AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2003.115
Data decisione, Autorità:
04.08.2003, IICCA
Incarto n.
12.2003.115
Rinvio TF
Lugano
4 agosto 2003/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n.
OA.1994.00077 (già 14/1994) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1-
promossa con petizione 28 gennaio 1994 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dallo studio legale __________
con cui
l’attore ha chiesto la condanna della convenuta a riconsegnargli il 38.4% delle
partecipazioni nelle società __________ con sede a __________ (4'387'498 azioni
"serie B"), __________ con sede a __________ (4'387'448 azioni),
__________ con sede a __________ (2'360'602 azioni), __________ con sede a
__________ (36'000'000 azioni), __________ con sede a __________ (1'603'875
azioni) e __________ con sede a __________ (49 azioni), nonché il 38.4% dei
crediti verso banche e verso società del gruppo, da lei detenuti
fiduciariamente in virtù della convenzione fiduciaria del 28 agosto 1989,
statuiti in fr. …, ritenuto che in sede conclusionale la seconda parte del petitum
è stata corretta e completata nel senso che andavano pure restituiti il 38.4%
di ogni altra partecipazione societaria, dei crediti verso altre persone e di
ogni altro bene della convenuta, detenuti sulla base del medesimo contratto
fiduciario, senza più indicare alcun importo;
domande
avversate dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, e che
il Pretore, con sentenza 22 ottobre 2001, ha parzialmente accolto, in
particolare nella misura in cui la petizione aveva per oggetto le
partecipazioni nelle società __________ con sede a __________, __________ con
sede a __________, __________ con sede a __________, __________ con sede a
__________, __________ con sede a __________ e __________ con sede a
__________, caricando gli oneri processuali alle parti in ragione di metà
ciascuna, compensate le ripetibili;
Ed ora
sull'appello 13 novembre 2001 della convenuta, avversato dall'attore, con cui
si chiede di riformare la sentenza pretorile nel senso che la petizione sia
stralciata dai ruoli siccome priva d'oggetto nella misura in cui si riferiva
alle partecipazioni nelle società __________ con sede a __________, __________
con sede a __________, __________ con sede a __________, __________ con sede a
__________, __________ con sede a __________ e __________ con sede a __________
con spese e ripetibili a carico della controparte o in subordine di respingerla
integralmente, e in ogni caso di respingere formalmente le domande cautelari
ancora pendenti, il tutto pure con protesta di spese e ripetibili delle due
sedi;
preso atto
che con sentenza 23 aprile 2003 la I Corte civile del Tribunale federale, in
accoglimento di un ricorso di diritto pubblico presentato dalla convenuta, ha
annullato i dispositivi n. III e IV della sentenza 2 settembre 2002 di questa
Camera, che aveva respinto l'appello in questione, caricando all'appellante gli
oneri processuali e le ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
- Nel corso
del 1975 __________ e __________, soci il primo al 60% e il secondo al 40%
della società colombiana __________ con sede a __________, sottoscrissero un
mandato fiduciario (doc. B) con la società svizzera __________, in forza del
quale quest'ultima avrebbe dovuto detenere ed amministrare le loro
partecipazioni nella società colombiana, fermo restando che essa avrebbe potuto
e dovuto agire solo in presenza di istruzioni concordi di tutti i mandanti; col
passare del tempo anche ulteriori loro partecipazioni in altre società
latinoamericane vennero sottoposte all'accordo. Nell'agosto 1989 la convenzione
fiduciaria è stata rinnovata (doc. C), con il solo aumento del numero dei
mandanti, che ora erano tre, ritenuto che accanto a __________, socio ora al
57.6%, ed __________, socio al 38.4%, subentrava pure __________ con una quota
del 4%.
Con scritto 10
settembre 1993 (doc. H) __________ ha revocato con effetto immediato il mandato
fiduciario, chiedendo la restituzione dei beni di sua spettanza. Il rifiuto
opposto dalla fiduciaria ha dato origine alla presente causa.
-
Con
petizione 28 gennaio 1994 __________, ritenendosi legittimato a revocare il
mandato fiduciario segnatamente per motivi gravi, ha chiesto la condanna di
__________. a riconsegnargli tutte le partecipazioni, beni e crediti di sua
spettanza, da lei detenuti fiduciariamente, ovvero il 38.4% delle
partecipazioni nelle società __________ con sede a __________ (4'387'498 azioni
"serie B"), __________ con sede a __________ (4'387'448 azioni),
__________ con sede a __________ (2'360'602 azioni), __________ con sede a
__________ (36'000'000 azioni), __________ con sede a __________ (1'603'875
azioni) e __________ con sede a __________ s (49 azioni), nonché il 38.4% dei
crediti verso banche e verso società del gruppo, statuiti in un importo
imprecisato, ritenuto che in sede conclusionale la seconda parte del petitum
è stata corretta e completata nel senso che andavano pure restituiti il 38.4%
di ogni altra partecipazione societaria, dei crediti verso altre persone e di
ogni altro bene detenuto dalla convenuta.
