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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2002.93
Data decisione, Autorità:
20.05.2003, IICCA
Incarto n.
12.2002.93
Lugano
20 maggio
2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.99.355
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6 promossa con petizione 4
maggio 1999 da
rappr. dall' avv. __________
contro
rappr. dall' avv. __________
con la quale l'attrice ha chiesto la condanna delle
convenute in solido al pagamento di fr. 90'000.- oltre accessori, domanda
ridotta in corso di causa a fr. 40'000.- oltre interessi;
domanda avversata dalla convenuta __________ (mentre
che __________, nel frattempo in fallimento, si è disinteressata della
procedura) e che il Pretore ha respinto con sentenza 9 aprile 2002.
Appellante l'attrice che, con atto di appello del 2
maggio 2002, postula la riforma del querelato giudizio nel senso
dell'accoglimento della petizione per fr. 40'000.- oltre interessi, mentre la
convenuta __________ chiede, con osservazioni 14 giugno 2002, la reiezione del
gravame con protesta di spese e ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 3 settembre 1998 la convenuta __________ in qualità di venditrice
e l'attrice __________ in qualità di acquirente hanno sottoscritto il documento
denominato "Contratto di compravendita" avente per oggetto la vendita
dell’inventario mobiliare dell’esercizio pubblico __________ (ora __________),
sito in via __________ a __________, al prezzo di complessivi fr. 50'000.-
(doc. A).
Tra le
altre pattuizioni, il contratto stabiliva che:
“La
venditrice certifica che tutto quanto fa oggetto della presente trattativa è di
sua esclusiva proprietà e che nessun elemento è gravato da riserva di proprietà
“
e
“Il
presente contratto viene prodotto in no. 3 esemplari e sarà da considerarsi
perfezionato a mezzo sottoscrizione delle parti, nonché consenso del __________,
rappresentato per suo conto dall’avvocato __________, che verrà apposto in
calce per accettazione e consenso unanime”
B. Per quanto risulta dagli atti, l’inventario in questione era di
proprietà della __________, la quale l'aveva venduto il 7 marzo 1995 ad
__________ al prezzo di fr. 182'052.- (di cui fr. 100'000.- provenienti da un
finanziamento in leasing concesso da __________) riservandosene però la
proprietà per effetto dell'iscrizione, avvenuta il 30 agosto 1995, del proprio
diritto nel registro dei patti di riserva della proprietà (doc. E).
Quanto al
consenso di __________, lo stesso 3 settembre 1998 il di lei rappresentante
avv. __________ comunicava a __________, socio e gerente di __________, che
(doc. B):
“1.
Sono in possesso dei tre esemplari di contratto di compravendita mobiliare
/ del 3 settembre 1998 per ratifica da parte della spett.
__________.
La proposta di accordo tra le diverse parti interessate (__________,
__________, __________, __________ e __________) è stata accolta dai
rappresentanti dei titolari dei diritti di riserva di proprietà (avv.
__________ e avv. __________).
L’esecuzione di tali accordi deve trovare rispondenza nel rimborso parziale
delle garanzie da parte della spett. __________.“
C. Con la petizione in rassegna __________ ha chiesto la condanna di
__________ e di __________ in solido al pagamento di fr. 90'000.- oltre
interessi e la cancellazione della predetta iscrizione dal registro dei patti
di riserva di proprietà.
avrebbe attestato, contrariamente a verità, l'inesistenza di riserve di
proprietà, mentre che __________ avrebbe dato ad intendere all'attrice che un
accordo era stato accolto dai titolari dei diritti di riserva della proprietà.
Stante l'art. 195 cpv. 2 CO in tema di evizione, il venditore sarebbe tenuto al
risarcimento dell'interesse contrattuale positivo, pari in concreto ai fr.
90'000.- ai quali l'attrice avrebbe inteso rivendere l'inventario a tale
__________ (doc. D). Secondo l'art. 933 CC, inoltre, l'attrice andrebbe
tutelata per l'avvenuto acquisto in buona fede dell'inventario, ragione per cui
andrebbe accertato l'acquisto della proprietà da parte sua, e pertanto si
imporrebbe la cancellazione della riserva di proprietà.
D. __________ non ha risposto alla petizione ed in seguito è fallita.
si è per sua parte opposta alle richieste dell'attrice, rilevando in sostanza
di non avere mai sottoscritto il contratto in questione.
Le parti
hanno in seguito mantenuto le rispettive argomentazioni, eccezion fatta per la
riduzione della pretesa risarcitoria a fr. 40'000.- oltre accessori, dovuta
all'intervenuta vendita a terzi dell'inventario al prezzo di fr. 50'000.-.
In corso
di causa, il patto di riserva di proprietà è stato cancellato per effetto
dell’epurazione del registro.
E. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto che __________
sarebbe stata proprietaria della parte dell'inventario da lei finanziata con il
contratto di leasing, mentre che della rimanenza sarebbe stata proprietaria
__________ poiché titolare della riserva di proprietà. Tuttavia, anche per
questa parte dell'inventario __________ avrebbe agito almeno quale
rappresentante della titolare della riserva di proprietà, prova ne sarebbe
l'estraneità di __________, altrimenti inspiegabile, al contratto doc. A. Di
conseguenza, il consenso di __________ sarebbe stato indispensabile per il
perfezionamento del contratto. In concreto, tuttavia, nonostante la mancanza
della firma da parte dell'istituto bancario andrebbe comunque ammessa la sua
adesione al contratto almeno nella forma degli atti concludenti ed in base al
principio dell'affidamento. Dovendosi così attribuire anche a __________ la
qualifica di venditrice, essa risulterebbe inadempiente per non avere procurato
la proprietà dei beni all'attrice acquirente, inadempienza di cui dovrebbe
rispondere ex art. 97 CO. L'istruttoria avrebbe però dimostrato che il mancato
contratto con il __________ non fu causato dall'inadempienza della banca ma, in
sostanza, dallo scarso interesse del potenziale acquirente. Dal che la
reiezione della petizione, considerato che l'attrice non ha subito danno di
sorta dopo avere ricuperato, con la vendita a terzi, almeno quanto da lei
pagato per l'inventario.
F. Con l’appello in rassegna, l'attrice asserisce in sostanza che
l’assenza della firma di __________ in calce al contratto costituisce
inadempienza contrattuale da parte sua, motivo per cui, stanti gli art. 97 e
segg. CO, essa dovrebbe essere condannata a risarcire il mancato guadagno per
la sfumata vendita al __________.
Considerato
in diritto: 1. L’attrice, avanti al Pretore, ha fondato la sua pretesa sulle norme
che regolano la garanzia per evizione, così come risulta dall'esplicita
invocazione da parte sua dell'art. 195 CO (petizione, punti 4 e 5, pag. 3). Che
tale azione fosse del tutto infondata risulta già dagli avvenimenti narrati
dalla stessa attrice: di un'intervenuta evizione in suo danno ad opera del
legittimo proprietario non vi è, infatti, traccia, tanto che l'appellante
medesima ammette di avere in seguito potuto pacificamente rivendere ad una
quarta persona l'inventario dell'esercizio pubblico in questione al prezzo di
fr. 50'000.-, ed ha perciò proporzionalmente ridotto la propria pretesa.
In questa
sede -aderendo così alle argomentazioni del giudizio impugnato- essa formula
invece una pretesa risarcitoria per inadempienza contrattuale fondata sull'art.
97 CO (esplicito: appello, punto 5, pag. 4)
Siffatto
modo di procedere è tuttavia inammissibile, poiché dal profilo procedurale esso
costituisce mutazione dell'azione, vietata allo stadio dell'appello dall'art.
321 CPC (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad. art. 321, n. 15), laddove la
diversità delle azioni rileva dal fatto che quella di cui all'art. 195 CO
presuppone la risoluzione del contratto, mentre che quella di cui all'art. 97
CO mantiene il contratto in essere, limitandosi ad obbligare l'inadempiente al
risarcimento del danno causato.
Tanto
basterebbe a determinare la reiezione del gravame.
-
E' perciò solamente a titolo abbondanziale che si rileva che
l'appellante non si è confrontata seriamente con l'assunto del primo giudice,
secondo cui il potenziale acquirente non avrebbe rinunciato al possibile
contratto per effetto dell'inadempienza di __________ costituita dalla mancata
cancellazione della riserva di proprietà, limitandosi a ribadire che questi
avrebbe rinunciato alla trattativa per il diverso motivo della mancanza della
firma della banca sul testo del contratto, il che non è però costitutivo d'inadempienza
contrattuale da parte sua.
-
Irrilevante è di contro la disquisizione dell'appellante sulla
questione a sapere se la convenuta sia inadempiente perché non ha firmato il
contratto piuttosto che per il motivo ritenuto dal Pretore della mancata cancellazione
della riserva di proprietà. Certo è comunque che se alla controparte venisse
realmente imputato di non avere sottoscritto e perfezionato il contratto, come
sembra fare l'appellante nel proprio gravame (punto 5, pag. 4), l'invocazione
da parte sua dell'art. 97 CO sarebbe a sua volta fuori luogo non potendosi -in
assenza di contratto- far capo ad una norma sulla responsabilità contrattuale,
ma semmai solamente ad un'eventuale (e tutta da dimostrare) culpa in
contrahendo, ipotesi che mai l'attrice ha preteso di evocare.
Ne
consegue, in ogni caso, la reiezione dell'infondato gravame.
Tassa di
giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza dell'appellante (art. 148
CPC).
Per i quali motivi
visti, per le spese, gli art. 147 e seg. CPC e la
vigente TG
dichiara e pronuncia
-
L'appello 2 maggio 2002 di __________ è respinto.
-
Le spese della procedura d'appello, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 750.-
b) spese fr.
50.-
Totale fr.
800.-
già
anticipati dall'appellante, rimangono a suo carico, con l'obbligo di rifondere
alla controparte __________ fr. 1'000.- per ripetibili d'appello.
- Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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