AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2002.72
Data decisione, Autorità:
19.07.2002, IICCA
Incarto n.
12.2002.00072
Lugano
19 luglio
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Rusca
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa a procedura speciale
per azioni derivanti da contratto di lavoro -inc. CL.2001.96 della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1- promossa con istanza 22 agosto 2001 da
rappr. da: avv. __________
contro
rappr. da: avv. __________
chiedente la
condanna del convenuto al pagamento di fr. 3'200.- oltre a un'indennità non
inferiore a fr. 6'267.90 e accessori;
domande avversate
dal convenuto e accolte parzialmente dal segretario assessore, ossia
complessivamente in misura di fr. 6'339.25 oltre interessi al 5% dal 3 luglio
2001, con sentenza 25 marzo 2002;
appellante il
convenuto con allegato 3 aprile 2002 con cui postula, in riforma del giudizio
impugnato, l'accoglimento dell'istanza limitatamente alla somma di fr.
1'283.30;
lette le osservazioni all'appello con cui
l'istante ne chiede la reiezione;
esaminati gli atti e i documenti dell'incarto;
considera
in fatto e in diritto:
-
L'istante
ha lavorato dal 28 agosto 2000 presso la ditta __________ di cui è
titolare il convenuto per un salario mensile lordo di fr. 3'000.- oltre a una
partecipazione del 5% sulla cifra d'affari netta (doc. A); suo compito era la
creazione di logotipi per adesivi. Il contratto è stato sciolto di comune
accordo per il 31 luglio 2001, inteso che l'istante sarebbe stata presente fino
al giorno 12 di quel mese e, per il resto, avrebbe goduto dei giorni di vacanza
che le spettavano per contratto. Sennonché il 3 luglio -con conferma scritta 4
luglio 2001- il datore di lavoro ha intimato all'istante la disdetta immediata
del contratto di lavoro per due motivi: per essersi dichiarata ammalata il
giorno 2 luglio, mentre in realtà si trovava presso la sua futura datrice di
lavoro, __________, e per aver copiato senza autorizzazione files
riguardanti logotipi di clienti della ditta (doc. B). In quella sede il
convenuto si riservava di adire le vie legali, qualora ci fosse anche solo il
sospetto che l'istante avesse permesso l'utilizzo dei files da parte di
terzi. Con il 1° agosto l'istante ha iniziato la sua attività presso la nuova
datrice di lavoro
-
Fallito
ogni tentativo di risolvere bonalmente la vertenza, con l'istanza in esame la
lavoratrice ha contestato anzitutto che la sola copiatura dei files per
uso proprio costituisca motivo grave ai sensi dell'art. 337 CO. Di conseguenza,
ingiustificato il licenziamento immediato, ha chiesto il pagamento del salario
per l'intero mese di luglio, nonché la partecipazione alla cifra d'affari riferita
allo stesso periodo, mentre -in subordine- ha preteso le stesse prestazioni
limitatamente ai primi tre giorni di luglio oltre alla quotaparte delle vacanze
da essa non usufruite, pari a fr. 1'200.-. Inoltre, quale indennità per il
licenziamento ingiustificato (art. 337c cpv. 3 CO), l'istante ha postulato il
pagamento di un'indennità di almeno fr. 6'267.90, pari a due mensilità
calcolate sulla media di tutti i salari netti da lei percepiti presso la ditta
del convenuto.
-
Esaminate
le contestazioni del convenuto ed esperita l'istruttoria, il primo giudice ha
accolto solo parzialmente l'istanza. Anzitutto ha accertato che il
comportamento della lavoratrice non rappresenta motivo grave per una disdetta
immediata: in particolare ha ritenuto che parte dei files copiati erano
di proprietà della lavoratrice in quanto relativi a disegni da lei creati al di
fuori dell'attività lavorativa, mentre altri corrispondevano a marchi
d'automobili la cui copiatura non può essere considerata violazione di obblighi
contrattuali. Inoltre ha osservato che il sospetto di uso dei files da
parte di terzi è rimasto tale. Di conseguenza ha condannato il convenuto al
pagamento del salario di luglio e della relativa percentuale sulla cifra
d'affari, pari a fr. 3'029.45 netti, nonché di un'indennità di fr. 3'309.80.
-
Con
l'appello il convenuto afferma in particolare che il Segretario assessore non
ha rilevato, né tenuto nel debito conto la gravità del comportamento di
controparte: ciò che soprattutto concerne la clandestinità della copiatura e il
contenuto dei files copiati i quali, oltre quanto ammesso dall'istante,
rappresentano la matrice delle produzioni allestite per la clientela dello
__________. Inoltre, osserva che la sentenza misconosce come l'onere
della prova di aver tenuto un comportamento corretto incomba all'appellata la
quale, in concreto, nulla ha apportato al proposito. Sostiene che il primo
giudice ha disatteso che la stessa nemmeno aveva offerto la sua prestazione
lavorativa dopo il 3 luglio, così che non potrebbe più chiedere alcun compenso.
Il Segretario assessore ha anche dimenticato il comportamento scorretto della
lavoratrice quanto ad altri aspetti: segnatamente, il motivo da lei addotto a
giustificazione dell'assenza dal lavoro lo stesso 3 luglio e l'uso illecito del
computer della ditta fuori dagli orari di lavoro. Delle censure relative
al calcolo del dovuto si dirà, se necessario, nel seguito, così come delle
osservazioni all'appello. Le osservazioni di replica 23 aprile 2002 proposte
dall'appellante, sono inammissibili e vengono espunte dall'incarto.
-
L'art.
337 CO dispone che il datore di lavoro e il lavoratore possono disdire con
effetto immediato il rapporto di lavoro per cause gravi, segnatamente quando la
continuazione del contratto, in buona fede, non può più essere pretesa. Ciò è
il caso quando il rapporto di fiducia tra le parti è così compromesso da non
permettere una collaborazione costruttiva, di modo che la disdetta immediata
sembra essere l'unica soluzione praticabile. Manchevolezze minori possono
giustificare una disdetta immediata solo se si verificano ripetutamente,
malgrado espliciti avvertimenti sull'eventualità della disdetta. Il giudice
valuta secondo libero apprezzamento se la violazione dei doveri contrattuali
raggiunge la necessaria gravità, considerando le circostanze concrete, in
applicazione dei principi di diritto e di equità (DTF 127 III 313, cons.
3). La parte che disdice il contratto, ritenendo dati i presupposti
dell'insostenibile continuazione del medesimo, deve portarne la prova. E'
invece la controparte a dover provare che, malgrado la presenza di motivi
gravi, controparte avrebbe dovuto soggettivamente tollerare la continuazione
del rapporto di lavoro (Brühwiler, Komm. zum Einzelarbeitsgesetz, ed. 2,
art. 337 CO, N. 7 c).
-
Nel
caso concreto, la copiatura non autorizzata di files potrebbe
rappresentare una lesione dell'obbligo di fedeltà della lavoratrice alla
condizione, anzitutto, che in sé essa nemmeno potesse accedere al computer
della ditta: la questione tuttavia non è stata allegata dal convenuto se non in
sede d'appello, quindi processualmente fuori tempo (art. 321 CPC). Inoltre, la
mancata autorizzazione alla copiatura appare essere stata determinante agli
occhi del datore di lavoro perché, a suo dire, erano stati copiati senza
esplicita autorizzazione logotipi di clienti e perché egli era stato indotto
dalle circostanze a dubitare che quell'attività fosse destinata
all'utilizzazione del materiale copiato da parte del nuovo datore di lavoro
dell'istante (doc. B ed E). In causa il convenuto, ha allegato che, nell'ambito
dell'intento di controparte di favorire la concorrenza, la gravità della
sottrazione era data in particolare dalla circostanza di concernere files
di clienti (risposta, ad 5), chiedendo, a sostegno delle proprie allegazioni,
l'interrogatorio formale dell'istante. Orbene quella prova è servita solo a
sconfessare il convenuto, risultandone accertata l'assenza di files
concernenti clientela della ditta (IF dell'istante, risposte 5 e 10), nonché il
fatto che il contenuto dei dischetti era in tal modo corrispondente alle
indicazioni figuranti sulle etichette di cui al doc. Q: sulle stesse si leggono
il nome "__________" (relativamente a disegni creati dall'istante e
non destinati alla vendita) e parecchie marche d'automobili, relative
