AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
12.2002.99
Data decisione, Autorità:
16.07.2003, IICCA
Incarto n.
12.2002.99
Lugano
16 luglio
2003/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretaria:
Zanetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.1998.00092
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 20
maggio 1998 da
rappr. dall'avv.
contro
e per esso deceduto, la moglie
rappr. dall'avv.
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto __________ al pagamento della
somma di fr. 774'681.65 oltre accessori (risarcimento danni), aumentata in sede
di conclusioni a fr. 1'075'495.65 oltre accessori, protestando spese e
ripetibili;
domanda
avversata dal convenuto e che il Pretore, con sentenza 22 aprile 2002, ha
parzialmente accolto, limitatamente a fr. 626'070.-- oltre interessi al 5% dal
- gennaio 1998 al 30 aprile 2002 su fr. 207'720.-- e dal 1. maggio 2002 su fr.
418'350.--;
appellante
__________ che, con memoriale 13 maggio 2002, chiede la riforma del querelato
giudizio, nel senso di respingere le pretese dell’attrice, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l’attrice, con osservazioni 1. luglio 2002, postula la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti
ritenuto
in fatto:
A. A far tempo dal 1989, __________ ha
lavorato come stagionale alle dipendenze di __________, gerente e titolare
dell’albergo __________ a __________; ella era impiegata in qualità di
ausiliaria di cucina e il suo stipendio mensile lordo era di fr. 2'350.--,
oltre all’asse-gno per i figli (doc. B, D).
B. Il giorno di lunedì 24 maggio 1993,
__________ si trovava sul posto di lavoro in sostituzione di un’altra
dipendente, poiché solitamente il lunedì era la sua giornata di libero. Dal
formulario di annuncio dell’infortunio allestito dal datore di lavoro, si
rileva che verso le ore 11.30 la dipendente ha subito delle ustioni alle
braccia (doc. 2).
Secondo
__________, ella avrebbe subìto quelle lesioni dopo essere entrata in cucina al
termine del proprio pranzo e dopo che il capo-cuoco aveva provveduto alla
pulizia settimanale degli scarichi con soda caustica. Apprestandosi a iniziare
i lavori di pulizia in cucina, avrebbe immerso le mani in una pentola dove era
stata inavvertitamente lasciata dell’acqua in cui si trovava disciolta della
soda caustica; per il forte bruciore alle braccia si recava piangendo e
lamentandosi del dolore alla ricezione dell’albergo, da dove la governante
chiedeva telefonicamen-te chiarimenti al capo-cuoco, il quale rispondeva di non
sapersi spiegare il motivo di quel dolore al braccio (verbale audizione teste
__________, 27.4.1999, pag. 5). In seguito è emerso che quel tipo di ustioni
sulle braccia avrebbero potuto essere provocate dalla soda caustica.
C. Dal 24 maggio 1993, giorno
dell’infortunio, __________ non è più in grado di utilizzare le braccia e
risulta completamente inabile al lavoro. Ella è stata in cura da diversi
medici. In particolare il dr. med. __________, chirurgo plastico, ha operato
diverse volte __________, procedendo alla asportazione del tessuto necrotizzato
da ambo le mani e avambraccia (doc. E, F, G, H; doc. rich. IV dall’Ufficio
assicurazione invalidità, Bellinzona, perizia del 27.10.1995 del dr. med.
__________). Dalla perizia giudiziaria del prof. dr. med. __________ si evince
che l’infortunata "presenta un’invalidità completa degli arti superiori in
quanto nemmeno le funzioni più primitive possono essere eseguite” e “va
considerata come grande invalida secondo l’art. 42 cpv. 2 LAI” (v. perizia
giudiziaria dr. med. __________, 12.4.2001, atto XXIV, pag. 2). Secondo
un’ulteriore perizia allestita dal dr. med. __________ per l’assicurazione
infortuni __________ di __________ (doc. N; doc. rich. IV dall’Ufficio
assicurazione invalidità, Bellinzona, perizia del 27.10.1995), __________ è da
considerare completamente inabile al lavoro manuale a causa della impossibilità
di usare entrambe le mani e avam-braccia, poiché le bruciature e le ferite
causate dalla soda caustica continuano a riaprirsi e inoltre la soda ha leso
non solo l’epidermide e i tessuti superficiali, ma anche i tessuti più in
profondità (ad es. i tendini), ciò che spiega le difficoltà dell’attrice nel
distendere le braccia.
D Con petizione 20 maggio 1998,
__________ ha chiesto il versamento di:
fr. 49'596.-- per perdita di guadagno fino al
31.12.1998
fr. 264'170.-- per perdita di guadagno futura fino al
pen-
sionamento
fr. 382'024.-- a titolo di indennità per la necessità
di fare
capo ad un aiuto per lavori
domestici (10
ore alla settimana; fr. 25.--
all’ora)
fr. 70'000.-- a titolo di indennità per torto morale;
fr. 8'891.65 per spese di patrocinio
preprocessuali
fr. 774’681.65 totale (importo aumentato in sede di
conclu-
sioni a fr. 1'075'495.65).
Il convenuto si è opposto integralmente alle richieste di
parte attrice, adducendo che l’incidente non sarebbe avvenuto come descritto da
__________, la quale si sarebbe procurata le lesioni in altro modo. __________
ha inoltre invocato l’applicazione dell’art. 44 cpv. 2 LAINF che esclude la
possibilità di agire contro il datore di lavoro nel caso in cui un danno
derivante da infortunio professionale sia risarcito dall’assicurazione
infortuni e al datore di lavoro non possa essere imputata alcuna colpa o
negligenza grave. __________ ha inoltre sostenuto di avere istruito con precisione
gli impiegati quo a conservazione, utilizzo e misure da assumere relativamente
alla soda caustica.
E. Il Pretore ha parzialmente accolto
la petizione, limitatamente a fr. 626'070.-- oltre interessi al 5% dal 1.
gennaio 1998 al 30 aprile 2002 su fr. 207'720.-- e dal 1. maggio 2002 su
fr.
418'350.--. In particolare, il primo giudice ha ritenuto valida la versione dei
fatti esposta in tempi non sospetti, ossia prima dell’avvio di qualsiasi
vertenza, da parte di __________ alla giurista __________ del servizio
giuridico della AI, riassunta nella nota 10 ottobre 1995, dalla quale risultava
che la pulizia degli scarichi era eseguita dal capo-cuoco versando dapprima la
soda caustica in una pentola nella quale veniva aggiunta dell’acqua che poi si
versava nello scarico; dopo questa operazione si procedeva alla pulizia della
pentola.
Di
conseguenza, il convenuto avrebbe impartito al capo-cuoco delle istruzioni
errate sul modo di procedere alla pulizia degli scarichi: il suo comportamento
configurava una negligenza grave del datore di lavoro poiché risultava
contrario alle più elementari norme di prudenza che impone-vano di evitare che
la soda potesse essere messa in pentole o oggetti d’uso comune in cucina che
poi sarebbero venuti facilmente in contatto con altre persone. Pertanto,
__________ doveva rispondere del danno senza potere beneficiare del privilegio
di cui all’art. 44 cpv. 2 LAINF.
In
ogni caso, a mente del primo giudice, l’incidente è stato causato dal
comportamento illecito del convenuto poiché da un lato l’autorizzazione
cantonale limitava l’uso della soda caustica alla manutenzione della piscina –
e non al suo uso all’interno della cucina e dall’altro perché egli ha creato
una situazione di pericolo lasciando il contenitore di detta sostanza in
cucina, in un luogo facilmente accessibile. Di conseguenza alla fattispecie
sarebbero applicabili i disposti sia sulla responsabilità contrattuale (art.
