AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2002.73
Data decisione, Autorità:
20.12.2002, IICCA
Incarto n.
12.2002.73
Lugano
20 dicembre
2002/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Rusca
segretaria:
Zanetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2000.00120 della
Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 25 luglio 2000 da
rappr. dall’avv. __________
contro
rappr. dall’avv. __________
con cui la
parte attrice ha chiesto la condanna della convenuta al versamento dell’importo
di fr. 14’300.-- (pretesa ridotta in sede di replica a fr. 13'956.30) oltre
interessi al 7% dal 27 gennaio 2000 e il rigetto in via definitiva
dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di
Bellinzona, con protesta di spese e ripetibili;
domanda
avversata dalla convenuta e che il Pretore, con sentenza 1. marzo 2002, ha
parzialmente accolto, limitatamente a fr. 775.35 oltre interessi al 5% dal 27
gennaio 2001 (recte: 2000);
con
appello 9 aprile 2002, l’attrice chiede la riforma del querelato giudizio nel
senso di accogliere la pretesa di fr. 13'956.30, oltre interessi al 7% a
partire dal 27 gennaio 2000, protestando spese e ripetibili di entrambe le
sedi;
mentre la
convenuta, con osservazioni 15 maggio 2002, postula la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili;
letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
ritenuto
in fatto:
A. Nei mesi di novembre e dicembre 1998, la ditta __________ forniva
alla __________ diversi armadi con i relativi accessori, che la attrice
provvedeva a montare per conto della convenuta in un appartamento di
__________. Per queste forniture, la parte attrice ha emesso tre fatture di
complessive lit. 27'230’000 (doc. B, C e D). Il 16 febbraio 1999 la __________
versava un acconto pari a lit. 10'000'000; mentre, la __________ postulava il
pagamento del rimanente saldo (doc. E, F, G).
B. Tra le parti sono sorte contestazioni quo alla fatturazione e alla
qualità della merce fornita; la __________ ha quindi rifiutato ogni ulteriore
versamento a favore della controparte. Con precetto esecutivo n. __________
dell’UEF di Bellinzona l’attrice escuteva la convenuta per fr. 14’300.-- oltre
interessi al 7% dal 27 gennaio 2000 e spese esecutive. Contro detto precetto la
__________ ha interposto opposizione.
C. Con petizione 25 Iuglio 2000 l’attrice chiedeva il pagamento della
somma di fr. 14’300.-- (importo ridotto in sede di replica a fr. 13'956.30) in
base al contratto di compravendita che sarebbe venuto in essere tra le parti. A
mente della parte attrice, la fornitura sarebbe stata priva di difetti e ogni
contestazione riguardo alla qualità della merce o ai prezzi fatturati
risulterebbe tardiva.
D. Con risposta 20 ottobre 2000 la convenuta si è opposta alla
pretesa attorea, adducendo che il saldo di lit. 17'230’00 non sarebbe stato
versato, poiché la fattura sarebbe stata eccessiva e il saggio di interesse e
il tasso di cambio errati; le opere avrebbero inoltre presentato vari difetti,
che la __________ avrebbe tempestivamente segnalato alla attrice. Infine, la
convenuta poneva in compensazione una propria pretesa di fr. 11'200.-- (spese
legate a montaggio, smontag-gio e trasporto degli armadi che hanno dovuto
essere rilaccati e rimessi in squadra), nonché i costi di trasporto del
materiale in fabbrica e il minor valore dell’opera.
E. Con giudizio 1. marzo 2002, il Pretore accoglieva la petizione
presentata dalla __________ limitatamente all’importo di fr. 775.35 oltre
accessori. Innanzitutto il primo giudice ha qualificato il contratto tra le
parti come appalto, in quanto gli armadi a muro erano stati prodotti su misura
per l’appartamento di __________ (art. 363 ss. CO). Inoltre, a mente del
Pretore le opere presentavano varie imperfezioni che la committente avrebbe
notificato tempestivamente all’altra parte. Il credito originario della attrice
veniva quantificato in fr. 13'169.85 (cambio valuta alla data della sentenza,
corrispondente a fr. 1.48 per 1 Euro), alla quale veniva opposto un credito di
fr. 12'394.50 riconosciuto alla __________ per i costi di montaggio, smontaggio
e trasporto degli armadi difettosi.
