AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2002.92
Data decisione, Autorità:
30.10.2002, IICCA
Incarto n.
12.2002.00092
Lugano
30 ottobre
2002/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Rusca
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa a procedura speciale
in materia di contratto di lavoro -inc. CL.2000.104 della Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 3- promossa con istanza 14 luglio 2000 da
rappr. dall’avv. __________
contro
rappr. dall’avv. __________
chiedente,
a liquidazione del rapporto di lavoro, il pagamento dell'importo complessivo di
fr. 8’414.15 oltre interessi;
domanda
cui il convenuto si è opposto e che il Segretario assessore, con sentenza 17
aprile 2002, ha parzialmente accolto, ossia in misura di fr. 1'820.-- lordi,
oltre interessi;
appellante
-con allegato 29 aprile 2002- l'istante che, in riforma della decisione
impugnata, chiede l'integrale accoglimento della domanda di causa;
lette le
osservazioni all'appello 16 maggio 2002 con cui il convenuto postula la
conferma della decisione pretorile;
esaminati gli atti dell'incarto;
Considera
in fatto e in diritto:
-
L'istante, cameriere, è stato alle dipendenze del convenuto
presso il __________ di __________ a partire dal 1° settembre 1999 con un
salario mensile lordo di fr. 2'600.-- Egli è stato licenziato una prima volta
il 20 dicembre 1999 per la fine di gennaio 2000; tuttavia a questa
dichiarazione di volontà del datore di lavoro aveva contrapposto un certificato
medico che accertava la sua inabilità al lavoro dal 20 al 27 dicembre. Riaperto
l'esercizio pubblico dopo la chiusura per le feste di Natale e Capodanno,
l'istante non si sarebbe presentato al posto di lavoro e nemmeno avrebbe
debitamente informato il convenuto sulla malattia che gli impediva di lavorare,
così che __________ ha disdetto il contratto con effetto immediato il 28
gennaio 2000. Non accettando la disdetta, con la causa in esame l'istante
postula il pagamento del salario per il mese di febbraio, un'indennità per
licenziamento ingiustificato, nonché il pagamento di vacanze e giorni liberi
non goduti, complessivamente fr. 8'414.15 e interessi.
-
Il convenuto si è opposto all'istanza, sostenendo in particolare
il suo buon diritto a disdire il contratto con effetto immediato a dipendenza
del comportamento tenuto dal lavoratore. Questi, dopo aver prodotto il
certificato medico valido dal 20 al 27 dicembre 1999, avrebbe atteso fino alla
fine del mese successivo per informare il datore di lavoro sul suo stato di
salute e sul motivo che lo teneva lontano dall'esercizio pubblico. Ha
contestato inoltre anche i conteggi prodotti dalla controparte.
Il Segretario
assessore, accertata la nullità della prima disdetta e comunque la sua
indifferenza nella fattispecie, ha ritenuto il successivo comportamento del
lavoratore grave al punto da giustificare la disdetta del contratto ai sensi
dell'art. 337 CO. Ha quindi ammesso l'istanza solo parzialmente, in particolare
riconoscendo parte della richiesta relativa al tempo libero non goduto.
- Con l'appello l'istante censura la sentenza del Segretario
assessore laddove ha considerato dati i presupposti d'applicazione dell'art.
337 cpv. 1 CO. Afferma di aver messo regolarmente al corrente il convenuto
sulla sua malattia, in particolare durante il mese di gennaio 2000, così come
aveva notificato il suo stato alla __________. Rileva inoltre come il datore di
lavoro, già con la disdetta di dicembre, l'avesse autorizzato a ritenersi
libero da ogni impegno nei suoi confronti e sostiene di essersi presentato al
datore di lavoro in data 6 gennaio 2000, annunciandogli la continuazione della
malattia e comunicandogli che il giorno seguente si sarebbe recato ancora una
volta dal medico. Lo stesso 7 gennaio il convenuto sarebbe stato informato che
l'assenza per malattia si sarebbe protratta almeno fino al 21 gennaio 2000.
Delle osservazioni
all'appello si dirà, se necessario, nel seguito.
- L'art. 337 CO dispone che il datore di lavoro e il lavoratore
possono disdire con effetto immediato il rapporto di lavoro per cause gravi,
segnatamente quando la continuazione del contratto, in buona fede, non può più
essere pretesa. Ciò che è il caso quando il rapporto di fiducia tra le parti è
così compromesso da non permettere più una collaborazione costruttiva, di modo
che la disdetta immediata risulta essere l'unica soluzione praticabile.
Manchevolezze minori possono giustificare una disdetta immediata solo se si
verificano ripetutamente e malgrado espliciti avvertimenti sull'eventualità
della disdetta. Il giudice valuta secondo libero apprezzamento se la violazione
dei doveri contrattuali raggiunge la necessaria gravità, considerando le
circostanze concrete, in applicazione dei principi di diritto e di equità (DTF
127 III 131, cons. 3). La parte che disdice il contratto, ritenendo dati i
presupposti dell'insostenibile continuazione del medesimo, deve portarne la
prova. E' invece la controparte a dover provare che, malgrado la presenza di motivi
gravi, controparte avrebbe dovuto soggettivamente tollerare la continuazione
del rapporto di lavoro (Brühwiler,
Komm. zum Einzelarbeitsvertrag, ed. 2, art. 337 CO, N. 7 c).
