AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2002.79
Data decisione, Autorità:
09.01.2003, IICCA
Incarto n.
12.2002.79
Lugano
9 gennaio 2003/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretaria:
Zanetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2001.00055 della
Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 4 aprile 2001 da
rappr. dallo studio legale __________
contro
rappr. dall’avv. __________
con cui la
parte attrice ha chiesto di ordinare alla convenuta di cessare di utilizzare il
nome __________ nella sua ragione sociale, con contestuale ordine all’Ufficio
del Registro di commercio di Bellinzona di procedere alla cancellazione
dell’acronimo __________ dalla ditta Concessionaria __________, con protesta di
spese e ripetibili;
domanda
avversata dalla convenuta e che il Pretore, con sentenza 2 aprile 2002, ha
integralmente respinto;
con
appello 17 aprile 2002, l’attrice chiede la riforma del querelato giudizio nel
senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le
sedi;
mentre la
convenuta, con osservazioni 21 maggio 2002, postula la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti
ritenuto
in fatto:
A. La ditta __________ (__________) è
una società cooperativa con sede a __________. Essa è iscritta al Registro di
commercio di __________ dal 26 settembre 1930 e possiede una succursale a
Giubiasco (doc. A).
L’attività
della __________ consiste nel produrre e commercializzare articoli e
nell’offrire servizi nel settore dell’automobile e dei veicoli a motore, in
particolare a professionisti del ramo (doc. A, E).
B. La ditta __________ con sede a
Bellinzona è iscritta a Registro di Commercio di Bellinzona dal __________ e ha
come scopo “il commercio, la manutenzione, la riparazione, ecc. di
apparecchi elettro-domestici e macchine per caffè” (doc. B).
C. Il 21 settembre 2000 e il 1.
febbraio 2001, l’attrice invitava la convenuta ad eliminare l’acronimo
__________ dalla sua ragione sociale, poiché a suo modo di vedere sussisteva un
rischio di confusione tra le due ditte (doc. C, D). Non avendo ottenuto
riscontro a tali scritti, l’attrice adiva le vie legali.
D. Con petizione 4 aprile 2001
l’attrice, basandosi sull’art. 956 CO, postulava che la convenuta cessasse di
utilizzare l’acronimo __________ nella propria ragione sociale, con contestuale
ordine all’Ufficio del Registro di Commercio di Bellinzona di procedere alla
cancellazione della particella __________ dalla ditta __________. Secondo
l’attrice infatti vi sarebbe un rischio di confusione tra le due ditte, poiché
in entrambe le ragioni sociali compare la dicitura __________ (irrilevante
invece il fatto che le due società sarebbero attive in due settori diversi e
quindi non si troverebbero in un rapporto di concorrenza).
E. Con risposta 6 luglio 2001, la
convenuta si è opposta alla pretesa attorea, adducendo che il rischio di
confusione tra le due ditte sarebbe praticamente nullo, visti i diversi settori
in cui operano le società e alla luce del confronto tra le rappresentazioni
grafiche delle due ditte. Inoltre, nella ragione sociale della __________
l’accento sarebbe posto sui termini “__________ ” e “__________ ”. Solamente
questi due termini – e non l’acronimo __________ (peraltro scritto in
minuscolo) – rimarrebbero nella memoria del pubblico. Il termine __________
corrisponderebbe a “__________ ” e servirebbe a chiarire il rapporto della
convenuta con la , società nota in tutto il territorio elvetico quale
casa produttrice di elettrodomestici. L’attrice infine non avrebbe neppure
dimostrato l’esistenza di casi di confusione tra le due ditte a far tempo dalla
data di iscrizione della __________ a __________ ().
F. Con giudizio 2 aprile 2002, il
Pretore ha respinto la petizione della __________ poiché non vi sarebbe il
rischio di confusione tra le due ditte invocato dalla parte attrice. Infatti,
nella ditta della , l’acronimo __________ quale abbreviazione di
“ ” passerebbe in secondo piano rispetto alle ulteriori diciture
“__________ ” e “__________ ” (quest’ultima parola riferendosi alla nota marca
di elettrodomestici __________).
