AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2002.86
Data decisione, Autorità:
03.03.2003, IICCA
Incarto n.
12.2002.86
Lugano
3 marzo 2003/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.1996.00375
della Pretura della giurisdizione di Locarno Città- promossa con petizione 2
dicembre 1994 da
alla quale,
ora fallita, sono subentrati ex art. 260 LEF:
tutti rappr. dallo studio legale __________
Contro
ora __________
rappr. dall'avv.
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 429'000.-
oltre interessi;
domanda
avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, e che
il Pretore con sentenza 18 marzo 2002 ha integralmente respinto;
appellanti
i cessionari dell'attrice con atto di appello 23 aprile 2002, con cui chiedono la
riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la
convenuta con osservazioni 10 giugno 2002 postula la reiezione del gravame con
protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
-
Con
la petizione in rassegna la __________ -alla quale, ora fallita, sono
subentrati, in virtù di una cessione ex art. 260 LEF, __________ e gli avv.
__________ e __________ - ha chiesto la condanna della __________ -ora
__________ - al pagamento di fr. 429'000.- oltre interessi, rimproverando alla
banca di non averle messo a disposizione, nel corso del 1993, gli spazi
locativi di ca. mq 30, da adibirsi a negozio di abbigliamento, siti nello
stabile __________ a __________, nonostante tra loro fosse in precedenza venuto
in essere un contratto di locazione relativo a quell'ente locato. La somma di
cui è preteso il risarcimento consiste nel mancato guadagno (fr. 42'910.- annui,
cfr. contabilità __________ doc. H), che essa avrebbe potuto conseguire durante
i 10 anni di durata del rapporto contrattuale.
-
La
convenuta si è opposta alla petizione, contestando tra l'altro che il contratto
di locazione si fosse perfezionato: essa ha in particolare negato di aver
formulato un'offerta all'indirizzo dell'attrice rispettivamente di aver
raggiunto il necessario accordo su tutti gli essentialia negotii
segnatamente sulla durata della locazione. Pure contestato, in ogni caso, era
l'ammontare della perdita di guadagno annuale fatta valere della controparte.
-
Con
il giudizio qui impugnato il Pretore ha respinto la petizione.
Il
giudice di prime cure, dopo aver escluso che nel caso di specie occorresse
preventivamente adire l'Ufficio di conciliazione, ha ritenuto che tra le parti
fosse effettivamente venuto in essere un contratto di locazione, sia pure della
durata di soli 5 anni. Ammessa l'inadempienza della convenuta nel mettere a
disposizione della controparte l'ente locato, egli ha quindi provveduto ad
esaminare, sulla base della perizia giudiziaria, quale sarebbe stata la perdita
di guadagno che ne sarebbe derivata all'attrice: ritenuto che l'utile annuo
indicato dal perito nell'ipotesi media era di fr. 24'000.- e che da tale somma
andava tuttavia dedotto lo stipendio della direzione pari ad almeno fr.
30'000.-, egli ne ha senz'altro concluso per l'assenza di un utile e con ciò di
un danno da risarcire.
-
Con
l'appello che qui ci occupa i cessionari dell'attrice ribadiscono la richiesta
di accoglimento della petizione. Essi ritengono innanzitutto che il Pretore
avrebbe dovuto tenere in maggior conto la contabilità __________ (doc. H)
rispettivamente, invece di optare per l'ipotesi media formulata dal perito, far
capo all'ipotesi più ottimistica per l'attrice danneggiata, tanto più che in
ogni caso la perizia doveva essere corretta, nella misura in cui procedeva a
una deduzione dell'utile in considerazione di un calo della clientela a seguito
del deprezzamento della lira. Il primo giudice aveva inoltre ipotizzato, a
torto, una durata del contratto di soli 5 anni e non aveva assolutamente
considerato la perdita causata dall'impossibilità di cedere il commercio a
terzi. Pure errata, infine, era la decisione di dedurre dall'utile della
società lo stipendio dell'azionista unico __________ come pure quella di non
aumentarlo, nonostante vi fosse la concreta possibilità di far capo,
gratuitamente, alla moglie __________.
