale generale per le opere murarie. Non vi è quindi alcuna corrispondenza tra
le voci indicate nel doc. _ e in quelle indicate nel doc. _ o nella perizia
giudiziaria.
È ben vero che il
documento attestante le opere rifatte o sistemate corrisponde a quanto indicato
nello scritto del 12 dicembre 2000 (doc. _), e l’esecuzione di tali lavori è
stata confermata dal teste __________, titolare dell’impresa di costruzioni
__________ Sagl intervenuta in seguito per terminare alcuni lavori. Ma oltre a
questo fatto, nulla può essere ritenuto dimostrato quanto alla quantificazione
delle relative prestazioni: né il teste arch. __________, né il teste
__________, né tantomeno gli altri artigiani intervenuti sul cantiere – si veda
ad esempio l’elettricista __________, che ha rifatto il collegamento del quadro
esterno, per il quale nel doc. _ sono esposti fr. 900.- circa – non hanno mai
asserito di aver svolto un lavoro corrispondente agli importi esposti nelle
singole voci del doc. _. Dagli atti processuali non risultano nemmeno le fatture
degli artigiani, incaricati delle riparazioni, che avrebbero dovuto essere
inviate al convenuto, e dalle quali sarebbe stato possibile avere una conferma
del costo delle relative prestazioni e raffrontarlo con quello indicato nel
doc. _.
Riguardo invece alla
testimonianza dell’arch. __________, si rileva che egli non fa altro che
confermare, in modo invero assai generico, che “il doc. _ dà atto dei lavori
eseguito dalla impresa __________, rifatti e/o sistemati da altre ditte: (…)”,
ma non si esprime o non è stato invitato ad esprimersi sul valore delle
prestazioni degli altri artigiani.
È evidente che nemmeno dal
generico versamento di un importo globale di oltre fr. 25'000.- alla ditta
__________ Sagl può essere dedotta la prova che tale importo fosse comprensivo
anche dei lavori precisati nel doc. _. Dalla copia della conferma dei pagamenti
eseguiti (doc. _) non risulta, infatti, alcuna causale per il versamento di
tale importo, né dall’istruttoria è risultato altrimenti, di modo che,
contrariamente a quanto asserito dall’appellante, nulla può ritenersi provato a
questo proposito.
In tali circostanze, ben
si giustificava quindi, come ha fatto il Pretore, di considerare come non
provato l’importo delle prestazioni per lavori di rifacimento o sistemazione,
di cui il convenuto ha preteso la rifusione dall’attrice.
2.2. A questa conclusione
fanno eccezione due posizioni, che, contrariamente a quanto deciso dal Giudice
di prime cure, dovevano essere considerate come provate. Trattasi del lavoro
svolto dalla ditta __________, per l’ispezione della canalizzazione ai fini
della verifica dell’allacciamento, per il quale la ditta ha inviato una fattura,
agli atti, di fr. 430.- (doc. _; cfr. anche verbale teste __________), nonché
del lavoro supplementare per i ponteggi eseguito dalla ditta __________, dalla
cui fattura del 31 dicembre 2000 (doc. _) risulta un supplemento per
“sistemazione terreno per base di appoggio” di fr. 200.-. Entrambe queste voci
sono state riprese nel riassunto dei lavori rifatti o sistemati di cui al doc.
_ e quindi, vista la corrispondenza degli importi e le altre risultanze
dell’istruttoria, dovevano essere considerati come provati.
- Occorre a
questo punto verificare se il convenuto abbia il diritto di dedurre queste
spese supplementari, riconosciute come provate, relative al rifacimento o alla
sistemazione da parte di terzi dei lavori difettosi eseguiti dalla ditta
__________.
3.1. Nella sentenza
impugnata il Pretore non si è determinato con certezza sulla questione della
facoltà per il committente di avvalersi della possibilità offerta dall’art. 366
CO, lasciando aperta la questione, dal momento che, comunque, a mente sua la
prova della conformità dell’ammontare delle spese chieste dal committente in
deduzione dalla mercede dovuta all’appaltatore non era stata fornita e quindi,
già per questo motivo, il committente non avrebbe avuto la possibilità di
dedurre la spesa sostenuta per il rifacimento o la sistemazione delle opere
difettose. Il giudizio impugnato, tuttavia, lascia intendere che nella
fattispecie ciò sarebbe verosimilmente stato possibile, visti i reiterati
inviti all’attrice a riparare i difetti risultanti chiaramente dalla documentazione
fotografica versata agli atti e dalle deposizioni rese in istruttoria dagli
artigiani intervenuti dopo l’allontanamento dell’attrice dal cantiere.