Il
Pretore ha anche ritenuto che alla stessa conclusione si giungerebbe
confrontando le rappresentazioni grafiche della ragione sociale delle due
società. Infine, visto che le parti sarebbero attive in due settori commerciali
diversi (l’attrice nel settore automobilistico; la convenuta nel campo degli
elettrodomestici), le rispettive attività non sarebbero concorrenziali e le
rispettive clientele sarebbero tra loro distinte (operatori professionali del
ramo dell’automobile per l’attrice; economie domestiche per la convenuta).
G. L’appello 17 aprile 2002 e le
osservazioni all’appello 21 maggio 2002 ricalcano sostanzialmente quanto
esposto negli allegati presentati in prima istanza.
considerato in diritto:
-
L’art. 951 CO stabilisce un
diritto esclusivo di utilizzare una ditta iscritta a Registro di Commercio; in
particolare, le ditte delle società cooperative e delle società a garanzia
limitata che non contengono nomi di persone, come nel caso in disamina, devono
distinguersi chiaramente da ogni ditta già iscritta in Svizzera. Il diritto di
usare la ditta iscritta nel Registro di Commercio e pubblicata nel Foglio
ufficiale svizzero di commercio spetta esclusivamente al proprietario della
medesima e quindi, chiunque risenta pregiudizio per l’indebito uso di una
ditta, può procedere affinché cessi l’abuso e si faccia luogo, in caso di
colpa, al risarcimento dei danni (art. 956 CO; Altenpohl, Basler Kommentar, Obligationenrecht II, 2.
ed., Basilea/Francoforte s.M. 2002, n. 3 ss. ad Art. 956 CO).
-
Come rettamente addotto dal
Pretore, la giurisprudenza pone severe esigenze riguardo alla forza distintiva
delle ragioni sociali (Forstmoser/Meier-Hayoz,
Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 8. ed., Berna 1998, §7, n. 120 ss.; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel,
Schweizerisches Aktienrecht, Berna 1996, §8, n. 28; SMI 1994, pag. 53
ss.; DTF 118 II 322 e 122 III 369).
2.1 La ditta di una società iscritta
posteriormente a Registro di commercio deve distiguersi chiaramente da ogni
altra ditta già iscritta in Svizzera. È sufficiente che sussista una somiglianza
tra le due ditte e che tale circostanza sia idonea a creare un pericolo di
confusione per il pubblico per fare scattare la protezione della ditta già
iscritta a Registro di Commercio (“Verwechslungsgefahr”; Forstmoser/Meier-Hayoz, op. cit.,
§7, n. 132 ss.). A tale proposito, è sufficiente che un terzo, confrontando le
due ditte, abbia l’impressione che le aziende siano giuridicamente o
economicamente legate (ZR
1993/1994, n. 38, pag. 140; DTF 97 II 234 e 118 II 324 con ulteriori
riferimenti). Il giudice esamina il caso concreto secondo equità (art. 4 CC),
in particolare valutando l’impressione generale che la ditta suscita
nell’opinione pubblica, sia nella sua rappresentazione grafica, sia a seguito
della sua pronuncia, nonché tenuto conto della possibilità della ditta di
imprimersi nella memoria del pubblico (Forstmoser/Meier-Hayoz,
op. cit., §7, n. 135 ss.; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel,
op. cit., §8, n. 27; DTF 97 II 234 e 118 II 324; SMI 1994, pag.
54; ZR 1993/1994, n. 38,
pag. 137 ss. e 140 ss.; Kramer,
“Starke” und ”schwache” Firmenbestandteile, in: FS zum 65. Geburtstag von Mario
M. Pedrazzini, Berna 1990, pag. 605 ss.).
2.2 Per quanto riguarda il concreto
grado di attenzione richiesto dai terzi, è necessario esaminare la capacità di
discernimen-to degli usuali partner contrattuali (“das objektivierte
Unter-scheidungsvermögen der üblichen Geschäftspartner”; Forstmoser/Meier-Hayoz, op. cit.,
§7, n. 137; ZR 1993/1994,
n. 38, pag. 140), ovvero di quelle persone che entrano in contatto regolarmente
con la società. Se l’attività commerciale di una società si rivolge
prevalentemente a una determinata cerchia di clienti, il grado richiesto per la
capacità di discernimento deve essere più alto.
Invece, il pericolo di confusione è più elevato se la
clientela delle due società di sovrappone, sia perché le stesse si trovano in
una certa vicinanza geografica, sia perché operano nello stesso settore
commerciale oppure se si trovano in concorrenza tra loro (Forstmoser/Meier-Hayoz, op. cit.,
§7, n. 139; DTF 97 II 237 e 118 II 322).
2.3 Inoltre, se la ditta iscritta
posteriormente presenta delle similitudini o delle affinità con un’altra ditta
unicamente riguardo ad un elemento “debole”, allora la possibilità di
confusione tra le due ditte è estremamente ridotta (Kramer, op. cit., pag. 605; principio recepito in DTF
122 II 371).
Se poi alcuni elementi della ditta sono posti in correlazione
con altri elmenti che lasciano un'impressione più marcata, i primi non sono
atti a creare equivoci nonostante la somiglianza con ditte iscritte in
precedenza (ZR 1993/1993,
n. 38, pag. 137; DTF 92 II 96 ss.).
Per quanto riguarda infine gli acronimi, gli stessi possono
avere un peso differente a seconda dei casi: di regola, se essi sono solamente
sillabati, rimangono poco impressi nella memoria del pubblico (Kramer, op. cit., pag. 609 ss.).
Nell’ambito commerciale, gli acronimi sono di rado confusi
perché il pubblico è cosciente che gli stessi devono essere trattati con una
certa attenzione e quindi, in caso di dubbio, i terzi si sincerano per tempo
quo al significato di tali particelle (David,
Das Akronym im Firmen- und Marken-recht, in: SMI 1991, pag. 329 ss. e 334 s.).
- Nel caso specifico è
indispensabile operare un raffronto tra la ditta __________ e la __________, le
loro rappresentazioni grafiche e il loro
impatto per rapporto ai loro usuali partner contrattuali.
3.1 Dal confronto tra le
rappresentazioni grafiche delle due ditte si rileva immediatamente che nella
ragione sociale della parte appellante viene evidenziata, anche perché inserita
nella ditta come prima parola e con maggiori dimensioni, la particella
__________ (con caratteri in grassetto bianchi su sfondo rosso e con l’aggiunta
__________ in verde e nero; v. doc. 1, E).
Nella
ragione sociale della parte appellata sono invece posti in evidenza i termini
__________ e __________ (doc. 3-5).
Inoltre, il particolare carattere di scrittura utilizzato per
l’elemento __________, mette chiaramente in luce il particolare rapporto della
società appellata con il marchio – ben noto in tutta la Svizzera – degli
elettrodomestici distribuiti dalla società __________.
Per quanto riguarda la rappresentazione grafica e il modo di
presentarsi verso l’esterno adottati dalle due ditte non vi è rischio alcuno di
confusione viste le differenze riscontrate.
Inoltre, nella ditta dell'appellata, l’acronimo __________ è
posto in posizione secondaria, solo la prima lettera è scritta in maiuscolo e
inoltre la scrittura è più minuta rispetto alle altre parole. Per questi
motivi, esso non è atto a caratterizzare la __________ ma rappresenta
unicamente un accessorio, ossia un elemento debole nella ditta della società
(“schwache Bestandteile”; Kramer,
op. cit., pag. 605; DTF 92 II 96 e 122 II 371; ZR 1993/1993, n. 38, pag. 137).
Inoltre, quando si ravvisano similitudini per rapporto a meri elementi deboli
di una ditta, come nel caso della particella __________ nella ditta della
__________, delle differenze anche minime permettono di evitare il pericolo di
confusione con la ditta precedentemente iscritta a Registro di commercio (Kramer, op. cit., pag. 605).
Infine, visto che l’acronimo Esa viene solamente sillabato,
esso non rimane impresso nella memoria del pubbilico e quindi non porta ad una
confusione con la società appellante (Kramer,
op. cit., pag. 607; Altenpohl,
op. cit., n. 7 ad art. 951 CO).
Del resto, come rettamente addotto dal giudice di prima
istanza, differenze relative all’acronimo __________ /__________ sono
ravvisabili nelle ragioni sociali delle società così come iscritte a Registro
di commercio (doc. A, B: per l’appellante, __________ è posto all’inizio della
ragione sociale ed è scritto in maiuscolo, mentre per l’appellata l’acronimo
__________ è posto alla fine e soltanto la prima lettera è scritta in
maiuscolo, in modo da convogliare l’attenzione della clientela verso i primi
due elementi __________ e __________).
3.2 Nella ditta della parte appellata,
circostanza rimasta incontestata, l’acronimo __________ è utilizzato quale
abbreviazione di “__________ ”.
In
effetti, l’appellata rappresenta una concessionaria della società principale,
la __________.
Come già accennato, la particella __________ appare nella
ditta della parte appellata con lo stesso carattere di scrittura utilizzato
dalla società __________ e quindi mette in risalto i rapporti della società
appellata con il noto marchio di apparecchi elettrodomestici (“starker
Bestandteil”; Kramer, op.
cit., pag. 607).
Il chiaro legame della __________ con la società __________
relativizza la presenza dell’acronimo __________ e quindi elimina il pericolo
di confusione tra le società in causa.
3.3 Come rettamente esposto dal
Pretore, un ulteriore elemento che esclude il pericolo di confusione tra le due
ditte è il fatto le due società operano in settori commerciali diversi e non si
trovano in concorrenza tra loro (DTF 97 II 237 e 118 II 322; Forstmoser/Meier-Hayoz, op. cit.,
§7, n. 139).
La
__________ di acquisto del settore svizzero dell’automobile e dei veicoli a
motore è attiva nel settore delle automobili (doc. A, E), mentre la __________
si occupa del commercio, della manutenzione e della riparazione di
elettrodomestici e macchine del caffé (doc. B). Non vi è quindi sovrapposizione
di clientela: infatti, l’appellante si rivolge a professionisti nel ramo dell’automobile
(v. in particolare il catalogo dei prodotti offerti di cui al doc. E), mentre
la parte appellata si rivolge alle economie domestiche.
3.4 È infine escluso, in particolare
visti il carattere utilizzato nella rappresentazione grafica della ditta e la
chiara connessione con la __________, che la particella Jura riportata nella
ditta della parte appellata possa fare pensare a una designazione di luogo
invece che al noto marchio di apparecchi elettrodomestici. Anche questa censura
della parte appellante è inconferente.
Infine,
di transenna, si rileva che la parte appellante non ha dimostrato il
verificarsi di alcun caso di confusione tra le due ditte da quando la
__________ è stata iscritta a Registro di commercio (__________).
- L’appellante sostiene infine che
le due società sarebbero operative all’interno dello stesso territorio
(dintorni di __________ e __________, rispettive sedi delle parti in causa) e
che tale prossimità geografica rappresenterebbe un ulteriore rischio di
confusione delle due ditte.
Prescindendo
dal fatto che tale censura è stata presentata per la prima volta in appello e
pertanto non può essere ammessa (art. 321 CPC), alla luce dei precedenti
considerandi la stessa si rivela infondata.
- Valutate le circostanze, in
particolare la rappresentazione grafica delle due ditte, l’importanza
secondaria dell’acronimo __________ nella ditta __________ (in quanto elemento
debole nel nome della società), la diversità dei prodotti commercializzati e
della clientela alla quale si rivolgono le due società, nonché l’assenza di
sovrapposi-zione di attività e di concorrenza commerciale, si deve escludere
ogni forma di confusione tra le parti in causa.
In
altre parole, non vi sono elementi che portano a pensare che le due società
siano giuridicamente o economicamente legate e quindi non vi è il rischio che i
terzi confondano le due ditte.
L’appello
deve essere pertanto respinto, mentre le spese e le ripetibili seguono la
soccombenza.
Per i quali motivi
pronuncia:
-
L’appello 17 aprile 2002 della __________ è respinto.
-
Le
spese della procedura di appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 450.--
b) spese fr. 50.--
totale fr. 500.--
sono
poste a carico dell’appellante, il quale rifonderà alla controparte alla controparte
la somma di fr. 800.-- per ripetibili.
- Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster