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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2002.7
Data decisione, Autorità:
16.09.2002, IICCA
Incarto n.
12.2002.00007
Lugano
16 settembre
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. no.
OA.2001.00141 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione
31 luglio 2001 da
patr. dall' avv. __________
contro
patr. dall' avv. __________
con la quale l'attrice chiede la condanna della
convenuta al pagamento dell'importo di Fr. 37'530.80 oltre interessi al 5% dal
7 settembre 2000.
Ed ora sull'appello 8 gennaio 2002 della convenuta nei
confronti del decreto 19 dicembre 2001 con il quale il Pretore ha respinto
un'istanza di restituzione in intero dei termini presentata dalla stessa
convenuta ed al quale la controparte, con osservazioni 4 febbraio 2002, si
oppone.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di
causa
Considerato
in fatto ed in diritto
che la
convenuta - la quale non ha presentato la risposta alla petizione, promossa nei
suoi confronti dall'attrice, nemmeno nel termine di grazia, assegnatole nelle
forme e con i contenuti dell'art. 169 CPC - ha chiesto, con istanza di
restituzione in intero, di essere ripristinata nei termini per la presentazione
dell'allegato di risposta argomentando di non aver capito, per carente
formazione scolastica, di dover inviare uno scritto al giudice;
che
l'istanza è stata presentata pochi giorni dopo la tenuta dell'udienza
preliminare di causa alla quale la convenuta ha presenziato ma dove ha appreso,
con stupore, che non avrebbe potuto esporre le sue ragioni né indicare mezzi di
prova;
che il
Pretore, con il decreto impugnato, ha respinto l'istanza di restituzione
osservando che la mancata presentazione della risposta non era dovuta alla
pretesa incapacità processuale della convenuta, bensì al suo disinteresse;
che
l'appello di __________ deve essere respinto ed il decreto del Pretore
confermato;
che,
infatti, l'art. 137 CPC prevede che la restituzione in intero per inosservanza
di un termine è concessa se l'istante dimostra di essere stato impedito ad
agire perché l'impedimento di compiere in tempo utile l'atto processuale era
dovuto ad un fatto grave che non poteva essere evitato;
che non
può essere ritenuto fatto grave inevitabile la pretesa, e non provata,
incapacità di capire il senso di espressioni tanto chiare e semplici come
quelle apposte a retro della petizione ("assegna alla parte convenuta il
termine di 30 giorni per presentare la risposta, a norma degli art. 168 segg.
CPC") o sull'ordinanza ex art. 169 cpv. CPC ("assegna alla stessa
parte convenuta un nuovo e ultimo termine di 10 giorni per presentare il
predetto allegato, con la comminatoria che, in caso di omissione, non sarà più
ammessa a contestare i fatti della petizione né a fare prove sui medesimi. Si
fa riferimento agli art. 169,176,134,78,85,184,174 CPC"), perché è tale -
grave ed inevitabile - solo l'impedimento indipendente dalla volontà della
parte ed estraneo ad ogni omissione intenzionale o per negligenza (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 137 m. 10);
che
condizione essenziale è quindi l'assenza di colpa significativa in capo alla
parte che è incorsa nell'omissione (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 137
m. 12);
che ciò
non è il caso nella concreta fattispecie poiché se anche la convenuta non
avesse capito il senso delle ordinanze del Pretore avrebbe dovuto almeno
interessarsi su come doveva comportarsi, così come ha dimostrato di saper fare,
rivolgendosi ad un legale, dopo la discussione preliminare;
che, in
ogni caso, l'ignoranza della legge (alla quale può essere assimilata
l'incapacità a non capire un riferimento ad un disposto di legge come quelli
chiaramente indicati nelle assegnazioni di termine del Pretore) non legittima
la parte a valersi della restituzione contro il lasso dei termini (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 137 m. 31);
che gli
argomenti riguardanti l'applicazione dell'art. 39 cpv. 2 CPC (obbligo del
giudice di diffidare la parte che non è capace di discutere la propria causa di
munirsi di un patrocinatore con la comminatoria della nomina di un avvocato
d'ufficio) non trovano applicazione poiché, fino al momento dell'udienza
preliminare, il Pretore non poteva aver costatato personalmente l'eventuale
incapacità e non risulta ne fosse stato informato (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI,
ad art. 39 m. 4) con la conseguenza che un eventuale accertamento in tal senso
all'udienza preliminare non renderebbe annullabili gli atti precedenti (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 39 m. 19), sanzione che l'appellante nemmeno ha chiesto;
Per i quali motivi
visto l'art. 137 CPC
e, per le spese, l'art. 148 CPC e la vigente TG
dichiara e pronuncia
-
L'appello 8 gennaio 2002 di __________ è respinto.
-
La
tassa di giudizio in Fr. 80.- e le spese in Fr. 20.- (totale Fr. 100.-), già
anticipati dall'appellante, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere a
controparte Fr. 200.- per ripetibili.
-
Intimazione
a: -__________
Comunicazione
alla Pretura di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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