3.2. Secondo l’art.
366 cpv. 2 CO, nel caso in cui durante l’esecuzione dell’opera sia prevedibile
con certezza che per colpa dell’appaltatore essa risulterà difettosa o non
conforme al contratto, il committente può fissargli un congruo termine per rimediarvi,
sotto comminatoria che diversamente sarà affidata la riparazione e o la
continuazione dell’opera ad un terzo, a rischio e spese dell’appaltatore.
Tre condizioni
devono essere adempiute per applicare tale norma: l’opera non deve essere stata
ancora ultimata e le circostanze devono permettere di prevedere con certezza
che essa, una volta terminata, presenterà difetti o non sarà conforme a quanto
le parti hanno stipulato contrattualmente; l’appaltatore e non il committente
deve essere il responsabile di tale situazione; il committente deve aver
assegnato un termine all’appaltatore affinché quest’ultimo possa rimediare ai
difetti dell’opera; inoltre lo deve aver reso attento del fatto che, se l’opera
non fosse stata resa conforme entro il termine assegnato, avrebbe fatto
eseguire il lavoro da un terzo a spese dell’appaltatore (Gauch, Der Werk-vertrag, 4. edizione,
Schulthess 1996, n. 873 e segg.; Bühler,
in Basler Kommentar, 3. edizione, Helbling & Lichtenhahn 2003, n. 30 e
segg. ad art. 366 CO).
Per contro, qualora
queste condizioni non fossero realizzate, la dichiarazione di recedere dal
contratto esplicherebbe i suoi effetti conformemente all’art. 377 CO, norma che
permette al committente di recedere dal contratto fintanto che l’opera non è compiuta,
tenendo tuttavia indenne l’appaltatore del lavoro già svolto e di ogni danno.
Eccezionalmente, la
fissazione del termine può essere omessa se risulta evidente sin dall’inizio
che ciò sarebbe inutile, in analogia a quanto previsto all’art. 108 CO, ad
esempio a causa dell’incapacità o del rifiuto serio o definitivo
dell’appaltatore di rimediare ai difetti (Gauch,
op. cit., n. 885).
3.3. Il Pretore ha ritenuto
come sufficienti le dichiarazioni di __________ che avrebbe più volte ripreso
l’appellata per la riparazione di difetti e la sistemazione di lavori non
eseguiti a regola d’arte o conformemente a quanto previsto nel contratto
d’appalto.
Invero, occorre rilevare
che l’affermazione del teste __________, emanata unicamente in corso di causa,
non trova alcun riscontro in altre risultanze istruttorie, in particolare
l’altro responsabile della direzione lavori, l’arch. __________, non ha
minimamente riferito tale circostanza, né tantomeno risultano elementi in tal
senso dallo scambio di corrispondenza precedente l’introduzione della causa, in
tempi non sospetti. Né d’altro canto possono essere passate sotto silenzio le
dichiarazioni di due operai impiegati sul cantiere, i quali hanno affermato che
a mente loro non sono mai state avanzate lamentele da parte della direzione
lavori (cfr. testi __________ e __________).
Alla luce di tutte queste
circostanze, non è quindi possibile sostenere che per le sole lamentele di
__________ il committente avrebbe addirittura potuto soprassedere alla
fissazione del termine di cui all’art. 366 cpv. 2 CO, come rilevato nella
sentenza impugnata. Al contrario, a questo proposito il committente non ha
affatto dimostrato, come sarebbe stato suo obbligo, che l’appaltatore non
sarebbe stato in grado di rimediare ai presunti difetti dell’opera per sua
incapacità o che si sarebbe definitivamente rifiutato di sistemarli. Pertanto,
per l’omessa notifica del termine di cui all’art. 366 cpv. 2 CO, il committente
non può beneficiare dei diritti derivanti da tale disposto, che nella
fattispecie non risulta applicabile.
Né tantomeno possono
giovare al convenuto i disposti di cui agli art. 107 e segg. CO, mancando anche
in questa evenienza i presupposti, in particolare, la fissazione di un termine
per l’adempimento dell’obbligazione contrattuale.
La rescissione
contrattuale del committente deve quindi essere intesa ai sensi dell’art. 377
CO, in base al quale l’appaltatore ha il diritto di essere risarcito di ogni
danno subito, mentre al committente non è data possibilità di dedurre dalla
mercede dovuta le spese da esso sostenuto per la riparazione o sistemazione
dell’opera.
3.4. Visto quanto precede,
anche le due fatture relative alla prestazione di terzi intervenuti per
riparare alcuni difetti dell’opera, che avrebbero dovuto essere considerate
come prova certa del danno subito dal committente, non possono quindi essere
dedotte dalla mercede dovuta all’appellata.
Su questo punto l’appello
deve quindi essere respinto.
- L’appellante
critica, seppure a titolo abbondanziale, la procedura seguita dal perito
giudiziario per l’allestimento della perizia: né sarebbe stata eseguita secondo
quanto previsto dal codice di procedura civile, né il perito avrebbe applicato
un’analoga procedura per entrambe le parti, né queste ultime avrebbero avuto la
stessa facoltà di esprimersi. Il perito avrebbe in particolare acquisito agli
atti in modo irrituale ulteriori documenti prodotti dall’appellata senza
sottoporli a contraddittorio.
4.1. La critica non può
essere seguita. Anzitutto si rileva che il perito ha esperito un sopralluogo
alla presenza del patrocinatore dell’appellata e di __________, responsabile
della direzione lavori per conto del committente. Entrambe le parti sono quindi
state sentite. Inoltre, al momento del ricevimento della perizia, il
patrocinatore del committente non ha reagito alla propria mancata citazione,
chiedendo ad esempio di spiccare una nuova citazione per il suo tramite, ed è
passato ad atti successivi senza chiedere un nuovo contraddittorio. Egli è del
resto stato messo nella possibilità di esprimersi al riguardo della perizia
nelle conclusioni, a sostegno delle proprie tesi, per cui, in tali circostanze
e per questi motivi, non si giustifica di escludere dalle tavole processuali la
perizia.
4.2. Né l’assunzione agli
atti di ulteriore documentazione da parte del perito rende nulla o annullabile
la perizia. Infatti, dal referto peritale risulta che il perito ha eseguito la
propria valutazione comparando i prezzi previsti nella liquidazione finale
dell’impresa (doc. _) e in quella allestita e corretta dal committente (doc.
_), calcolando in modo teorico, laddove mancavano rilievi e fotografie,
quantità e prezzi sulla base del tariffario generalmente riconosciuto della __________.
Nonostante l’assunzione di nuova documentazione, si può quindi affermare che la
stessa riguardi punti non essenziali della perizia, né del resto l’appellante
sostiene il contrario. Dal momento che quest’ultimo è stato informato di tale
modo di procedere, ha avuto la facoltà di consultare i documenti e di esprimersi
al riguardo, il referto non è da considerarsi, in via eccezionale, nullo (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 10 ad art.
248).
Anche su questo punto
l’appello deve quindi essere respinto.
- Visto
quanto precede, l’appello deve quindi essere integralmente respinto. La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per questi motivi,
richiamati, per le spese, l'art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
-
L'appello 15 gennaio
2003 di __________ è respinto.
-
Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 450.–
b) spese fr.
50.–
fr.
500.–
già
anticipati dall'appellante, sono posti a suo carico con l'obbligo di rifondere
alla controparte fr. 800.– per ripetibili d'appello.
- Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di __________
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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