328 cpv. 1 CO e 97 CO), sia su quella extra-contrattuale (art. 41 ss. CO e 55
CO), cosicché alla danneggiata andavano rimborsate le spese e risarcito il
danno derivanti dal suo impedimento al lavoro (art. 46 CO) e inoltre versato un
importo a titolo di risarcimento del torto morale (art. 49 CO).
Nel
dettaglio, il convenuto è stato obbligato a versare a __________ una somma così
composta:
fr. 114'720.-- per perdita di guadagno dal 24.5.1993 al
30.4.2002
fr. 159'840.-- per perdita di guadagno futura
fr. 93'000.-- costo di un’ausiliaria per la cura
della casa
dal 24.5.1993 al 30.4.2002 (fr. 20.--/ora)
fr. 237'380.-- costo di un’ausiliaria per la cura della
casa
dal 30.4.2002 (fr. 25.--/ora)
fr. 12'240.-- a titolo di indennità per torto morale
fr. 8'891.65 per spese di patrocinio
preprocessuali
fr. 626'071.65 totale, arrotondato a fr. 626'070.-- oltre
interessi.
F. Con appello 13 maggio 2002
__________ contesta integralmente le motivazioni e le conclusioni del Pretore,
in particolare, adducendo che la versione dei fatti esposta da __________
sarebbe in contrasto con quanto riferito dagli altri dipendenti presenti quella
mattina in cucina e con le chiare modalità di utilizzazione della soda caustica
impartite da __________ alla persona incaricata di procedere alla pulizia degli
scarichi. A mente dell’appellante, queste operazioni di pulizia avvenivano
almeno una volta al mese utilizzando una piccola dose di soda caustica che
veniva versata direttamente dal contenitore nello scarico al quale veniva
aggiunta dell’acqua fatta bollire in una pentola (che veniva poi lavata e messa
nella lavastoviglie dallo stesso capo-cuoco). Nello scarico veniva fatta
scorrere l’acqua fredda affinché non rimanesse più traccia di soda nel
lavandino. Tutto il personale sarebbe stato informato del pericolo
rappresentato dalla soda caustica e durante le operazioni il capo-cuoco, il
quale utilizzava guanti di gomma, si assicurava che nessuno potesse entrare nei
locali. Era perciò impossibile che nei locali si trovasse una pentola con
disciolta della soda caustica: restava quindi inspiegabile il modo in cui l’appellata
si è infortunata. In particolar modo, il Pretore avrebbe erroneamente fondato
il proprio convincimento sull’unica testimonianza discordante in merito ai
fatti esposta da __________, allora giurista dell’Ufficio regressi AI, in una
sua nota interna datata 10 ottobre 1995 che riportava una dichiarazione
telefonica dello stesso __________ che avrebbe riferito che la soda caustica
andava prima disciolta in una padella e poi versata negli scarichi.
L’appellante censura altresì la quantificazione del danno operata dal Pretore e
le diverse argomentazioni saranno esposte nel dettaglio, se del caso, nei
considerandi che trattano tali questioni. In conclusione, l’appellante
riconosce in subordine un danno nella persona di __________ pari a fr.
350'661.75.
Delle
osservazioni della parte appellata si dirà per quanto necessario nei successivi
considerandi.
considerato in diritto:
- __________ fonda la propria
pretesa di risarcimento del danno derivante dall’incidente che le sarebbe
occorso sul posto di lavoro sia in base al contratto di lavoro venuto in essere
tra le parti (combinati art. 328 e 97 CO), sia sul disposto di legge che crea
la responsabilità causale del padrone di azienda (art. 55 CO), nonché in base
alla responsabilità per atto illecito a seguito della violazione delle
disposizioni di legge riguardanti il commercio e l’uso dei veleni (art. 41 ss.
CO; Legge federale sul commercio dei veleni del 21.3.1969, Ordinanza sui veleni
del 19.9.1973 e Direttiva n. 6501 della Commissione federale di coordina-mento
per la sicurezza del lavoro).
Il
lavoratore è legittimato a fondare le proprie pretese su tutte queste azioni
tra loro concorrenti (Streiff/von
Kaenel, Arbeitsvertrag, 5. ed., Zurigo 1992, n. 20 ad art. 328 CO; Rehbinder, Basler Kommentar, Obligationenrecht
I, 2. ed., Basilea 1996, n. 15 ad art. 328 CO; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2. ed.,
Berna 1996, n. 10e ad art. 328 CO).
- In base all’art. 328 CO, il datore
di lavoro deve rispettare e proteggere la personalità del lavoratore e avere il
dovuto riguardo per la sua salute. Egli deve prendere i provvedi-menti
realizzabili secondo lo stato della tecnica e adeguati alle condizioni
dell’azienda, che l’esperienza ha dimostrato necessari per la tutela della
vita, della salute e dell’integrità personale del lavoratore, nel caso il
singolo rapporto di lavo-ro e la natura del lavoro consentano equamente di
preten-derlo. La portata di questo obbligo è determinata secondo le regole
della buona fede. Per quanto riguarda in particolare la protezione della vita e
della salute, il datore di lavoro deve predisporre spazi in stato ineccepibile,
dotare i macchinari e gli ulteriori strumenti di lavoro di dispositivi di
sicurezza e creare un processo lavorativo il più possibile privo di pericoli;
egli è altresì tenuto a segnalare i pericoli ai dipendenti, istruirli e
controllare che le misure di sicurezza siano osservate (Rehbinder, op. cit., n. 2 e 11 ad
art. 328 CO; v. anche art. 6 LF sul lavoro e art. 2-5 Ordinanza 3 Igiene
concernente la legge sul lavoro).
Il
datore di lavoro che non ossequia a un obbligo di protezio-ne nei confronti del
lavoratore, commette una violazione contrattuale e pertanto è responsabile per
la rifusione del danno causato. In base ai combinati art. 97 CO e 8 CC, spetta al
lavoratore provare la violazione da parte del datore di lavoro di un obbligo
contrattuale, il danno e il nesso di causalità adeguata tra la predetta
violazione e il danno, mentre incombe al datore di lavoro dimostrare
l’inesistenza di una sua colpa. La colpa del datore di lavoro può anche
risultare da un comportamento colpevole di un suo dipen-dente ai sensi
dell’art. 101 CO (Streiff/von Kaenel,
op. cit. n. 16 ad art. 328 CO; Brühwiler,
op. cit., n. 10 ad art. 328 CO; Gauch/Schluep/Schmid/Rey,
Obligationenrecht AT, 7. ed., Zurigo 1998, n. 2595 e n. 2773).
In
caso di lesioni corporali o di importanti lesioni alla perso-nalità può anche
emergere un obbligo al pagamento di una somma a titolo di riparazione morale (Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 16
ad art. 328 CO; art. 49 CO).
Inoltre,
la lesione di obblighi di protezione del lavoratore può creare una
responsabilità extra-contrattuale ai sensi degli art. 41 CO e art. 55 CO (Brühwiler, op. cit., n. 10 s. ad
art. 328 CO; Rehbinder,
op. cit., n. 15 ad art. 328 CO).
- Secondo l’art. 44 cpv. 2 LAINF, in
caso di danni alle persone derivanti da un infortunio professionale, il datore
di lavoro risponde unicamente se egli ha provocato l’infortunio
intenzionalmente o per negligenza grave (Streiff/von
Kaenel, op. cit., n. 17 ad art. 328 CO; Rehbinder, op. cit., n. 15 ad art. 328 CO; DTF 127
III 580 e decisione TF 4.C.10/2001 del 7.8.2001; per la ratio del privilegio
istituito da questa norma: Boller,
La limitation de la responsabilité civile des proches et de l’employeur à
l’égard du travailleur art. 44 LAA, tesi Friborgo 1984, pag. 45 ss.). La
predetta
norma
è stata sostituita dal nuovo art. 75 cpv. 2 della Legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (RS 830.1),
il cui tenore è comun-que identico.
In
particolare, commette negligenza grave chi trascura le più elementari regole
della prudenza, che ogni persona ragione-volmente rispetterebbe se posta nella
medesima situazione (DTF 119 III 443; decisione TF 4.C.10/2001 del
7.8.2001; Oftringer/Stark,
Schweizerisches Haftpflichtrecht AT, vol. 1, 5. ed., Zurigo 1995, § 5, n. 107);
si parla per contro di negligenza lieve quando una persona non fa prova della
prudenza che ci si potrebbe aspettare, senza che si possa tuttavia ravvedere
nel suo comportamento - non scusabile - una violazione delle più elementari
regole della prudenza (Rey,
Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 2. ed., Zurigo 1998, n. 863 ss. e
decisione TF 4.C.10/2001 del 7.8.2001).
Questa
limitazione della responsabilità del datore di lavoro esiste, oltre che per le
pretese fondate sul contratto di lavoro, anche per quelle basate su altre norme
che istituiscono una responsabilità causale, segnatamente quella del padrone
d’azienda (art. 55 CO), e per le pretese a titolo di indennità per torto morale
(DTF 127 III 580; decisione TF 4.C.10/2001 del 7.8.2001, consid. 5d).
Invece, detta limitazione non vale per le pretese per le quali la SUVA non
fornisce prestazioni, come per danni alle cose e per richieste di compensazione
di un danno derivante dalla impossibilità di svolgere attività domestiche (Brühwiler, op.cit., n. 10 s. ad
art. 328 CO; Streiff/von Kaenel,
op. cit., n. 17 ad art. 328 CO; decisione TF 4.C.10/2001 del 7.8.2001).
- L’appellante contesta la descrizione
dell’incidente fornita da , segnatamente negando che la lavoratrice
si sia infortunata sul posto di lavoro e che l’incidente sia da ricondurre al
fatto che essa abbia immerso le braccia in una pentola lasciata nel lavandino e
nella quale si trovava disciolta della soda caustica, usata poco prima dal
capo-cuoco __________ per la pulizia degli scarichi. L’appellante ammette che
questa sostanza veniva utilizzata – e lo era stata anche lo stesso giorno
dell’infortunio di __________ - per le operazioni di pulizia degli scarichi
della cucina. È anche pacifico che il recipiente contenente la soda caustica in
granelli era riposto nella cucina dell’, sopra ad un armadio e
accanto a scatole contenenti delle marmellate (doc. HH; verbale audizione teste
__________, 27.4.1999, pag. 6).
L’appellante
sostiene però che la soda caustica non poteva trovarsi in una padella poiché la
sostanza veniva versata direttamente dal contenitore nello scarico nel quale
veniva aggiunta dapprima acqua bollente e poi acqua fredda affinché non ne
rimanesse più traccia nel lavandino. Infatti, egli avrebbe informato fin
dall’inizio il capo-cuoco della pericolosità della soda caustica (che già prima
del 1978 veniva utilizzata per pulire gli scarichi della cucina dell’albergo) e
gli avrebbe spiegato che prima di usare il prodotto occorreva accertarsi che
nessuno si trovasse in cucina e che durante l’operazione era necessario
indossare guanti e occhiali di protezione, dopo di che la soda caustica in
granelli si immetteva negli scarichi, direttamente dal contenitore e vi si
aggiungeva l’acqua bollente - fatta bollire in una pentola, ma mai mischiata
con la soda caustica per motivi di sicurezza. Viste queste precise direttive
impartite al capo-cuoco, i fatti non avrebbero potuto svolgersi come descritto
da __________, la quale pertanto si sarebbe procurata le lesioni in altro modo.
4.1 Dalla nota allestita dalla giurista
che nel 1995 era alle dipendenze del servizio giuridico dell’assicurazione
invalidità a Bellinzona, in base alle indicazioni fornite dall’aggiunto del
farmacista __________, la soda caustica è un veleno di classe 2 in una scala da
1 a 5, dove la classe 1 rappresenta i prodotti altamente velenosi e pertanto
molto pericolosi, mentre la classe 5 designa quelli praticamente innocui. Solo
le persone che dispongono di un permesso speciale del Laboratorio cantonale di
igiene sono autorizza-te ad acquistare della soda caustica in quantità
importanti. Dopo aver frequentato un corso specifico, il titolare del permesso
riceve un libretto dei veleni valido cinque anni (“Giftschein”). In caso di
acquisto di quantità minime, usate di solito per sturare i lavandini, alcuni
comuni rilasciano autorizzazioni valide un mese (doc. I, nota 28.9.1995 della lic.
iur. __________, doc. rich. dalla Divisione della salute pubblica di
Bellinzona).
aveva ottenuto il 6 marzo 1974 il libretto dei veleni n. 1022B sulla scorta del
certificato federale corso veleni del 19 dicembre 1973, che lo autorizzava
all’uso di “Salzsäure, Ammoniaklösung” e “Schwefelsäure” per “la ma-nutenzione
e il trattamento delle acque di piscine” (doc. 5). Il 21 agosto 1994 veniva
rilasciato un nuovo libretto dei veleni n. I 22639, rinnovato il 9 gennaio 1995
e dal contenuto iden-tico al primo (doc. 6; nota 5.10.1995 della lic. iur.
__________ e doc. rich. da Divisione della salute pubblica).
4.1 In primo luogo non può essere
seguita l’affermazione di __________ secondo il quale l’incidente non sarebbe
avvenuto sul posto di lavoro. Infatti, dalle risultanze di causa è emerso che
__________, subito dopo la sua pausa per il pranzo, si era recata in cucina e
poi dalla cucina alla reception dell’albergo, piangendo e lamentandosi dal
dolore, proprio dopo che il capo-cuoco __________ aveva proceduto alla pulizia
degli scarichi con la soda caustica. Dalla ricezione la governante ha
telefonato al capo-cuoco per sapere cosa era successo (verbale teste
__________, pag. 5).
4.2 In secondo luogo, a mente di questa
Camera risulta attendi-bile la versione dei fatti fornita non molto tempo dopo
l’incidente dallo stesso appellante alla giurista dell’ufficio AI lic. iur.
__________. Quest’ultima ha infatti annotato quanto affermato in un colloquio
telefonico dallo stesso __________ in merito alle modalità d’uso della soda caustica
che veniva solitamente “versata in una pentola a cui viene aggiunta dell’acqua,
in seguito viene versata cautamente nello scarico. Alla fine si procede alla
pulizia della pentola. È possibile che durante questa procedura nella pentola
fosse rimasto un resto della soda caustica” (doc. I, nota 10.10.1995, rich.
dalla Divisione della salute pubblica, Bellinzona). Sentita quale testimone in
via rogatoriale, __________ ha confermato di aver redatto personalmente questa
nota e di avere fedelmente trascritto il contenuto della discussione telefonica
con __________ (verbale audizione teste __________, 15.9.1999, pag. 2).
La
censura dell’appellante secondo il quale la testimonianza di __________ non
avrebbe portata probatoria poiché ella agiva quale controparte di __________ ed
“era fortemente interessata ad avvalorare la versione dei fatti della sua
assicurata” è, oltre che priva di ogni fondamento, irricevibile poiché
formulata per la prima volta in sede di appello (appello 13.5.2003, pag. 13).
4.3 Non risultano per contro
attendibili le deposizioni testimoniali del capo-cuoco __________, del maître
d’hotel __________ e dell’aiuto di cucina __________ che avvalo-rerebbero la
tesi esposta in causa da __________, ossia che la soda caustica veniva immessa direttamente
dal contenitore negli scarichi e non veniva precedentemente disciolta in una
pentola. Infatti, da un lato le stesse si contraddicono e non sono chiare,
dall’altro i testimoni non riferiscono su fatti da loro percepiti
personalmente, bensì basandosi su dichiarazioni di terzi.
In
particolare, dette deposizioni non hanno permesso di stabilire dove veniva
lasciata la pentola - o le pentole - usata per la pulizia degli scarichi dopo
tale operazione, se durante la pulizia - nonostante vi ostasse un chiaro
divieto da parte di __________ - fossero presenti altre persone oltre al
capo-cuoco e se quest’ultimo portava indumenti particolari per la sua
sicurezza.
Il
capo-cuoco ha infatti testimoniato che in quei momenti non erano presenti altre
persone, rispettivamente che egli ordinava al maître d’hotel e all’aiuto di
cucina di non lasciare entrare nessuno né in cucina, né nell’office e che il
giorno dell’incidente “posso confermare che … durante le operazio-ni di pulizia
degli scarichi, non c’era nessuno nella cucina e nell’office” (verbale teste
__________, pag. 4 e 5). Al contrario, il teste __________ ha affermato che
egli avrebbe assistito “spesso” a tale operazione, rispettivamente che “durante
quell’operazione, a parte me, non c’era mai nessuno in quei locali”, o ancora,
sempre nella medesima audizione testimo-niale, che “il giorno dell’incidente
durante la pulizia degli scarichi, oltre al signor __________ che l’ha
eseguita, ero presente io e il signor __________ (aiuto-cucina), il quale ha
preso la pentola vuota che __________ aveva messo su un lavandino, portandola
nel lavandino dell’office dove ci sono i piatti e altre stoviglie da lavare e
dove lavorava l’attrice. Poi io me ne sono andato. Non so se quella pentola
veniva poi messa nella lavastoviglie: non ci ho mai fatto caso” (verbale teste
__________, pag. 8).
Ancora
diversa è la versione del teste __________, il quale ha affermato che il giorno
dell’incidente all’operazione di pulizia degli scarichi avevano assistito solo
lui e il capo-cuoco (verbale teste __________, pag. 14).
Non
vi è neppure concordanza tra le testimonianze quo al momento in cui il
capo-cuoco procedeva alla pulizia degli scarichi (secondo __________ alle sei
di sera), né in merito al numero di padelle utilizzate per l’operazione di
pulizia (secondo __________ due grandi padelle) e neppure sul luogo dove le
pentole venivano messe dopo averle usate (secondo __________ nel lavandino
dell’office).
Il
fatto che per l’operazione di pulizia sarebbero state utiliz-zate due grandi pentole
e non una sola (verbale teste __________, pag. 14) avvalora la versione
dell’incidente data fin dall’inizio da __________ (e confermata anche dal dr.
med. __________, v. verbale, pag. 16), ossia che una delle pentole usate si
sarebbe trovata proprio nel lavandino (così anche teste __________, pag. 8) e
che l’infortunata avrebbe fatto scorrere dell’acqua così che la sostanza le
sarebbe schizzata su mani e braccia.
Inoltre,
visto che nessuno poteva assistere alla pulizia degli scarichi - tantomeno il giorno
dell’incidente a __________ - i testi __________ e __________ non riferiscono
su fatti conosciuti per esperienza diretta e pertanto la loro testimonianza non
ha valenza probatoria (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, Lugano 2000, n. 1 ad art. 237 CPC; v. verbale teste __________r, pag.
6).
Del
resto, anche la deposizione del capo-cuoco deve essere valutata con estrema
cautela siccome egli era dipendente di __________ e soprattutto visto il suo
ruolo principale - e una sua eventuale responsabilità - nella vicenda (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, n. 34 ad
art. 90 CPC).
Sulla
scorta di quanto precede, a mente di questa Camera le deposizioni testimoniali
di __________, __________ e __________ non hanno portata probatoria poiché le
numerose discordanze non permettono di avvalorare la tesi del convenuto in modo
lineare e chiaro, tanto più che le diverse istruzioni impartite da __________
al capo-cuoco emergono con chiarezza dalla nota - assolutamente attendibile -
allestita dalla lic. iur. __________ (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, n. 34 ad art. 90 CPC).
Neppure
l’audizione testimoniale di __________ i ha rilevanza probatoria poiché egli,
in particolar modo per quanto riguar-da l’incidente avvenuto il 24 maggio 1993,
non riporta fatti percepiti personalmente bensì dichiarazioni dello stesso
__________ (verbale teste __________, pag. 12; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, n. 1 ad art. 237 CPC).
4.4 __________, oltre a non istruire
correttamente il suo ausiliario sull’uso della soda caustica (doc. I, nota
10.10.1995, rich. dalla Divisione della salute pubblica, Bellinzona e verbale
teste __________, pag. 2), non ha neppure controllato o preso provvedimenti
affinché l’uso di tale sostanza avvenisse a norma di legge. A tale proposito si
osserva che in veste di titolare della autorizzazione cantonale all’uso della
soda caustica sull’appellante incombeva una accresciuta responsabilità quo alla
corretta utilizzazione della sostanza e alle norme di sicurezza connesse con il
suo uso.
Dall’istruttoria
è emerso che il contenitore della soda caustica era collocato sopra un armadio
della cucina, visibile a chi vi entrava e posto accanto a derrate alimentari
(scatole di marmellata); il contenitore poteva essere raggiunto utilizzando una
sedia o salendo su un tavolo.
È
chiaro che queste modalità di conservazione della soda caustica erano
assolutamente contrarie alle norme e alle direttive vigenti nel campo dell’uso
di veleni, segnatamente la Legge federale sul commercio dei veleni del
21.3.1969, l’Ordinanza sui veleni del 19.9.1973 (art. 50, cpv. 1, lett. b e c:
“chi conserva un veleno deve conservarlo in deposito separatamente da derrate
alimentari” e deve “conservarlo in modo tale che non sia accessibile alle
persone non autoriz-zate, se questo è classificato nella classe 1,2, o 3”. La
soda caustica è un veleno classificato nella classe 2: v. doc. I, nota 28.9.1995
__________, doc. rich. dalla Divisione della salute pubblica; art. 57 OV) e la
Direttiva n. 6501 della Commissione federale di coordinamento per la sicurezza
del lavoro (art. 4 e 5.1).
È
anche emerso che la padella – o le padelle – utilizzata per la pulizia degli
scarichi con la soda caustica, dopo essere stata pulita bene “per precauzione”
(questo significa che in ogni caso non poteva essere esclusa la presenza di
tracce di soda caustica in quella padella), veniva anche usata per cucinare
(verbale teste __________, pag. 4).
Inoltre
risulta che il capo-cuoco, durante l’operazione di pulizia con la soda
caustica, non indossava particolari indumenti, se non - forse - dei guanti di
gomma (verbale teste __________, pag. 8) e che in loco non vi era materiale per
il pronto intervento in caso di incidente (art. 57 OV e art. 9 Direttiva n.