-
Delle
osservazioni con cui la convenuta postula la reiezione del gravame si dirà, se
necessario, nei prossimi considerandi.
-
A
questo stadio della lite, gli appellanti non contestano gli argomenti e le
citazioni formulati dal Pretore in merito alla valenza della perizia
giudiziaria, a cui si può dunque rinviare (sentenza p. 11 e seg.). Essi
ritengono però che, in alcune occasioni, egli non si sia attenuto a questi
aurei principi, giungendo alla conclusione, contraria alle conclusioni
peritali, che non vi fosse alcun utile da risarcire (appello p. 3).
6.1 Gli appellanti
contestano innanzitutto il fatto che il giudice di prime cure si sia basato
unicamente sulla perizia giudiziaria e di fatto si sia distanziato dalla
perizia di parte __________ (doc. H), senza nemmeno operare una media tra le
due perizie.
Il Pretore,
con un giudizio ineccepibile, ha rinunciato a far capo ai dati indicati dal
perito di parte __________, in quanto gli stessi -contrariamente a quanto
ritenuto nel gravame, nulla permette di ritenere che la contabilità alla base
della perizia di parte sia quella allestita a fini fiscali- secondo il perito
giudiziario, contenevano alcune incongruenze con i dati emergenti dalla
contabilità, ciò che lo ha indotto a proporre un calcolo proprio sulla stima
dei costi e dei ricavi del negozio (perizia p. 3); sempre secondo il perito, i
calcoli da lui ricostruiti erano decisamente più aderenti alla realtà contabile
della società (perizia p. 14). In ogni caso, nemmeno la perizia di parte
avrebbe permesso di concludere per l'esistenza di un utile da risarcire: il
teste __________ ha in effetti riferito che nella stessa non erano stati
esposti i salari dei signori __________ (p. 12 e 13), che si aggiravano
mediamente tra i fr. 80'000.- e i fr. 120'000.- (p. 12).
6.2 La
censura con cui gli appellanti rimproverano al primo giudice di non aver optato
per l'ipotesi di danno più ottimistica, a favore di quella media, è
irricevibile o comunque inconciliabile con il principio della buona fede e in
ogni caso infondata nel merito.
L'argomentazione
è stata sollevata per la prima volta solo in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett.
b CPC), ritenuto che in sede conclusionale gli attori, in almeno due occasioni
(p. 4 e 8), avevano pacificamente fatto far riferimento ai dati relativi
all'ipotesi media. Se ciò non bastasse, si osserva che lo stesso perito, vista
l'evoluzione avvenuta successivamente, si è implicitamente espresso a favore
dell'ipotesi media (perizia p. 9), tenendo a puntualizzare che non era escluso
che già quelle cifre peccassero comunque di ottimismo (perizia p. 10). Ma, se
anche si volesse optare per l'ipotesi più ottimistica, si dovrebbe in ogni caso
concludere per l'assenza di un qualsiasi utile netto a favore della società, e
ciò in quanto l'utile teorico di fr. 39'000.-, che ne sarebbe risultato,
sarebbe di fatto azzerato dal salario a favore dei titolari (perizia p. 9,
complemento perizia p. 9), che in quella particolare evenienza è stato
quantificato in fr. 44'000.- (cfr. allegato 4 alla perizia).
6.3 Infondati
sono pure i rilievi, mossi questa volta più che altro al perito giudiziario,
circa un peggioramento della congiuntura nel Locarnese a partire dall'inizio
degli anni Novanta in conseguenza del deprezzamento della lira e dell'alluvione
del 1993.