-
La convenuta
si è opposta alla petizione, contestando tra l'altro che l'attore, da solo,
potesse validamente revocare il mandato fiduciario conferitole congiuntamente
dai tre mandanti.
-
Al termine
dell'istruttoria, il 2 settembre 1999, la convenuta ha comunicato alla Pretura
di aver nel frattempo ottenuto il consenso che mancava da parte degli altri due
fiducianti a che venissero restituiti all'attore i titoli societari da lui
rivendicati con la petizione: di conseguenza, essendo venuta meno la sua riserva
in merito alla richiesta di restituzione dei titoli azionari formulata
dall'attore, essa aveva provveduto a notificare alle diverse società il
trasferimento dei titoli all'attore e simultaneamente a restituirgli i titoli
detenuti fiduciariamente. Essa ha tenuto a precisare che in ogni caso la
restituzione dei titoli non significava accettazione da parte sua delle tesi di
fatto e di diritto dell'attore nella causa, che rimaneva pendente limitatamente
a quanto non ancora consensualmente restituito.
-
Con la
sentenza qui oggetto di impugnativa il Pretore ha accolto la petizione nella
misura in cui aveva per oggetto le partecipazioni della convenuta nelle società
__________ con sede a __________, __________ con sede a __________, __________
con sede a __________, __________ con sede a __________, __________ con sede a
__________ e __________ con sede a __________, caricando gli oneri processuali
alle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.
Il giudice di
prime cure ha innanzitutto preso atto dello scritto 2 settembre 1999 della
convenuta e, visto che l'attore contestava che la controparte avesse dato
seguito al suo impegno di restituzione, ha condannato quest'ultima a
restituirgli le partecipazioni chieste con la petizione; per sapere se lo
scritto in questione dovesse essere considerato come acquiescenza, egli ha
quindi provveduto ad esaminare se la petizione fosse fondata già al momento
della sua introduzione, concludendo per l'affermativa. Diversa invece era la
soluzione in punto alla domanda di restituzione del 38.4% dei crediti verso
banche e società del gruppo, che, non quantificati con la petizione, non erano
stati specificati nella loro entità nemmeno con gli allegati successivi, per
cui tale richiesta è stata sanzionata come irricevibile. Il Pretore ha infine
precisato che l'emanazione del giudizio di merito rendeva prive d'oggetto le
domande cautelari ancora pendenti, circostanza di cui si sarebbe tenuto conto
nell'attribuzione delle ripetibili.
-
Con
l'appello che qui ci occupa, avversato dall'attore, la convenuta ha chiesto di
riformare il giudizio di prime cure nel senso di stralciare dai ruoli la
petizione siccome priva d'oggetto nella misura in cui si riferiva alle
partecipazioni nelle 6 società latinoamericane con spese e ripetibili a carico
della controparte o in subordine di respingerla integralmente: a suo dire, lo
scritto 2 settembre 1999 aveva reso priva d'oggetto la lite relativa alle
partecipazioni azionarie, che in quella misura doveva dunque essere stralciata
dai ruoli; ad ogni buon conto la petizione era ampiamente infondata sin
dall'inizio, atteso che la dottrina maggioritaria, confortata dal Tribunale
federale, non riconosceva al singolo mandante la facoltà di revocare un mandato
conferito congiuntamente e in ogni caso, anche seguendo la tesi minoritaria
fatta propria dal Pretore, l'esito non sarebbe stato diverso, in quanto tra i
mandanti vi era senz'altro un rapporto societario. Essa chiede infine che le
domande cautelari ancora pendenti, dichiarate prive d'oggetto dal Pretore, il
quale tuttavia non ha concretizzato tale decisione nel dispositivo, vengano
formalmente respinte.
-
Con sentenza
23 aprile 2003 la I Corte civile del Tribunale federale, in accoglimento di un
ricorso di diritto pubblico presentato dalla convenuta, ha annullato i
dispositivi n. III e IV del giudizio 2 settembre 2002, con cui la scrivente
Camera aveva respinto l'appello in questione caricando all'appellante gli oneri
processuali e le ripetibili. L'Alta Corte ha in sostanza ritenuto che lo
scritto 2 settembre 1999 costituiva senz'altro una dichiarazione di
acquiescenza parziale, limitata all'obbligo di restituzione dei titoli
societari chiaramente designati nella petizione, ciò che i giudici cantonali
avrebbero dovuto accertare d'ufficio. Una volta constatata l'acquiescenza
parziale, l'autorità d'appello avrebbe pertanto dovuto procedere allo stralcio
parziale della causa, per cui il giudizio cantonale che, dopo l'esame di
merito, aveva di fatto avallato la pronunzia di condanna del Pretore, si
avverava come arbitrario.