F. L’appello 4 dicembre 2001 e le osservazioni 24 gennaio 2002
ricalcano in grandi linee quanto esposto negli allegati presentati in prima
istanza.
considerato
in diritto:
-
Tra le parti, circostanza non più contestata, è venuto in essere
un contratto di appalto ai sensi degli art. 363 CC. Secondo tale norma,
l’appalto è un contratto per cui l’appaltatore si obbliga a compiere un’opera e
il committente a pagare una mercede. In effetti, nel caso specifico, la
__________ ha creato dei mobili su misura e appositamente per un appartamento a
__________; dopodiché, la stessa ha anche provveduto al montaggio in loco di tali
armadi. Questo significa che la caratteristica dell’allestimento dell’opera
(“Sach- und Arbeitsleistung”) è da considerarsi preponderante rispetto alla
mera fornitura dell’opera (Honsell,
Schweizerisches Obligationenrecht BT, 5. ed., Berna 1999, pag. 259; Zindel/Pulver, Basler Kommentar, 2.
ed., Basilea/ Francoforte s.M. 1996, n. 22 ad art. 363 CO; Gauch, Werkvertrag, 4. ed., Zurigo
1996, n. 131 ss.; DTF 116 II 430). Pertanto alla fattispecie ritornano
senz’altro applicabili le norme dell’appalto.
-
Nel contratto di appalto, dopo la consegna dell’opera, il
committente, appena lo consenta l’ordinario corso degli affari, deve verificare
lo stato e segnalare all’appaltatore gli eventuali difetti. Se il committente
omette la verifica e l’avviso previsti dalla legge, l’opera è da considerarsi
accettata nonostante la presenza di eventuali difetti (art. 367 e 370 CO).
L’onere della prova quo all’esistenza dei difetti dell’opera e alla loro
tempestiva notifica incombe sul committente (Dtf 118 II 147; Honsell,
op. cit., pag. 270; Gauch,
op. cit., n. 1506 ss., n. 2169 con ulteriori riferimenti e n. 2148 ss.).
Per
quanto riguarda la notifica dei difetti, la stessa non necessita di alcuna
forma particolare ed è da ritenersi valida se ogni singolo difetto è indicato
in modo esatto così da garantire all’appaltatore la conoscenza dei singoli
difetti e se dalla comunicazione è desumibile la volontà del committen-te di
farli valere (Honsell, op.
cit., pag. 269; Gauch, op.
cit., n. 2126 ss.; Zindel/Pulver,
op. cit., n. 17 ad art. 367 CO; Rep.
1993, pag. 197 ss. e 1979, pag. 312; Dtf
107 II 175).
- Nel caso specifico è indispensabile stabilire se gli armadi
confezionati dalla __________ presentavano difetti, rispettivamente se
__________ ha provveduto alla tempestiva notifica di tali difetti.
3.1 Come rettamente esposto dal Pretore, dall’istruttoria è emerso
che gli armadi forniti dalla __________ presentavano varie imperfezioni. In
base alle risultanze di causa, tali imperfezioni sono senz’altro da qualificare
come difetti ai sensi dell’art. 368 CO. Si rileva del resto che l’appaltatore
ha poi provveduto ad eliminare questi difetti.