Contrariamente
a quanto ritenuto dagli appellanti, il perito non ha assolutamente affermato
che la diminuzione della cifra d'affari dei negozi nel Locarnese fosse dovuta
al calo dei pernottamenti della clientela italiana, dato quest'ultimo che, a
loro dire, era più altro relativo al Luganese. Intanto si osserva che i dati di
cui il perito ha fatto capo, sia pure non suddivisi per provenienza degli
ospiti, si riferiscono effettivamente al Locarnese (cfr. allegato 8b). Per il
resto, il perito ha spiegato -con un'argomentazione del tutto convincente- che
l'importante deprezzamento della lira intervenuto a quel momento (dell'ordine
del 40%) aveva influito negativamente sulla cifra d'affari dei negozi nella
regione, non solo favorendo i pernottamenti all'estero e dunque di riflesso una
diminuzione di quelli nella regione -avvenuta per altro anche secondo i dati
forniti dagli appellanti (cfr. appello p. 5)- ma soprattutto nella misura in
cui aveva indotto gli ospiti presenti in numero già ridotto e la popolazione
locale a recarsi in Italia per effettuare questi particolari acquisti (cfr.
perizia p. 6, 7, 13 e 17, complemento perizia p. 6); il calo dei consumi era
parimenti influenzato dalla forte impennata della disoccupazione, pure
intervenuta a quel momento (perizia p. 7). Quanto alla censura con cui gli
appellanti rimproverano al perito di aver pure considerato l'alluvione del 1993
tra in fattori che hanno contribuito al deterioramento della congiuntura della
regione, la stessa è irricevibile, siccome sollevata per la prima volta, e
dunque irritualmente, in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). A conferma
dell'assoluta pretestuosità della contestazione formulata nel gravame, va in
ogni caso sottolineato che gli argomenti qui censurati, ovvero il crollo della
valuta italiana e l'alluvione del 1993, erano stati a suo tempo menzionati
dalla stessa attrice per giustificare l'istanza di moratoria concordataria 27
aprile 1995 (cfr. doc. I° richiamata, classificatore rosso).
6.4 Contrariamente
a quanto addotto dagli appellanti, il solo fatto che un precedente contratto di
locazione tra le medesime parti, risalente al 1984 e relativo a un diverso ente
locato, sia pure situato all'interno dello stabile __________, sia
eventualmente stato concluso per 10 anni (cfr. doc. 3), è assolutamente
irrilevante per il caso di specie e non permette in ogni caso di ritenere
erroneo l'assunto con cui il Pretore, in assenza di un accordo tra le parti
sulla particolare questione, ha invece concluso per una locazione di 5 anni
(art. 2 cpv. 2 CO). Ad ogni buon conto le pertinenti argomentazioni, in base
alle quali il primo giudice è giunto a questa conclusione (sentenza p. 10 e
seg.), non sono state contestate e possono pertanto essere confermate anche in
questa sede.
6.5 La
censura con cui gli appellanti rimproverano al primo giudice di aver ignorato
il danno conseguente all'impossibilità, per l'attrice, di cedere a terzi il
negozio oggetto del contratto di locazione con un utile di almeno fr.
100'000.-, è stata formulata per la prima volta con il gravame ed è
irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC).
6.6 Del
tutto priva di fondamento è infine anche la doglianza con cui gli appellanti
contestano sia la decisione del giudice di prime cure di dedurre dall'utile
della società lo stipendio dell'azionista unico __________ (fr. 30'000.-) sia
quella di non aumentarlo, nonostante la concreta possibilità di far capo,
gratuitamente, alla moglie __________a (con un risparmio di altri fr.
52'000.-).
La
censura relativa al salario di __________ è ancora una volta irricevibile,
siccome formulata per la prima volta solo in appello (art. 321 cpv. 1 lett. b
CPC). Essa è però infondata anche nel merito. È vero che, in presenza di una
società anonima con un azionista unico -come quella qui in esame- questi può di
principio decidere soggettivamente di farsi versare dalla società uno stipendio
oppure di beneficiare dell'utile dalla stessa senza prevedere alcun salario ed
è altrettanto vero che questa sua decisione può influire sull'utile della
società stessa, ritenuto che nella prima ipotesi esso sarà ovviamente minore
che nella seconda. Nel caso di specie ciò non migliora però la posizione
dell'attrice. Il perito giudiziario ha in effetti accertato che l'azionista
unico __________ aveva contribuito fattivamente all'attività della società,
svolgendo tra l'altro le mansioni di direttore. Ritenuto che, secondo
l'esperienza comune della vita, queste particolari prestazioni sono di regola
eseguite solo a titolo oneroso e non gratuitamente, si deve senz'altro
concludere che le stesse, quand'anche possano influenzare l'utile della società
(nel senso dell'utile "soggettivo", ovvero quello dipendente dalla
decisione di cui si è detto, di competenza dell'azionista unico), non possono
però essere ignorate al momento della determinazione dell'utile "oggettivo"
della società, cioè quello effettivo, che dev'essere considerato nell'ambito di
un'azione di risarcimento danni.
La
situazione è del tutto analoga per quanto riguarda la facoltà di far capo alla
collaborazione di __________, che secondo gli appellanti avrebbe permesso di
risparmiare il salario di una commessa. Anche in questo caso, l'utile
"oggettivo" della società non subisce in effetti alcuna modifica,
essendo in realtà irrilevante sapere se il salario di commessa venga versato a
una terza persona oppure alla moglie dell'azionista unico, tanto più che
l'eventuale rinuncia a una remunerazione da parte sua -oltretutto al solo scopo
di permettere un aumento dell'utile "soggettivo" della società- è
tutt'altro che usuale secondo la comune esperienza della vita (cfr. complemento
perizia p. 10).
Come già
accennato, il teste __________ ha comunque fatto chiarezza su entrambe le
questioni, riferendo che in precedenza i coniugi __________é avevano sempre
percepito dalla società un'importante remunerazione (fr. 80'000.- - fr.
120'000.- annui), ripartita per l'appunto tra il salario vero e proprio ed
altri vantaggi (teste __________ p. 12).
- A
prescindere da quanto precede, la petizione avrebbe già dovuto essere respinta
per il fatto che in realtà tra le parti non è venuto in essere alcun contratto
di locazione.
È in
effetti evidente, nonostante la parte convenuta non abbia più ritenuto di
contestare la relativa tesi di diritto contenuta nel giudizio pretorile
(sentenza p. 6 e seg.), che lo scritto 28 gennaio 1992 (doc. A), con cui essa
aveva chiesto all'attrice -richiesta per altro indirizzata anche ad altre
persone (testi __________ p. 7, __________ p. 8 e __________ p. 10)- di
comunicarle se fosse interessata ad affittare uno spazio (ridotto) di 30 mq
dietro il versamento di una pigione di fr. 1'122.- mensili oltre a fr. 90.- di
spese accessorie, non poteva costituire una proposta ai sensi dell'art. 3 CO,
la cui accettazione avrebbe perfezionato il contratto: la dottrina e la
giurisprudenza hanno in effetti già avuto modo di stabilire che il solo fatto
di rivolgersi a un terzo, chiedendogli se sia interessato o intenzionato a
fornire una determinata prestazione dietro la corresponsione di una determinato
corrispettivo, non può ancora essere considerato una proposta ai sensi della
legge (Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht -
Allgemeiner Teil, 7. ed., Zurigo 1998, Vol. 1, n. 370; II CCA 13
febbraio 1995 in re H. SA/S. SA). Stando così le cose, la lettera 30 gennaio
1992 (doc. B), con cui l'attrice ha confermato il suo accordo alle condizioni
indicate nel doc. A, non poteva valere quale accettazione, ma tutt'al più
costituiva una nuova proposta, che, per essere vincolante, avrebbe a sua volta
dovuto essere accettata dalla controparte (II CCA 13 febbraio 1995 in re
H. SA/S. SA, 11 novembre 1996 in re U./J.), accettazione che però non è
avvenuta, il successivo silenzio della convenuta dovendo senz'altro essere
interpretato, nelle particolari circostanze, quale mancata accettazione (cfr. Kramer/Schmidlin,
Berner Kommentar, N. 44 e segg. ad art. 6 CO; sentenze II CCA citate).
- Ne
discende la reiezione del gravame.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 23 aprile 2002 di __________ e degli avv. __________ e
__________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 3'450.-
b) spese fr.
50.-
Totale fr.
3'500.-
già
anticipate dagli appellanti, restano a loro carico con l’obbligo di rifondere
in solido alla parte appellata fr. 5'000.- per ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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