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Numero d'incarto:
12.2002.94
Data decisione, Autorità:
12.11.2002, IICCA
Incarto n.
12.2002.00094
Lugano
12 novembre
2002/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Rusca
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa a procedura speciale
in materia di contratto di lavoro -inc. CL.2001.123 della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 2- promossa con istanza 14 novembre 2001 da
rappr. dallo Studio legale __________
contro
rappr. dallo Studio legale __________
chiedente il
pagamento di un importo di fr. 11'423.95 oltre accessori quale risarcimento per
disdetta immediata del contratto di lavoro;
domanda cui la
convenuta si è opposta e che il Segretario assessore della Pretura -con
sentenza 23 aprile 2002- ha quasi integralmente accolto;
appellante la
ditta convenuta che con allegato 6 (recte 3) maggio 2002 (data dell'invio LSI),
in riforma della sentenza impugnata, postula la reiezione dell'istanza;
lette le osservazioni 14 maggio 2002 della parte
istante;
esaminati gli atti dell'incarto;
considera
in fatto e in diritto:
-
L'istante
è stata assunta come segretaria d'ufficio dalla ditta convenuta con contratto
13 novembre 2000 e inizio immediato dell'attività: il salario lordo, dopo il
periodo di prova di tre mesi, era di fr. 3'900.- per tredici mensilità. Il 27
agosto 2001, con lettera raccomandata a mano, la datrice di lavoro ha disdetto
immediatamente il contratto, muovendo alla lavoratrice diversi addebiti:
richiamando precedenti rimproveri concernenti la mediocre qualità del lavoro,
difficoltà create con il suo comportamento, diverbi e perfino scontri
con altri collaboratori e con la direzione, aveva inoltre dovuto accertare
l'inaffidabilità della dipendente per avere abusivamente consultato documenti
muniti dell'indicazione personale confidenziale. Ricevuta questa
comunicazione essa si sarebbe comportata in modo offensivo nei confronti dei
suoi superiori quando avevano scoperto il significato (poi ammesso dalla stessa
istante) di determinate annotazioni sulla sua agenda, riguardanti il salario
percepito da altri dipendenti della ditta.
-
Contestando
di essere mai stata precedentemente ripresa sulle prestazioni lavorative
fornite e sul comportamento tenuto sul posto di lavoro, con l'istanza
__________ ha sostenuto che l'apertura della corrispondenza rientrava nei suoi
compiti, anche nel caso in cui determinati invii recassero l'indicazione di personale
o di confidenziale. Comunque ha considerato che i rimproveri espressi
dalla datrice di lavoro non corrispondono a motivi gravi al punto da
giustificare la scioglimento immediato del contratto.
-
Il
Segretario assessore -pur riconoscendo determinate scorrettezze a carico
dell'istante- ha ammesso il suo diritto di percepire, in applicazione dell'art.
337 cpv. 1 CO, il salario netto fino alla fine pattuita del contratto, ossia
tre mensilità per la fine di un mese.
-
Impugnando
la sentenza del primo giudice, la datrice di lavoro ne contesta la valutazione
relativamente alla gravità dei fatti imputati alla ex dipendente, con
particolare riferimento all'annotazione di sigle e importi nella propria agenda
d'ufficio che sono risultati corrispondere ai salari percepiti dai quadri
dell'azienda; dati che essa aveva dedotto da corrispondenza
"personale/confidenziale" e che avrebbero poi potuto essere sfruttati
per chiedere un aumento di salario. Considera che -diversamente da quanto ha
ritenuto il primo giudice- il comportamento della lavoratrice rappresenta
un'indebita intrusione nella sfera personale della ditta e configura perciò una
gravissima lesione del rapporto di fiducia fra le parti. Tale fiducia è stata
poi ulteriormente compromessa da parte dell'istante che aveva in un primo
momento negato i fatti, ammessi solo davanti all'evidenza. Infine rileva come
le stesse azioni siano penalmente perseguibili, in virtù degli art. 179 e 179
novies CP.
Delle
osservazioni all'appello si dirà, se necessario, nel seguito.
-
L'art.
337 CO dispone che il datore di lavoro e il lavoratore possono disdire con
effetto immediato il rapporto di lavoro per cause gravi, segnatamente quando la
continuazione del contratto, in buona fede, non può più essere pretesa. Ciò che
è il caso quando il rapporto di fiducia tra le parti è così compromesso da non
permettere più una collaborazione costruttiva, di modo che la disdetta
immediata risulta essere l'unica soluzione praticabile. Manchevolezze minori
possono giustificare una disdetta immediata solo se si verificano ripetutamente
e malgrado espliciti avvertimenti sull'eventualità della disdetta. Il giudice
valuta secondo libero apprezzamento se la violazione dei doveri contrattuali
raggiunge la necessaria gravità, considerando le circostanze concrete, in
applicazione dei principi di diritto e di equità (DTF 127 III 131, cons.
3). La parte che disdice il contratto, ritenendo dati i presupposti
dell'insostenibile continuazione del medesimo, deve portarne la prova. E'
invece la parte destinataria della disdetta a dover provare che, malgrado la
presenza di motivi gravi, controparte avrebbe dovuto soggettivamente tollerare
la continuazione del rapporto di lavoro (Brühwiler, Komm. zum
Einzelarbeitsvertrag, ed. 2, art. 337 CO, N. 7 c).
-
Nel
caso concreto, come peraltro rilevato dal primo giudice, il comportamento
tenuto dalla lavoratrice è indubitabilmente scorretto: forse, come sostiene lei
stessa, rientrava nei suoi compiti di aprire tutte le buste che giungevano in
ditta, ma si può escludere che essa potesse prendere atto del contenuto degli
invii che esplicitamente erano indicati dal mittente come riservati o
personali: l'istante si limita infatti a sostenere di averli dovuti aprire e
consegnare (istanza, pag. 3). Anzi, proprio l'indebita presa di conoscenza
dell'invio appare come l'addebito maggiore a carico dell'istante, dal momento
che la successiva copiatura nell'agenda della segreteria dei salari di altri
dipendenti, rispettivamente dei quadri dell'azienda né concerne in sé un
segreto della stessa, né avrebbe potuto ragionevolmente essere usato dalla
dipendente a suo vantaggio, come ipotizza invece la convenuta, già perché un
aumento del suo salario avrebbe comunque dovuto essere pattuito. Quindi, anche
a dipendenza delle contenute conseguenze dell'atto (senza tuttavia volerne
bagatellizzare la portata) non v'è motivo di scostarsi dalla valutazione
operata dal primo giudice; la mancanza, peraltro scoperta per la prima volta a
carico della lavoratrice, è infatti di quelle di cui il datore di lavoro -tutto
ben considerato- deve segnalare l'importanza alla lavoratrice e, se lo ritiene,
avvertirla che -in caso di ripetizione- sarebbe licenziata senza preavviso, ma
è escluso che possa comportare già ora tale sanzione, la gravità della stessa
dovendo essere non solo valutata soggettiva da chi disdice il contratto, ma
anche corrispondere a canoni oggettivi (Brühwiler, op. cit., ibidem, N.
7 a). E nemmeno la convenuta può validamente sostenere di aver già dovuto
richiamare la controparte a un lavoro più accurato, rispettivamente a un
comportamento più corretto (ciò che peraltro l'istante almeno in parte
contesta) poiché non risulta che tali avvertimenti siano stati accompagnati dal
necessario avvertimento dello scioglimento immediato del rapporto di lavoro (Brühwiler,
op. cit., ibidem, N. 9).
-
L'appellante
sostiene la legittimità del licenziamento in tronco (almeno in questa sede)
anche in base al fatto che l'azione dell'istante configura reato penale.
Sennonché, la circostanza
-prescindendo
da un esame dei presupposti oggettivi e soggettivi riferiti ai reati
ipotizzati- non imporrebbe al giudice di considerare eo ipso il
comportamento in esame sufficientemente grave al punto da giustificare
l'applicazione dell'art. 337 CO. Infatti, se appare conforme a una valutazione
oggettiva della fattispecie che azioni penalmente rilevanti (tanto più se
commesse nei confronti del partner contrattuale) sono di regola gravi al punto
da non più permettere la continuazione del rapporto di lavoro, la valutazione attiene
comunque all'apprezzamento del giudice il quale, oltre alla gravità dei fatti
in sé, considererà anche la gravità dei reati ipotizzabili e l'incidenza più o
meno importante degli stessi sul rapporto lavorativo e sul pregiudizio che può
esserne derivato (cfr. al proposito Brühwiler, op. cit., art. 337 CO, N.
2, b, cpv. 1; Rehbinder, in Comm. di Berna, 1992, art. 337 CO, N. 9).
Nel caso in esame, è almeno sostenibile che l'aspetto penale dell'apertura
dell'invio a lei non personalmente destinato e la successiva presa di
conoscenza del contenuto è così poco rilevante da non essere stato considerato
né dalla convenuta (nella fase preprocessuale e in prima sede), né dal giudice;
ciò che è almeno un indizio che la punibilità dell'azione avrebbe assunto -in caso
di accertata sufficiente gravità- carattere soltanto abbondanziale.
- A
titolo abbondanziale va ancora rilevato che l'indagine compiuta d'ufficio da
questa Camera in merito alla legittimazione attiva dell'istante ha dato esito
positivo dal momento che la Cassa disoccupazione __________ ha sì effettuato
prestazioni in favore dell'assicurata, ma non sulla base dell'art. 29 cpv. 1
LADI.
Ne
consegue che la decisione del Segretario assessore merita integrale conferma,
mentre l'appello dev'essere respinto. Il giudizio sulle ripetibili segue la
soccombenza.
Motivi per i quali,
richiamati per le spese gli art. 148 e 417 cpv. 1
lett. e CPC, nonché la TOA
pronuncia:
-
L'appello
6 maggio 2002 di __________, è respinto.
-
Il
giudizio è esente da spese e da tassa di giustizia. L'appellante verserà a
__________, l'importo di fr. 500.- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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