-verosimilmente come indicato dall'istante- ai corrispondenti marchi,
riprodotti senza un particolare incarico e messi occasionalmente in vendita dal
convenuto (IF, risposte 5 e 11). Queste risultanze non sono contraddette da
nessun'altra prova, così che gli accertamenti su cui s'è fondato il primo
giudice appaiono corretti; così come corretto appare l'apprezzamento della
fattispecie sull'insufficiente gravità dei motivi addotti dal convenuto per
licenziare immediatamente l'istante; rilevando come anche in questa sede
l'appellante, pur ritornando sul dubbio di illecito utilizzo dei files
copiati, non è in grado di apportare alcunché alla totale carenza di dati
concreti al proposito. D'altra parte, l'interrogatorio formale dell'istante
prova unicamente che il suo nuovo datore di lavoro possiede un supporto
informatico che permette la lettura dei files copiati (risposta 7), mentre
il convenuto non ha nemmeno formulato la domanda a sapere se l'istante abbia
messo gli stessi a disposizione di __________. Infine, sull'esistenza di gravi
motivi, non risulta calzante l'osservazione d'appello sull'onere della prova
incombente all'istante: infatti, come già accennato al punto precedente, esso è
di pertinenza della parte che disdice il contratto.
In questa
sede l'appellante ritorna sul comportamento dell'istante, rimproverandole di
aver preannunciato una sua assenza per malattia il giorno 3 luglio, mentre,
convocata urgentemente per un colloquio dal convenuto, essa si è senz'altro presentata,
né ha addotto impedimenti di sorta. Sennonché questo motivo, a prescindere
dalla sua gravità, addotto in un primo tempo come concausa della disdetta, è
poi stato negletto davanti al giudice (cfr. risposta) ed è quindi rimasto
estraneo alla litis contestatio. La sua allegazione in questa sede
rappresenta pertanto un inammissibile fatto nuovo (art. 321 CPC).
Il
convenuto ritiene applicabile alla fattispecie anche l'art. 332a CO: sennonché
la norma non sembra concernere in nessun modo il caso concreto, dal momento che
scopo della medesima è il contrario di ciò che s'intende in questa sede; in
altre parole, la norma non offre particolari diritti al datore di lavoro
sull'attività creativa del lavoratore, ma semmai li limita nella misura
richiesta dallo scopo del rapporto di lavoro.
- Irrilevante
il riferimento all'art. 336b CO che non concerne il tipo di disdetta discussa
in causa (appello, 7.1), l'appellante rimprovera all'istante di non aver
nemmeno offerto di riprendere l'attività lavorativa fino alla fine del mese di
luglio. A torto: infatti, proprio nel caso di licenziamento immediato il
contratto prende fine automaticamente (DTF 117 II 271; Streiff/ von
Kaenel, Arbeitsvertrag, ed. 5, art. 337c CO, N. 3) e il lavoratore non è
tenuto a offrire nuovamente la sue prestazioni (II CCA 13 febbraio 1995
in re P.C. / O. SA e rif. ivi).
Ne
consegue che, a conferma della sentenza impugnata, l'istante ha diritto di
agire in conformità con quanto prevede l'art. 337c CO.
-
Giacché
del salario mensile dell'istante, oltre alla base lorda di fr. 3'000.-, fa
parte la percentuale del 5% sull'utile netto mensile, calcolato secondo
l'andamento degli incassi … mensili (doc. A), l'appellante critica il
calcolo operato dal primo giudice -che ha riconosciuto all'istante una
partecipazione per il mese di luglio sulla base della media dei mesi
precedenti- a motivo del fatto che durante il mese di computo la lavoratrice,
già assente il giorno 3, avrebbe comunque posto fine alla sua attività il 12
luglio, con possibilità ben ridotte di maturare la percentuale sull'utile. La
critica tuttavia appare già di primo acchito infondata poiché non v'è dubbio
che la percentuale controversa è parte integrante del salario, dovuto alla
lavoratrice non su una base retributiva giornaliera, ma mensile, quindi
anche per i mesi in cui la stessa ha goduto del diritto a vacanze, poco importa
se effettuate mese per mese, o durante un periodo continuato, come avrebbe
fatto a partire dal 12 luglio. E ciò a maggior ragione poiché la partecipazione
al risultato dell'esercizio (o all'utile, o all'andamento degli incassi)