6501).
Vista
la netta carenza emersa nell’istruzione e nella sorveglianza della persona
incaricata delle operazioni di pulizia degli scarichi con la soda caustica,
emerge una responsabilità di __________ non solo ex art. 41 CO (atto illecito),
ma anche ex art. 55 CO. Questa norma stabilisce infatti che il padrone
d’azienda è responsabile del danno cagionato da suoi lavoratori o da altre
persone ausiliarie nell’esercizio delle loro incombenze di servizio, ove non
provi di aver usato tutta la diligenza richiesta dalle circostanze per impedire
un danno di questa natura, o che il danno si sarebbe verificato, ciò che non è
avvenuto.
Alla
luce delle gravi negligenze imputabili all’appellante, non riveste alcuna
rilevanza la questione a sapere se la soda caustica poteva essere utilizzata
nell’albergo solo “per la manutenzione e trattamento delle acque di piscina”
(doc. 6) - e quindi non per la pulizia degli scarichi - oppure se l’uso della
sostanza come stura-lavandini non necessitava di una autorizzazione particolare
(come sembrerebbe emergere dalla perizia giudiziaria 18.8.2000 sugli effetti
chimici e le modalità d’uso della soda caustica, pag. 2, domanda n. 2).
4.4 Per tutte le ragioni sopra esposte,
il comportamento assunto dal datore di lavoro risulta essere gravemente
negligente poiché egli ha trascurato le più elementari regole della prudenza
che ogni persona ragionevolmente avrebbe rispettato in quella medesima
situazione (DTF 119 III 443 e decisione TF 4.C.10/2001 del 7.8.2001).
__________,
e quindi di riflesso la vedova __________, subentrata nel processo in forza
dell’art. 102 CPC siccome unica erede, non può beneficiare della limitazione
della responsabilità ai sensi dell’art. 44 cpv. 2 LAINF. Al contrario, sulla
scorta dei precedenti considerandi, si rileva la sua piena responsabilità sia
dal punto di vista contrattuale sia extra-contrattuale per l’incidente occorso
a __________ il 24 maggio 1993.
- Secondo l’art. 46 cpv. 1 CO, nel
caso di lesione corporale il
danneggiato
ha diritto al rimborso delle spese e al risarcimento del danno derivante dal
totale o parziale impe-dimento al lavoro, avuto riguardo alla difficoltà creata
al suo avvenire economico.
ha chiesto a __________ il pagamento di fr. 774'681.65 (aumentati in corso di
causa a fr. 1'075'495.65) oltre accessori a titolo di risarcimento del danno
derivante dalla perdita di guadagno diretta e futura, dalla necessità di fare
capo ad un aiuto per l’economia domestica (danno diretto e futuro) e di
un’indennità per torto morale. Le varie poste saranno trattate separatamente
nei successivi considerandi.
- Perdita di guadagno
6.1 In virtù dell’art. 46 CO, la
vittima di lesioni corporali ha diritto alla rifusione del danno risultante
dall’incapacità lavorativa parziale o totale, nonché del pregiudizio causato al
suo avvenire economico. Il giudice si baserà sulla percentuale di invalidità medica
e stabilirà gli effetti di tale invalidità sulla capacità di guadagno della
parte lesa. Per determinare le conseguenze pecuniarie dell’incapacità
lavorativa è neces-sario stabilire l’ammontare del guadagno che la parte lesa
avrebbe ottenuto dalla propria attività professionale se non avesse subìto
l’incidente. In questi calcoli il giudice deve tenere conto anche di futuri
probabili aumenti o diminuzioni del salario della vittima (DTF 129 III
141 consid. 2.2).
6.2 Innanzitutto, l’appellante non ha
contestato che __________ ha perso completamente l’uso di mani e braccia e
risulta completamente inabile al lavoro (doc. E, F, G, H; doc. rich. IV
dall’Ufficio AI, Bellinzona, perizia del 27.10.1995 del dr. med. __________;
vari certificati medici contenuti nella documentazione richiamata dall’UAI).
Dalla perizia giudiziaria del dr. med. __________ emerge che l’infortunata
presenta una “invalidità completa degli arti superiori in quanto nemmeno le
funzioni più primitive possono essere eseguite” e “va considerata come grande
invalida secondo l’art. 42 cpv. 2 LAI” (v. perizia giudiziaria dr. med.
__________, 12.4.2001, pag. 2). Dalle risultanze di causa non si ravvedono
motivi per discostarsi dal contenuto di tale perizia e pertanto l’incapacità di
guadagno della parte appel-lata - anche pro futuro - è da considerarsi totale.
L’appellante
ha poi sostenuto che il Pretore non avrebbe dovuto effettuare il calcolo del
reddito conseguibile dalla appellata su dodici mensilità, bensì su nove, in
quanto ella lavorava presso l’albergo __________ come stagionale e non sarebbe
stata in grado di provare la possibilità di passare da un’attività stagionale a
una annuale. A torto.
Il
22 dicembre 1994, __________ ha ottenuto al posto del precedente permesso
stagionale un permesso di dimora annuale che le permetteva di lavorare per
tutto l’anno invece che per 9 mesi (doc. C). A mente di questa Camera,
producendo il permesso annuale, __________ ha sufficientemente reso verosimile
la probabilità di aumentare il proprio periodo di lavoro (DTF 129 III
141, consid. 2.2). Questo significa che tra
il 24 maggio 1993 e il 31 dicembre 1994 si calcolerà un reddito
sull’arco di nove mensilità (per il 1993: fino al 15 novembre 1993, data di
scadenza del permesso, doc. B), mentre dal 1. gennaio 1995 appare equo
calcolare il reddito conseguibile in un anno intero.
6.3 In una recente decisione, il
Tribunale federale ha modificato i metodi di calcolo del danno legato alla
perdita di guadagno e alla riduzione della rendita di vecchiaia; quindi, per calcolare
la perdita di guadagno effettiva e futura non ci si baserà più sul salario
lordo della parte lesa, bensì sul sa-lario netto, dedotte tutte le
contribuzioni delle assicurazioni sociali (DTF 129 III 135, consid. 2.2
e 2.3.2). Per stabilire le conseguenze pecuniarie dell’incapacità di lavoro dal
giorno dell’incidente a quello della decisione di prima istanza e per valutare
la perdita di guadagno futura è necessario determi-nare il reddito lordo che la
parte lesa avrebbe ottenuto dalla sua attività lavorativa se non avesse subìto
l’incidente che l’ha resa parzialmente o integralmente inabile al lavoro. Da
tale importo lordo dovranno essere dedotte le contribuzioni per le
assicurazioni sociali – AVS/AI/IPG, assicurazione disoccupazione e versamenti
al secondo pilastro – e su questa base sarà calcolata la perdita di guadagno
attuale e futura del leso (DTF 129 III 135, consid. 2.3.2).
6.3.1 Danno diretto
a) Sulla
scorta del contratto di lavoro venuto in essere tra le parti, al momento
dell’incidente __________ percepiva uno stipendio lordo di fr. 2'350.-- (doc.
D). Tale importo è stato fissato anche come salario minimo dall’art. 10 del
Contratto collettivo nazionale di lavoro dell’industria alberghiera e della
ristorazione del 1998 (del resto, tale importo è stato ammesso dal datore di
lavoro in sede di conclusioni).
In
base all’art. 34 cfr. 1 del Contratto collettivo nazionale di lavoro
dell’industria alberghiera e della ristorazione del 1992
la
lavoratrice aveva anche diritto alla tredicesima mensilità.
Di
conseguenza, per il periodo dal 24 maggio 1993 al 31 dicembre 1999 va ammesso,
come stipendio lordo, l’importo di fr. 2'350.--.
b) Per
l’anno 2000 il salario avrebbe raggiunto fr. 2'410.-- lordi al mese e per il
periodo dal 1. gennaio 2001 al 30 aprile 2002 (data della sentenza di prima
istanza) il salario mensile lordo sarebbe stato, come postulato dalla parte
appellata, di fr. 2'510.-- (v. adeguamenti dei salari minimi CCL dell’industria
alberghiera e della ristorazione del 1998 per quegli anni, ritenuto che dal 1.
gennaio 2002 il salario minimo per un collaboratore senza apprendistato era
pari a fr. 3'000.--).
c) Al
fine di ottenere la retribuzione netta percepita dalla parte lesa, dai predetti
importi devono essere in primo luogo dedotti i versamenti effettuati alle
assicurazioni sociali, e meglio il 6,55% per AVS/AI/IPG e AD (e meglio 4,2% per
l’AVS, 0,7% per l’AI, 0,15% per l’IPG e 1,5% per l’AD; v. DTF 129 III
135 consid. 2.3.2.2).
Di
conseguenza, deducendo il tasso del 6,55%, il salario lordo mensile di fr.
2'350.-- per il periodo 24.5.1993 - 31.12.1999 diminuisce a fr. 2'196.05, il
salario per l’anno 2000 pari a fr. 2'410.-- si riduce a fr. 2'252.15 e lo
stipendio lordo mensile nel periodo 1. gennaio 2001 – 30 aprile 2002 passa da fr.
2'510.-- a fr. 2'345.60.
Inoltre,
dal reddito globale che avrebbe percepito la parte lesa nel periodo tra
l’infortunio e la sentenza di prima istan-za - che sarà calcolato nel dettaglio
nel seguente conside-rando - deve essere dedotto anche le somme versate dalla
lavoratrice a titolo di secondo pilastro. Dalla documentazio-ne prodotta dalla
__________ il 3 giugno 2003, si rileva che le deduzioni dal salario di
__________ tra il 1993 e il 2002 a titolo di previdenza professionale sono
state di complessivi fr. 9'880.-- (v. lettera della __________ 3.6.2003, sub
pto. 3).
e) Quindi,
il reddito __________ avrebbe conseguito dal 24 maggio 1993 al 30 aprile 2002
può essere calcolato come segue:
fr.
12'444.30 salario per il periodo 24.5-15.11.1993
(fr.
2'196.05/al mese x 5 mesi e 20 giorni);
fr.
1’037.00 quota parte di tredicesima per 5 mesi e 20
giorni;
fr.
19'764.45 salario per il 1994 (fr. 2'196.05 x 9 mesi)
fr.
1’647.05 quota parte di tredicesima per il 1994;
fr.
142'743.25 salario per il periodo 1.1.1995-31.12.1999
(fr.
2'196.05/al mese x 13 mesi x 5 anni);
fr.
29'277.95 salario per il 2000 (fr. 2'252.15/al mese x 13
mesi);
fr.
30'492.80 salario per il 2001 (fr. 2'345.60/al mese x 13
mesi);
fr.
9'382.40 salario il periodo 1.1-30.4.2002 (fr. 2'345.60/
al
mese x 4 mesi);
fr.
781.85 quota parte di tredicesima per il 2002;
fr.
247'571.05 totale
Da
questo importo devono essere ulteriormente dedotti
fr.
9'880.-- versati dalla parte lesa tra il 1993 e il 2002 a titolo di contributi
di secondo pilastro (v. lettera dell’__________ 3.6.2003, sub pto. 3 e v.
precedente considerando).
Di
conseguenza, il reddito netto che l’appellante avrebbe percepito sarebbe stato
pari a fr. 237'691.05.
Da questa cifra deve
essere anche dedotto quanto ottenuto dalla parte lesa dal datore di lavoro e
dalle assicurazioni sociali. Si rileva che l’appellante non ha contestato – né
nella risposta, né nella duplica – il calcolo formulato da __________
nell’allegato di petizione. In questa sede, l’infortunata affermava di avere
ottenuto, fino al 20 maggio 1998, fr. 45'000.-- dal datore di lavoro a titolo
di salario e fr. 65'204.-- da LAINF e AI. Tale
importo è poi stato aumentato con le conclusioni a fr. 176'690.--.
Il
datore di lavoro ha contestato le cifre esposte a tale titolo da __________
nell’allegato conclusivo e in sede di appello, riproponendo un proprio calcolo
degli importi che la lavoratrice avrebbe percepito.
L’art.
170 cpv. 2 CPC precisa che i fatti non chiaramente contestati si presumono
ammessi, salvo contrarie risultanze di causa. La contestazione delle
allegazioni di controparte deve essere formulata nelle comparse scritte
preliminari, ossia – per la parte convenuta – nella risposta e nella duplica.
Il codice di rito esige che la parte convenuta dia puntuale riscontro ai fatti
della petizione. Pertanto vi è un certo onere di allegazione a carico del
convenuto, il quale è tenuto a contestare le argomentazioni di controparte con
indicazioni concrete: la mancanza di tali requisiti porta alla conseguenza che
la resistenza del convenuto su determina-te allegazioni è inesistente, così che
la domanda dell’attore, in assenza di contrarie risultanze di causa, va ammessa
(Cocchi/Trezzini, CPC-TI,
m. 6 ad art. 170 CPC; II CCA 4.5.1998 in re S./P.). Di conseguenza,
contestazioni o nova addotte con le conclusioni o in sede di appello sono
tardive e quindi non devono essere tenute in considerazione dal giudice (II
CCA 29.11.1998 in re F./R.N.B. N.Y. e 1.2.1999 in re S./A.A.B.). Inoltre,
nel caso in esame, l’istruttoria non ha avuto come oggetto la verifica dei dati
proposti dalla parte attrice, cosicché in corso di causa non sono emersi
elementi in merito ai quali il convenuto avrebbe poi potuto prendere posizione
in sede di conclusioni (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, n. 771 ad art. 280 CPC; II
CCA 8.1.1996 in re G./W.).
Ne
discende che l’importo complessivo di fr. 176'690.-- così come indicato da
__________ deve essere ammesso e dedotto dall’importo di fr. 237'691.05.
La
perdita di guadagno fino al 30 aprile 2002 è quindi stata di fr. 61'001.05
oltre interessi da una data media, ossia dal 1. gennaio 1998.
6.3.2 Danno futuro
Per
determinare la perdita di guadagno futura che la parte lesa, completamente
inabile al lavoro, subirà fino al momen-to della pensione (64 anni), è
necessario capitalizzare il salario annuale netto che __________ avrebbe
percepito al momento della sentenza, dedotte altresì le rendite di invalidità
dall’assicurazione infortuni, dalla assicurazione invalidità e dalla cassa di
previdenza professionale per complessivi fr. 21'060.-- all’anno (doc. EE, FF,
I).
Dopo
aver dedotto i contributi AVS/AI/IPG e AD del 6,55%, il salario mensile della
parte appellata era pari a fr. 2'345.60. Da questo importo si deducono ulteriori
fr. 46.90 a titolo di contributo di secondo pilastro (ossia il 2% del salario
lordo), per giungere a fr. 29'883.10 annui netti (fr. 2'298.70 x 13).
A
questo importo possono essere aggiunti ulteriori fr. 200.--mensili netti che
__________ avrebbe guadagnato lavorando come donna delle pulizie o custode,
pari a fr. 2'600.-- netti all’anno.
L’importo
complessivo annuale netto è pari a fr. 32'483.10 (fr. 29'883.10 + fr.
2'600.--), dal quale devono però essere dedotti i versamenti delle diverse
assicurazioni sociali alla parte lesa per complessivi fr. 21'060.-- all’anno,
cosicché il salario netto da capitalizzare in base alla tavola di attività n.
11 delle Tavole di capitalizzazione Stauffer/Schaetzle è pari a fr. 11'423.10.
Con riferimento a una persona di 49 anni, vale a dire l’età di __________ al
momento della sentenza di prima istanza, il fattore di capitalizzazione è di
11.28 (v. Stauffer/Schaetzle,
Tavole di capitalizzazione, 5. ed., Zurigo 2001, tavola n. 11, pag. 129); di
conseguenza, la perdita di guadagno futura è di fr. 128'852.55 (fr. 11'423.10 x
11.28).
6.3.3 Danno connesso alla riduzione della rendita vecchiaia
Si rileva che __________ ha
omesso di richiedere con gli allegati preliminari la rifusione di un importo a
titolo di danno riconcucibile alla diminuzione delle rendite di vecchiaia a
seguito dell’infortunio subìto. In sede di conclusioni __________ ha
arrotondato per eccesso il salario teorico complessivo che ella avrebbe
percepito nel periodo 23.5.1993 – 30.6.2002 al fine di tenere debitamente in
considerazione “la perdita della copertura assicurativa e il conseguente
peggioramento della sua posizione futura” (v. conclusioni 13 febbraio 2002,
pto. 6.1.1, pag. 8). Tale richiesta, del resto né chiara nella sua
formulazione, né precisa nel quantum, risulta essere proceduralmente irrita
poiché non è stata formulata negli allegati preliminari (v. Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 1 ss.
ad art. 78 CPC e n. 8 ad art. 165 CPC).
Ne
discende che a __________ non può essere riconosciuta somma alcuna a titolo di
danno connesso alla riduzione della rendita di vecchiaia.
- Indennità per attività di
casalinga
È
pacifico che __________ c esplicava oltre ad un’attività professionale anche le
mansioni domestiche. Come emerso dalla perizia giudiziaria allestita dal Prof.
dott. __________, l’attrice non è in grado di svolgere le attività più
elementari e viene considerata grande invalida ai sensi dell’art. 42 cpv. 2 LAI
(v. perizia giudiziaria dr. med. __________, 12.4.2001, atto XXIV, pag. 2). Dal
giorno dell’inciden-te, ella è del tutto incapace di svolgere alcun tipo di
lavoro domestico.
7.1 L’appellante ha riconosciuto il
calcolo effettuato dal Pretore in merito al danno patito dal mese di giugno
1993 fino al 30 aprile 2002. Per questo periodo è stata calcolata una
retri-buzione oraria di un’ausiliaria per l’economia domestica pari a fr. 20.--
all’ora, per complessivi fr. 93'000.-- oltre a interes-si al 5% dal 1.1.1998 (dieci ore la settimana per 465 settimane).
7.2 L’appellante ha invece contestato
la retribuzione oraria riconosciuta per il futuro dal primo giudice ad
un’ausiliaria per l’economia domestica, ossia fr. 25.-- all’ora nella regione
del Locarnese, adducendo che il salario di riferimento per un aiuto domestico
in tutta la Svizzera sarebbe di fr. 21.35 all’ora. Questa affermazione è stata
basata su di un contri-buto dottrinale apparso nel 2000 (v. Widmer/Geiser/Sousa-Poza, Gedanken
und Fakten zum Haushaltschaden aus ökonomischer Sicht, in: ZBJV 136/2000, pag.
1 ss.; già criti-cato nello stesso anno da: Pribnow, SAKE und Haushalts-schaden – Einsame Palme auf
sandigem Grund, in: ZBJV 136/2000, pag. 297 ss.).
Le
motivazioni dell’appellante non possono essere seguite.
Infatti, nei più
recenti riscontri giurisprudenziali e dottrinali emerge che un importo di fr.
25.-- all’ora per un’ausiliaria domestica rientra nel quadro minimo di
retribuzione (DTF 129 III 135 e DTF 1A.109/2002 dell’8 gennaio 2003; v.
cambiamento degli stessi autori Pribnow/Widmer/
Sousa-Poza/Geiser, Die Bestimmung des Haushaltschaden auf der Basis
der SAKE, in: Haftung und Versicherung-HAVE 1/2002, pag. 33 ss.).
Altri autori sostengono che la retribuzione
oraria può variare da fr. 21.-- a fr. 32.60, a dipendenza del tipo di lavori da
svolgere nella economia domestica (Wiggenhauser-Baumann,
Der Haushaltschaden im Haftpflichtfall, Die Monetäre Bewertung der
Haushaltarbeit, Ossingen 2002, pag. 30; DTF 1A.109/2002 dell’8 gennaio 2003).
Tenuto conto di tutte le circostanze, in special modo del fatto che __________
è totalmente incapace di svolgere una qualsiasi attività casalinga, che un
aiuto per due ore al giorno per cinque giorni alla settimana -quantum non
contestato dalla parte appellante - è da collocare sicuramente in un quadro di
bisogno minimo settimanale per un nucleo famigliare di due persone (v.
statistiche citate da Widmer/Geiser/Sousa-Poza,
op. cit., pag. 10 s.) e che il marito dell’appellata lavora fuori casa, la
cifra di fr. 25.-- all’ora stabilita dal Pretore è senz’altro adeguata e
congrua (v. DTF 4C.195/2001 del 12 marzo 2002, consid. 5f.aa).
È pertanto sulla base di questa somma che
deve avvenire la capitalizzazione del pregiudizio domestico futuro.
Come
stabilito recentemente dal Tribunale federale (DTF 129 III 135, 159) per
calcolare il danno domestico futuro si applicano unicamente le tavole di
attività che tengono conto sia della probabilità di decesso, sia della
probabilità di invalidità dell’infortunato. In particolare, nel caso in esame
si procede alla capitalizzazione del danno domestico futuro applicando la
tavola di attività n. 10, con riferimento a una persona di 49 anni, vale a dire
l’età di __________ al momento della sentenza di prima istanza (v. Stauffer/Schaetzle, Tavole di
capitalizzazione, 5. ed., Zurigo 2001, tavola n. 10, pag. 127; Brehm, La réparation du dommage
corporel en responsabilité civile, Berna 2002, n. 571; DTF 129 III 159).
Il
costo annuo di un aiuto domestico è di fr. 13'000 (fr. 250.-- alla settimana
per 52 settimane). Questo importo deve esse-re moltiplicato per il fattore 18.26
della tavola di attività n. 10,
ottenendo così un importo di fr. 237'380.-- sul quale matura-no gli interessi
al 5% dal 30 aprile 2002.
- Torto morale
L’appellante
contesta l’importo di fr. 90'000.-- riconosciuto a __________ a titolo di torto
morale poiché a suo dire la somma di fr. 77’760.-- versata quale indennità per
menomazione dell’integrità ai sensi della LAINF andreb-be già a coprire
integralmente il torto morale patito da con-troparte.
L’art.
47 CO stabilisce che in caso di lesione corporale, il giudice, tenuto conto
delle particolari circostanze, potrà attribuire al danneggiato un’equa
indennità pecuniaria a titolo di riparazione. L’ampiezza della riparazione per
torto morale dipende avantutto dalla gravità delle sofferenze fisiche o psichiche
causate dalla lesione subita dalla vittima e dalla possibilità di lenire
sensibilmente, per mezzo del versamento di una somma di denaro, il dolore
morale che ne risulta (Brehm,
La réparation du dommage corporel en responsabilité civile, Berna 2002, n. 635
ss. e 659 ss.). La fissazione del suo ammontare rientra nel potere di
apprezzamento del giudice; in ragione della sua natura, l’indennità per torto
morale non può essere fissata secondo meri criteri matematici ma dovrà apparire
equa; il giudice determinerà il suo ammontare in proporzione alla gravità della
lesione subìta e eviterà che la somma appaia irrisoria per la vittima (DTF 125
II 269 e 118 II 408; decisione TF 4.C.123/1996 del 21.10.1997; Schnyder, Basler Kommentar,
Obligationenrecht I, 2. ed., Basilea 1996, n. 6 ss. ad art. 49 CO; Brehm, Berner Kommentar, Berna
1990, n. 19 ss. ad art. 49 CO).
La
gravità delle lesioni subìte dalla dipendente, il dolore fisico provato dalla
vittima, l’elevato grado di invalidità, l’impossibilità di essere attiva
professionalmente e la totale dipendenza dell’attrice dall’aiuto di terzi per
lo svolgimento delle più elementari funzioni della vita, la relativamente
giovane età di __________ al momento dell’infortunio, il comportamento del
datore di lavoro che ha sempre negato qualsiasi sua responsabilità, e non da
ultimi la perdita della gioia di vivere, la possibilità che l'ustione degeneri
in futuro formando un tumore cutaneo e l’inesteti-smo delle ferite (v.
deposizione teste dr. med. __________, 16.11.1999, pag. 17 e perizia
giudiziaria dr. med. __________ z, 12.4.2001, atto XXIV, pag. 2; Brehm, La réparation du dommage
corporel en responsabilité civile, n. 850), portano alla conclusione che la
somma di fr. 90'000.-- da versare a titolo di torto morale è da ritenere equa.
Inoltre,
nella prospettiva che il pagamento di una somma avvenga come una compensazione
del dolore subìto (Brehm,
La réparation du dommage corporel en responsabilité civile, n. 635 ss. e 657),
è importante che oltre all’indennità per menomazione di integrità versata
dall’assicurazione infortuni in applicazione della LAINF anche chi ha causato
direttamente l’incidente provveda a versare una somma a titolo di torto morale.
Ritenuto
quindi come la parte appellata ha già ottenuto una indennità ai sensi della
LAINF di fr. 77'760, tale cifra deve essere dedotta dall’importo complessivo di
fr. 90'000.--riconosciuto a titolo di torto morale, cosicché la somma da
corrispondere effettivamente a __________ è pari a fr. 12'240.-- (carattere
sussidiario della riparazione per torto morale, v. Brehm, Berner Kommentar, n. 7 e 16 ad art. 49 CO).
- Spese di patrocinio
preprocessuale
Anche
le spese di patrocinio preprocessuale rientrano nel concetto di danno ai sensi
dell’art. 46 cpv. 1 CO (Schnyder,
op. cit., n. 3 ad art. 46 CO, con ulteriori riferimenti dottrinali; Brehm, op. cit., n. 28 ad art. 46
CO; Brehm, La réparation
du dommage corporel en responsabilité civile, Berna 2002, n. 440 ss.; II CCA 30.7.2002 in re A.C./A.A. SA
inc. n. 10.1999.00015). L’intervento di un legale deve apparire necessario sia
in relazione alla situazione personale del patrocinato, sia per rapporto alla
natura del patrocinio, che a sua volta deve rivelarsi utile e appropriato (II CCA 30.7.2002 inc. n.
10.1999.00015 con ulteriori riferimenti dottrinali e giurisprudenziali).
Innanzitutto
si rileva che la pretesa di __________ di complessivi fr. 8’891.65 (fr. 921.20
per la pratica AI, fr. 3'171.55 per la pratica LAINF e fr. 4'798.90 per la
pratica nei confronti della __________ e di __________) non è stata contestata
dalla parte appellante né nel suo quantum, né per quanto concerne la necessità
delle prestazioni effettuate dal legale dell’attrice. Dalle risultanze emerge,
in ogni caso, che l’intervento di un legale era necessario per risolvere la
vertenza poiché la stessa toccava vari campi giuridici (diritto del lavoro,
responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale, assicurazioni sociali) e
presupponeva contatti con diversi soggetti e autorità; di conseguenza anche
l’ammontare della pretesa appare congruo. Pertanto le spese di patrocinio
preprocessuale sono da ritenere giustificate e devono essere integralmente
risarcite.
- In base ai precedenti considerandi,
si giunge al seguente importo totale da risarcire:
fr.
61'001.05 perdita di guadagno dal 24.5.1993 al
30.4.2002;
fr. 128'852.55 perdita di guadagno futura;
fr. 93'000.00 danno a economia domestica
dal 24.5.1993 al 30.4.2002 (fr. 20.--/h)
fr. 237'380.00 danno
futuro a economia domestica (fr. 25.--/h)
fr. 12'240.00 indennità per torto morale
fr. 8'891.65 spese di patrocinio
preprocessuali
fr. 541'365.25 totale, oltre interessi del 5% su
fr. 154'001.05 (fr. 61'001.05 +
fr. 93'000.00)
dal 1. gennaio 1998 e dal 1.
maggio 2002
su fr. 387'364.20.
- Ne discende il parziale
accoglimento dell’appello, con la tassa e le spese di giustizia di questa sede
caricate in ragione di 5/6 alla parte appellante e per il rimanente 1/6
all’appellata, che riceverà da controparte un importo per ripetibili parziali.
La
tassa e le spese di giustizia di prima sede seguono le reciproche soccombenze
rispetto alle domande in quella sede e sono quindi poste a carico delle parti
in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.
A
__________, dandosene le condizioni, viene concesso il beneficio
dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio per mezzo dell’avv.
__________.
Per i quali motivi
pronuncia: 1. L’appello
13 maggio 2002 di __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 22 aprile 2002 del Pretore di Locarno-Campagna viene
così riformata, limitatamente ai punti 1 e 3:
- In
parziale accoglimento della petizione, il convenuto __________, nel frattempo
deceduto, e quindi la di lui vedova, __________, è condannata a versare
all’attrice __________,
la
somma di fr. 541'365.25, oltre interessi del 5% su
fr.
154'001.05 dal 1. gennaio 1998 e su fr. 387'364.20 dal
maggio 2002.
-
La
tassa di giustizia di fr. 30'000.-- e le spese di fr. 1'570.--, da anticipare
dall’attrice, e per essa dallo Stato nella misura di 1/2 e dalla convenuta
nella misura di 1/2, sono a carico delle parti in tale misura. Compensate le
ripetibili.
-
A
__________ è concesso in sede di appello il beneficio dell'assistenza
giudiziaria, con il gratuito patrocinio dell’avv. __________.
-
Le
spese della procedura di appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 8’900.--
b)
spese fr. 100.--
totale fr. 9’000.--
già
anticipate dall’appellante, sono poste a suo carico in ragione di 5/6 e per 1/6
a carico della parte appellata. L’appellante rifonderà a controparte la somma
di fr. 12’000.-- per parte di ripetibili.
- Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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