AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2002.88
Data decisione, Autorità:
07.05.2003, IICCA
Incarto n.
12.2002.88
Lugano
7 maggio 2003/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini,
vicecancelliere
sedente
per statuire nella causa inc. no. DI.2001.00189 della Pretura di Bellinzona
promossa con istanza 2/3 ottobre 2001 da
rappr. dall’__________
contro
patr. dall'avv. __________
con la quale
l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento dell’importo di
fr. 17'260.-- oltre interessi al 5% dal 1. maggio 2000, nonché al pagamento di
una parte proporzionale dell’importo di fr. 120'000.-- dovuto dal Fondo di
Previdenza per il personale della __________ alla stessa ditta (al massimo
complessivamente fr. 30'000.-), con protesta di spese e ripetibili;
domanda
avversata dalla convenuta e respinta dal Pretore con sentenza 17 aprile 2002;
appellante
l’istante, il quale -con atto di appello 29 aprile 2002- chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente l’istanza 2 ottobre
2001 e, in via subordinata, ne chiede l’accoglimento parziale con la
conseguente condanna della __________ al pagamento dell’importo di fr. 8'630.--
oltre interessi dal 1. maggio 2000;
mentre con
osservazioni 16 maggio 2002 la convenuta postula la reiezione dell’appello;
letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti;
considerato
in
fatto ed in diritto
-
__________, operaio frontaliero, è stato alle dipendenze della __________
quale stampatore nel reparto forgiatura dal 6 ottobre 1977 (doc. B/E). Nel
1998, nell’ambito di una ristrutturazione aziendale, la convenuta ha deciso di
cessare la produzione del reparto forgia di __________; in quest'ambito la
direzione dell'azienda ha predisposto -in accordo con i rappresentanti
sindacali e la Commissione aziendale- un piano sociale per i propri dipendenti
che porta la data del 5 giugno 1998 (doc. F). In seguito alla cessione da parte
delle __________ di parte del macchinario dello stesso reparto alla ditta
__________ di __________, in provincia di __________, e al desiderio di questa
di disporre di personale che potesse farne uso adeguato, il piano ha previsto
tra l'altro una limitata possibilità di impiego presso quell'azienda estera
delle maestranze licenziate. Per i dipendenti che avessero accettato l'offerta
di lavoro la convenuta si impegnava a garantire il posto per almeno un anno,
con il diritto al 50% di determinate indennità previste dal piano sociale (art.
5.1). Conformemente agli impegni assunti, la __________ con lettera 15 giugno
1998 (doc. C) ha trasmesso alla società convenuta un elenco di lavoratori che
era interessata ad assumere, preannunciando i necessari contatti personali.
L'istante, benché il suo nome fosse nell'elenco, si è rifiutato di prendere
contatto con la ditta __________. Con lettera 16 luglio 1999 (doc. D) la
__________ gli ha notificato la disdetta del rapporto di lavoro per il 31
ottobre 1999, divenuta poi effettiva solo per il 30 aprile 2000 a causa di
temporanea malattia del lavoratore, intervenuta nel frattempo. Dal 1° agosto
2000 egli è stato comunque assunto da un'altra azienda.
-
Con
la causa in esame __________ ha chiesto la condanna della ex datrice di lavoro
al pagamento delle indennità di licenziamento previste dal piano sociale (art.
4), ossia dell'indennità base di fr. 1'000.- e dell'indennità proporzionale
alla durata del contratto di lavoro, pari a fr. 60.- per ogni mese d'impiego,
ciò che egli ha calcolato in fr. 16'260.-. Inoltre, ha postulato il diritto a
ottenere una somma da definire, come parte proporzionale dell'importo di fr.
120'000.- messo a disposizione dal Fondo di previdenza per il personale della
__________ (art. 5.2 del piano sociale): complessivamente ha fissato il suo
credito nell'importo massimo di fr. 30'000.-. Ha fondato le proprie richieste
sull'assunto che le menzionate indennità debbano essere riconosciute a tutti i
dipendenti licenziati, a prescindere dalla circostanza che abbiano o no trovato
lavoro, rispettivamente che non possano dimostrare perdite di guadagno.
Opponendosi all’istanza, la convenuta ha sostenuto che nulla è dovuto a
__________ poiché -da un lato- non ha colto l'occasione d'impiego presso
l'azienda __________ e -dall'altro- non ha subito danno alcuno dalla disdetta,
dal momento che ha percepito l'indennità per perdita di salario fino al 31
luglio 2000 e ha iniziato un nuovo lavoro già il mese successivo. Dal momento
che le indennità di cui al punto 4 del piano sociale sono state previste in
esclusivo favore dei dipendenti che si sono trovati, loro malgrado,
definitivamente senza lavoro, ha considerato abusiva la rivendicazione
dell'istante. Prudenzialmente ha contestato anche le singole poste del credito.
-
Con
il querelato giudizio il Pretore ha respinto l’istanza. Interpretando il piano
sociale secondo la volontà delle parti, ha concluso che le indennità di
licenziamento spettano unicamente ai dipendenti che non hanno trovato un
impiego, non per contro a tutti coloro cui è stata intimata la disdetta,
indistintamente dal loro destino professionale. Ciò che ha ritenuto peraltro
conforme anche a un'interpretazione secondo il principio dell'affidamento. Nel
caso concreto, siccome l’istante si è sottratto volontariamente ai
provvedimenti alternativi previsti dal piano sociale, segnatamente rifiutando
l'offerta di __________ nonostante le condizioni di lavoro fossero ragionevoli,
il Pretore ha ritenuto che non potesse invocare il piano sociale e pretendere
le indennità di licenziamento ivi previste.
-
Con
il presente appello l'istante rimprovera al Pretore di aver travisato la reale
volontà delle parti che hanno aderito al piano sociale. Dallo stesso (doc. F)
emergerebbe infatti inconfutabilmente che le parti (__________, Commissione
aziendale e sindacati) hanno inteso applicare quelle disposizioni in favore di
tutti i lavoratori licenziati del reparto forgia a prescindere dal loro futuro
professionale. In base a tale considerazione di principio, l’appellante -in
applicazione del punto 4 del piano sociale- chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso che l’istanza venga integralmente accolta con la condanna
della convenuta al pagamento dell’importo di fr. 17'260.--, oltre ai relativi
interessi. Nel caso venisse avvallata la tesi del Pretore secondo cui
l’appellante non dev'essere considerato disoccupato, avendo dovuto assumere
l’attività presso la __________, chiede per quel motivo almeno l’indennità
prevista al punto 5.1 del piano sociale (50% delle indennità previste al punto
4). Rinuncia invece alla prestazione offerta dal Fondo di previdenza per il
personale alla __________ (art. 5.2 del piano sociale), ammettendo la mancanza
di prove su cui fondare il credito
Delle
osservazioni con cui la convenuta chiede la reiezione dell’appello si dirà, se
necessario, nel seguito.
E' pacifico che i disposti contestati fanno parte di un piano sociale e che
un simile accordo -inteso in genere a far fronte alle conseguenze di
licenziamenti collettivi (Wyler, Droit du travail, Berna 2002, pag.
565)- dev'essere considerato come una modifica integrativa del contratto
collettivo di categoria, tanto più che, in concreto, proposto dalla datrice di
lavoro, è stato sottoscritto sia dalla Commissione aziendale, sia da due
organizzazioni sindacali (Wyler, op. cit., ibidem; Vischer F., in
Comm. di Zurigo, 1996, art. 356 CO, N. 102; JAR 1996, 303; JAR
2000, 389). A dipendenza della natura contrattuale del piano sociale, il primo
giudice -preso atto della discordia sulla portata della cifra 4 del medesimo-
ha proceduto a interpretare il disposto sia sulla base del piano così come
concepito, sia secondo la volontà delle parti (art. 18 CO), ossia accertando
quale fosse il reale significato voluto dai contraenti, ciò che in particolare
equivale a stabilire come i destinatari della clausola potessero e dovessero
intenderla (JAR 1999, 323), sia ancora riferendosi a ogni altra
circostanza. In concreto, ha considerato anzitutto esclusive le alternative
previste dal piano sociale, ossia il prepensionamento, il trasferimento alla
ditta __________ e il licenziamento, concludendo che il punto 4 dell'accordo
sarebbe applicabile soltanto a chi -in seguito al licenziamento- è rimasto
disoccupato. In secondo luogo ha rilevato come in particolare non abbiano
beneficiato dell'indennità di disoccupazione i dipendenti che hanno trovato
un'occupazione fuori dall'azienda e peraltro non presso __________. Infine, ha
tenuto conto delle deposizioni dei sindacalisti __________ e __________ secondo
i quali l'indennità controversa è dovuta a chi rimane senza lavoro, ovvero al
fine di far fronte al pregiudizio conseguente al licenziamento.
-
Orbene,
ritenuto che la sistematica del piano sociale (nel suo senso letterale) non
appare in sé idonea a risolvere la questione poiché gli interventi previsti al
punto 4 potrebbero invero concernere tutto il personale licenziato, senza
contraddire gli altri disposti, e considerato che la circostanza per cui altri
dipendenti non hanno goduto di indennità di disoccupazione potrebbe dipendere
(come sembra essere il caso) dalla sola loro volontà, le conclusioni del primo
giudice non sono comunque errate. Anzitutto dev'essere puntualizzato che
-contrariamente a quanto ritiene l'appellante- il pretore non ha avuto motivi
per non prendere in considerazione le deposizioni __________ e __________. E'
in particolare indifferente che la rappresentante sindacale dell'istante abbia
inviato una lettera di contestazione delle sue dichiarazioni al teste
__________, dal momento che né è stata formulata una proposta di trasmissione
del verbale all'autorità penale (anzi è stata esplicitamente esclusa per motivi
d'opportunità), né il giudice ha ritenuto -da parte sua- di procedere ai sensi
dell'art. 241 CPC. E nemmeno appare verosimile che lo stesso teste (che per il
sindacato __________ aveva sottoscritto il piano sociale in esame) abbia
deposto il falso forse per accaparrarsi su segnalazione della ditta, in caso
di nuove assunzioni, qualche socio al suo sindacato (appello, pag. 6).
D'altra parte il teste __________, presidente nazionale del sindacato
, ha pur partecipato (per stessa ammissione dell'appellante) a due
riunioni (non è dato sapere su quante) in vista della definizione del piano
sociale in esame ed ha quindi potuto deporre almeno sull'ambito d'offerta della
datrice di lavoro, con particolare riferimento agli intendimenti del CCL di
categoria in situazioni del genere. E' vero che la formulazione della frase di
verbale: Intendo l'art. 4 del piano sociale nel senso che ecc.
potrebbe essere considerata come un'opinione di natura peritale, ma non va
dimenticato che il sindacato presieduto dal teste (assieme all' e
alla Commissione aziendale) è un partner contrattuale del piano sociale per cui
la sua opinione assume importanza nella lite al di là dell'esperienza personale
sulla redazione di una singola norma. Comunque non v'è motivo per concludere in
senso opposto alle testimonianze contestate, dal momento che queste sono
confermate dal teste __________, mentre il teste __________, non affrontando
direttamente il caso controverso, si è limitato a ricordare -con la riserva del
dubbio- che i dipendenti assunti nuovamente a __________ avessero diritto al
piano sociale. E' vero che esplicitamente contrari alla tesi del giudice sono i
testi __________ e __________, ma non per questo la valutazione complessiva del
giudice non rimane senz'altro sostenibile.
-
Alla
medesima conclusione si giungerebbe tenendo conto anzitutto della distinzione
fra norme di un CCL di natura obbligazionaria e disposti di natura normativa
che -se necessario- vanno interpretate non come contratti, ma alla stregua di
disposizioni di legge (DTF 127 III 322; Vischer, op. cit., art.
236 CO, N. 110; JAR 1998, 283 - 284); in secondo luogo, ritenendo che il
piano sociale, ossia un insieme di norme che concernono -ancorché in un ambito
particolare- la fine del rapporto di lavoro (Vischer, op. cit., ibidem,
N. 67), ha carattere normativo, riguardando il contenuto di ogni singolo
contratto (Vischer, op. cit., ibidem, N. 69 e 81). Le disposizioni di
legge, nel caso in cui non ne sia chiaro o sia contestato il tenore letterale,
vanno interpretate tenendo conto della loro ragione d'essere, dello scopo
perseguito dal legislatore, rispettivamente dell'interdipendenza con altre
norme di legge. Dalla lettera della norma si può distanziarsi anche quando essa
comporta un risultato che il legislatore non può aver voluto. Comunque il
Tribunale federale segue la linea pragmatica di un pluralismo di metodi interpretativi
(DTF 127 III 323) che, nel caso concreto, non esclude il riferimento
alla volontà delle parti, dal momento che, in luogo del legislatore, sono le
parti che hanno allestito il piano sociale (Vischer, op. cit., art. 356,
N. 110).
In
concreto, oltre a quanto già considerato sub 6, dev'essere considerato -come fa
correttamente il primo giudice- che scopo di un piano sociale non è in generale
di compensare indistintamente i lavoratori colpiti da un licenziamento
collettivo per questo solo avvenimento, ma di attenuare le conseguenze sociali
del licenziamento, di favorire la riqualificazione professionale, ecc. (Wyler,
op. cit., pag. 355 e 565; Klingenberg, Der Sozialplan, in ArbR
1989, pag. 39 e 40), ciò che trova conferma nell'art. 44 della Convenzione
dell'industria metalmeccanica (1998 - 2003) che costituisce un elenco di
provvedimenti atti a evitare o ridurre dure conseguenze a livello umano o
economico (doc. 16). Ma vi è una seconda considerazione a conferma della
decisione impugnata, ossia che nella materia specifica vale il principio della
parità di trattamento poiché un piano sociale è in grado di generare crediti
fondati sul rapporto di lavoro e poiché, ancorché allestito liberamente dal
datore di lavoro o negoziato con i lavoratori o con loro rappresentanti,
concerne misure applicabili collettivamente (Wyler, op. cit., pag. 564 -
565). In concreto, non v'è pertanto apparente ragione perché chi avesse trovato
lavoro autonomamente presso un'azienda terza, a condizioni liberamente scelte,
dovrebbe godere della piena indennità di licenziamento sulla base del punto 4
del piano sociale, mentre i dipendenti assunti da __________ a condizioni
salariali sicuramente inferiori di quelle avute presso la convenuta (teste
__________; appello, pag. 8), hanno diritto solo al 50% della stessa indennità
(punto 5.1 del piano sociale). Ciò basta per evidenziare come non rientri in un
concetto di parità di trattamento che l'indennità di licenziamento sia dovuta
indiscriminatamente a tutti gli ex lavoratori, facendo eccezione proprio di
coloro che avessero scelto la soluzione negoziata per una continuazione più
immediata dell'attività lavorativa svolta fino a quel momento dai dipendenti
colpiti dal licenziamento collettivo.
- In
conclusione, pacifico il fatto che l'istante non vanta pregiudizi particolari
dal licenziamento subito e pacifico il suo tempestivo reinserimento
nell'attività lavorativa, non v'è ragione per metterlo al beneficio della
chiesta indennità di licenziamento. In tal senso l'appello dev'essere respinto,
caricando all'appellante almeno parte delle ripetibili di questa sede (art. 417
cpv. 1 lett. e CPC).
Motivi per i quali,
richiamato
l'art. 148 CPC,
pronuncia:
-
L'appello
26 aprile 2002 di __________ è respinto.
-
Non si prelevano spese, né tassa di giustizia. L'appellante
verserà
alla controparte l'importo di fr. 400.- (quattrocento) a
titolo
di ripetibili.
- Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Bellinzona
Per la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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