Per quanto più da
vicino concerne la mancata presenza sul posto di lavoro, rispettivamente la
mancata prestazione lavorativa pattuita, dottrina e giurisprudenza sono unanimi
nel ritenere che la gravità ipotizzata dall'art. 337 CO è data di regola solo
in presenza di un atteggiamento di resistenza ai propri obblighi e malgrado solleciti
della controparte, laddove la portata di tali sollecitazioni dev'essere
giudicata anzitutto in funzione dell'oggettiva chiarezza della situazione
obbligatoria del lavoratore (Brühwiler,
op. cit., ibidem, N. 2 a; Rehbinder,
in Comm. di Berna, 1992, art. 337 CO, N. 6). Inoltre dev'essere considerata la
posizione soggettiva di questi, così che se il lavoratore, malgrado solleciti,
ritiene in buona fede di avere un motivo legittimo per astenersi dal lavoro,
non può essere licenziato in tronco (Rehbinder,
op. cit., ibidem).
-
Nel caso concreto, esaminando ciò che effettivamente è accaduto
dopo il periodo di chiusura dell'esercizio pubblico per le festività di fine
d'anno, non può essere disatteso ciò che lo stesso datore di lavoro ha
esplicitamente ammesso, ossia che l'istante si è presentato da lui il 6 gennaio
2000, che in quell'occasione l'ha informato di essere ammalato e di avere
appuntamento dal medico il giorno seguente per sapere se poteva
tornare al lavoro e che, lo stesso 7 gennaio, aveva saputo che l'istante
sarebbe rimasto nuovamente a casa per malattia (cfr. disdetta 28 gennaio 2000:
doc. 2). E' pertanto errato e contraddittorio ciò che sostiene l’appellato,
ossia che, dopo il certificato medico valido per l'ultima settimana di
dicembre, egli non avrebbe più avuto notizie del lavoratore. Tanto più che,
nello stesso scritto di disdetta, il datore di lavoro ha ammesso esplicitamente
di conoscere l'esistenza di un certificato medico valido fino al 21 gennaio,
rimproverando di conseguenza al lavoratore solo di non essersi presentato al
lavoro dopo quella data e di non averlo informato se il certificato fosse stato
confermato per tempo ulteriore. E' vero -e l'istante non è in grado di provare
il contrario- che questi non si è premurato di mettere tempestivamente a
disposizione del datore di lavoro documentazione che attestasse la presumibile
durata dell'impedimento al lavoro (e ciò, malgrado tale documentazione
esistesse -cfr. i rapporti specialistici 5 gennaio 2000 e 21 gennaio 2000
allegati all'estratto della cartella clinica del dott. __________ -
rispettivamente avrebbe potuto facilmente essere ottenuta), ma nel dubbio
sull'esistenza (in particolare successivamente al 21 gennaio 2000) e sulla
durata dell'impedimento al lavoro, il datore di lavoro non avrebbe dovuto
limitarsi a tentativi di contatto telefonico il cui contenuto è rimasto nel
vago, ma -proprio nell'eventualità di poter disdire con effetto immediato il
contratto di lavoro- avrebbe dovuto formulare un chiaro sollecito alla controparte
affinché riprendesse il lavoro oppure provasse la continuazione dello stato di
malattia. Infatti, la mancanza del lavoratore -che consiste in una violazione
del suo obbligo di fornire attività lavorativa (Brühwiler, op. cit., ibidem, N. 2 a)- assume la gravità
presupposta dall'art. 337 CO solo se confortata, come esposto al considerato
precedente, da un sollecito a voler riprendere immediatamente il lavoro,
rispettivamente a giustificare l'ulteriore assenza. D'altra parte, l'istante ha
dimostrato che la sua assenza dal posto di lavoro durante il mese di gennaio
2000 e in particolare dopo il giorno 21 era giustificata (cfr. la dichiarazione
9 novembre 2000 del medico curante e gli allegati rapporti medici) e che quindi
nemmeno può essergli rimproverata mala fede nei confronti del datore di lavoro
(cfr. Rehbinder, op. cit.,
ibidem, N. 7).
-
Dovendo così accogliere l'appello dell'istante in merito ai
presupposti dell'art. 337 CO, è corretto riconoscere al lavoratore il
risarcimento richiesto, corrispondente al salario per il mese di febbraio 2000.
Infatti, fuori discussione l'avvenuto pagamento del salario di gennaio, alla
fattispecie si applica l'art. 337c cpv. 1 CO in base al quale il lavoratore
licenziato immediatamente senza una causa grave ha diritto a quanto avrebbe
percepito se il rapporto di lavoro fosse cessato alla scadenza del termine di
disdetta o col decorso della durata determinata del contratto. In concreto,
trattandosi di contratto a tempo indeterminato (doc. A), vale il termine di
disdetta del CCL di categoria (ed. 98), ossia un mese (art. 6 cpv. 1). La
relativa domanda è quindi corretta, ancorché possa essere ammessa solo al netto
dei contributi sociali correnti (Rehbinder,
op. cit., art. 337c CO, N. 6).
-
L'istante ha chiesto anche il pagamento di un'indennità per
licenziamento ingiustificato, ovvero in virtù dell'art. 337c cpv. 3 CO, pari a
una mensilità del salario. Questo importo è stabilito dal giudice secondo il
suo libero apprezzamento, ma comunque non può essere superiore a sei mensilità
di stipendio; esso ha carattere punitivo nei confronti dell'agire antigiuridico
della parte che disdice il contratto, mentre non rappresenta né un risarcimento
danni, né una riparazione morale (Rehbinder,
op. cit., art. 337c CO, N. 8, rispettivamente art. 336a, N. 1). La sua
determinazione dipende da vari momenti: punibilità del comportamento del datore
di lavoro, gravità della lesione della personalità di chi è colpito dalla
disdetta, concolpa della stessa parte, ecc. (Rehbinder, op. cit., art. 337c CO, N. 9). E' controverso
se il carattere facoltativo dell'indennità -di cui alla lettera della norma-
sia solo apparente (DTF 116 II 300 e segg.; Rehbinder, op. cit., ibidem, N. 8), o sia effettivo (Brühwiler, op. cit., art. 337c CO,
N. 10 b; BlZR 2000, pag. 309, N. 114).
Dovendo quindi
esaminare le particolarità del caso, non può essere disatteso che il rapporto
di lavoro è durato meno di sei mesi e che l'istante ha effettivamente lavorato
presso l'esercizio pubblico del convenuto per meno di quattro mesi. Inoltre, se
è stato accertato che il datore di lavoro ha sopravvalutato la gravità delle
circostanze, è vero che il lavoratore (ed egli non sostiene il contrario), pur
essendo fors'anche certo soggettivamente dei motivi che giustificavano la sua assenza
dal posto di lavoro, non ha dimostrato la benché minima diligenza
nell'informare la controparte -dopo il 7 gennaio 2000- sulle sue reali
possibilità di lavoro, favorendo al contempo l'insorgere nel datore di lavoro
della convinzione che egli volesse indebitamente sottrarsi ai suoi obblighi.
Ciò che rappresenta una concolpa da parte sua che in parte giustifica la
decisione di disdetta e che induce a prescindere dalla richiesta di indennità.
-
L'appellante afferma di impugnare la sentenza del Segretario
assessore anche relativamente ai giorni di vacanza e di libero (appello,
pag. 6). Sennonché non motiva la censura: è vero che nello stesso atto espone
la propria tesi sul calcolo degli importi in esame, ma ciò rappresenta senza
possibile dubbio il compendio delle sue allegazioni davanti al primo giudice: In
sede di istanza e di memoriale conclusivo veniva del resto precisato che ecc.
(appello, pag. 4), così come nel seguito (alla stessa pagina) riassume le
motivazioni del Segretario assessore che ha riconosciuto per le due poste un
credito complessivo di fr. 1'820.-- in luogo della richiesta di fr. 3'214.15
(no. 4 lett. d). Ne consegue che -per questa parte- l'appello è nullo in virtù
dell'art. 309 cpv. 2 lett. f e cpv. 5, con l'osservazione che l'esigenza di una
chiara e dettagliata motivazione dell'appello è inconciliabile con un semplice
riferimento alle allegazioni di prima istanza e che la giurisprudenza si è
persino posta la questione se non sia nulla l'impugnazione che si limita a
riprodurre l'allegato conclusionale, non prendendo posizione sulla decisione
impugnata (Cocchi/ Trezzini,
CPC-TI, art. 309, m. 21 e 22).
-
Ne consegue, per concludere, che l'istanza e di conseguenza
l'appello devono essere accolti parzialmente. Il giudizio sulle ripetibili
segue la diversa soccombenza nella prima sede e nella sede d'appello.
Motivi per i quali,
richiamati per le spese gli art. 148 e 417 cpv. 1 lett. e CPC,
nonché la TOA
pronuncia:
I. L'appello 29 aprile 2002 di __________ a, in quanto ricevibile,
è parzialmente accolto.
Di conseguenza, la
sentenza 17 aprile 2002 del Segretario assessore della Pretura di Lugano,
Sezione 3, è riformata come segue:
- L'istanza 14 luglio 2000 è parzialmente
accolta.
Di
conseguenza __________, è condannato a versare a __________, gli importi di fr.
1'820.-- e di fr. 2'600.-- (dedotti da entrambi gli usuali oneri di legge)
oltre interessi del 5% dal 1° marzo 2000.
- Non si prelevano né tasse né spese. Le
ripetibili sono compensate.
II. Non si prelevano spese, né tassa di giustizia.
L'appellante
verserà al convenuto la somma di fr. 250.-- a titolo di ripetibili parziali.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano
sezione
3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster