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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2002.95
Data decisione, Autorità:
07.11.2002, IICCA
Incarto n.
12.2002.95
Lugano
7 novembre
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Marchi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. inc. no.
DI.2002.00011 della Pretura del Distretto di Blenio promossa con istanza 25
febbraio 2002 da
rappresentata dal __________
contro
con cui l’istante ha chiesto la
condanna del convenuto a corrisponderle l’importo di fr. 9'000.- più interessi
dal 1 novembre 2001 in seguito a licenziamento;
domanda avversata dal convenuto il quale, in sede di
udienza di discussione 25 marzo 2002, ha chiesto l’integrale reiezione
dell’istanza;
mentre con decisione 2 maggio 2002 il Pretore ha
accolto l’istanza limitatamente all’importo di fr. 3'000.- oltre interessi del
5% dal 1 novembre 2001.
Appellante l’istante la quale, con appello 6 maggio
2002, chiede la riforma della sentenza impugnata nel senso di accogliere
integralmente l’istanza.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
Considerato
in
fatto ed in diritto:
1.__________ è stata assunta in qualità
di cameriera con un salario mensile di fr. 3'000.- a partire dal 9 aprile 2001
presso il __________ (doc. C) gestito dal signor __________. In considerazione
delle ripetute assenze della dipendente dal lavoro durante il mese di agosto
2001, il 12 settembre 2001 il datore di lavoro ha comunicato alla dipendente,
di rientro dalla vacanze, la conclusione con effetto immediato del rapporto di
lavoro. Con scritto 12 settembre 2001 in nome della signora __________
__________, ha segnalato a __________ che la dipendente si sarebbe ripresentata
per continuare il lavoro. Preso atto del rifiuto di Giudici di permettere la
continuazione del lavoro, il __________, con scritti 14 settembre 2001 e 6
novembre 2001, ha chiesto senza successo il pagamento alla signora __________
del salario dei mesi di settembre e ottobre 2001.
2.Con l’istanza che ci occupa, l’istante
ha precisato che le assenze dal lavoro durante il mese di agosto 2001 erano
dovute a malattia ed ha prodotto i certificati medici 27 agosto 2001 e 13
settembre 2001 (doc. E) e, in considerazione del licenziamento con effetto
immediato, ritenuto ingiustificato, ha chiesto la condanna del convenuto a
versarle l’importo di fr. 9'000.- oltre interessi e meglio fr. 6'000.- pari al
salario fino alla scadenza del regolare periodo di disdetta del 31 ottobre 2001
e fr. 3'000.- a titolo di indennità per licenziamento ingiustificato. Il
convenuto ha contestato integralmente l’istanza sottolineando che la presenza
saltuaria della dipendente sul posto di lavoro nel mese di agosto 2001 ha
giustificato la scelta di licenziarla.
3.Con la sentenza impugnata il Pretore,
alla luce dei certificati medici prodotti che comprovavano i motivi delle
ripetute assenze, ha considerato il licenziamento immediato non giustificato ai
sensi dell’art. 337c CO e ha quindi riconosciuto all’istante un’indennità pari
ad un mese di stipendio, accogliendo l’istanza limitatamente a fr. 3'000.-.
Con
l’appello in esame l’istante chiede la riforma della sentenza impugnata nel
senso di accogliere integralmente l’istanza e condannare l’appellato a versarle
fr. 6'000.-pari al salario fino alla scadenza del regolare periodo di disdetta
del 31 ottobre 2001 e fr. 3'000.- a titolo di indennità per licenziamento
ingiustificato. Essa sostiene che, avendo riconosciuto un licenziamento
immediato ingiustificato, il Pretore doveva condannare l’appellato anche al
versamento del salario fino alla fine del regolare periodo di disdetta ai sensi
dell’art. 337c cpv. 1 CO.
L'appellato
ha spedito le sue osservazioni all'appello, datate 31 maggio 2002, il 3 giugno
2002.
4.Per l’art. 418 CPC alla procedura per
azioni derivanti dal contratto di lavoro con un valore di causa che non eccede
i fr. 20'000.- si applicano le norme che regolano la procedura accelerata
relativamente alla quale l’art. 398 cpv. 1 CPC stabilisce che il termine per
l’appellazione e quello per la risposta è di dieci giorni (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 418 m. 4). L'appello è stato ricevuto dall'appellato, per sua
stessa ammissione, il 14 maggio 2002 e di conseguenza il termine per presentare
le osservazioni al ricorso scadeva il 24 maggio successivo. Le osservazioni
datate 31 maggio 2002 e spedite il 3 giugno 2002 all’appello, sono quindi
tardive e non possono essere prese in considerazione.
5.__________, al di là dalla tardività
delle osservazioni e dei suoi contenuti, per contestare la valutazione del
licenziamento come operata dal Pretore e le conseguenze pecuniarie che ne
derivano avrebbe dovuto presentare appello o, di fronte a quello di
controparte, formulare appello adesivo, evidentemente sempre nel termine di
dieci giorni. Non avendo proceduto in questo senso rimane acquisito il
carattere ingiustificato del licenziamento e la condanna al pagamento di
un'indennità di Fr. 3'000.- ai sensi dell'art. 337c cpv. 3 CO, così come
stabilito dal primo giudice.