In
particolare, dall’istruttoria sono emersi i seguenti difetti dell’opera:
-
laccatura degli
armadi che non corrispondente a quella del campione (testi __________, pag. 4,
__________, pag. 6 e __________, pag. 8);
-
difetti
nell’impiallacciatura poiché si intravedeva la struttura del pannello
sottostante (teste __________, pag. 8);
-
difetti sui
coprifili, sui meccanismi di apertura dei cassetti e delle ante (mancato
funzionamento delle guide e delle molle; teste __________, pag. 6, teste
__________, pag. 8);
-
difetti nelle
finiture (teste __________, pag. 8);
-
antine nuove
piallate per permetterne la chiusura e ferri montati a vista (teste __________,
pag. 6);
-
mancanza di
ferramenta per regolare i livelli ed eccentrici non funzionali (teste
__________, pag. 6);
-
su alcune ante
mancava il legno sullo spigolo e alcune erano imbarcate (teste __________, pag.
4);
-
chiusure non
funzionanti (teste __________, pag. 4);
3.2 Per quanto riguarda la tempestività della notifica dei difetti
riscontrati negli armadi creati dalla parte appellante, si segnala che la
__________ ha certamente adempiuto tale requisito. Infatti, come
pertinentemente rilevato dal Pretore, il 21 novembre 1998 operai della parte
appellata hanno smontato e trasportato gli armadi fino a __________, alla
fabbrica della ditta __________, la quale ha provveduto all’eliminazione delle
imperfezioni riscontrate dalla committente (v. doc. B, C, 7; l’importazione dei
mobili in Svizzera risaliva al 10/11 novembre 1998). Questo comportamento
equivale quindi da notifica dei difetti ai sensi di legge.
Inoltre,
si rileva che il teste __________ ha confermato di aver notificato alla
__________ i difetti negli armadi forniti “subito dopo il montaggio” (v.
verbale teste __________, 5.6.2001, pag. 4). Lo stesso teste afferma inoltre
che “per ovviare ai difetti, i mobili erano stati smontati da operai della
convenuta e dagli stessi riportati presso l’attrice in fabbrica …l’attrice ha
sistemato i mobili i quali però, anche dopo la sistemazione, per la convenuta
non andavano bene. Dopo che i mobili erano stati riportati a __________ gli
operai della convenuta hanno effettuato altri interventi di sistemazione
lavorando per circa un mese” (v. verbale teste __________, pag. 4). Anche il
teste __________ ha notificato a più riprese la presenza di difetti dell’opera
alla __________ (v. verbale teste __________, 5.6.2001, pag. 8).
Unica
deposizione contrastante con le risultanze appare quella fornita dal teste
__________, il quale sostiene che l’opera non presentava difetti; egli ha però
anche affermato di non essere al corrente se gli armadi fossero poi stati
sostituiti (v. verbale teste __________, 5.6.2001, pag. 3). Ne discende che la
portata di questa deposizione testimoniale, al contrario di quanto preteso
dalla parte appellante, deve essere relativizzata e alla stessa non può essere
conferita alcuna valenza di prova stante la sua discordanza e la sua
imprecisione per rapporto agli elementi di fatto dedotti da altre prove (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano
2000, n. 34 ad art. 90 CPC; Zenhäuser,
Der Zeugenbeweis im Zivilprozess, Argovia 1959, pag. 137 e 142 ss.; Jolidon, Verité, justice et
procédure civile, ZBJV 1973, pag. 197).
- Se l’opera eseguita dall’appaltatore risulta essere difettosa, il
committente può ricusarla oppure, in caso di difetti di minore entità,
diminuire la mercede in proporzione del minor valore o chiedere, se ciò non
cagioni all’appaltatore delle spese esorbitanti, la riparazione gratuita e nel
caso di colpa anche il risarcimento dei danni (art. 368 cpv. 1 e 2 CO).
4.1 Nel caso specifico, ancora nel corso del mese di novembre 1998,
la ditta __________ si è vista costretta a smontare tutti i mobili forniti
dalla __________, a trasportarli in fabbrica a __________ e poi a rimontarli in
loco dopo l’eliminazione dei difetti da parte dell’appaltatore (doc. B, C, 7;
v. verbale teste __________, 5.6.2001, pag. 6 e 7). A tale proposito infatti,
il teste __________ ha affermato che subito dopo la posa degli armadi egli
aveva ricevuto dalla __________ “disposizioni di smontare completamente gli
armadi. Questi sono stati reimballati e caricati sul furgone della convenuta
con il quale ho trasportato io gli armadi a __________ presso la fabbrica
dell’attrice …omissis… Lo smontaggio è stato eseguito da me unitamente ad altri 3 operai
della __________, mentre il trasporto l’ho fatto da solo …omissis… per
smontare gli armadi e trasportarli in fabbrica abbiamo impiegato un paio di
giorni, più o meno” (v. verbale teste __________, pag. 6).