dev'essere calcolata, com'è correttamente previsto dal contratto in esame,
sull'esito complessivo dell'azienda (Brühwiler, op. cit., art. 322a CO,
N. 1 e 2): qui, in concreto, relativamente al negozio di __________ (doc. A).
-
Se
il lavoratore è licenziato immediatamente senza una causa grave, ha diritto a
quanto previsto dall'art. 337c cpv. 1 CO (così come indicato al considerando
precedente), oltre a un'indennità, stabilita dal giudice secondo il suo libero
apprezzamento ma comunque non superiore a sei mensilità di stipendio, che vuol
avere carattere punitivo nei confronti dell'agire antigiuridico della parte che
disdice il contratto, mentre non rappresenta né un risarcimento danni, né una
riparazione morale (Rehbinder, in Comm. di Berna, 1992, art. 337c CO, N.
8, rispettivamente art. 336a, N. 1). La sua determinazione dipende da vari
momenti: punibilità del comportamento del datore di lavoro, gravità della
lesione della personalità di chi è colpito dalla disdetta, concolpa della
stessa parte, ecc. (Rehbinder, op. cit., art. 337c CO, N. 9). E'
controverso se il carattere facoltativo dell'indennità sia solo apparente (DTF
116 II 300 e segg.; Rehbinder, op. cit., ibidem, N. 8), o sia effettivo
(Brühwiler, op .cit., art. 337c CO, N. 10 b; BlZR 2000, pag. 309,
N. 114).
In
concreto, non può essere del tutto disatteso che il rapporto di lavoro è durato
meno di un anno e che la sua fine era stata fissata di comune accordo per la fine
di luglio, verosimilmente già in vista di un nuovo impiego della lavoratrice,
effettivamente assunto senza perdere un giorno di lavoro e di retribuzione. Per
l'accoglimento della richiesta indennità appare determinante la reazione
oggettivamente sproporzionata del datore di lavoro al comportamento
dell'istante, estesa anche al possibile aspetto penale del medesimo,
condizionata dall'immagine soggettiva sulla slealtà della dipendente e sulla
supposta intenzione di danneggiarlo in favore della concorrenza. D'altra parte,
se tutto ciò può aver leso la personalità della lavoratrice, essa deve
lasciarsi computare una concolpa non indifferente per essersi mossa alle spalle
del datore di lavoro, proprio pochi giorni prima di lasciare il posto di
lavoro, non chiedendogli alcunché preventivamente, né informandolo di ciò che
aveva fatto, ovvero offrendogli motivi soggettivi di sospetto sul suo conto, in
parte almeno comprensibili.
Ciò che
induce a ridurre ulteriormente l'indennità dovuta all'istante, in misura approssimativa
della metà di quanto riconosciuto dal primo giudice per lo stesso titolo, ossia
fr. 1'650.-.
- Il
parziale accoglimento dell'appello comporta la modifica del dispositivo sulle
ripetibili di prima sede in proporzione al mutato grado di soccombenza. Per
quanto riguarda le ripetibili dell'appello dev'essere tenuto conto del ridotto
valore dell'appello a dipendenza della domanda intesa ad ammettere l'istanza di
controparte in misura di fr. 1'283.30 a titolo di liquidazione del rapporto di lavoro.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 148 e 417 CPC,
pronuncia:
I. L'appello
3 aprile 2002 di __________, è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 25 marzo 2002 del Segretario assessore del Pretura del
distretto di Lugano, immutato il dispositivo n. 2, è così riformata:
L'istanza 22 agosto 2001 è parzialmente accolta.
Di conseguenza il convenuto è condannato a pagare
all'istante fr. 4'679.45 oltre interessi al 5% dal 3 luglio 2001.
Non si prelevano tasse e spese di giustizia, mentre le ripetibili
sono compensate.
II. Non si
prelevano spese, né tassa di giustizia; il convenuto verserà all'istante
l'importo di fr. 450.- a titolo di ripetibili parziali.
III. Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sez. 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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