Occorre
pertanto valutare unicamente, perché è tale l'unico quesito sottoposto alla
verifica dell'autorità d'appello, se sia corretto il mancato riconoscimento da
pare del Pretore del salario dovuto fino alla fine del regolare preavviso di
disdetta.
Secondo
l’art. 337 c cpv. 1 CO il lavoratore licenziato immediatamente senza causa
grave ha diritto anzitutto a quanto avrebbe guadagnato se il rapporto di lavoro
fosse cessato alla scadenza del termine di disdetta. Secondo l’art. 337 c cpv.
3 CO inoltre il giudice può obbligare il datore di lavoro a versare al
lavoratore un’indennità che egli stabilisce secondo il suo libero
apprezzamento, tenuto conto di tutte le circostanze; l’indennità non può però
superare l’equivalente di sei mesi di salario del lavoratore. In concreto il
Pretore ha riconosciuto all’appellante un’indennità ai sensi dell’art. 337 c
cpv. 3 CO pari ad un mese di salario, mentre non le ha riconosciuto il diritto
al salario fino alla scadenza del termine di disdetta secondo l’art. 337 c cpv.
1 CO. A torto. Tale norma garantisce, infatti, al lavoratore il danno
causatogli dalla disdetta immediata ingiustificata del rapporto di lavoro,
danno che consiste segnatamente nel salario che avrebbe guadagnato in caso di
disdetta ordinaria (Brunner / Bühler / Wäber, Commentaire du contrat de
travail, Losanna 1996, ad art. 337c CO, n. 3). Presupposto di tale risarcimento
è lo scioglimento del rapporto di lavoro attraverso la disdetta straordinaria
da parte del datore di lavoro (Rehbinder, Berner Kommentar, Berna, 1992,
ad art. 337 c CO, n. 1) ed il Tribunale federale ha chiarito che anche
un’eventuale colpa concomitante del lavoratore non autorizza una diminuzione
del credito destinato a sostituire quanto avrebbe guadagnato (DTF 120 II
243). Ne discende che, in concreto, l’appellante ha diritto a percepire il
salario fino alla fine del periodo di disdetta che si situa al 31 ottobre 2002.
Infatti, l'art. 6 cpv. 1 CCNL dell'industria alberghiera e della ristorazione
stabilisce che, trascorso il periodo di prova di 14 giorni, il termine di
disdetta per lo scioglimento del contratto è di un mese se il rapporto di
lavoro dura da meno di cinque anni e, in assenza di regola divergente, la
disdetta ha effetto per la fine di un mese (art. 335c CO).
- Il
salario dovuto in virtù dell’art. 337 c cpv. 1 CO è il salario lordo dal quale
il datore di lavoro deve trattenere i contributi sociali e versarli alle
relative istituzioni, come durante il rapporto di lavoro (Brunner / Bühler /
Wäber, op. cit., loc. cit.). In concreto il salario mensile lordo della
dipendente __________ ammontava a fr. 3'000.-, mentre le trattenute sociali
ammontavano a fr. 151.50 per AVS/AI/IPG, fr. 45.- per l’assicurazione
disoccupazione e fr. 225.- per il secondo pilastro (cassa pensione) (doc. D).
Le trattenute sociali sul salario mensile ammontavano quindi globalmente a fr.
421.50 e il salario mensile da versare all’appellante è pertanto di fr.
2’578.50. Accertato il pagamento del salario solo fino alla fine di agosto (doc.
D), l’appellato è dunque tenuto a versare all’ex dipendente per i mesi di
settembre e ottobre 2001 a titolo di salario la somma di fr. 5'157.-. La
sentenza di prima istanza, in accoglimento dell'appello, è conseguentemente
riformata, ritenuto che sull'importo per indennità a seguito di licenziamento
ingiustificato non decorrono interessi poiché la stessa è determinata dal
giudice indipendentemente dalla domanda della parte e la sua esigibilità
decorre dalla data della sentenza.
Per i
quali motivi,
dichiara e pronuncia:
I. L’appello è accolto e di conseguenza la sentenza 2 maggio 2002 del
Pretore supplente del Distretto di Blenio è riformata come segue:
- L’istanza 25
febbraio 2002 di __________ è accolta.
Di conseguenza:
1.1. Il
signor __________, è condannato a pagare alla signora __________, l’importo di
fr. 5’157.- oltre interessi del 5% dal 1 novembre 2001 a titolo di salario e
fr. 3'000.- a titolo d'indennità.
-
Il signor __________, rifonderà a __________,
fr. 500.- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione alle parti come di rito.
II. Non si prelevano tasse e spese per la procedura d’appello, mentre è
fatto obbligo all’appellato di rifondere all’appellante fr. 200.- di ripetibili
d’appello.
III. Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Blenio
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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