L’appellante
afferma che non tutte le ante sarebbero state trasportate a __________ in
quanto il teste __________ avrebbe affermato che “dopo lo smontaggio ho
trasportato presso l’attrice le ante degli armadi, non ricordo se tutte o
soltanto una parte, e le altre parti” (v. verbale teste __________, pag. 7).
Questa
censura è inconferente in quanto dall’istruttoria è emerso che tutti gli armadi
e tutte le ante erano stati smontati e in seguito rimontati da parte degli
operai della __________, con il relativo dispendio orario per la parte
appellata (v. verbale teste __________, pag. 6 e 7; v. anche teste __________,
pag. 5). Non è quindi rilevante la questione a sapere se tutte le ante sono
state poi trasportate fino alla fabbrica della __________, la quale ha
provveduto ad eliminare i difetti notificati dalla committente (v. verbale
teste __________, pag. 7). Il dispendio orario e di mezzi così come calcolato
dal perito giudiziario si riallaccia proprio al fatto che tutti gli armadi sono
poi stati smontati per poi essere rimontati. Risultano quindi corrette le
valutazioni peritali relative al tempo impiegato dagli operai della __________ –
160 ore – per smontare e rimontare tutti gli armadi (v. perizia giudiziaria,
risposta al quesito peritale 1).
4.2 Dall’istruttoria è emerso che il trasporto da __________ a
__________ dopo l’eliminazione dei difetti è avvenuto da parte della __________
(v. verbale teste __________, pag. 7). Il perito ha concluso di poter valutare
il dispendio orario “in ca. 3 ore per viaggio, compreso lo scarico in fabbrica
nell’andata e 4 ore compreso il carico e scarico nel ritorno” (v. perizia
giudiziaria, risposta al quesito peritale 1).
La
__________ ha effettuato il solo trasporto degli armadi da riparare da
__________ a __________ per complessivi 100 km, compreso lo scarico del
materiale (la distanza da __________ a __________ è di ca. 50 km, v. verbale
teste __________, pag. 4).
La
__________ non ha però effettuato il carico degli armadi riparati a __________
per il trasporto a __________; d’altro canto, dall’istruttoria non emerge chi
ha effettuato lo scarico del mobilio a __________.
Di
conseguenza, la durata del viaggio di ritorno dalla fabbrica della __________ a
__________ può essere valutato in due ore (infatti, per l’andata – compreso lo
scarico – erano state conteggiate 3 ore).
Complessivamente,
si dovranno quindi retribuire alla __________ 5 ore invece di 7 ore per il
trasporto degli armadi da __________ a __________.
4.3 Anche la censura dell’appellante relativa alla retribuzione
oraria per gli operai della __________ deve essere accolta. Infatti, la parte
appellata in sede di risposta ha unicamente postulato una retribuzione oraria
di fr. 70.-- (v. risposta 20 ottobre 2000, ad 4, pag. 3). Quindi la cifra
stabilita dal Pretore di fr. 73.50, ancorché per manodopera non qualificata,
non può essere accolta.
- In base alle conclusioni peritali e alle necessarie correzioni
elencate nel precedente considerando, il danno subito dalla __________ a
seguito della necessità di permettere all’appaltatore di eliminare i difetti
riscontrati nell’opera, è da quantificare come segue (v. perizia giudiziaria, pag.
1, risposte ai quesiti peritali n. 1-4):
- smontaggio
armadi e successiva nuova posa:
160 ore a fr. 70.-- fr. 11'200.--
- trasporto:
manodopera: 5 ore a fr. 70.-- fr. 350.--
veicolo: 100 km a fr. 1.20 fr. 120.--
totale fr. 11'670.--
L’importo
complessivo di fr. 11'670.-- deve essere riconosciuto integralmente alla
__________.
-
Come rettamente stabilito dal Pretore, la parte appellante non ha
provato l’applicabilità del saggio di interessi tra commercianti pari al 7% e
neppure lo sconto bancario ordinario vigente in Italia (art. 104 cpv. 3 CO; DTF
116 II 140 e 122 III 55 ss., c. 4b; Schwenzer,
Schweizerisches Obligationenrecht AT, Berna 1998, n. 66.09 ss.; Gauch/ Schluep/Schmid/Rey,
Schweizerisches Obligationenrecht AT, 7. ed., Zurigo 1998, n. 2968, 2972 s.; Wiegand, Basler Kommentar, 2. ed.,
Basilea/Francoforte s.M. 1996, n. 6 ad art. 104 CO; Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 26 ad art. 184 CPC).
Pertanto può essere accordato unicamente il saggio legale del 5% a decorrere
dal 27 gennaio 2000 (e non dal 27 gennaio 2001, come erroneamente trascritto
dal primo giudice).
-
L’appellante sostiene infine che il Pretore avrebbe erroneamente
applicato il tasso di cambio Euro - Franchi con valuta al giorno della
sentenza, invece del tasso di cambio vigente il giorno della domanda di
esecuzione.
A
torto. Per costante giurisprudenza, il credito in valuta estera riconosciuto
con sentenza nella valuta del paese deve essere convertito al tasso di cambio
al momento del giudizio (Rep.
1983, pag. 286; II CCA 13.1.1997 in re R. E. AG / Z. SpA con ulteriori
riferimenti).
Nel
caso specifico quindi l’importo di Lit. 17'230'000 richiesto in petizione dalla
__________ corrisponde a Euro 8'898.55. Applicando il tasso di cambio al momento
della sentenza di fr. 1.48 per 1 Euro, si ottiene l’importo di fr.
13'169.85.
- Alla luce di quanto esposto, operando la compensazione con la
somma riconosciuta alla __________, l’importo che quest’ultima deve
corrispondere all’appellante è pari a fr. 1'499.85 (fr. 13'169.85 ./.
fr. 11'670.--) oltre interessi al 5% dal 27 gennaio 2000 (doc. D). Pertanto,
l’appello viene parzialmente accolto, limitatamente a questa somma, mentre le
spese e le ripetibili seguono la soccombenza.
Per i
quali motivi
pronuncia:
I. L’appello
9 aprile 2002 presentato dalla ditta __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza, la sentenza 1. marzo 2002 della Pretura del Distretto di
Bellinzona è così riformata:
- La petizione 25 luglio 2000 della ditta
__________, è parzialmente accolta.
§
Di conseguenza, la __________ è condannata a rifondere alla ditta
__________ l’importo di fr. 1'499.85 oltre interessi al 5% dal 27 gennaio 2000.
§§ L’opposizione
interposta dalla __________ al PE n. __________ dell’Ufficio esecuzione e
fallimenti di Bellinzona notificato in data 11 maggio 2000 è rigettato in via
definitiva, limitatamente all’importo di fr. 1'499.85 oltre interessi al 5% dal
27 gennaio 2000.
- La
tassa di giustizia di fr. 800.-- e le spese di fr. 550.--, già riscosse, sono
poste a carico dell’attrice in ragione di 9/10 e a carico della convenuta in
ragione di 1/10. L’attrice rifonderà alla convenuta l’importo di fr. 1'250.-- a
titolo di ripetibili.
II. Le
spese della procedura di appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 450.--
b)
spese fr. 50.--
totale fr. 500.--
sono
poste a carico dell’appellante in ragione di 9/10 e della parte appellata per
il rimanente 1/10. L’appellante rifonderà alla controparte la somma di fr. 650.--
per parte di ripetibili.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster