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12.2002.77 ΓÇó Passive standing in construction contract confirmed
12.2002.77Altro tribunale12 dic 2002Dismissed
The plaintiff sought payment for restoration work on a property. One defendant appealed only the rejection of his objection that he was not a proper defendant, arguing he had merely acted for his wife, the owner of the property. The Court of Appeal held that the estimate had been sent to him personally, that he tacitly accepted it by conduct, and that invoices, reminders, and direct exchanges with the plaintiff and his lawyer confirmed his contractual participation. Because he never disclosed any representative capacity, he was personally bound. The appeal was dismissed and the appellant ordered to pay appellate costs and party compensation.
Art. 32 cpv. 2 CO; art. 363 ss. CO; tacit acceptance and undisclosed representation: where an offer is addressed personally to a contracting party and the addressee engages in performance, receives invoices and reminders without objection, and never reveals that he acts for another, the contract is deemed concluded with him. A party may not invoke lack of contractual standing for the first time in litigation contrary to good faith. Ownership of the immovable by a third person does not exclude the conclusion of an appalto contract with the spouse who dealt directly with the contractor.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2002.77
Data decisione, Autorità: 12.12.2002, IICCA
Incarto n. 12.2002.77
Lugano 12 dicembre 2002/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Rusca
segretaria:
Zanetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.1999.00541 della Pretura di Lugano, Sezione 2 promossa con petizione 16 luglio 1999 da
rappr. dall’avv. __________
contro
entrambi rappr. dall’avv. __________
con cui l’attore ha chiesto il pagamento della somma di 22'240.-- oltre accessori a titolo di mercede (contratto di appalto);
domanda avversata dai convenuti che postulano la reiezione della petizione, e in limine litis dal convenuto __________ per carenza di legittimazione passiva, eccezione che il Pretore, con decreto 25 marzo 2002, ha integralmente respinto;
appellante il convenuto __________ che, con appello 15 aprile 2002, chiede la riforma del querelato giudizio, nel senso di accogliere l’eccezione di carenza di legittimazione passiva, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l’attore, con osservazioni 10 maggio 2002, postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
ritenuto in fatto:
che con petizione 16 luglio 1999 l’attore chiedeva la condanna dei convenuti al pagamento della somma di complessivi fr. 22'240.-- oltre accessori a titolo di mercede di appalto per l’esecuzione di vari lavori di restauro nell’immobile denominato __________ a __________;
che con risposta 4 novembre 1999 i convenuti contestavano la pretesa avanzata dall’attore, adducendo da un lato che le opere non sarebbero state svolte a regola d’arte e dall’altro che __________ non avrebbe mai conferito a __________ incarichi di sorta, essendosi egli limitato a rappresentare la moglie nei pochi momenti in cui si trovava a __________, immobile peraltro intestato unicamente a __________;
che con decreto 25 marzo 2002 il Pretore respingeva la eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal convenuto __________, sostenendo che il preventivo allestito da __________ e personalmente inviato all’appellante rappresentava un’offerta tacitamente accettata da quest’ultimo. Anche la fattura del 6 febbraio 1998 e gli ulteriori solleciti di pagamento sono stati inviati a __________, il quale non ha mai sollevato contestazioni di sorta, tantomeno in relazione alla sua posizione quale parte contrattuale di __________. Infine, secondo il Pretore, anche il fatto che l’immobile di __________ fosse intestato alla sola __________ non escludeva che il contratto di appalto fosse venuto in essere anche con il marito di quest’ultima;
che con appello 15 aprile 2002, __________ censura la decisione pretorile adducendo che dalla documentazione prodotta, e più precisamente dagli scritti indirizzati da __________ direttamente all’appellante, non si potrebbe dedurre che __________ sia divenuto parte nel contratto con l’appellato (al contrario, l’invio dei solleciti di pagamento alla persona di __________ sarebbe da ricondurre ad un errore della parte appellata e quindi tali scritti non sarebbero atti a far nascere un rapporto contrattuale tra le parti in causa). Se del caso, __________ avrebbe agito unicamente quale rappresentante della moglie __________;
che delle osservazioni 10 maggio 2002 presentate dalla parte appellata si dirà, per quanto necessario, nel seguito della decisione;
considerato in diritto:
che la legittimazione passiva, ossia la posizione della parte convenuta per rapporto al diritto fatto valere in causa nei suoi confronti, non rappresenta un presupposto processuale ma è invece un elemento del diritto sostanziale, che impone un giudizio di merito che il giudice emana sulla base dei fatti allegati dalle parti ed accertati (II CCA 6 aprile 1995 C. srl. c. S. e S.; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 1 ss. ad art. 181 CPC; Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4. ed., Berna 1995, §7 n. 89 ss.; Guldener, Schweizeri-sches Zivilprozessrecht, 3. ed., Zurigo 1979, pag. 139 s.);
che di principio è evidente che la sola circostanza di non reagire subito a uno scritto, a una fattura o a un estratto conto non significa ancora la sua accettazione ex art. 6 CO, ma che è altrettanto evidente che il principio per cui il destinatario di uno scritto non è tenuto a reclamare immediatamente trova i propri limiti nei canoni della buona fede (DTF 112 II 500, Rep. 1988, pag. 273; II CCA 5.11.1997 in re F.C. c. G.P. e E.P.);
che, come correttamente rilevato dal Pretore, il preventivo allestito in data 18 ottobre 1997 (doc. C) e indirizzato a __________ personalmente rappresentava un’offerta che è stata tacitamente accolta dall’appellante (stante anche che __________ ha proceduto nell’esecuzione delle opere di restauro in base alla predetta offerta);
che tutta la documentazione versata agli atti, segnatamente la fattura del 6 febbraio 1998 (doc. D) e i successivi solleciti di pagamento allestiti da __________ (doc. E, F), è stata inviata all’appellante;
che anche il legale della parte appellata si è rivolto direttamente a __________ (doc. H, I, L, N), il quale diverse volte ha risposto personalmente per telefono alla sua collega;
che dallo scritto del 23 giugno 1998 (doc. I) emerge che proprio __________ ha formulato una proposta transattiva per concludere in sede extra-giudiziaria la vertenza;
che riguardo ai suddetti scritti non risulta che __________ abbia mai sollevato contestazioni, segnatamente per quanto riguardava la sua posizione di parte nel contratto di appalto per gli interventi di restauro eseguiti nella __________ da __________;
che, al contrario di quanto affermato dall’appellante, in tutte quelle occasioni __________ non ha mai indicato di agire quale rappresentante della moglie (né a __________, né al suo legale);
che giusta l’art. 32 cpv. 2 CO, se l’appellante avesse davvero agito in rappresentanza della moglie __________, egli avrebbe dovuto farsi riconoscere in quanto tale o comunicarlo all’altra parte, cosa che invece non è avvenuta né espressamente, né per atti concludenti, con la conseguenza in ogni caso di diventare personalmente debitore (Schwenzer, Schweizerisches Obligationenrecht AT, Berna 1998, n. 41.03 ss.; Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Obligationenrecht AT, 7. ed., Zurigo 1998, n. 1330-1333);
che quindi l’appellante agisce in dispregio del principio della buona fede quando, per la prima volta, in sede giudiziaria adduce di non essere parte contrattuale e di avere agito in veste di mero rappresentante della moglie;
che, come rettamente esposto dal Pretore, anche il fatto che l’immobile di __________ sia intestato unicamente a __________ è irrilevante, in quanto non impedisce la conclusione di un contratto con un terzo (che tra l’altro, nel caso specifico, è il marito della proprietaria);
che alla luce dei precedenti considerandi non si può che concludere che tra __________ da una parte e __________ (e __________ per sua stessa ammissione) dall’altra è venuto in essere un contratto di appalto ai sensi degli art. 363 ss. CO;
che in base alle risultanze di causa l’appello risulta essere infondato e pertanto deve essere respinto; tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza.
Per i quali motivi
pronuncia:
L’appello 15 aprile 2002 di __________ è respinto.
Le spese della procedura di appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.--
b) spese fr. 50.--
totale fr. 300.--
sono poste a carico dell’appellante, con l’obbligo di rifondere alla parte appellata la somma di fr. 800.-- per ripetibili.
Comunicazione alla Pretura di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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