-
Il giudizio
di rinvio permette senz'altro di accogliere la prima censura d'appello, quella
con cui la convenuta, sulla base dello scritto 2 settembre 1999, ha in sostanza
chiesto che il dispositivo pretorile che l'aveva condannata a riconsegnare
all'attore tutta una serie di partecipazioni azionarie, fosse trasformato in un
decreto di stralcio (parziale) per acquiescenza.
Ritenuto che per
costante giurisprudenza l'acquiescenza, totale o parziale che sia, implica la
soccombenza della parte convenuta e l'obbligo per quest'ultima, seppur con
ampio margine d'apprezzamento per il giudice, di assumersi le spese processuali
e le ripetibili (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 12 ad art. 352
e m. 1 seg. ad art. 151; IICCA 17 febbraio 1998 in re S. AG/S. S.r.l. e
lc.), il giudizio di prima istanza, che a fronte di un'acquiescenza parziale ha
posto a carico delle parti in ragione di metà ciascuna gli oneri processuali
compensate le ripetibili, non si appalesa come arbitrario o altrimenti
insostenibile (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 32 ad art. 148) e può
senz'altro essere confermato dall'autorità d'appello (IICCA 14 dicembre
1994 in re B./G. Ltd.).
-
Del tutto
infondata -come del resto già indicato nella sentenza 2 settembre 2002 - è per
contro la richiesta con cui la convenuta chiede di riformare la sentenza
pretorile nel senso di respingere formalmente le domande cautelari ancora
pendenti (quella relativa alla nomina di un amministratore giudiziale e quella
avente per oggetto la richiesta dell'attore di disporre delle azioni di
__________ con sede a __________, non ancora consegnategli nell'autunno 1999)
che il Pretore aveva dichiarato prive d'oggetto in conseguenza dell'emanazione
del giudizio di merito, senza tuttavia aver concretizzato tale decisione nel
dispositivo. Intanto si osserva che il mancato accoglimento delle stesse
risulta implicitamente dalla particolare formulazione del primo giudizio, nella
misura in cui si dice che la petizione è accolta, ma unicamente con riferimento
alla consegna delle partecipazioni delle 6 società del gruppo __________
(dispositivo n. 1). D'altro canto va evidenziato che il fatto che le cautelari
fossero divenute prive d'oggetto comportava semmai il loro stralcio (art. 351 CPC)
e non invece l'emanazione di un giudizio di reiezione, come preteso nel
gravame. Nulla permette infine di concludere che il giudice di prime cure non
abbia effettivamente tenuto conto dell'esito delle cautelari nella fissazione e
nella ridistribuzione delle spese e delle ripetibili complessive, tanto più che
l'attribuzione degli oneri processuali alle parti in ragione di metà ciascuna,
compensate le ripetibili, da lui decisa, non sarebbe arbitraria nemmeno nel
caso in cui si concludesse che le stesse erano destinate ad essere respinte.
-
Stante l'accoglimento della richiesta, formulata nel gravame in
via principale, di riformare la sentenza pretorile nel senso di stralciare dai
ruoli la petizione nella misura in cui si riferiva alle partecipazioni nelle 6
società latinoamericane, la richiesta formulata in via subordinata di
respingere integralmente la petizione non necessiterebbe nemmeno di essere
esaminata.
In ogni caso, come
già evidenziato nella sentenza 2 settembre 2002, la stessa sarebbe senz'altro
stata respinta siccome irricevibile, atteso che in sede conclusionale la parte
convenuta non aveva più preteso l'integrale reiezione della petizione (Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 19 ad art. 307; IICCA 10 luglio 1995 in re B. SA/R.), ma si
era limitata a postulare che la stessa fosse respinta nella misura in cui non
fosse stata stralciata dai ruoli siccome priva d'oggetto (conclusioni p. 29).
- Ne discende
il parziale accoglimento dell'appello, ritenuto che la parziale soccombenza
delle parti in questa sede giustifica di caricare loro in ragione di metà
ciascuna gli oneri processuali e di compensare le ripetibili (art. 148 cpv. 2
CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
I. L’appello 13 novembre 2001 di __________ è parzialmente accolto. Di
conseguenza il dispositivo n. 1 della sentenza 22 ottobre 2001 della Pretura
del distretto di Lugano, Sezione 1, è così riformato:
- Nella misura in cui ha
per oggetto la richiesta di riconsegna del 38.4% delle partecipazioni nelle
società __________ con sede a __________ (4'387'498 azioni "serie
B"), __________ con sede a __________ (4'387'448 azioni), __________ con
sede a __________ (2'360'602 azioni), __________ con sede a __________ (36'000'000
azioni), __________ con sede a __________ (1'603'875 azioni) e __________ con
sede a __________ (49 azioni), la petizione è stralciata dai ruoli per
acquiescenza. Per il resto la petizione è irricevibile.
II. Le spese della procedura d'appello consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 4'950.--
b) spese fr. 50.--
Totale fr. 5'000.--
da anticiparsi
dall’appellante, sono caricate alle parti in ragione di 1/2 ciascuna,
compensate le ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla
Pretura del distretto di Lugano,
Sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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