AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2002.96
Data decisione, Autorità:
24.02.2003, IICCA
Incarto n.
12.2002.96
Lugano
24 febbraio
2003/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretaria:
Cernecca-Cassayianni, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa inc. n. inc. no.
OA.1998.00126 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con
petizione 3 dicembre 1998 da
rappr. dallo studio legale __________
contro
rappr. dall'
avv. __________
con cui gli attori hanno chiesto la
condanna del convenuto al pagamento di fr. 13'272.10 (ridotti in sede di
conclusioni a fr. 12'972.10) oltre accessori (azione estimatoria e di risarcimento
danni in materia di compravendita immobiliare);
domanda
avversata dal convenuto e che il Pretore, con sentenza 9 aprile 2002, ha
accolto limitatamente a fr. 10'443.25.
Appellanti gli
attori che, con atto di appello 22 maggio 2002, chiedono la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione così come
alle conclusioni, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi,
mentre, con osservazioni 17 giugno 2002, il convenuto chiede la reiezione del
gravame;
Letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti.
Considerato
in fatto ed in diritto
- Il 18 gennaio 1991 __________ e __________ hanno acquistato da
__________ la part. no. __________ RFD di __________, sulla quale era in corso
la costruzione di una casa unifamiliare. Il prezzo d’acquisto è stato fissato
in fr. 520'000.-.
Il 5
marzo 1998, durante i lavori di rifacimento del marciapiede adiacente la
facciata a monte dell’abitazione, è stata rinvenuta nel sottosuolo, a circa 60
cm di profondità, una certa quantità di legname in decomposizione. Trattandosi
di un difetto occulto della casa, la cui presenza aveva causato il cedimento
del marciapiede, __________ e __________ hanno comunicato a __________ di
ritenerlo responsabile di ogni e qualsiasi danno fosse loro derivato della
presenza di detto difetto. Avendo questi contestato le pretese avanzate dai
coniugi __________, ne è nata la presente causa.
- Con la petizione in rassegna __________ e __________ hanno
chiesto la condanna di __________ al pagamento dell’importo di fr. 9'652.50
oltre interessi corrispondente al minor valore dell’immobile, oltre al
pagamento dei seguenti importi a titolo di risarcimento del danno: fr. 790.75
per l’intervento del giardiniere, fr. 2'528.85 per le spese legali precedenti
la causa e fr. 200.-/300.- per l’intervento del perito degli immobili. Gli
attori ritengono in sostanza che il materiale legnoso rinvenuto sarebbe stato
depositato dal convenuto volutamente e in violazione alle regole dell’arte, per
cui egli era tenuto a rispondere per quel difetto.
Con la
risposta di causa, il convenuto si è opposto alla petizione, poiché, a suo
dire, l’azione sarebbe ampiamente prescritta e la garanzia non sarebbe in
concreto data, avendo gli attori omesso di notificargli tempestivamente il
difetto. Contestando in particolare di averne conosciuto e sottaciuto
l’esistenza, egli nega poi ogni addebito mosso nei suoi confronti per la
presenza del difetto.
Con le
conclusioni gli attori hanno rinunciato all’indennizzo della fattura relativa
all’intervento del perito degli immobili e hanno modificato il termine di
decorrenza degli interessi sull’importo di fr. 9'652.50.
-
Con il querelato giudizio il giudice di prime cure, non ritenendo
prescritta la pretesa perché assoggettata al termine decennale di cui ai
combinati art. 210 cpv. 3 e 127 CO, ha parzialmente accolto la petizione
riconoscendo nella fattispecie un caso di applicazione dell’art. 205 CO. Egli
ha di conseguenza condannato il convenuto al pagamento di fr. 10'443.25, oltre interessi
al 5% a far tempo dal 1. novembre 1998, di cui fr. 9'652.50 a titolo di
restituzione del minor valore dell’oggetto venduto e fr. 790.75 per la
necessaria sistemazione del giardino. L’importo di fr. 2'528.85 preteso a
titolo di risarcimento per le spese legali sopportate prima dell’introduzione
della causa, non è stato per contro riconosciuto poiché, secondo il Pretore,
già compreso nell’indennità per ripetibili assegnate con la sentenza.
-
Con
l’appello che ci occupa gli attori rimproverano innanzi tutto al Pretore di non
aver riconosciuto, quale danno, le spese di assistenza legale, sopportate prima
dell’introduzione della causa, pari a fr. 2’528.85. Essi contestano inoltre la
data da cui il Pretore ha fatto decorrere gli interessi di mora, ritenuto che
sull’importo di fr. 9'652.50 relativo al minor valore dell’immobile, gli
interessi dovevano decorrere dal 21 febbraio 1991, data in cui il venditore
aveva incassato il prezzo di compravendita, mentre sull’importo di fr. 790.75,
chiesto a titolo di risarcimento del danno, gli interessi avrebbero dovuto
decorrere dal 1. luglio 1998, data del pagamento della fattura del giardiniere.
Delle
osservazioni con cui il convenuto chiede la reiezione dell’appello, si dirà, se
necessario, nei considerandi che seguono.
- Il gravame verte innanzi tutto sul mancato riconoscimento della
posta di danno costituita dalle spese legali preprocessuali. Il primo giudice
non le ha ammesse poiché non rientrerebbero nel danno diretto che poteva essere
riconosciuto in conseguenza del minor valore dell’oggetto venduto, ma dovevano
far parte delle spese di verifica rispettivamente erano comprese nell’indennità
per ripetibili.
Contrariamente
a quanto ritenuto dal Pretore, gli attori non hanno in realtà preteso l’importo
di cui sopra a titolo di restituzione del minor valore della cosa, bensì a
titolo di risarcimento del danno subito a causa del difetto: nel caso in esame
gli attori hanno, infatti, reclamato i danni subiti a seguito del difetto,
presentando l’azione estimatoria accanto all’azione di risarcimento danni
(sull’ammissibilità di questo modo di procedere cfr. DTF 107 II 161
consid. 7a; 107 II 419 consid. 1; Engel,
Contrats du droit suisse, 2. ed. Berna, 2000, p. 45). Essendo gli art. 97 e ss.
CO applicabili all’azione di risarcimento danni (DTF 107 II 161 consid.
7a; Engel, op. cit., p.
45; Tercier, La partie
spéciale du code des obligations, Zurigo, 1988, no. 368), il venditore è di
principio tenuto al risarcimento del danno, salvo che provi che nessuna colpa gli
è imputabile. Tale azione è subordinata, in primis, alle condizioni particolari
cui sottostà l’esercizio dell’azione di garanzia circa la verifica, la notifica
dei difetti e la prescrizione (DTF 107 II 161 consid. 7a; 107 II 419
consid. 1). Essendo le condizioni di cui sopra pacificamente adempiute per le
ragioni addotte dal Pretore e non contestate, si tratta di esaminare se le
premesse per ammettere la responsabilità contrattuale, ovvero la violazione del
contratto, il danno, il nesso adeguato di causalità tra la violazione del
contratto e il danno e la colpa del debitore/venditore siano in concreto
adempiute, ritenuto che l’esame può in definitiva essere qui limitato alla
questione del nesso causale (l’esistenza delle altre condizioni risultando già dall'inimpugnata,
al riguardo, sentenza pretorile). Ora, nel caso di specie è indubbio che il
danno, quale diminuzione involontaria del patrimonio, si trovi in un rapporto
di causalità adeguata con la violazione del contratto, nel senso che, senza la
presenza del difetto e le sue conseguenze, gli attori non avrebbero necessitato
di assistenza legale per tutelare i loro diritti.
5.1. Secondo
dottrina e giurisprudenza le spese connesse all’intervento di un legale prima
dell’apertura di un processo civile, specialmente in vista di una soluzione
bonale, costituiscono un elemento di danno, nella misura in cui non sono
comprese nelle ripetibili secondo la procedura cantonale. Occorre tuttavia che
sia provata la necessità di tale intervento sia in relazione alla situazione
personale che alla natura del patrocinio che, a sua volta, deve essere
necessario, utile ed appropriato (Brehm,
Berner Kommentar, no. 28 ad art. 46 CO; DTF
97 II 267; 117 III 101 consid. 5 e 6b; Rep. 1989, p.492; IICCA 10 maggio
1994 in re A./B. e llcc., 7 aprile in re C./B. e llcc., 7 maggio 1997 in re
C./P.). Ora, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, le spese legali
fatte valere dagli attori non rientrano nel concetto generale di ripetibili,
già per il fatto che non sono relative alla causa vera e propria, ma a una fase
precedente (Rep. 1989, p.
512). L’intervento del legale era poi necessario e giustificato a seguito
dell’atteggiamento dello stesso convenuto che, pur essendo responsabile del
difetto sia come venditore che come costruttore, aveva negato persino
l’evidenza dei fatti, declinando ogni responsabilità al riguardo. Dagli atti di
causa risulta infatti che il convenuto, anche se regolarmente invitato dagli
attori, non solo non ha partecipato al sopralluogo indetto per il 6 marzo 1998
in presenza del perito degli immobili (doc. L), ma si è pure rifiutato di
sottoscrivere la relativa dichiarazione di constatazione (doc. M), allorché
egli stesso aveva verificato la presenza del difetto, a lui già noto. La
necessità dell’intervento del legale degli attori risulta pertanto provata.
L’assistenza legale, finalizzata ad una transazione bonale della vertenza,
risulta a sua volta appropriata, tanto più che il relativo tentativo è fallito
proprio per l'intransigenza del convenuto.
5.2. Quanto
all’ammontare delle spese legali le stesse vanno considerate ammesse poiché il
convenuto le ha contestate nella risposta soltanto in modo generico (cfr. punto
8 a pag. 8; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 170 m. 6).
5.3. La posta di danno di fr. 2'528.85 per le spese legali preprocessuali
(doc. S) deve pertanto essere integralmente ammessa. Poiché gli interessi sulla
somma destinata a risarcire il danno conseguente al difetto cominciano a
decorrere dalla sopravvenienza del danno medesimo (Tercier, Le droit des obligations, Zurigo, 1999, no. 856;
DTF 116 II 306 consid. 7), gli interessi al 5% sull’importo di fr.
2'528.85 devono decorrere dal 3 gennaio 1999, ossia dalla affermata data del
pagamento di quella fattura che controparte non contesta partitamente.
-
Pacifico a questo stadio della lite che il convenuto sia tenuto a
versare alla controparte fr. 9'652.50 a seguito della difettosità dell’oggetto
venduto (art. 205 CO), controversa è invece la data di decorrenza degli
interessi che il Pretore ha fissato al 1. novembre 1998, data della prima messa
in mora (doc. 8). Gli appellanti ritengono che essi debbano partire dalla data
dell’avvenuto pagamento della cosa difettosa. Il Pretore, pur avendo tenuto
conto che questa somma era dovuta a titolo di minor valore della cosa ha
ritenuto - il calcolo non essendo fondato sul metodo relativo e non essendo
stato provato nessun particolare rapporto con eventuali costi di ripristino che
sarebbero stati necessari al momento della compravendita - che la data del trapasso
della proprietà non potesse essere riconosciuta come inizio del decorso degli
interessi. A torto. Infatti, il Pretore, accogliendo l’azione estimatoria, si
era basato non solo sulla presunzione che il minor valore fosse uguale al costo
della riparazione, ma anche sulla presunzione che nel caso in esame non
esistesse una differenza tra il prezzo oggettivo della cosa venduta senza
difetti e il prezzo convenuto (DTF 111 II 162 consid. 3b, 3c).
Indipendentemente dal metodo, con il quale la riduzione del prezzo è
effettuata, per stabilire il minor valore della cosa, si deve, pur sempre,
tenere conto del rapporto tra il prezzo convenuto e il valore oggettivo della
cosa senza difetti e Il fatto che il calcolo del minor valore non è
effettuato secondo il metodo relativo non ha pertanto alcuna rilevanza sul
momento in cui esso viene valutato, ossia la data del trasferimento dei
rischi (Engel, op. cit., p. 46). Alla luce di quanto precede,
trattandosi della restituzione del minor valore della cosa, corrispondente al
prezzo pagato in eccedenza, gli interessi decorrono dalla data dell’avvenuto
pagamento del prezzo (DTF 117 II consid. 550 4c; 116 II 306 consid. 7).
Non risultando chiaramente dall’atto di compravendita 18 febbraio 1992 (doc. D)
la data dell’avvenuto pagamento dell’intero prezzo stipulato, gli interessi
possono allora decorrere dal 25 febbraio 1992, momento del trapasso della
proprietà (doc. E).
-
Gli appellanti rimproverano inoltre al pretore di aver fatto
decorrere gli interessi anche sull’importo di fr. 790.75 relativo alle spese
per la sistemazione del giardino solo dal 1. novembre 1998, data della prima
messa in mora (doc. 8). Come detto in precedenza, gli attori non hanno chiesto
solo la restituzione del prezzo di vendita, ma, invocando gli art. 97 e ss. CO,
hanno reclamato il risarcimento di ogni ulteriore pregiudizio subito a seguito
del difetto. Come già esplicitato al considerando precedente, gli interessi
decorrono dal realizzarsi del danno (DTF 116 II 306, consid. 7, Tercier, op. cit. Zurigo, 1999, no.
856), ossia da quando la fattura è stata pagata, in concreto dal 2 luglio 1998
(copia addebito bancario allegato al doc. R).
-
L'accoglimento
delle censure d'appello e la conseguente riforma del merito del primo giudizio
comporta anche la modifica della ripartizione di spese e ripetibili di prima
sede nella misura proposta dagli stessi appellanti che è ancora generosa nei
confronti della controparte.
Spese e
ripetibili d'appello seguono la completa soccombenza dell'appellato.
Per i quali motivi,
richiamati, per le spese, l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
I. L’appello 22 maggio 2002 di __________ e __________ è accolto e, di
conseguenza, la sentenza 2 aprile 2002 del Pretore di Mendrisio-Sud viene cosi
riformata:
- La
petizione è accolta.
__________ è condannato a versare ad __________ e __________, l'importo di
Fr. 12'972.10 oltre interessi al 5% a decorrere dal 25 febbraio 1991 su fr.
9'652.50, a decorrere dal 2 luglio 1998 su fr. 790.75 e a decorrere dal 3
gennaio 1999 su fr. 2'528’85.
La tassa di giustizia di Fr. 1'200.- e le spese, da anticipare come di rito,
sono a carico degli attori in ragione del 2% e del convenuto per il 98%;
quest'ultimo rifonderà alle controparti, in solido, Fr. 1'800.- a titolo di
ripetibili.
II. Le
spese della procedura d’appello, consistenti in:
tassa di
giustizia fr. 250.-
spese fr.
50.-
Totale fr.
300.-
sono a
carico dell’appellato, con l’obbligo di rifondere agli appellanti fr. 450.- a titolo
di ripetibili d’appello.
III. Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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